LEGGE 17 agosto 2005, n.166
Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle
carte di pagamento.
(Gazzetta Ufficiale N. 194 del 22 Agosto 2005)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Sistema di prevenzione)
1. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle
finanze un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo,
delle frodi sulle carte di pagamento.
2. Con il termine "carte di pagamento" si intendono
quei documenti che si identificano con le carte di credito
e le carte di debito e con le altre carte definite nella normativa
di attuazione.
3. Partecipano al sistema di prevenzione, sul piano amministrativo,
delle frodi sulle carte di pagamento, le societa', le banche
e gli intermediari finanziari che emettono carte di pagamento
e gestiscono reti commerciali di accettazione di dette carte,
di seguito denominati "societa' segnalanti", individuati
nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
cui all'articolo 7.
4. Le societa' segnalanti comunicano al Ministero dell'economia
e delle finanze i dati e le informazioni di cui agli articoli
2 e 3. I dati e le informazioni alimentano un apposito archivio
informatizzato.
5. Titolare dell'archivio informatizzato e responsabile della
sua gestione e' l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di
pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze che,
nell'ambito del Dipartimento del tesoro, esercita funzioni
di competenza statale in materia di prevenzione, sul piano
amministrativo, delle frodi sui mezzi di pagamento, e che
puo' designare anche ulteriori soggetti responsabili ai sensi
dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
6. Il personale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, puo' essere assegnato all'Ufficio
centrale antifrode dei mezzi di pagamento.
7. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di
lavoro, con funzioni consultive, per la trattazione delle
problematiche di settore.
8. Il sistema di prevenzione di cui alla presente legge si
informa ai principi e alla disciplina previsti dall'ordinamento
comunitario.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29
luglio 2003, n. 174 - S.O.
«Art. 29 (Responsabile del trattamento). - 1. Il responsabile
e' designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile e' individuato tra soggetti
che per esperienza, capacita' ed affidabilita' forniscano
idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo
alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere
designati responsabili piu' soggetti, anche mediante suddivisione
di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente
specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi.
alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite
verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle
disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112 (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti
in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di
formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti
ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione
del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture):
«Art. 9 (Disposizioni in materia di privatizzazione,
liquidazione e finanziamento di enti pubblici e di societa'
interamente controllate dallo Stato, nonche' di cartolarizzazione
di immobili). - 1. lI termine previsto dall'art. 2, comma
2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per la
privatizzazione, trasformazione e fusione degli enti pubblici
indicati nella tabella A del predetto decreto legislativo,
e' differito al 31 dicembre 2002, fatta salva, comunque, la
possibilita' di applicare anche ai predetti enti quanto previsto
dagli articoli 28 e 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
1-bis. Gli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956,
n. 1404, sono definitivamente soppressi.
Conseguentemente:
a) i loro immobili possono essere alienati con le modalita'
previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410. I relativi decreti dirigenziali sono adottati
dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I proventi
delle vendite degli immobili ed ogni altra somma derivata
e derivante dalla liquidazione sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato;
b) il personale finora adibito alle procedure di liquidazione
previste dalla citata legge n. 1404 del 1956 e' destinato
prioritariamente ad altre attivita' istituzionali del Ministero
dell'economia e delle finanze;
c) ferma restando la titolarita', in capo al Ministero dell'economia
e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi,
la gestione della liquidazione nonche' del contenzioso puo'
essere da questo affidata ad una societa', direttamente o
indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle
norme di contabilita' generale dello Stato. La societa' puo'
avvalersi anche dell'assistenza, della rappresentanza e della
difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse
condizioni e con le stesse modalita' con le quali se ne avvalgono,
ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni dello
Stato. E', altresi', facolta' della societa' di procedere
alla revoca dei mandati gia' conferiti. La societa' esercita
ogni potere finora attribuito all'ispettorato generale per
la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. Sulla base di criteri di
efficacia ed economicita' e al fine di eliminare il contenzioso
pendente, evitando l'instaurazione di nuove cause, la societa'
puo' compiere qualsiasi atto di diritto privato, ivi incluse
transazioni relative a rapporti concernenti differenti procedure
di liquidazione, cessioni di aziende, cessioni di crediti
in blocco pro soluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle
transazioni la societa' puo' chiedere il parere all'Avvocatura
dello Stato. La societa' puo' anche rinunciare a crediti al
di fuori delle ipotesi previste dal terzo comma dell'art.
9 della citata legge n. 1404 del 1956. In base ad una apposita
convenzione, sono disciplinati i rapporti con il Ministero
dell'economia e delle finanze e, in particolare, il compenso
spettante alla societa', i profili contabili del rapporto,
nonche' le modalita' di rendicontazione e di controllo.
1-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con provvedimento
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, individua
le liquidazioni gravemente deficitarie per le quali si fa
luogo alla liquidazione coatta amministrativa ovvero le liquidazioni
per le quali e' comunque opportuno che la gestione liquidatoria
resti distinta. Per queste liquidazioni lo Stato risponde
delle passivita' nei limiti dell'attivo della singola liquidazione.
Nelle more della individuazione della societa' di cui alla
lettera c) del comma 1-bis, l'Ispettorato generale per la
liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato prosegue le procedure di liquidazione
con i poteri previsti dal terzo, quarto e quinto periodo della
medesima lettera c) del comma 1-bis.
1-quater. Con decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri,
da emanare ai sensi dell'art. 6, comma 2, deI decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono approvate le nuove dotazioni organiche
del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.
1-quinquies. Nella citata legge n. 1404 del 1956 sono abrogati:
a) il secondo comma dell'art. 14;
b) l'art. 15.
1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, lettera c),
del presente articolo, determinati nella misura massima di
1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. Al pagamento dei creditori dell'EFIM in liquidazione coatta
amministrativa e delle societa' in liquidazione coatta amministrativa
interamente possedute, direttamente o indirettamente, dall'EFIM
continua ad applicarsi la garanzia dello Stato prevista dall'art.
5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e
successive modificazioni.
3. Al fine di favorire il processo di ricapitalizzazione,
funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti nel
piano biennale 2002-2003, il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a sottoscrivere nell'anno 2002 un aumento
di capitale della societa' Alitalia S.p.a. nella misura massima
di 893,29 milioni di euro, in aggiunta a quanto gia' previsto
dall'art. 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194.
4. All'onere derivante dal comma 3 si provvede per l'anno
2002, quanto a 250 milioni di euro mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 50,
comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
quanto a 550 milioni di, euro mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183, e quanto a 93,290 milioni di euro
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, utilizzando per 40,822 milioni di
euro l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e per
52,468 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
4-bis. All'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a);
b).
5.».
Art. 2.
(Dati che alimentano l'archivio informatizzato)
1. L'archivio informatizzato e' alimentato da:
a) dati identificativi dei punti vendita e dei legali rappresentanti
degli esercizi commerciali nei cui confronti e' stato esercitato
il diritto di revoca della convenzione che regola la negoziazione
delle carte di pagamento per motivi di sicurezza o per condotte
fraudolente denunciate all'autorita' giudiziaria;
b) dati identificativi degli eventuali contratti di rinnovo
della convenzione stipulati con gli esercenti di cui alla
lettera a);
c) dati identificativi delle transazioni non riconosciute
dai titolari delle carte di pagamento ovvero dagli stessi
denunciate all'autorita' giudiziaria;
d) dati identificativi relativi agli sportelli automatici
fraudolentemente manomessi.
Art. 3.
(Informazioni relative al rischio di frode che alimentano
l'archivio informatizzato)
1. Le singole societa' segnalanti comunicano altresi', previa
notifica al titolare dell'archivio, le informazioni relative
ai punti vendita e alle transazioni che configurano un rischio
di frode. Tali informazioni sono conservate nell'archivio
per il tempo necessario alle predette societa' ad accertare
l'effettiva sussistenza del rischio di frode.
2. Decorso il periodo di cui al comma 1, e' fatto obbligo
alla societa' segnalante di comunicare al titolare dell'archivio
l'esito del monitoraggio.
3. I risultati di specifico interesse, corredati dei necessari
elementi conoscitivi, sono comunicati altresi', anche di iniziativa,
secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo
7, agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell'interno competenti in materia di analisi dei
fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale,
di polizia, finalizzata alla prevenzione e repressione dei
reati commessi mediante carte di credito o altri mezzi di
pagamento.
Art. 4.
(Accesso all'archivio informatizzato da parte delle societa'
segnalanti)
1. Relativamente ai dati di cui all'articolo 2, le societa'
segnalanti hanno accesso all'archivio informatizzato per l'iscrizione
dei dati di loro competenza e per la consultazione di quelli
forniti dalle altre societa'.
2. Relativamente alle informazioni di cui all'articolo 3 e
fermo restando l'obbligo di notifica di cui al comma 1 dello
stesso articolo 3, le societa' segnalanti hanno accesso all'archivio
informatizzato per l'immissione delle informazioni di loro
competenza. L'accesso alla consultazione delle informazioni
fornite dalle altre societa' puo' essere autorizzato di volta
in volta dal titolare dell'archivio alle societa' che ne fanno
espressa richiesta.
Art. 5.
(Scambio di dati con la Banca d'Italia)
1. L'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento puo'
richiedere alla Banca d'Italia l'accesso all'archivio di cui
all'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386,
introdotto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre
1999, n. 507, per la consultazione dei dati sulle carte di
pagamento rubate o smarrite.
2. La Banca d'Italia, nell'esercizio della funzione prevista
dall'articolo 146 del testo unico di cui al decreto legislativo
1°
settembre 1993, n. 385, puo' richiedere all'Ufficio di cui
al comma 1 aggregazioni fra i dati contenuti nell'archivio
informatizzato di cui all'articolo 1, comma 4.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 10-bis della legge 15 aprile
1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni
bancari), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre
1990, n. 296:
«Art. 10-bis (Archivio degli assegni bancari e postali
e delle carte di pagamento irregolari). - 1. Al fine del regolare
funzionamento dei sistemi di pagamento, e' istituito presso
la Banca d'Italia un archivio informatizzato degli assegni
bancari e postali e delle carte di pagamento, nel quale sono
inseriti i seguenti dati:
a) generalita' dei traenti degli assegni bancari o postali
emessi senza autorizzazione o senza provvista;
b) assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o
senza provvista, nonche' assegni non restituiti alle banche
e agli uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione;
c) sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate
per l'emissione di assegni bancari, e postali senza autorizzazione
o senza provvista, nonche' sanzioni penali e connessi divieti
applicati per l'inosservanza degli obblighi imposti a titolo
di sanzione amministrativa accessoria;
d) generalita' del soggetto al quale sia stata revocata l'autorizzazione
all'utilizzo di carte di pagamento;
e) carte di pagamento per le quali sia stata revocata l'autorizzazione
all'utilizzo;
f) assegni bancari e postali e carte di pagamento di cui sia
stato denunciato il furto o lo smarrimento.
2. La Banca d'Italia, quale titolare del trattamento dei dati,
puo' avvalersi di un ente esterno per la gestione dell'archivio,
secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge 31 dicembre
1996, n. 675.
3. il soggetto interessato ha diritto ad accedere alle informazioni
che lo riguardano contenute nell'archivio e di esercitare
gli altri diritti previsti dall'art. 13 della legge 31 dicembre
1996, n. 675.
4. I prefetti, le banche, gli intermediari finanziari vigilati
e gli uffici postali possono accedere alle informazioni contenute
nell'archivio per le finalita' previste dalla presente legge
e per quelle connesse alla verifica della corretta utilizzazione
degli assegni e delle carte di pagamento. L'autorita' giudiziaria
ha accesso diretto alle informazioni contenute nell'archivio,
per lo svolgimento delle proprie funzioni».
- Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto legislativo
30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori
e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1
della legge 25 giugno 1999, n. 205), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 1999, n. 306, S.O.
«Art. 36 (Archivio informatico). - 1.
2. Con regolamento emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il
Ministro della giustizia, sentita la Banca d'Italia ed il
Garante per la protezione dei dati personali, disciplina le
modalita' con cui i soggetti ivi individuati devono trasmettere
i dati all'archivio previsto dal comma 1 del presente articolo
e, se necessario, rettificarli o aggiornarli. Con il medesimo
regolamento sono individuate le modalita' con cui la Banca
d'Italia, attenendosi ai dati trasmessi, provvede al loro
trattamento e ne consente la consultazione.
3. Con distinto regolamento emesso entro trenta giorni dall'adozione
del regolamento ministeriale di cui al comma 2, la Banca d'Italia
disciplina le modalita' e le procedure relative alle attivita'
previste dal medesimo regolamento ministeriale. La Banca d'Italia
provvede altresi' a determinare i criteri generali per la
quantificazione dei costi per l'accesso e la consultazione
dell'archivio da parte delle banche, degli intermediari vigilati
e degli uffici postali.».
- Si riporta il testo dell'art. 146 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O.
«Art. 146 (Vigilanza sui sistemi di pagamento). - 1.
La Banca d'Italia promuove il regolare funzionamento dei sistemi
di pagamento. A tal fine essa puo' emanare disposizioni volte
ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti
e affidabili.».
Art. 6.
(Disposizioni finanziarie)
1. Per la realizzazione dell'archivio informatizzato di cui
all'articolo 1, comma 4, e' autorizzata la spesa di 260.000
euro per l'anno 2005 e di 70.000 euro per ciascuno degli anni
2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 7.
(Termini, modalita' e condizioni per la gestione del sistema
di prevenzione)
1. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare, entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri
dell'interno, della giustizia, delle attivita' produttive,
per l'innovazione e le tecnologie, e previo esame congiunto
con la Banca d'Italia, sono precisate le competenze e l'organizzazione
dell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento, sono
stabiliti i criteri di individuazione delle societa' segnalanti
e sono specificate le singole voci da comunicare a titolo
di dati di cui all'articolo 2 e di informazioni di cui all'articolo
3.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono stabilite
le modalita' relative all'accesso ai dati e alle informazioni
in possesso dell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento
da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli
4, 6 e 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche' da
parte degli uffici competenti delle Forze di polizia di cui
all'articolo 16, primo comma, della stessa legge.
3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati
e fissati i termini e le modalita' secondo cui i dati e le
informazioni ivi previsti devono essere comunicati e gestiti.
Sono inoltre definiti i parametri che configurano il rischio
di frode di cui all'articolo 3, gli obblighi delle societa'
segnalanti e la struttura dell'archivio informatizzato, la
composizione e le regole di funzionamento del gruppo di lavoro
di cui all'articolo 1, comma 7, i livelli di accesso all'archivio
informatizzato e le modalita' di consultazione dei dati e
delle informazioni ivi contenuti, nonche' gli eventuali costi
del servizio.
4. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce altresi' le modalita'
di attuazione dello scambio dei dati tra l'Ufficio centrale
antifrode dei mezzi di pagamento e la Banca d'Italia ai fini
di cui all'articolo 5.
5. Per il personale eventualmente assegnato ai sensi del comma
6 dell'articolo 1 sono organizzati corsi di formazione, nell'ambito
dell'ordinaria programmazione dei percorsi formativi, secondo
le modalita' stabilite nel decreto di cui al comma 1 senza
oneri aggiuntivi per lo Stato.
6. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di
cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, puo' richiedere, in
qualsiasi momento, di essere ascoltato dal gruppo di lavoro
di cui all'articolo 1, comma 7, in ordine all'applicazione
della presente legge.
Note all'art. 7:
- Si riportano i testi degli articoli 4, 6, 7 e 16 della legge
1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
10 aprile 1981, n. 100, S.O.
«Art. 4 (Dipartimento della pubblica sicurezza). - Nell'ambito
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e' istituito
il dipartimento della pubblica sicurezza che provvede, secondo
le direttive e gli ordini del Ministro dell'interno:
1) all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza
pubblica;
2) al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia;
3) alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato;
4) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per
le esigenze generali del Ministero dell'interno.».
«Art. 6 (Coordinamento e direzione unitaria delle forze
di polizia). - Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai
fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro
dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento
e di direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza
pubblica, espleta compiti di:
a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni
e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di
polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza
pubblica e di prevenzione e repressione della criminalita'
e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze
di polizia;
b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio
e statistica;
c) elaborazione della pianificazione generale dei servizi
d'ordine e sicurezza pubblica;
d) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni
operative dei servizi logistici e amministrativi di carattere
comune alle forze di polizia;
e) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni
operative della dislocazione delle forze di polizia e dei
relativi servizi tecnici;
f) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni
finanziarie relative alle singole forze di polizia;
g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie e internazionali.
Per l'espletamento delle funzioni predette e' assegnato, secondo
criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente
ai ruoli della Polizia di Stato e ai ruoli dell'Amministrazione
civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto
del Ministro dell'interno, nonche' personale delle altre forze
di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato, secondo
contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati.
Per l'espletamento di particolari compiti scientifici e tecnici
possono essere conferiti incarichi anche ad estranei alla
pubblica amministrazione.
Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto
del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di amministrazione
e non possono superare l'anno finanziario;
possono essere rinnovati per non piu' di due volte.
Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato
studi interessanti una o piu' amministrazioni o servizi per
un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che
sia la materia oggetto dell'incarico. E' comunque escluso
il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio, anche se
da assolversi per conto di amministrazioni diverse.
Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando e' tenuto
a dichiarare per iscritto, sotto sua personale responsabilita'
che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di
esclusione stabilite dal precedente comma.
Il conferimento dell'incarico e', altresi', subordinato ad
apposito nulla osta dell'amministrazione di appartenenza,
ove trattisi di pubblico dipendente.
Il compenso e' stabilito, in relazione all'importanza ed alla
durata dell'incarico, con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro del tesoro.».
«Art. 7 (Natura e entita' dei dati e delle informazioni
raccolti). - Le informazioni e i dati di cui all'art. 6, lettera
a), devono riferirsi a notizie risultanti da documenti che
comunque siano conservati dalla pubblica amministrazione o
da enti pubblici, o risultanti da sentenze o provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria o da atti concernenti l'istruzione
penale acquisibili ai sensi dell'art. 165-ter del codice di
procedura penale o da indagini di polizia.
In ogni caso e' vietato raccogliere informazioni e dati sui
cittadini per il solo fatto della loro razza, fede religiosa
od opinione politica, o della loro adesione ai principi di
movimenti sindacali, cooperativi, assistenziali, culturali,
nonche' per la legittima attivita' che svolgano come appartenenti
ad organizzazioni legalmente operanti nei settori sopraindicati.
Possono essere acquisite informazioni relative ad operazioni
o posizioni bancarie nei limiti richiesti da indagini di polizia
giudiziaria e su espresso mandato dell'autorita' giudiziaria,
senza che possa essere opposto il segreto da parte degli organi
responsabili delle aziende di credito o degli istituti di
credito di diritto pubblico.
Possono essere altresi' acquisiti le informazioni e i dati
di cui all'art. 6 in possesso delle polizie degli Stati appartenenti
alla Comunita' economica europea e di quelli di confine, nonche'
di ogni altro Stato con il quale siano raggiunte specifiche
intese in tal senso.
Possono essere inoltre comunicati alle polizie indicate al
precedente comma le informazioni e i dati di cui all'art.
6, che non siano coperti da segreto istruttorio.».
«Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia
di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio
permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento
dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei
vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e possono
essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi
di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia
e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il
servizio di pubblico soccorso.».
- La legge 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti
dei consumatori e degli utenti), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1998, n. 189.
Art. 8.
(Modifica all'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n.
300)
1. All'articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dopo le
parole:
"diversi dalla moneta" sono inserite le seguenti:
"nonche' sugli strumenti attraverso i quali viene erogato
il credito al consumo".
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo,
a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O., come
modificato dalla presente legge.
«Art. 24 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge,
in particolare, le funzioni di spettanza statale nelle seguenti
aree funzionali:
a) politica economica e finanziaria, con particolare riguardo
all'analisi dei problemi economici, monetari e finanziari
interni e internazionali, alla vigilanza sui mercati finanziari
e sul sistema creditizio, all'elaborazione delle linee di
programmazione economica e finanziaria, alle operazioni di
copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito
pubblico; alla valorizzazione dell'attivo e del patrimonio
dello Stato alla gestione di partecipazioni azionarie dello
Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista e l'alienazione
dei titoli azionari di proprieta' dello Stato; alla monetazione;
alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi
dalla moneta nonche' sugli strumenti attraverso i quali viene
erogato il credito al consumo e dell'utilizzazione del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio, ferme restando le competenze
del Ministero dell'interno in materia;
b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con particolare
riguardo alla formazione e gestione del bilancio dello Stato,
compresi gli adempimenti di tesoreria e la verifica dei relativi
andamenti e flussi di cassa, assicurandone il raccordo operativo
con gli adempimenti in materia di copertura del fabbisogno
finanziario previsto dalla lettera a), nonche' alla verifica
della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti
e dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa
pubblica, coordinandone e verificandone gli andamenti e svolgendo
i controlli previsti dall'ordinamento, ivi comprese le funzioni
ispettive ed i controlli di regolarita' amministrativa e contabile
effettuati, ai sensi della normativa vigente, dagli Uffici
centrali del bilancio costituiti presso i Ministeri e dalle
ragionerie provinciali dello Stato;
c) programmazione economica e finanziaria, coordinamento e
verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale
e settoriale e delle politiche di coesione, anche avvalendosi
delle Camere di commercio, con particolare riferimento alle
aree depresse, esercitando a tal fine le funzioni attribuite
dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata
e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari;
d) politiche fiscali, con particolare riguardo alle funzioni
di cui all'art. 56, all'analisi del sistema fiscale e delle
scelte inerenti alle entrate tributarie ed erariali in sede
nazionale, comunitaria e internazionale, alle attivita' di
coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo previste dalla
legge sulle agenzie fiscali e sugli altri enti o organi che
comunque esercitano funzioni in materia di tributi ed entrate
erariali di competenza dello Stato, al coordinamento, monitoraggio
e controllo del sistema informativo della fiscalita' e della
rete unitaria di settore, alla informazione istituzionale
nel settore della fiscalita', alle funzioni previste dalla
legge in materia di demanio, catasto e conservatorie dei registri
immobiliari;
e) amministrazione generale, servizi indivisibili e comuni
del Ministero, con particolare riguardo alle attivita' di
promozione, coordinamento e sviluppo della qualita' dei processi
e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; linee
generali e coordinamento delle attivita' concernenti il personale
del Ministero; affari generali ed attivita' di gestione del
personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile;
programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento
delle attivita' in materia di reclutamento del personale del
Ministero; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti
sindacali all'interno del Ministero;
tenuta della banca dati, del ruolo e del sistema informativo
del personale del Ministero; tenuta dell'anagrafe degli incarichi
del personale del Ministero;
servizi del tesoro, incluso il pagamento delle retribuzioni,
ed acquisti centralizzati; coordinamento della comunicazione
istituzionale del Ministero.
1-bis. Le funzioni in materia di organizzazione, programmazione
del fabbisogno, reclutamento, formazione e gestione del personale
delle singole aree sono svolte nell'ambito delle stesse aree.».
Art. 9.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano decorsi
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 7, comma 1.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a La Maddalena, addi' 17 agosto 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5263):
Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (Siniscalco)
e dal Ministro per l'innvovazione e le tecnologie (Stanca)
il 14 settembre 2004.
Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente,
il 27 settembre 2004, con pareri delle commissioni I, II,
V e X .
Esaminato dalla VI commissione il 22 febbraio, 31 maggio,
15 e 21 giugno 2005.
Esaminato in aula il 21 giugno 2005 e approvato il 6 luglio
2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3535):
Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede deliberante,
il 15 luglio 2005, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª,
5ª, 10ª e 14ª.
Esaminato dalla 6ª commissione il 27 e 28 luglio 2005
e approvato il 29 luglio 2005.
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