Se si cade dalle scale condominiali mentre si va al lavoro,
non viene considerato a infortunio in itinere
TAR Lazio, sez. II bis, sentenza 13.04.2005 n° 2695 (Teodoro
Elisino)
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È quanto deciso dal Tar del Lazio – Sezione II
bis - con sentenza n. 2695 del 13.4.2005.
N. RS
Anno 2005
N. 1270 RGR
Anno 1998
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
-SEZIONE II BIS -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1270/98 proposto da S. Anna Rita, rappresentata
e difesa dall’avv. Filippo Bauzulli, con domicilio eletto
presso il suo studio in Roma, Piazzale Clodio n. 14;
contro
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato
e difeso dall’avv. Carlo Sportelli ed elettivamente
domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura comunale
in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21;
per l’annullamento
del provvedimento prot. 75329, in data 25/11/1997, con cui
e’ stata respinta la domanda della ricorrente, volta
ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio ed il connesso equo indennizzo;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione
intimata;
Vista la memoria prodotta dalla ricorrente a sostegno della
propria pretesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, per la pubblica udienza del 16/12/2004, il Consigliere
Francesco GIORDANO;
Uditi gli avvocati come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente, dipendente comunale in forza alla Scuola Guido
Alessi di Roma con la qualifica di operatrice dei servizi
scolastici socio-educativi, subiva in data 12/5/1997 un grave
infortunio nel recarsi al lavoro dalla propria abitazione,
ubicata a circa duecento metri di distanza dalla sede di servizio.
In particolare, la S., dopo essere uscita dalla propria abitazione,
cadeva rovinosamente nello scendere le scale condominiali
e riportava gravi lesioni (frattura della tibia e del perone
della gamba sinistra), accertate presso l’Ospedale S.Giacomo
con prognosi di cinquanta giorni.
L’interessata presentava, quindi, al Comune di Roma
domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
e di concessione dell’equo indennizzo per l’evento
occorsole.
Avverso il provvedimento specificato in epigrafe, con cui
detta domanda e’ stata rigettata, l’istante ha
proposto il presente ricorso, affidandolo ai seguenti motivi
di doglianza:
Eccesso di potere per contraddittorieta’ ed illogicita’
manifesta, difetto di motivazione e travisamento dei fatti.
Violazione dei principi di ragionevolezza.
Il Comune di Roma ha riconosciuto la dinamica dell’evento,
ma ha ritenuto di non dar corso all’istanza sull’assunto
che, nella specie, non puo’ configurarsi l’infortunio
in itinere, in quanto l’incidente si e’ verificato
nel luogo di abitazione e non sulla pubblica via.
Pertanto, ad avviso di controparte, le scale condominiali
non sarebbero comprese nel tragitto casa-ufficio, ma farebbero
parte dell’abitazione.
In una successiva memoria l’istante ha puntualizzato
i termini della questione controversa, insistendo nelle conclusioni
precedentemente rassegnate, con rifusione delle spese di lite.
Parte resistente si e’ costituita formalmente in giudizio.
DIRITTO
Con l’odierno gravame la ricorrente ha impugnato il
provvedimento indicato in epigrafe, con cui l’intimata
Amministrazione ha rigettato la sua istanza, volta ad ottenere
il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle
lesioni riportate nell’infortunio del 12 maggio 1997,
nonche’ la concessione di equo indennizzo.
Il ricorso e’ infondato.
Come riferito in narrativa, l’Amministrazione comunale
di Roma, nel respingere la domanda della dipendente, ha affermato
che, trattandosi di evento verificatosi nel luogo di abitazione,
e non sulla pubblica via, non puo’ configurarsi la fattispecie
dell’infortunio in itinere.
Ad avviso del Collegio, l’assunto di controparte appare
pienamente condivisibile, giacche’ le scale condominiali
fanno parte, per definizione oltre che per la natura stessa
dei luoghi, del concetto di abitazione in senso lato.
Invero, esse rientrano nella nozione unitaria di proprieta’
immobiliare, atteso che, mentre la “casa” vera
e propria appartiene soltanto al suo titolare ovvero e’
nella sua disponibilita’ in via esclusiva, le scale
dello stabile, essendo riconducibili al condominio a titolo
di comune (e forzosa) proprieta’ privata, sono destinate
ad essere necessariamente riferite pro-quota ai singoli appartamenti,
configurandosi esse alla stregua di beni di uso o godimento
collettivo, peraltro, inscindibili dalle singole proprieta’
individuali.
Conseguentemente, l’accezione di “abitazione”,
da cui prende avvio il percorso o il tragitto che il dipendente
deve necessariamente seguire, per recarsi dalla propria casa
all’ufficio, non puo’ che comprendere anche le
scale condominiali.
E, per converso, affinche’ possa gravare sulla comunita’
il rischio generico della “strada” nell’infortunio
in itinere, la distanza che il dipendente e’ tenuto
a coprire per raggiungere il luogo di lavoro, non puo’
che essere il percorso stradale, vale a dire quello delle
ordinarie vie di comunicazione che si dipartono dall’edificio
di cui fa parte la casa di abitazione.
Tale convincimento si rivela, invero, vieppiu’ rispondente
alla ratio dell’istituto, che e’ quella di indennizzare
il lavoratore degli effetti nocivi di un accadimento, che
abbia a verificarsi, senza alcuna sua rilevante e diretta
responsabilita’, in un ambito esterno alla sua sfera
di privata autonomia.
Correttamente, dunque, il Comune resistente ha ritenuto non
configurabile la fattispecie dell’infortunio in itinere
nella vicenda occorsa all’attuale ricorrente.
Va, invero, esclusa l’indennizzabilita’ dell’evento
dannoso, non soltanto quando l’infortunio si verifichi
nell’abitazione ovvero nel domicilio o dimora del lavoratore,
ma anche nell’ipotesi di infortunio occorso al medesimo
nelle scale condominiali od in altri luoghi di comune proprieta’
privata (cfr. Cass. civ., sez. lav., 9 giugno 2003, n. 9211).
Cio’ stante, il ricorso in trattazione deve essere
rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra
le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione
seconda, respinge il ricorso meglio specificato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorita’
amministrativa.
Cosi’ deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio, Sezione II bis, nella Camera di Consiglio del 16
dicembre 2004, con l’intervento dei signori Giudici:
Patrizio GIULIA Presidente
Francesco GIORDANO Consigliere rel. estensore
Renzo CONTI Consigliere
IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
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