REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di pace di Perugia, avv. Antonio Taviano, ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 5462 dell’anno 2001
tra
D.M. rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Duranti
presso il cui studio in Perugia – via Bartolo n. 43/F,
è elettivamente domiciliato giusta delega a margine
del ricorso introduttivo
ricorrente
e
COMUNE P. in persona del sindaco pro tempore
resistente
Oggetto: opposizione ex art. 22 Legge 689/1981.
Conclusioni delle parti:
per il ricorrente: accoglimento dell’opposizione;
per il Comune resistente: rigetto dell’opposizione.
FATTO E DIRITTO
I Vigili della Polizia Municipale di Perugia, presa visione
delle prove fotografiche e del processo verbale di attivazione
dell’apparecchiatura AUTOSTOP (mod. K20 serie 1004),
depositati agli atti d’ufficio, accertavano che il giorno
12/10/2001 alle ore 10,50 in Perugia – via Pellini intersezione
con via F. D. – il conducente dell’autovettura
Volkswagen targata (...) proveniente da via P. Pellini superava
il semaforo all’intersezione con via F. Di Lorenzo mentre
lo stesso proiettava la luce rossa.
Pertanto, redigevano verbale n. 40558/2001, che veniva notificato
il 7 dicembre successivo per violazione dell’art. 146,
comma 3, del C. della S..
Avverso tale verbale veniva proposta opposizione dal D.M.
per i seguenti motivi:
1. L’apparecchiatura AUTOSTOP K20 non è assolutamente
individuabile in quanto non è stato indicato il numero
di matricola, unico elemento indispensabile a tale scopo e
non è stato indicato l’operatore di polizia municipale
addetto al controllo dell’apparecchiatura suddetta;
2. Mancata previsione legislativa dell’accertamento
della violazione di cui all’art. 146, comma 3, C. della
S. per mezzo di apparecchiature fotografiche.
L’opposizione è fondata e merita accoglimento.
Con Circolare n. 51/04 del 25/6/2004, il Ministero dell’Interno
ha precisato che “i verbali di accertamento della violazione
prevista dall’art. 146, comma 3 del C. della S. effettuati
in modalità automatica (e cioé senza la presenza
dell’organo accertatore) prima del 18/3/2004 per i quali
sia stato presentato ricorso, siano da archiviare. Ciò
in quanto le apparecchiature utilizzate non erano debitamente
omologate. L’art. 45 del C. della S. e l’art.
192 del Regolamento di attuazione prescrivono, infatti, che
l’uso delle apparecchiature atte alla rilevazione automatica
delle infrazioni sia condizionato alla preventiva omologazione
ed approvazione da parte dei competenti uffici tecnici del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne attestano
la rispondenza alle prescrizioni stabilite nel Regolamento
e ne approvano il prototipo. Inoltre, l’utilizzazione
deve avvenire osservando le specifiche modalità di
impiego determinate nel provvedimento di omologazione.
L’annullabilità dei verbali trova ulteriore
conferma nella circostanza che i dispositivi in uso prima
del 18/3/2004 erano omologati solo per essere utilizzati come
strumenti di ausilio per l’organo accertatore, consentendo
una più agevole identificazione dei trasgressori mediante
chiara lettura e conseguente trascrizione delle targhe dei
veicoli che erano serviti a commettere le violazioni”.
Sulle considerazioni effettuate da detta circolare e dalla
cospicua giurisprudenza che ha sostenuto l’insufficienza
della documentazione fotografica a costituire piena prova
dell’avvenuta violazione dell’art. 146, comma
3, del C. della S. (tra le tante – Giudice Pace di Teano
del 14/2/2001, Giudice di Pace di Casamassima del 1/6/2002
e Giudice di Pace di Taranto del 15/7/2004) l’opposizione,
come si è detto, deve essere accolta.
Sussistono giusti motivi per addivenire alla compensazione
delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Perugia, avv. Antonio Taviano, definitivamente
pronunciando così dispone:
1. accoglie l’opposizione ed annulla il provvedimento
impugnato;
2. nulla per le spese.
Così deciso in Perugia il 15/11/2004.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2005.
La redazione di megghy.com
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