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L' efficacia della concessione edilizia, già rilasciata, non si può sospendere

TAR Campania - Napoli, sentenza 07.07.2005 n° 9383

TAR CAMPANIA - NAPOLI

SEZIONE III

Sentenza 7 luglio 2005 n. 9383

(Presidente De Leo, Estensore Scafuri)

FATTO

Il ricorrente si duole dell’ordinanza con la quale il Sindaco ha sospeso l’efficacia della concessione edilizia a suo tempo rilasciata, "ferma restando la tempestiva adozione dei provvedimenti definitivi".

A sostegno del gravame deduce violazione di legge ed eccesso di potere.

L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

Dopo che sono stati ordinati incombenti istruttori con sentenza n.363/1989, rimasta parzialmente inevasa, all’udienza pubblica del 26 maggio 2005 la causa è stata introitata per la decisione

DIRITTO

Il Sindaco del Comune di Terzigno ha sospeso l’efficacia della concessione edilizia di cui era titolare il ricorrente sul presupposto che tutti i componenti della Commissione edilizia sono stati sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale, con l’accusa di interesse privato in atti di ufficio per avere rilasciato un notevole numero di concessioni di dubbia legittimità.

Il ricorso è fondato in relazione alla dedotta censura di violazione del principio di tipicità, per il quale l’esercizio di poteri autoritativi da parte della P.A. è subordinato all’esistenza di una norma primaria che conferisca espressamente il potere di adottare determinati atti in presenza dei presupposti indicati dalla legge.

Orbene l’istituto della sospensione dell’efficacia della concessione o dell’autorizzazione edilizia a suo tempo regolarmente rilasciata non è contemplato da alcuna disposizione della vigente disciplina urbanistico-edilizia.

Ne consegue che ogni ripensamento successivo all’intervenuto rilascio della concessione edilizia deve necessariamente estrinsecarsi nell’ambito del generale potere di autotutela, per cui il titolo edificatorio una volta rilasciato può essere soltanto annullato (ex plurimis T.A.R. Campania, Napoli, Sez.I, 12.6.2002, n.3413; Consiglio di Stato, sez..V, 2.11.1998, n.1569).

I principi di tipicità e nominatività degli atti amministrativi non consentono neppure l’applicazione analogica dell’art.4 L.n.47/1985, il quale conferisce esclusivamente il potere di sospensione dei lavori di costruzione in corso senza il prescritto titolo edificatorio.

Pertanto la sospensione dei lavori edilizi - avendo natura cautelare ed essendo volta a permettere all’amministrazione di definire, con esattezza, la portata dell’abuso edilizio commesso, evitando che nel frattempo assuma proporzioni maggiori - non può essere assunta in ragione di un presunto contrasto della concessione già rilasciata con la normativa vigente, fattispecie che come detto legittima solo l’esercizio del potere di autotutela.

In definitiva l’ordinanza impugnata va annullata, non essendo configurabile un generale potere di sospensione cautelare della concessione edilizia debitamente rilasciata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-sede di Napoli, sez.III,

ACCOGLIE

il ricorso R.G.n.1420/1988 in epigrafe e, per l’effetto, pronuncia l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

Le spese del giudizio, liquidate in euro 500,00.=(cinquecento.=), sono poste a carico del Comune soccombente.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 26 maggio e del 16 giugno 2005.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE

Depositata in data 7 luglio 2005.

La redazione di megghy.com

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