INPS
CIRCOLARE N. 58 del 15.04.2005
OGGETTO: Decreto ministeriale del 27 ottobre 2004 riguardante
le modalità di attuazione dell’articolo 47 del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente benefici
previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto.
SOMMARIO: Benefici previdenziali per i lavoratori che hanno
svolto attività con esposizione all’amianto entro
il 2 ottobre 2003. Ambito di applicazione dell’articolo
13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato
dalla legge 4 agosto 1993, n. 271: lavoratori esposti all’amianto
per periodi lavorativi soggetti all’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
gestita dall’INAIL. Ambito di applicazione dell’articolo
47, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione,
con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n.
269: lavoratori esposti all’amianto per periodi lavorativi
non soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL.
Termine di presentazione all’INAIL della domanda di
certificazione dell’esposizione all’amianto, sia
per i lavoratori destinatari della nuova disciplina, sia per
i lavoratori destinatari della disciplina previgente: 15 giugno
2005, 180° giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto ministeriale indicato in oggetto*
Introduzione
La Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004 ha pubblicato
il decreto 27 ottobre 2004, del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, riguardante “Attuazione dell’articolo
47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Benefici
previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto”,
come previsto dal comma 6 dello stesso articolo 47.
Il decreto in esame, operando un raccordo tra le disposizioni
contenute nell’articolo 47 della legge n. 326 e quelle
introdotte dall’articolo 3, comma 132, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, delinea le modalità di riconoscimento
dei benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione
all’amianto da parte degli Enti previdenziali erogatori
delle prestazioni pensionistiche nonché le modalità
di rilascio della certificazione attestante l’esposizione
all’amianto da parte dell’INAIL, a ciò
deputato dalle recenti disposizioni normative.
Si rammenta che con circolare n° 195 del 18 dicembre 2003
sono state illustrate le novità introdotte dal citato
articolo 47 della legge n. 326 del 2003 e con circolare n°
54 del 19 marzo 2004 sono state fornite le indicazioni per
la liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore dei
soggetti di cui all’articolo 3, comma 132, della legge
n. 350 del 2003.
Si premette che la maturazione del diritto al beneficio avviene
per la sussistenza della condizione dell’esposizione
all’amianto verificatasi entro il 2 ottobre 2003, per
la durata indicata dalle disposizioni normative, con l’avvertenza
che l’interessato, qualora non presenti domanda di certificazione
all’INAIL nei termini indicati dal decreto in oggetto,
decade dal diritto medesimo.
Si forniscono di seguito le indicazioni riguardanti l’applicazione
delle disposizioni in esame.
A tal fine si distingue tra la disciplina previgente alla
data del 2 ottobre 2003, recante disposizioni in favore di
lavoratori che alla medesima data del 2 ottobre 2003 sono
stati esposti, per un periodo superiore a dieci anni all’amianto,
per periodi lavorativi soggetti all’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
gestita dall’INAIL, e la nuova disciplina recante disposizioni
in favore di lavoratori che hanno svolto per un periodo non
inferiore a dieci anni alla data del 2 ottobre 2003, attività
con esposizione all’amianto per periodi lavorativi non
soggetti alla predetta assicurazione.
Parte prima
Disciplina previgente al 2 ottobre 2003
1- Destinatari
Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto ministeriale
27 ottobre 2004 prevede: “Ai lavoratori che sono stati
esposti all’amianto per periodi lavorativi soggetti
all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall’INAIL,
che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003,
il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di
cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992,
n. 257, e successive modificazioni, si applica la disciplina
previgente alla medesima data, fermo restando, qualora non
abbiano già provveduto, l’obbligo di presentazione
della domanda di cui all’articolo 3 entro il termine
di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata
in vigore del presente decreto”.
Il citato comma 2 dell’articolo 1 salvaguarda il diritto
al conseguimento dei benefici previdenziali previsti dalla
disciplina previgente al 2 ottobre 2003 in favore dei lavoratori
per i quali sussistono le condizioni indicate dalla stessa
disposizione e fissa un termine per la presentazione della
domanda di certificazione all’INAIL per coloro che non
vi abbiano ancora provveduto alla data di entrata in vigore
dello stesso decreto ministeriale.
Dalla formulazione della disposizione in esame discende che
il beneficio pensionistico consistente nella moltiplicazione
del periodo di esposizione all’amianto per il coefficiente
di 1,5, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione,
sia ai fini della determinazione del relativo importo, spetta
ai lavoratori che abbiano svolto, entro il 2 ottobre 2003,
attività lavorativa con esposizione ultradecennale
all’amianto, soggetta all’assicurazione obbligatoria
contro le malattie professionali derivanti da esposizione
all’amianto gestita dall’INAIL e siano in possesso
della relativa certificazione rilasciata dall’INAIL,
ovvero ne vengano in possesso a seguito di domanda presentata
comunque entro il termine ultimo del 15 giugno 2005, 180°
giorno dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale
(17 dicembre 2004).
Pertanto, il beneficio previsto dalla disciplina previgente
al 2 ottobre 2003 spetta ai lavoratori che si trovino in una
delle seguenti situazioni:
- siano in possesso di un certificato rilasciato dall’INAIL
attestante lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività
lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto;
- abbiano ottenuto il riconoscimento, in sede giudiziaria
o amministrativa, dell’esposizione ultradecennale all’amianto
per attività lavorativa svolta entro il 2 ottobre 2003;
- vengano in possesso della certificazione rilasciata dall’INAIL
attestante lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività
lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto,
a seguito di domande presentate entro il 15 giugno 2005;
- ottengano il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale
in questione, per lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003,
di attività lavorativa con esposizione ultradecennale
all’amianto con sentenze che vengano pronunciate in
esito di cause il cui ricorso è stato depositato a
seguito di diniego dell’INAIL su domande di certificazione
presentate nel tempo dagli interessati a detto Istituto e
comunque non oltre il 15 giugno 2005.
2- Termine di presentazione della domanda di certificazione
all’INAIL
Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto in esame, ai
fini del conseguimento dei benefici pensionistici previsti
dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992 e
successive modificazioni, fissa in 180 giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto stesso il termine per la presentazione
all’INAIL della domanda di certificazione dell’esposizione
all’amianto.
Pertanto i lavoratori interessati, in favore dei quali non
sia stata già riconosciuta l’esposizione ultradecennale
all’amianto, avvenuta entro il 2 ottobre 2003, ovvero
non abbiano già provveduto a richiedere all’INAIL
la certificazione di esposizione ultradecennale avvenuta entro
la stessa data, debbono presentare a tale Istituto la domanda
entro il predetto termine del 15 giugno 2005, a pena di decadenza
dal diritto ai benefici.
Giova far presente che detto termine è riferito anche
ai lavoratori ai quali si applica la disciplina previgente
per effetto del comma 6 bis dell’articolo 47, della
legge 24 novembre 2003, n. 326, indicati, ai fini della liquidazione
dei trattamenti pensionistici, al punto 1 della circolare
n.195 del 18 dicembre 2003. A tal riguardo, si rammenta che
trattasi dei seguenti soggetti interessati:
- lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano perfezionato
i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, anche
in base ai benefici di cui al comma 8 dell’articolo
13 della citata legge n. 257;
- lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 fruivano di
trattamenti di mobilità;
- lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano definito
la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda
di pensionamento.
3- Liquidazione e ricostituzione delle pensioni
Ai fini della liquidazione e della ricostituzione delle pensioni
con il riconoscimento del beneficio previsto dalla disciplina
previgente al 2 ottobre 2003, si confermano i criteri finora
seguiti.
Parte seconda
Disciplina vigente a seguito dell’emanazione del D.M.
27 ottobre 2004
1- Destinatari
L’articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale del
27 ottobre 2004 dispone: “I lavoratori che, alla data
del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all’amianto per
periodi lavorativi non soggetti all’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
gestita dall’INAIL hanno diritto ai benefici previdenziali
derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e con
le modalità stabilite dal presente decreto.”
L’articolo 2, comma 1, del citato decreto ministeriale
dispone: “ Per i lavoratori di cui all’articolo
1, comma 1, che sono stati occupati, per un periodo non inferiore
a dieci anni, in attività lavorative comportanti esposizione
all’amianto, in concentrazione media annua non inferiore
a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno,
e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, l’intero periodo di
esposizione all’amianto è moltiplicato, unicamente
ai fini della determinazione dell’importo della prestazione
pensionistica, per il coefficiente di 1,25.”
Secondo quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 2
“Per attività lavorative comportanti esposizione
all’amianto si intendono le seguenti:
a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
b) produzione di manufatti contenenti amianto;
c) fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione
di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
d) coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da
amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;
e) demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo
di strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;
f) movimentazione, manipolazione ed utilizzo di amianto o
di manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e
taglio di manufatti contenenti amianto;
g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di
rifiuti contenenti amianto.”
Il comma 3 dello stesso articolo 2 prevede che, ai fini del
riconoscimento del beneficio previsto dalla nuova disciplina,
per periodo di esposizione si intende il periodo di attività
effettivamente svolta.
2- Termini per la presentazione della domanda di certificazione
all’INAIL ai fini dell’applicazione della nuova
disciplina
Ai fini del riconoscimento del beneficio della moltiplicazione
del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,25 ai
soli fini dell’importo della prestazione pensionistica,
i lavoratori destinatari della nuova disciplina devono presentare
la domanda di certificazione dell’esposizione all’amianto
alla competente sede INAIL entro 180 giorni dall’entrata
in vigore del decreto ministeriale, cioè entro il 15
giugno 2005.
Gli stessi lavoratori che abbiano già presentato domanda
di certificazione dell’esposizione all’amianto
entro il 2 ottobre 2003 devono ripresentare la domanda all’INAIL
nel predetto termine di 180 giorni.
3- Divieto di cumulo dei benefici previdenziali
Il comma 2 dell’articolo 4 del decreto in oggetto contiene,
per i destinatari della nuova disciplina, disposizioni riguardanti
l’opzione tra i benefici previdenziali previsti per
l’esposizione all’amianto ed altri benefici previdenziali
che comportino anticipazione all’aCcesso al pensionamento
ovvero aumento dell’anzianità contributiva.
Si rammenta che, in materia, il comma 6 ter dell’articolo
47 della legge n. 326 del 2003 dispone: “I soggetti
cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i
benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n.
257, come rideterminati sulla base del presente articolo,
qualora siano destinatari di benefici previdenziali che comportino,
rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l’anticipazione
dell’accesso al pensionamento, ovvero l’aumento
dell’anzianità contributiva, hanno facoltà
di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente
articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i benefici
di cui al presente articolo, qualora abbiano già usufruito
dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata
in vigore del presente decreto.”
La disposizione in esame, quindi, esclude, per i lavoratori
che intendono ottenere il beneficio della moltiplicazione
dell’intero periodo di esposizione all’amianto
per il coefficiente di 1,25, ai fini della determinazione
dell’importo della pensione, la possibilità di
cumulare il beneficio derivante da esposizione all’amianto
con altri benefici previdenziali che diano luogo, rispetto
ai normali limiti previsti dal regime pensionistico di appartenenza,
ad un’anticipazione dell’accesso al pensionamento
o un aumento dell’anzianità contributiva.
I soggetti potenzialmente destinatari sia del beneficio per
esposizione all’amianto, sia di benefici consistenti
in anticipazioni dell’accesso alla pensione o aumenti
dell’anzianità contributiva, hanno facoltà
di optare tra l’uno o gli altri benefici al momento
della presentazione della domanda di pensionamento all’ente
previdenziale di appartenenza.
Nel contesto sopra delineato è stato chiesto al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali di conoscere se i benefici
previsti per lavoro svolto con esposizione all’amianto
siano compatibili con quelli previsti per i lavoratori invalidi,
non vedenti, sordomuti, o comunque affetti da particolari
infermità oggetto di tutela previdenziale.
Il predetto Dicastero, con nota del 31 marzo 2005, prot. n°
24/0001226, ha precisato che “si ritengono cumulabili
i benefici previdenziali connessi all’esposizione all’amianto
con quelli conseguenti ad un particolare status del lavoratore
(invalidi, non vedenti, sordomuti)”.
4- Liquidazione e ricostituzione delle pensioni
I benefici previsti per i lavoratori che sono stati esposti
all’amianto sono riconosciuti sulla base delle norme
vigenti nel regime pensionistico di appartenenza.
Il riconoscimento del beneficio pensionistico consistente
nella moltiplicazione per il coefficiente di 1,25 ai soli
fini della misura spetta anche ai titolari di trattamento
pensionistico avente decorrenza non anteriore al 1° maggio
1992, mese successivo all’entrata in vigore della legge
n. 257/92.
Gli importi arretrati spettanti saranno corrisposti con decorrenza
non anteriore al 1° novembre 2003, mese successivo alla
data di entrata in vigore del decreto legge n. 269 del 2003.
5- Lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A.
Con messaggio n. 189 del 21 giugno 2002 è stato precisato
che le domande di riconoscimento del beneficio previsto dall’articolo
13, comma 8, legge n. 257/1992 e successive modificazioni,
presentate da lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A.,
dovevano essere tenute in apposita evidenza: ciò in
attesa di conoscere le modalità applicative della sentenza
della Corte Costituzionale n. 127/2002 con la quale è
stato ritenuto che il beneficio di cui alla citata legge n.
257 sia da riconoscere anche ai lavoratori delle Ferrovie
dello Stato S.p.A.
Nel confermare l’indicazione di cui sopra si precisa
che, anche per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A.
ai quali, nel rispetto delle procedure e dei requisiti sopra
delineati, sia riconosciuto il beneficio della maggiorazione
per il coefficiente di 1,25 del periodo di esposizione, deve
essere costituita apposita evidenza delle relative domande
per l’eventuale successivo riconoscimento, ai medesimi
lavoratori, del beneficio previsto dalle disposizioni previgenti
a seguito dell’emanazione del D.M. 27 ottobre 2004.
Anche tali lavoratori, qualora abbiano già presentato
domanda di certificazione dell’esposizione all’amianto
entro il 2 ottobre 2003, devono ripresentare la domanda all’INAIL
nel predetto termine del 15 giugno 2005.
Parte terza
Disposizioni applicative generali
1- Presentazione all’INPS della certificazione rilasciata
dall’INAIL
La certificazione rilasciata dall’INAIL deve essere
presentata alle Strutture INPS territorialmente competenti
a corredo della domanda di pensione o di ricostituzione.
La medesima certificazione può essere presentata, ai
soli fini dell’indicazione del periodo di esposizione
all’amianto sul conto assicurativo del lavoratore, indipendentemente
dalla domanda di pensione o di ricostituzione.
La certificazione dell’esposizione all’amianto,
ai fini del riconoscimento dei benefici pensionistici, è
rilasciata dall’INAIL per lo svolgimento di una delle
seguenti tipologie di attività lavorativa:
a) attività lavorativa soggetta all’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali gestita dall’INAIL;
b) attività lavorativa non soggetta all’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali gestita dall’INAIL.
Nell’ipotesi sub a) il lavoratore per il quale è
stata accertata l’esposizione ultradecennale ha diritto
al riconoscimento consistente nella maggiorazione per il coefficiente
di 1,5, sia ai fini del diritto che della misura del trattamento
pensionistico, del periodo di esposizione certificato dall’INAIL.
Nell’ipotesi sub b) il lavoratore per il quale è
stata accertata l’esposizione per almeno dieci anni
ha diritto al riconoscimento consistente nella maggiorazione
per il coefficiente di 1,25, ai fini della misura del trattamento
pensionistico, del periodo di esposizione certificato dall’INAIL.
2- Periodi “misti” di esposizione cioè
in parte soggetti e in parte non soggetti all’assicurazione
obbligatoria gestita dall’INAIL
Si è posto il problema di stabilire se possa essere
riconosciuto il beneficio pensionistico in questione per singoli
periodi di esposizione all’amianto soggetti e non all’assicurazione
obbligatoria gestita dall’INAIL, inferiori al decennio.
A riguardo, la disciplina attualmente vigente in materia tutela,
ai fini pensionistici, l’attività lavorativa
svolta con esposizione all’amianto per almeno un decennio
entro il 2 ottobre 2003.
Pertanto i periodi di esposizione all’amianto soggetti
e non all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL,
che siano inferiori al decennio, danno comunque luogo al riconoscimento
del beneficio pensionistico ove risulti che si sia complessivamente
verificato il decennio di esposizione. In ogni caso la salvaguardia
del diritto al beneficio consistente nella moltiplicazione
per il coefficiente di 1,5 sia ai fini del diritto che della
misura della pensione può essere riconosciuto solo
per i periodi di esposizione ultradecennale all’amianto
soggetti all’assicurazione gestita dall’INAIL,
verificatasi entro il 2 ottobre 2003.
In particolare, il riconoscimento del beneficio avviene nelle
ipotesi e nei limiti di seguito indicati.
Spetta la maggiorazione per il coefficiente di 1,5, sia ai
fini del diritto che della misura della pensione del periodo
di esposizione soggetto all’assicurazione gestita dall’INAIL
e alla maggiorazione per il coefficiente di 1,25, ai soli
fini della misura, del periodo di esposizione non soggetto
all’assicurazione gestita dall’INAIL al:
- lavoratore esposto all’amianto per oltre un decennio,
per svolgimento di attività lavorativa soggetta all’assicurazione
obbligatoria gestita dall’INAIL e per meno di un decennio,
per svolgimento di attività lavorativa non soggetta
all’assicurazione gestita dall’INAIL.
Spetta la maggiorazione dell’intero periodo di esposizione,
per il coefficiente di 1,25, ai soli fini della misura della
pensione al:
- lavoratore esposto all’amianto per almeno un decennio,
per svolgimento di attività lavorativa non soggetta
all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INAIL
e, per meno di un decennio, per svolgimento di attività
lavorativa soggetta all’assicurazione gestita dall’INAIL;
- lavoratore esposto all’amianto complessivamente per
almeno un decennio, sommando periodi soggetti all’assicurazione
gestita dall’INAIL e periodi non soggetti alla medesima
che sono entrambi inferiori al decennio.
3- Pensioni ai superstiti
Il beneficio pensionistico è riconosciuto, a domanda,
ai superstiti di dante causa che, prima del decesso, aveva
maturato i benefici pensionistici in esame, in virtù
dei criteri applicativi sopra delineati.
4- Limite del riconoscimento del beneficio pensionistico
Secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del
decreto ministeriale citato, l’anzianità complessiva
utile ai fini pensionistici conseguita con l’attribuzione
dei benefici derivanti da esposizione all’amianto, non
può comunque risultare superiore a quaranta anni, ovvero
al corrispondente limite massimo previsto dai regimi pensionistici
di appartenenza.
5- Beneficio per periodi di esposizione all’amianto
in favore di lavoratori affetti da malattie professionali
da amianto
Si rammenta che il comma 7 dell’articolo 13 della legge
n. 257/92, come modificato dalla legge n. 271/1993 prevede:
“Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche
per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali
a causa dell’esposizione all’amianto documentate
dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto
da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione
lavorativa per il periodo di provata esposizione all’amianto
è moltiplicato per il coefficiente di 1,5”.
Pertanto ai lavoratori per i quali è documentata dall’INAIL
una malattia professionale da amianto deve essere riconosciuto,
sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il
beneficio della maggiorazione per l’1,5 del periodo
di esposizione certificato dall’INAIL, ancorché
tale periodo si riferisca ad attività lavorativa non
soggetta all’assicurazione obbligatoria gestita da tale
Istituto.
Le richieste di certificazione all’INAIL, ai fini del
riconoscimento del beneficio di cui al comma 7, non sono soggette
ad alcun termine decadenziale.
In seguito ai recenti interventi legislativi è stato
chiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
di conoscere se il beneficio in questione possa essere riconosciuto
in favore di lavoratori per i quali sia accertata da ente
diverso dall’INAIL una malattia professionale a causa
dell’esposizione all’amianto. Ciò nella
considerazione che l’articolo 47, comma 3, della legge
n. 326/2003 reca previsioni riguardanti lavoratori per i quali
sia stata accertata una malattia professionale a causa dell’esposizione
all’amianto ai sensi del testo unico approvato con D.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124.
Il predetto dicastero, con la già citata nota del 31
marzo 2005, ha chiarito che “tale disposizione nella
parte in cui fa riferimento al testo unico approvato con D.P.R.
n. 1124 del 1965 e non all’INAIL, ai fini dell’accertamento
della malattia professionale causata dall’esposizione
all’amianto, innova rispetto al dettato del citato articolo
13, comma 7, che invece prevedeva che la malattia professionale
fosse documentata dall’INAIL”.
Sulla base di detto parere, anche ai lavoratori per i quali
è documentata da ente diverso dall’INAIL una
malattia professionale da amianto deve essere riconosciuto,
sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il
beneficio della maggiorazione per l’1,5 del periodo
di esposizione coperto da contribuzione obbligatoria.
6- Oneri
Gli oneri derivanti dal riconoscimento dei benefici previdenziali
per esposizione all’amianto sono posti a carico dello
Stato
* La domanda deve essere presentata alla
sede Inail di competenza. Il link per scaricare la modulistica
è:
https://www.inail.it/assicurazione/modulisticaindex.htm
La redazione di megghy.com |