DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 luglio
2005
Istituzione del Comitato nazionale per il turismo, in Roma.
(Gazzetta Ufficiale N. 167 del 20 Luglio 2005)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente l'orgnizzazione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo,
a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 34, recante
modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
2005, con il quale l'on. Claudio Scajola e' stato nominato
Ministro delle attivita' produttive;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni
urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80;
Visto in particolare, l'art. 12, comma 1, del predetto decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, concernente l'istituzione di un Comitato
nazionale per il turismo;
Ritenuta la necessita' di istituire tale Comitato, avente
compiti di orientamento e coordinamento delle politiche nel
settore turistico;
Su proposta del Ministro delle attivita' produttive, on. Claudio
Scajola;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione del Comitato
1. E' istituito il Comitato nazionale per il turismo, con
sede in Roma, presso il Ministero delle attivita' produttive,
che assicura per lo scopo le occorrenti strutture di supporto.
2. Il Comitato stabilisce, all'atto del suo insediamento,
le necessarie modalita' di funzionamento operativo.
Art. 2.
Composizione
1. Il Comitato e' costituito come segue:
organo di presidenza:
Ministro delle attivita' produttive, con funzioni di presidente,
o suo delegato nelle persone del Vice Ministro delle attivita'
produttive o del Sottosegretario con delega al turismo;
Presidente della Conferenza dei presidenti, con funzioni
di vice presidente vicario, o suo delegato;
componenti:
Ministro per gli affari regionali;
Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
Ministro dell'economia e delle finanze;
Ministro per l'ambiente e la tutela del territorio;
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Ministro per i beni e le attivita' culturali;
Coordinatore degli assessori regionali al turismo o suo delegato;
quattro rappresentanti delle regioni, indicati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano;
tre rappresentanti delle principali associazioni di categoria,
designati rispettivamente da ConfturismoConfcommercio, Federturismo-Confindustria,
Assoturismo-Confesercenti;
un rappresentante delle camere di commercio, designato da
Unioncamere.
2. Il presidente del Comitato, in relazione a specifiche
tematiche in trattazione, puo' richiedere la partecipazione
di altri Ministri rispettivamente competenti in materia, o
loro Sottosegretari delegati.
3. In rappresentanza dei Ministri componenti del Comitato,
possono partecipare i Sottosegretari delegati.
4. Partecipano alle sedute del Comitato:
il presidente dell'ANCI o suo delegato;
il presidente dell'UPI o suo delegato.
Art. 3.
Compiti
1. Il Comitato nazionale per il turismo ha compiti di orientamento
per il settore turistico ed assicura il coordinamento stabile
delle politiche di indirizzo del settore medesimo in sede
nazionale e della sua promozione all'estero.
2. Il Comitato nazionale per il turismo, in armonia con le
direttive del Ministro per le attivita' produttive, ha compiti
di indirizzo per l'attivita' dell'Agenzia nazionale del turismo,
di cui all'art. 12, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80.
3. Il Comitato medesimo promuove, altresi', il coordinamento:
dei provvedimenti che interessano, in forma diretta o indiretta,
l'industria e l'economia turistica complessivamente intese,
anche attraverso il raccordo con il Consiglio dei Ministri,
tramite il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio;
degli interventi di infrastrutturazione con valenza sul sistema
turistico;
delle iniziative di promozione turistica all'estero, poste
in essere dai vari soggetti istituzionali nell'ambito delle
proprie competenze, ivi compreso il Progetto Scegli Italia.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno stesso
della sua adozione.
2. Il medesimo provvedimento e' trasmesso alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana per la sua pubblicazione.
Roma, 1° luglio 2005
p. Il Presidente: Letta
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