MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 4 febbraio 2005
Istituzione del Casellario centrale delle posizioni previdenziali
attive, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
(Gazzetta Ufficiale n. 72 del 29-3-2005)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 23, della legge 23 agosto 2004, n.
243, che prevede l'istituzione del Casellario centrale delle
posizioni previdenziali attive;
Visto l'art. 1, comma 24, della predetta legge n. 243 del
2004, che prevede la definizione, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, delle informazioni da trasmettere
al Casellario e delle modalita', della periodicita' e dei
protocolli di trasferimento delle stesse;
Visto l'art. 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare,
che prevede l'invio agli assicurati di un estratto conto contributivo;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, concernente
la trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente
la tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono
attivita' autonoma di libera professione;
Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38, concernente l'obbligo di comunicazione all'INAIL
del codice fiscale del lavoratore assunto o cessato dal servizio;
Visto l'art. 15 del decreto legislativo 10 febbraio 2003,
n. 276, che ha costituito la Borsa continua nazionale del
lavoro;
Sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza;
Decreta:
Art. 1.
Funzioni del Casellario degli attivi
1. Il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive,
di seguito definito «Casellario», istituito presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (lNPS), cura
la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e delle
altre informazioni relative alle posizioni assicurative dei
soggetti iscritti alle gestioni di cui all'art. 1, comma 23,
lettere da a) ad e), e svolge altresi' le funzioni attribuite
dai commi 26, 27 e 28, della legge 23 agosto 2004, n. 243,
avvalendosi delle strutture logistiche, dei beni strumentali
e delle risorse professionali messe a disposizione dall'lNPS.
2. Il Casellario amministra l'Anagrafe generale delle posizioni
assicurative attive, alla cui alimentazione provvedono gli
enti gestori dei regimi previdenziali di cui all'art. 1, comma
23, lettere da a) ad e), della citata legge n. 243 del 2004.
3. L'unita' di rilevazione dell'Anagrafe e' costituita dal
soggetto, identificato dal proprio codice fiscale, che risulta
iscritto in almeno uno degli enti gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie. Per iscritto si intende ogni soggetto
che ha trascorso un periodo assicurativo di qualsiasi durata
presso un Ente e risulta, quindi, titolare di una posizione
assicurativa aperta a suo nome.
Art. 2.
Informazioni da trasmettere al Casellario centrale degli attivi
1. Al fine di consentire la realizzazione dell'Anagrafe generale
delle posizioni assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni
pubbliche, le predette amministrazioni e gli enti gestori
di forme di previdenza e assistenza obbligatorie trasmettono
al Casellario, entro tre mesi dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, i dati anagrafici
relativi alle posizioni correnti. Entro la stessa data il
Casellario provvede a raccogliere e organizzare in appositi
archivi i dati e le informazioni di cui all'art. 1, comma
27, lettere a), b), e c), della citata legge n. 243 del 2004.
2. Entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente
decreto gli Enti di cui al comma 1 trasmettono al Casellario
i dati anagrafici ed i periodi di iscrizione e contribuzione,
con evidenziazione delle date di inizio e fine, riferiti a
tutte le posizioni assicurative aperte risultanti nei propri
archivi e, ove disponibili, anche i dati relativi alle retribuzioni
e ai redditi nonche' a tutte le contribuzioni, ivi comprese
quelle figurative.
3. Entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente
decreto il Casellario provvede ad incrociare per codice fiscale
le informazioni trasferite dagli Enti. L'Anagrafe generale
evidenzia cosi' per ciascun attivo la sequenza temporale delle
posizioni assicurative che lo riguardano, consentendo di allestire
quadri informativi relativi ai contribuenti, alle posizioni
silenti e ad altre informazioni utili per l'attivita' di analisi
e previsione.
4. Entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente
decreto, e successivamente con cadenza annuale, il Casellario
presenta alla Commissione di cui all'art. 5, un rapporto sullo
stato di attuazione di quanto disposto dal presente decreto.
Alla scadenza della Commissione il rapporto e' presentato
direttamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il rapporto contiene, altresi', un'analisi della situazione
del mercato del lavoro riguardante i livelli di occupazione,
il numero delle posizioni degli attivi, dei silenti, degli
inoccupati, della mobilita' intersettoriale nonche' dei movimenti
tra entrate ed uscite dal mercato del lavoro relative a tutte
le tipologie di lavoratori e ai diversi settori di attivita'.
Nel rapporto sono identificate, inoltre, le posizioni contributive
e le altre informazioni utili per il monitoraggio sia del
mercato del lavoro che del sistema previdenziale ed assistenziale,
anche su base regionale.
5. Entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione del presente
decreto gli Enti previdenziali inviano ai propri iscritti
l'estratto conto dal quale risultano, secondo le informazioni
contenute negli archivi, i periodi assicurativi maturati presso
le gestioni da essi amministrate. Sulla base delle segnalazioni
ricevute dagli iscritti gli Enti provvedono, entro i dodici
mesi successivi, a variare, qualora necessario, le posizioni
degli assicurati nei propri archivi e a comunicarle al Casellario
secondo le modalita' previste dall'art. 3. Gli Enti sono responsabili
della correttezza e della manutenzione dei dati trasmessi
al Casellario.
6. Completata l'Anagrafe generale, l'Ente cui da ultimo risulta
iscritto l'assicurato, sulla base dei dati contenuti nel Casellario,
direttamente o per il tramite del Casellario stesso, provvede,
entro quarantotto mesi dalla data di pubblicazione del presente
decreto, ad inviare agli assicurati l'estratto conto integrato,
contenente tutti i periodi assicurativi. Successivamente,
il predetto estratto conto e' inviato con la periodicita'
prevista dall'art. 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995,
n. 335.
7. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto, gli Enti previdenziali presentano alla Commissione
di cui all'art. 5 un programma per l'attuazione delle disposizioni
di cui ai commi precedenti. Successivamente i medesimi Enti
sono tenuti a presentare, con cadenza bimestrale, un rapporto
sullo stato di realizzazione del predetto programma, con la
proposta di eventuali variazioni da apportare allo stesso
in relazione all'effettivo conseguimento degli obiettivi prefissati.
8. Gli Enti per i quali, dall'esame dei rapporti di cui al
comma 7, risulti il mancato rispetto delle scadenze previste
nella trasmissione dei dati e delle informazioni di cui ai
commi da 1 a 6, debbono motivare l'inadempienza e sottoporre
alla Commissione di cui all'art. 5 un piano di adeguamento
che espliciti i nuovi impegni e che individui gli eventuali
strumenti da fornire ai medesimi Enti per consentire la realizzazione
degli obiettivi prefissati.
Art. 3.
Modalita' di trasmissione dei flussi informativi per il Casellario
1. La modalita' standard di trasmissione dei dati al Casellario,
a cura degli Enti e sotto la propria responsabilita', e' per
via telematica in tempo reale, mediante adozione di procedure
batch giornaliere, secondo il formato ed il protocollo di
trasmissione di cui all'allegato 1 del presente decreto, previa
verifica da parte degli Enti della correttezza dei dati conferiti.
2. Al fine di aggiornare tempestivamente le posizioni del
Casellario sulla base delle variazioni intervenute nel corso
dell'anno (cessazione o sospensione di versamenti, nuovi contribuenti,
modifiche dell'anagrafica ed altre informazioni rilevanti)
gli Enti alimentano i flussi informativi secondo le procedure
di cui al comma 1. I dati verificati vanno comunque trasferiti
al Casellario entro e non oltre tre mesi dalla data in cui
sono pervenuti agli Enti.
Art. 4.
Utenti del Casellario
1. Possono accedere al Casellario:
a) gli Enti previdenziali, per il conferimento iniziale dei
dati e del loro aggiornamento e, per la consultazione delle
informazioni sui propri assicurati, al fine di costruire,
l'estratto conto cumulativo e reperire gli elementi informativi
utili per il calcolo della pensione;
b) gli iscritti che vogliano conoscere, previa procedura identificativa,
la rappresentazione della propria storia contributiva risultante
nel Casellario.
2. Il Casellario fornisce dati in forma aggregata agli enti
conferenti ed agli organismi pubblici di cui al comma 28 dell'art.
1 della legge n. 243 del 2004.
Art. 5.
Commissione di verifica e monitoraggio per il Casellario
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e' istituita una Commissione incaricata di seguire la realizzazione
del Casellario degli attivi composta dal presidente e da sette
esperti nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. Tra gli esperti, quattro sono designati
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui
uno con funzioni di vicario del presidente e coordinatore,
due sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze
e uno e' designato dall'ISTAT.
Partecipa alle riunioni della Commissione il dirigente dell'lNPS
responsabile del Casellario degli attivi. La Commissione si
riunisce su convocazione del Presidente e comunque con cadenza
almeno bimestrale.
2. La Commissione:
a) vigila sull'attuazione delle disposizioni legislative concernenti
il Casellario degli attivi e sul rispetto degli obiettivi
e dei tempi previsti all'art. 2 del presente decreto, sollecitando,
se necessario, gli Enti conferenti ad adottare le misure,
anche tecniche, necessarie per il rispetto degli impegni presi;
b) propone al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
la concessione di eventuali deroghe dei tempi per la trasmissione
dei dati in caso di motivati ritardi;
c) vigila sugli aspetti tecnici del Casellario, convocandone
i responsabili e prevedendo altresi' periodiche consultazioni
con i responsabili degli Enti previdenziali che conferiscono
i dati al Casellario;
d) definisce le modalita' di raccordo tra il Casellario degli
attivi e quello dei pensionati, previa consultazione con gli
enti di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 243 del 2004,
anche proponendo innovazioni gestionali relative a quest'ultimo,
al fine di completarne la funzionalita' cosi' come previsto
dall'art. 73 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dall'art.
31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall'art.
46 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
e) definisce le modalita' di raccordo tra il Casellario degli
attivi e la Borsa continua del lavoro di cui al decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276;
f) cura l'armonizzazione e l'utilizzabilita' ai fini statistici
ufficiali dei dati contenuti nel Casellario, in sintonia con
gli standard vigenti a livello nazionale e comunitario;
g) elabora, sentita l'Unione delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, una proposta concernente l'individuazione
del settore economico di appartenenza delle aziende, dei lavoratori
autonomi e parasubordinati, nonche' i tempi e le modalita'
di trasmissione dei dati di inizio e fine attivita', da inviare
agli Enti previdenziali e quindi al Casellario, ai fini della
predisposizione del decreto di cui al comma 30, art. 1 della
legge n.
243 del 2004;
h) definisce le modalita' di raccordo con le anagrafi comunali
al fine di consentire il tempestivo e contestuale aggiornamento
delle informazioni contenute negli archivi degli enti previdenziali
e quindi del Casellario;
i) relaziona periodicamente il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali suil'attuazione del Casellario e adotta,
trasmettendolo al Ministro stesso, il rapporto annuale predisposto
dal Casellario. Nel predetto rapporto vengono altresi' evidenziati
i risparmi per gli Enti e per il sistema nel suo complesso
derivanti da un piu' efficace sistema di vigilanza, di lotta
al sommerso e di economie di scala realizzate dal Casellario.
3. In considerazione del ruolo di coordinamento delle fasi
di avvio del Casellario e di implementazione del rapporto,
la Commissione ha una durata di cinque anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Art. 6.
Monitoraggio dell'occupazione e altre informazioni per il
Casellario
1. Al fine di attuare il monitoraggio continuo dell'occupazione,
di verificare l'andamento delle retribuzioni di fatto e di
valutare gli effetti delle politiche del lavoro, le informazioni
contenute nelle dichiarazioni mensili dei sostituti d'imposta
sono trasmesse al Casellario secondo le modalita' di cui all'art.
3. Con la medesima finalita' e' prevista l'acquisizione, da
parte del Casellario, con cadenze da concordare con gli enti
ed organismi preposti, delle informazioni relative alle denunce
nominative che pervengono all'Istituto nazionale per le assicurazioni
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi dell'art.
14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38, ed ai permessi di soggiorno degli extracomunitari risultanti
negli archivi del Ministero degli interni. Il Casellario acquisisce
altresi' le informazioni riguardanti le minorazioni e le malattie
invalidanti, in possesso delle istituzioni pubbliche o private,
cosi' come previsto dall'art. 1, comma 27, lettera c), della
citata legge n. 243 del 2004.
Art. 7.
Altre disposizioni
1. Presso tutte le amministrazioni pubbliche e' individuata
la figura del referente unico per la trasmissione all'INPDAP
dei dati giuridici ed economici relativi al personale. Le
amministrazioni hanno sessanta giorni di tempo dalla pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale per comunicare
il nominativo all'INPDAP, al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e finanze.
2. Al fine di velocizzare le operazioni propedeutiche alla
realizzazione del Casellario, l'INPDAP puo' stipulare apposite
convenzioni con le amministrazioni pubbliche.
3. Le Poste Italiane S.p.a., le Societa' collegate ed altri
soggetti tenuti a versare la contribuzione all'Istituto Postelegrafonici
individueranno la figura del referente unico per la trasmissione
telematica al suddetto ente previdenziale dei dati giuridici
ed economici relativi al personale iscritto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 4 febbraio 2005
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Siniscalco
Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi
alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n.
206
Allegato 1
A) Flusso informativo standard (set minimale di informazioni
da trasferire al Casellario)
Struttura
Sezione Intestazione Flusso: dati identificativi dell'Ente
mittente.
Sezione Identificazione Struttura: Dati identificativi della
struttura di riferimento.
Sezione Posizione Contributiva: i) dati identificativi del
lavoratore; ii) dati identificativi della contribuzione.
Contenuto
Identificazione flusso
- Protocollo mittente
Sezione identificazione Ente
- Ente contribuzione
- Codice entita' che versa la contribuzione
- Denominazione entita' che versa la contribuzione
- Codice Attivita*
Sezione identificativa del lavoratore
- Codice fiscale lavoratore
- Cognome lavoratore
- Nome lavoratore
- Data di nascita lavoratore
- Sesso
- Comune di nascita
- Matricola lavoratore*
- Codice Comune di lavoro*
- Provincia di lavoro*
Sezione identificativa della contribuzione
- Qualifica del lavoratore*
- Flag rettifica contribuzione
- Tipo della contribuzione
- Fondo di contribuzione
- Inizio periodo contributivo
- Fine periodo contributivo
- Retribuzione in euro
- Quota invalidita', vecchiaia, sopravvivenza
- Unita' di misura della contribuzione
\circ \ A=anno/i
\circ \ M = mese/i
\circ \ S= settimana/e
\circ \ G=giorno/i
- Numero Contributi
- Numero Contributi utili al fine dell'anzianita'
- Numero Contributi utili per la misura della pensione
B) Regole tecniche e protocolli di trasmissione dei flussi
informativi.
1. Trasmissione dei dati: in modalita' telematica in formato
ASCII.
2. Canale trasmissivo: RUPA (Rete Unitaria della Pubblica
Amministrazione), per gli Enti e Amministrazioni gia' attestati
o in via di attestazione sulla rete oppure via Internet con
l'utilizzo di protocolli di trasporto protett (https, ftps).
3. Credenziali di autenticazione e accesso al sistema di trasmissione
dei flussi agli Enti e Amministrazioni, fornitura da parte
dell'INPS.
4. Dimensionamento del flusso: a) dimensione massima della
singola «unita' di trasmissione» (file o messaggio);
b) periodicita' dell'invio di una «unita' di trasmissione».
5. ldentificazione dell'«unita' di trasmissione»:
ogni unita' di trasmissione deve essere identificata univocamente
nell'ambito dell'Ente o Amministrazione che effettua la trasmissione.
Il sistema informativo del Casellario provvedera', al momento
della ricezione, a protocollare, mediante protocollo informatico,
ogni singola «unita' di trasmissione».
6. Formato di rappresentazione dei dati: al fine di facilitare
la fruibilita' del contenuto informativo dei flussi da parte
di sistemi tecnologicamente diversi si utilizza il formato
di rappresentazione dei dati basato sul linguaggio XML e le
specifiche di descrizione dei dati sono fornite mediante schemi
XML.
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*Da valorizzarsi a seconda delle peculiarita' dell'Ente o
Amministrazione mittente.
La redazione di megghy.com
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