All'interno di un circolo ricreativo,
ove, vi sia l'esercizio di un bar, le prestazioni ai
soci non sono assogettabi ad IVA. Cosi si é espressa
la Suprema Corte, sezione Tributaria in data 13 genaio
2004
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
SENTENZA 13-01-2004, n. 280
Svolgimento del processo
Il Ministero delle Finanze ha impugnato, nei confronti
del circolo ricreativo A., con ricorso notificato il
22 luglio 99, la sentenza, depositata il 16 giugno 1998,
della C.T.R. di Firenze, confermatrice di quella di
1° grado; che aveva accolto il ricorso del circolo
contro l'avviso di accertamento dell'Ufficio IVA, che
aveva ritenuto soggetti a tributo i corrispettivi, riscossi
dallo stesso, derivanti dalla gestione diretta di un
bar, nel 1988.
Adduce il ricorrente:
1) che l'attività in questione rientrava fra
quelle previste nel comma 5° dell'art. 4 del D.P.R.
n. 633 del 1972, ed in particolare nella "gestione
di spazi aziendali, gestione di mense e somministrazione
di pasti";
2) che la somministrazione di bevande ed alimenti,
effettuata in locali aperti al pubblico, non poteva
ritenersi compresa fra le finalità assistenziali
e ricreative ai sensi del comma 6° del menzionato
articolo;
3) che erroneamente l'effettuato accertamento, sebbene
basato su un'analitica ricostruzione del volume di affari,
era stato ritenuto carente nell'impugnata sentenza.
Il circolo ricreativo non resiste.
Motivi della decisione
In relazione al 1° motivo si osserva che la gestione
di bar non sembra possa farsi rientrare sulla previsione
normativa, applicabile "ratione temporis",
di cui al comma 5° dell'art. 4 del D.P.R. n. 633
del 1972 ed, in particolare, nella "gestione di
spazi aziendali... di mense e somministrazione di pasti";
che lo stesso ricorrente ritiene di portata speciale
e derogatrice rispetto a quella del comma 4°.
Infatti, proprio la natura speciale insita nella dettagliata
elencazione contenuta in detta norma, preclude, secondo
i principi d'ermeneutica generale, che se ne possa estendere
in via analogica la portata derogatrice (comprendendovi
anche la gestione di bar) alla disciplina generale stabilita
dalla norma di cui al precedente comma; che (analogamente
al disposto di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 917 del
1986 in tema di imposte dirette) esclude dall'imposizione
IVA "la cessione di beni e prestazioni di servizi...
effettuate in conformità alle finalità
istituzionali, rese dagli enti in questione nei confronti
dei rispettivi "soci, associati, tesserati".
Anche il 2° motivo risulta destituito di fondamento.
Infatti i giudici di merito, contrariamente all'assunto
del ricorrente, hanno accertato che costituivano solo
il mezzo per consentire la migliore permanenza dei soci
nei locali del circolo, ed escluso che fossero rivolte
a persone estranee all'associazione, le prestazioni
dell'esercizio in questione.
Esercizio bar che, svolgendosi all'interno di un circolo
con finalità ricreative (aggregato al comitato
nazionale A.; ente che, come le ARCI/ACLI/UISP/AICS/ENDAS,
sorto per il tempo libero dei lavoratori, impartisce
con le stesse le finalità istituzionali nel campo
culturale, ricreativo, sportivo e assistenziale), ritiene
questa Corte, innovando il suo precedente orientamento
(6340/2002), fonte di prestazioni senz'altro conformi
alle finalità istituzionali della indicata associazione
di appartenenza.
Infatti è di comune esperienza che la possibilità
di usufruire all'interno di un circolo di un servizio,
quanto meno basilare, di ristoro è complementare,
se non essenziale, alla sussistenza stessa del suo carattere
ricreativo. Carattere preminente, quindi, che, nella
verificatasi ipotesi, l'incontestato accertamento dei
giudici di merito ha ribadito nell'esercizio in questione,
con esauriente motivazione, in fatto insindacabile in
questa sede, escludendo ogni intento speculativo e riscontrando
che il "surplus" della spesa di consumazione
costituiva un contributo aggiuntivo; deliberato in sede
assembleare, per il buon funzionamento delle strutture
e attività, in conformità allo statuto
sociale. Ogni altra questione sulla "natura commerciale"
di detto esercizio è fuorviante; posto che, nella
specie, non è questo il criterio discriminante
adottato dal legislatore, ma esclusivamente, come visto
quello della "conformità" alle finalità
istituzionali dell'associazione. Tant'è che per
escludere dall'esenzione specifiche attività
d'indubbia valenza commerciale, come ad es., "fiere
ed esposizioni a carattere commerciale", ha effettuato
la menzionata elencazione derogatrice di cui al comma
5°.
Il rigetto dei primi due motivi rende irrilevante l'esame
del 3°; peraltro palesemente infondato, riguardando
una questione, quella dell'accertamento, sulla quale
nell'impugnata sentenza, contrariamente all'assunto
del ricorrente, non vi è cenno alcuno.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2004.
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