SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
SENTENZA 07-04-2005, n. 7332
Svolgimento del processo
F.A. proponeva opposizione al verbale nr. 145/2001 elevato
dai Vigili Urbani del Comune di Orsogna che accertava la violazione
dell'art. 142, comma 8, C.D.S. per aver il 1.3.2001 in località
via Ortonese, superato il limite dei 50 lati orari, procedendo
alla velocità di 68 Km/h, infrazione accertata per
il mezzo di apparecchiatura Velomatic mod. 512. Esponeva l'opponente
che la violazione non le era stata contestata nell'immediatezza
del fatto e che stante la velocità non eccessiva dell'automezzo
sarebbe stata possibile la contestazione immediata.
Il Giudice di Pace di Orsogna con sentenza 31.7.2001 accoglieva
l'opposizione annullando il verbale di accertamento. Osservava
che là contestazione immediata era possibile perchè
il veicolo condotto dalla F. non procedeva a velocità
elevata, considerata la situazione ambientale emergente dai
rilievi fotografici. La giustificazione in senso contrario
addotta dalla Polizia Municipale di Orsogna, secondo la quale
l'unico agente accertatore si trovava sull'auto su cui era
installato l'Autovelox per verificarne il funzionamento, appariva
pretestuosa. Se era vero che l'organizzazione del servizio
di vigilanza rientrava nella discrezionalità dell'Amministrazione
e non poteva essere oggetto di sindacato da parte del giudice,
era peraltro vero che in questo modo l'Amministrazione comunale
aveva privilegiato la funzione repressiva su quella preventiva.
In conclusione risultava violato l'art. 201 C.d.S. perchè
non era stata fornita adeguata giustificazione della mancata
contestazione immediata. Ha proposto ricorso per Cassazione
il Comune di Orsogna deducendo due motivi di ricorso. F.A.
non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Il Comune ricorrente con il primo motivo deduce la violazione
degli artt. 200 e 201 C.d.S. e dell'art. 384 DPR 495/1992
recante regolamento di esecuzione del C.d.S. Lamenta che la
sentenza impugnata non abbia considerato che, come già
osservato nelle difese nel giudizio di merito, il modello
di Autovelox in dotazione al Comune (velomatic 512) rilevava
la velocità dopo il passaggio dell'autovettura, sì
che non era possibile la contestazione immediata, come del
resto era previsto dall'art. 384 lett. e) del Regolamento
di esecuzione del C.d.S. Con il secondo motivo il Comune lamenta
ancora violazione degli artt. 201 C.d.S. e 384 reg. esec.
C.d.S. nonchè omessa e contraddittoria motivazione.
Il giudice di pace non avrebbe considerato che nel verbale
di contestazione si era dato atto che la velocità tenuta
dal veicolo della F. era comparsa sul visualizzatore ad avvenuto
transito del veicolo stesso, circostanza che rendeva legittima
la contestazione successiva a mente dell'art. 201 C.d.S. Osserva
inoltre che il giudice di merito non poteva censurare l'organizzazione
del servizio di vigilanza da parte del Comune di Orsogna e
che l'impossibilità di procedere alla contestazione
immediata andava valutata alla luce del servizio così
come organizzato nella sua discrezionalità da parte
dell'Amministrazione comunale. I due motivi di ricorso, in
quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Il ricorso è fondato. Questa Corte, con le sentenze
28 giugno 2001, n. 8869 e 21 febbraio 2001, n. 2494, in conformità
di quanto già ritenuto dalle sentenze 2 agosto 2000,
n. 10107; 3 aprile 2000, n. 4010, 18 giugno 1999, n. 6123,
ha affermato che ladisposizione generale in tema di contestazione
delle sanzioni amministrative, contenuta nell'art. 14 della
legge n. 689 del 1981, deve ritenersi derogata dalla disciplina
speciale dettata in tema di violazione delle norme sulla circolazione
stradale dagli artt. 200 e 201 del nuovo codice dalla strada.
L'art. 200 dispone infatti che la violazione "quando
è possibile, deve essere immediatamente contestata";
l'art. 201, nel testo vigente prima delle modificazioni introdotte
con il D.L. 27.6.2003, n. 151, e dunque al momento in cui
fu contestata alla ricorrente l'infrazione, dispone che la
contestazione va fatta mediante notifica del verbale "qualora
la violazione non possa essere immediatamente contestata"
e nel verbale debbono essere indicati " i motivi che
hanno reso impossibile la contestazione immediata". Diversamente,
l'art. 14 della legge n. 689 del 1981 si limita a prevedere
la contestazione a mezzo di notificazione del verbale "se
non è avvenuta la contestazione immediata", prescindendo
dalla possibilità o meno di tale contestazione e non
imponendo alcuna indicazione al riguardo.
Dalla diversità delle due discipline discende che non
può essere applicato alle violazioni del codice stradale
il principio costantemente affermato in relazione al disposto
dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, secondo il quale
è priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria
la mancata contestazione immediata, pur possibile, della violazione,
qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale
di accertamento della stessa (Cass. 11 settembre 1999, n.
9695; 17 gennaio 1998, n. 377; 2 luglio 1997,n, 5904). Dalla
suddetta disciplina del codice stradale si desume, a contrario,
che la contestazione immediata della violazione delle norme
da esso stabilite ha un rilievo essenziale per la correttezza
del procedimento sanzionatorio, cosicchè non può
essere omessa ove sia possibile e la sua indebita omissione
costituisce violazione di legge che rende illegittimi i successivi
atti del procedimento. Delle ragioni della sua omissione deve
essere data, quindi, motivazione nel verbale di contestazione.
Nella citata sentenza n. 2494 del 2001 è stato confermato
il principio, già enunciato da questa Corte con la
sentenza 18 giugno 1999, n. 6123, secondo il quale in tema
di violazioni del codice della strada, ove il giudice dell'opposizione
ragionevolmente ritenga, con prudente apprezzamento - e con
le limitazioni in quanto alle ipotesi indicate nell'art. 384
del regolamento di esecuzione - che la contestazione immediata,
del cui difetto l'interessato si sia doluto, sarebbe stata
in concreto possibile in relazione alle circostanze del caso,
deve annullare il verbale di accertamento della violazione
(ovvero dell'ordinanza- ingiunzione se questa sia l'oggetto
dell'opposizione).
La contestazione immediata, in via di principio, è
applicabile anche in materia di contestazione di violazioni
delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo
apparecchiature di controllo ("autovelox") cosicchè,
in mancanza di contestazione immediata della violazione, è
necessario che nel verbale di contestazione notificato siano
indicate le ragioni per le quali non sia stata possibile la
contestazione immediata (Cass. 21 marzo 2001, n. 2494; 3 aprile
2000, n. 4010; 5 novembre 1999, n. 12330), ragioni sulla cui
esistenza è possibile il sindacato giurisdizionale,
con salvezza del limite della insindacabilità delle
modalità di organizzazione dei servizi di vigilanza
da parte dell'Autorità amministrativa (Cass. 5 ottobre1999,
n. 12330, 21 febbraio 2001, n. 2494, 16 marzo 2001, n. 3836;
21 marzo 2002, n. 4048). Peraltro l'art. 384 del regolamento
di esecuzione del codice della strada identifica, senza carattere
di esaustività, alcuni casi di impossibilità
di contestazione immediata, statuendo, in caso di accertamento
della violazione a mezzo di apparecchiature di rilevamento
della velocità, che deve considerarsi impossibile la
rilevazione immediata nei casi in cui l'apparecchiatura consenta
la determinazione dell'illecito in tempo successivo, ovvero
dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza
dal posto di accertamento, o comunque nella impossibilità
di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari.
Ne deriva che, ove l'apparecchiatura non consenta la determinazione
dell'illecito se non dopo il transito del veicolo, è
sempre consentita la contestazione successiva, mentre solo
ove l'apparecchiatura permetta l'accertamento dell'illecito
prima deltransito del veicolo la contestazione deve essere
immediata, ma sempre che dal fermo del veicolo non derivino
situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in
modo da consentirla, nei limiti delle disponibilità
di personale dell'Amministrazione e senza, che sulle modalità
di organizzazione sia possibile - come sopra evidenziato -
alcun sindacato giurisdizionale.
Sulla base di queste premesse questa Corte ha da ultimo ribadito
che in materia di accertamento di violazioni delle norme sui
limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature
di controllo (autovelox), ai sensi dall'art. 384 reg. cod.
strada, qualora, esse consentano la rilevazione dell'illecito
solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già
a distanza dal posto di accertamento, l'indicazione a verbale
dell'utilizzazione di apparecchi di tali caratteristiche esenta
dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la
contestazione immediata, mentre solo nella diversa ipotesi
in cui l'apparecchiatura permetta l'accertamento dell'illecito
prima del transito del veicolo la contestazione deve essere
immediata, ma sempre che dal fermo del veicolo non derivino
situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in
modo da consentirla, nei limiti delle disponibilità
di personale dell'amministrazione e senza che sulle modalità
di organizzazione sia possibile alcun sindacato giurisdizionale
(Sez. 1, 17.2.2004, n. 3017, rv. 570185).
Nel caso di specie è pacifico in causa che il superamento
del limite di velocità fu effettuato con apparecchiatura
di vecchia generazione, che non consente la verifica dell'infrazione
se non dopo che il veicolo ha superato il punto in cui interviene
l'accertamento.
Il Giudice di Pace ha affermato che l'unico vigile accertatore
non avrebbe dovuto stare sull'auto di pattuglia, intento a
verificare il funzionamento dell'apparecchiatura Autovelox,
ma avrebbe dovuto staresulla strada. In tal modo avrebbe potuto
contestare immediatamente l'infrazione, in ragione della modesta
velocità cui procedeva il mezzo della F..
In questo modo peraltro la sentenza impugnata ha ritenuto
ingiustificata la mancata immediata contestazione dell'infrazione
censurando l'organizzazione del servizio di vigilanza da parte
della Polizia Municipale, censura che questa Corte, come s'è
detto, ha ritenuto esulare dai limiti del sindacato giurisdizionale.
Poichè, ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c.
non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa
può essere decisa nel merito, con rigetto dell'opposizione
proposta dalla F.. Poichè nel giudizio di merito il
Comune ha svolto attività difensiva per il tramite
del Comandante dei Vigili urbani,all'uopo delegato dal Sindaco,
non vi è luogo a pronuncia sulle spese a favore del
Comune.
La F. va invece condannata al pagamento delle spese del giudizio
di Cassazione, liquidate in euro 300, di cui euro 200 per
onorari di avvocato, oltre alle spese generali ed accessorie
come per legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata,
rigetta e pronunciando nel merito rigetta l'opposizione e
condanna la ricorrente alle spese del grado che liquida in
euro 300 di cui 200 per onorari oltre alle spese generali
ed accessorie come per legge.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2005.
La redazione di megghy.com |