Accertamento in modo automatico delle violazioni
al limiti di velocità:
la Circolare del Ministero dell' Interno, del 26.01.2005 n°
4, precisa che gli accertamenti in automatico, sono correttemente
effettuati solo se gli apparecchi sono omologati e su strade
individuate dal Prefetto
MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale e
per gli Uffici Territoriali del Governo
Area III – Sistema Sanzionatorio Amministrativo
Prot. n. M/2413-12
Roma 26 Gennaio 2005
Ai Sigg. Prefetti
Al Sig. Commissario di Governo per la Provincia di Trento
Al Sig. Commissario di Governo per la Provincia di Bolzano
Al Sig. Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta
OGGETTO: articolo 201, comma 1-ter, del codice della strada.
Accertamento in modo automatico delle violazioni al limiti
di velocità.
Il decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella
legge 1° agosto 2003, n. 214, tra le modifiche introdotte
al codice della strada, ha previsto la possibilità
che, in deroga al principio generale di contestazione immediata
delle violazioni amministrative, alcune infrazioni possano
non solo essere notificate in tempi successivi, addirittura
essere accertate in assenza dell’organo di polizia stradale,
purché il rilevamento avvenga mediante utilizzo di
apposite apparecchiature debitamente omologate.
La novella normativa, introdotta al comma 1-ter dell’art.
201 del codice della strada ha, tuttavia, dato luogo a numerose
incertezze interpretative, in particolare in relazione alla
necessità di ulteriore omologazione del dispositivi
attualmente in uso per la rilevazione delle violazioni alle
norme di comportamento indicate alle lettere b) e f) del comma
1-bis del citato articolo 201.
In proposito, questo Dipartimento ha già espresso
il proprio orientamento con circolare n. 51 del 25 giugno
s.a., che si richiama integralmente.
In ogni caso, si ritiene di dover ribadire che gli accertamenti
in automatico delle violazioni previste agli articoli 146,
comma 3, 142, 148 e 176 cds sono correttamente effettuati
solo qualora vengano eseguiti mediante apparecchiature che
abbiano ottenuto una specifica omologazione per tale impiego.
Ne consegue che se i dispositivi di rilevamento attualmente
in uso non hanno ottenuto la suddetta approvazione, possono
essere utilizzati solo se gestiti direttamente dagli organi
di polizia stradale e nella loro disponibilità.
Della questione è stato interessato il competente
Ufficio della Direzione generale per la Motorizzazione, Dipartimento
per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture
e del trasporti, che ha convenuto sulla linea interpretativa
di questo ufficio.
Inoltre, per quanto concerne le violazioni agli articoli
142, 148 e 176 cds, si ritiene opportuno precisare che gli
accertamenti effettuati in deroga al principio di contestazione
immediata ovvero in assenza degli organi di polizia stradale
possono avvenire, mediante uso di apparecchiature debitamente
omologate, solo sulle strade individuate all'articolo 4 del
decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e con le modalità
ivi previste.
Vero è che la lettera f) del comma 1-bis “dell’articolo
201, così come formulata, facendo riferimento solo
all’accertamento effettuato con i dispositivi di cui
all’articolo 4 del decreto legge 20 2002, n. 121, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168…”
sembrerebbe operare una tacita abrogazione, nelle parti non
richiamate, del citato articolo 4 e di conseguenza consentirebbe
il rilevamento, con le modalità prescritte, su ogni
tipologia di strada.
Tuttavia questa impostazione non può essere assolutamente
condivisa. Ciò in quanto è proprio nelle parti
non richiamate dell’articolo 4, che si riterrebbero
abrogate, che sono individuate le norme di comportamento la
cui violazione può essere accertata e contestata con
le modalità previste ai commi 1-bis e 1-ter dell’articolo
201 del codice della strada.
Alla luce delle argomentazioni svolte, rimanendo in vigore
le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto legge
20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2002, n. 168, il Prefetto conserva la
competenza all’individuazione delle strade, diverse
dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, ovvero
di singoli tratti di esse, sui quali, utilizzando le apposite
apparecchiature, si può procedere agli accertamenti
con le modalità previste all’articolo 201, commi
1-bis e 1-ter del codice della strada.
Considerata la delicatezza delle questioni che investono
rapporti con le amministrazioni locali, si richiama la particolare
attenzione delle SS.LL. sull’esigenza di dare massima
diffusione sul territorio delle indicazioni fornite con la
presente nota.
IL DIRETTORE CENTRALE
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