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Caduta dalle scale condominiali mentre si va al lavoro, non viene considerata "infortunio in itinere"

TAR Lazio, sez. II bis, sentenza 13.04.2005 n° 2695

Se si cade dalle scale condominiali mentre si va al lavoro, non viene considerato a infortunio in itinere
TAR Lazio, sez. II bis, sentenza 13.04.2005 n° 2695 (Teodoro Elisino)
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È quanto deciso dal Tar del Lazio – Sezione II bis - con sentenza n. 2695 del 13.4.2005.


N. RS
Anno 2005
N. 1270 RGR
Anno 1998

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO


-SEZIONE II BIS -


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1270/98 proposto da S. Anna Rita, rappresentata e difesa dall’avv. Filippo Bauzulli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale Clodio n. 14;

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Sportelli ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21;

per l’annullamento

del provvedimento prot. 75329, in data 25/11/1997, con cui e’ stata respinta la domanda della ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ed il connesso equo indennizzo;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Vista la memoria prodotta dalla ricorrente a sostegno della propria pretesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, per la pubblica udienza del 16/12/2004, il Consigliere Francesco GIORDANO;

Uditi gli avvocati come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente, dipendente comunale in forza alla Scuola Guido Alessi di Roma con la qualifica di operatrice dei servizi scolastici socio-educativi, subiva in data 12/5/1997 un grave infortunio nel recarsi al lavoro dalla propria abitazione, ubicata a circa duecento metri di distanza dalla sede di servizio.

In particolare, la S., dopo essere uscita dalla propria abitazione, cadeva rovinosamente nello scendere le scale condominiali e riportava gravi lesioni (frattura della tibia e del perone della gamba sinistra), accertate presso l’Ospedale S.Giacomo con prognosi di cinquanta giorni.

L’interessata presentava, quindi, al Comune di Roma domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo per l’evento occorsole.

Avverso il provvedimento specificato in epigrafe, con cui detta domanda e’ stata rigettata, l’istante ha proposto il presente ricorso, affidandolo ai seguenti motivi di doglianza:

Eccesso di potere per contraddittorieta’ ed illogicita’ manifesta, difetto di motivazione e travisamento dei fatti. Violazione dei principi di ragionevolezza.

Il Comune di Roma ha riconosciuto la dinamica dell’evento, ma ha ritenuto di non dar corso all’istanza sull’assunto che, nella specie, non puo’ configurarsi l’infortunio in itinere, in quanto l’incidente si e’ verificato nel luogo di abitazione e non sulla pubblica via.

Pertanto, ad avviso di controparte, le scale condominiali non sarebbero comprese nel tragitto casa-ufficio, ma farebbero parte dell’abitazione.

In una successiva memoria l’istante ha puntualizzato i termini della questione controversa, insistendo nelle conclusioni precedentemente rassegnate, con rifusione delle spese di lite.

Parte resistente si e’ costituita formalmente in giudizio.

DIRITTO

Con l’odierno gravame la ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con cui l’intimata Amministrazione ha rigettato la sua istanza, volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni riportate nell’infortunio del 12 maggio 1997, nonche’ la concessione di equo indennizzo.

Il ricorso e’ infondato.

Come riferito in narrativa, l’Amministrazione comunale di Roma, nel respingere la domanda della dipendente, ha affermato che, trattandosi di evento verificatosi nel luogo di abitazione, e non sulla pubblica via, non puo’ configurarsi la fattispecie dell’infortunio in itinere.

Ad avviso del Collegio, l’assunto di controparte appare pienamente condivisibile, giacche’ le scale condominiali fanno parte, per definizione oltre che per la natura stessa dei luoghi, del concetto di abitazione in senso lato.

Invero, esse rientrano nella nozione unitaria di proprieta’ immobiliare, atteso che, mentre la “casa” vera e propria appartiene soltanto al suo titolare ovvero e’ nella sua disponibilita’ in via esclusiva, le scale dello stabile, essendo riconducibili al condominio a titolo di comune (e forzosa) proprieta’ privata, sono destinate ad essere necessariamente riferite pro-quota ai singoli appartamenti, configurandosi esse alla stregua di beni di uso o godimento collettivo, peraltro, inscindibili dalle singole proprieta’ individuali.

Conseguentemente, l’accezione di “abitazione”, da cui prende avvio il percorso o il tragitto che il dipendente deve necessariamente seguire, per recarsi dalla propria casa all’ufficio, non puo’ che comprendere anche le scale condominiali.

E, per converso, affinche’ possa gravare sulla comunita’ il rischio generico della “strada” nell’infortunio in itinere, la distanza che il dipendente e’ tenuto a coprire per raggiungere il luogo di lavoro, non puo’ che essere il percorso stradale, vale a dire quello delle ordinarie vie di comunicazione che si dipartono dall’edificio di cui fa parte la casa di abitazione.

Tale convincimento si rivela, invero, vieppiu’ rispondente alla ratio dell’istituto, che e’ quella di indennizzare il lavoratore degli effetti nocivi di un accadimento, che abbia a verificarsi, senza alcuna sua rilevante e diretta responsabilita’, in un ambito esterno alla sua sfera di privata autonomia.

Correttamente, dunque, il Comune resistente ha ritenuto non configurabile la fattispecie dell’infortunio in itinere nella vicenda occorsa all’attuale ricorrente.

Va, invero, esclusa l’indennizzabilita’ dell’evento dannoso, non soltanto quando l’infortunio si verifichi nell’abitazione ovvero nel domicilio o dimora del lavoratore, ma anche nell’ipotesi di infortunio occorso al medesimo nelle scale condominiali od in altri luoghi di comune proprieta’ privata (cfr. Cass. civ., sez. lav., 9 giugno 2003, n. 9211).

Cio’ stante, il ricorso in trattazione deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione seconda, respinge il ricorso meglio specificato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorita’ amministrativa.

Cosi’ deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II bis, nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2004, con l’intervento dei signori Giudici:

Patrizio GIULIA Presidente

Francesco GIORDANO Consigliere rel. estensore

Renzo CONTI Consigliere

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

La redazione di megghy.com

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