DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2005, n.7
Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca,
per i beni e le attivita' culturali, per il completamento
di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici
dipendenti, nonche' per semplificare gli adempimenti
relativi a imposte di bollo e tasse di concessione.
(Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31-1-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la necessita' ed urgenza di attuare la programmazione
del fabbisogno di personale per le Universita' e di
assicurare il dovuto sostegno alla ricerca ed alla tutela
e promozione di beni e attivita' culturali;
Considerata altresi' la necessita' e l'urgenza di garantire
la tempestiva esecuzione di opere strategiche affidate
ad appositi commissari straordinari, di conseguire una
piu' ampia mobilita' per i pubblici dipendenti, nonche'
di semplificare gli adempimenti relativi al versamento
delle imposte di bollo e delle tasse di concessione;
Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio
2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del Ministro per i
beni e le attivita' culturali, del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro per la funzione
pubblica;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Disposizioni per l'universita'
1. I programmi di cui all'articolo
1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
sono formulati dalle universita' ed inviati per la valutazione
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca entro il 31 marzo 2005.
2. In attesa della riforma dello stato
giuridico del personale docente e ricercatore delle
universita', il periodo di tre anni per il giudizio
di conferma per i ricercatori universitari di cui all'articolo
31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, e' ridotto ad un anno.
Art. 2.
Disposizioni per la ricerca
1. Il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a concedere la garanzia per il
rimborso del capitale e degli interessi maturati su
una o piu' linee di credito attivate, nel limite di
60 milioni di euro, dalla Societa' Sincrotone di Trieste
S.p.a. con la Banca europea degli investimenti per la
realizzazione del progetto di laser a elettroni liberi.
Agli eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo
7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, con imputazione nella apposita unita' previsionale
3.2.4.2., iscritta nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti
unita' previsionali per gli esercizi successivi.
2. Per assicurare lo sviluppo della
competitivita' internazionale della infrastruttura complessiva,
il contributo ordinario per il funzionamento viene integrato
con un importo annuo non inferiore a 14 milioni di euro,
a valere sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni
di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di cui all'articolo
7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204, con erogazione diretta alla Societa' Sincrotrone
di Trieste S.p.a.
3. In attesa del riordino dell'Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato a ricostituire, con proprio decreto, il
Consiglio direttivo dell'Istituto stesso, composto dal
Presidente dello stesso ente e da quattro componenti
di alta qualificazione tecnico-scientifica nello specifico
settore di attivita', di cui due scelti dal Ministro
medesimo, uno designato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri e uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.
Art. 3.
Interventi per i beni e le attivita' culturali
1. Per l'utilizzazione delle risorse
da assegnare alla Societa' per lo sviluppo dell'arte,
della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a., ai
sensi del comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, per l'anno 2005, continuano ad applicarsi,
fino alla data di entrata in vigore del regolamento
ivi previsto, le disposizioni di cui all'articolo 3
del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.
2. Fermo restando quanto disposto dalle
norme richiamate nel comma 1, per gli esercizi finanziari
2005 e 2006, un ulteriore due per cento, a valere sugli
stanziamenti previsti per le finalita' di cui alla legge
21 dicembre 2001, n. 443, e' destinato a progetti di
intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione
o fruizione dei beni culturali.
3. All'articolo 12 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3, e' inserito
il seguente:
«3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di
cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.»;
b) al comma 6, secondo periodo,
dopo le parole: «al comma 2» sono inserite
le seguenti: «, previo versamento all'entrata
del bilancio dello Stato»;
c) al comma 7, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Le risorse del
medesimo Fondo sono versate su apposita contabilita'
speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio,
per il funzionamento della quale si applicano le modalita'
previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.».
Art. 4.
Attivita' per la conservazione, la valorizzazione e
la fruizione del patrimonio culturale
1. Per la prosecuzione delle attivita'
relative a modelli di gestione, esposizione e fruizione
per la valorizzazione del sistema museale archivistico
e bibliografico nazionale, nonche' per l'incremento
e la valorizzazione del patrimonio culturale e per le
misure di prevenzione incendi, installazione di sistemi
antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei
locali adibiti a sedi di musei, gallerie, biblioteche
e archivi dello Stato, presso il Ministero per i beni
e le attivita' culturali, e' autorizzata la spesa pari
a 12 milioni di euro per l'anno 2005.
2. Fino al completamento delle procedure
di evidenza pubblica necessarie per l'affidamento delle
attivita' di cui al comma 1, con salvaguardia degli
aspetti occupazionali, e comunque non oltre il 31 dicembre
2005, sono prorogate le convenzioni stipulate dal Ministero
per i beni e le attivita' culturali ai sensi dell'articolo
20 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dell'articolo
10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
468, e dell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608.
3. All'onere derivante dall'attuazione
del presente articolo, pari a 12 milioni di euro per
l'anno 2005, si provvede, quanto a 5 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata
dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Al residuo onere di 7 milioni di euro si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni,
cosi' come determinata dalla tabella C della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
Art. 5.
Interventi per la mobilita' dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni
1. Il comma 7 dell'articolo 23-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«7. Sulla base di appositi protocolli di intesa
tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di
interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso
dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale
presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private.
I protocolli disciplinano le funzioni, le modalita'
di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento
economico da porre a carico delle imprese destinatarie.
Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private
i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale
attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a
carico delle imprese medesime.».
Art. 6.
Commissari straordinari per le opere strategiche
1. All'articolo 13 del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito
dal seguente:
«1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuate le opere ed i lavori, ai quali lo Stato
contribuisce, anche indirettamente o con apporto di
capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con
risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse
nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi
riflessi sociali, gia' appaltati o affidati a general
contractor in concessione o comunque ricompresi in una
convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui
esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia
iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte temporaneamente
comunque sospesa. Con i medesimi decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, sono nominati uno
o piu' commissari straordinari.»;
b) il comma 4 e' sostituito
dal seguente:
«4. Decorso infruttuosamente il termine di cui
al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma
1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari,
avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza
regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti necessari
ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati
dal commissario straordinario al presidente della regione
o della provincia, al sindaco della citta' o del comune,
nel cui ambito territoriale e' prevista, od in corso,
anche se in parte temporaneamente sospesa, la realizzazione
delle opere e dei lavori, i quali, entro quindici giorni
dalla ricezione, possono disporne la sospensione, anche
provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in
assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario
sono esecutivi.»;
c) il comma 4-quater e' sostituito
dal seguente:
«4-quater. Il commissario straordinario, al fine
di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione
dell'opera commissariata, puo' essere abilitato ad assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante, ai
sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni ed integrazioni.».
2. Dall'attuazione del presente articolo
non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.
Art. 7.
Disposizioni in materia di imposte di bollo e tasse
di concessione
1. Al fine di assicurare la massima
semplificazione, anche alleviando l'onere dei contribuenti
che assolvono i loro obblighi tributari, riferiti ad
alcune delle fattispecie ricomprese nell'articolo 1,
comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, mediante
la materiale applicazione di marche, nella citata legge
n. 311 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 300:
1) dopo le parole: «concessione governativa,»
sono inserite le seguenti: «esclusi quelli di
cui alla lettera b) dell'articolo 17, nonche' alle lettere
a) e b) dell'articolo 21, della tariffa annessa al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641, e successive modificazioni,»;
2) le parole: «con decreto non avente natura regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro il 31 gennaio 2005,» sono soppresse;
3) le parole: «in misura tale da assicurare»
sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto
stabilito negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla presente
legge. Ferma l'esclusione di cui al precedente periodo
e nel rispetto delle condizioni in esso stabilite, gli
importi in misura fissa della imposta di bollo e della
tassa di concessione governativa, diversi da quelli
contenuti nei predetti allegati, sono aggiornati con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia
e delle finanze i cui effetti decorrono dal 1° giugno
2005. Le disposizioni degli stessi allegati hanno effetto
dal 1° febbraio 2005 e, in particolare, hanno effetto
per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli
atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per
le scritture private autenticate a partire da tale data,
per le scritture private non autenticate e per le denunce
presentate per la registrazione dalla medesima data,
nonche' per le formalita' di trascrizione, di iscrizione,
di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione
presentate a decorrere dalla stessa data. Le disposizioni
di cui al presente comma assicurano, complessivamente,»;
b) dopo l'allegato 2, sono inseriti quelli di cui all'allegato
al presente decreto.
2. Dal 1° giugno 2005 la tassa di concessione governativa
e l'imposta di bollo, nei casi in cui ne e' previsto
il pagamento mediante marche, sono pagate con le modalita'
telematiche di cui all'articolo 1-bis, comma 10, lettera
a), del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191,
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate ai sensi della lettera b) del comma 10
del medesimo articolo 1-bis.
Art. 8.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'applicazione
dell'articolo 1, comma 2, pari a Euro 29.248.636 per
l'anno 2005, Euro 44.366.700 per l'anno 2006 ed Euro
40.828.223 per l'anno 2007, ed Euro 16.247.604 per l'anno
2008, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione
di spesa prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera
a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata
dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 gennaio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca
Urbani, Ministro per i beni e le attivita'
culturali
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle
finanze
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche
sociali
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato
(previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b); tabelle
di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre
2004, n. 311)
Allegato 2-bis
(articolo 1, comma 300)
1. Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e
catastale.
1. L'importo di ciascuna delle imposte di registro,
ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di
lire 250.000, pari ad euro 129,11, da disposizioni vigenti
anteriormente al 1° febbraio 2005, e' elevato a
168,00 euro.
2. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nelle note all'articolo 5 le parole: «lire
100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro
67,00»;
b) nell'articolo 7, comma 1, lettera f):
1) al punto 1), lettera a), le parole: «L. 105.000»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 71,00»;
2) al punto 1), lettera b), le parole: «L. 210.000»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 142,00»;
3) al punto 2), lettera a), le parole: «L. 600.000»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 404,00»;
4) al punto 2), lettera b), le parole: «L. 900.000»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 607,00»;
5) al punto 2), lettera c), le parole: «L. l.200.000»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 809,00»;
6) al punto 2), lettera d), le parole: «L. 1.500.000»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.011,00»;
7) al punto 3) le parole: «L. 7.500.000»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.055,00».
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La redazione di megghy.com
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