TAR CAMPANIA - NAPOLI
SEZIONE III
Sentenza 7 luglio 2005 n. 9383
(Presidente De Leo, Estensore Scafuri)
FATTO
Il ricorrente si duole dell’ordinanza con la quale
il Sindaco ha sospeso l’efficacia della concessione
edilizia a suo tempo rilasciata, "ferma restando la tempestiva
adozione dei provvedimenti definitivi".
A sostegno del gravame deduce violazione di legge ed eccesso
di potere.
L’Amministrazione comunale si è costituita in
giudizio per resistere al ricorso.
Dopo che sono stati ordinati incombenti istruttori con sentenza
n.363/1989, rimasta parzialmente inevasa, all’udienza
pubblica del 26 maggio 2005 la causa è stata introitata
per la decisione
DIRITTO
Il Sindaco del Comune di Terzigno ha sospeso l’efficacia
della concessione edilizia di cui era titolare il ricorrente
sul presupposto che tutti i componenti della Commissione edilizia
sono stati sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà
personale, con l’accusa di interesse privato in atti
di ufficio per avere rilasciato un notevole numero di concessioni
di dubbia legittimità.
Il ricorso è fondato in relazione alla dedotta censura
di violazione del principio di tipicità, per il quale
l’esercizio di poteri autoritativi da parte della P.A.
è subordinato all’esistenza di una norma primaria
che conferisca espressamente il potere di adottare determinati
atti in presenza dei presupposti indicati dalla legge.
Orbene l’istituto della sospensione dell’efficacia
della concessione o dell’autorizzazione edilizia a suo
tempo regolarmente rilasciata non è contemplato da
alcuna disposizione della vigente disciplina urbanistico-edilizia.
Ne consegue che ogni ripensamento successivo all’intervenuto
rilascio della concessione edilizia deve necessariamente estrinsecarsi
nell’ambito del generale potere di autotutela, per cui
il titolo edificatorio una volta rilasciato può essere
soltanto annullato (ex plurimis T.A.R. Campania, Napoli, Sez.I,
12.6.2002, n.3413; Consiglio di Stato, sez..V, 2.11.1998,
n.1569).
I principi di tipicità e nominatività degli
atti amministrativi non consentono neppure l’applicazione
analogica dell’art.4 L.n.47/1985, il quale conferisce
esclusivamente il potere di sospensione dei lavori di costruzione
in corso senza il prescritto titolo edificatorio.
Pertanto la sospensione dei lavori edilizi - avendo natura
cautelare ed essendo volta a permettere all’amministrazione
di definire, con esattezza, la portata dell’abuso edilizio
commesso, evitando che nel frattempo assuma proporzioni maggiori
- non può essere assunta in ragione di un presunto
contrasto della concessione già rilasciata con la normativa
vigente, fattispecie che come detto legittima solo l’esercizio
del potere di autotutela.
In definitiva l’ordinanza impugnata va annullata, non
essendo configurabile un generale potere di sospensione cautelare
della concessione edilizia debitamente rilasciata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-sede
di Napoli, sez.III,
ACCOGLIE
il ricorso R.G.n.1420/1988 in epigrafe e, per l’effetto,
pronuncia l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
Le spese del giudizio, liquidate in euro 500,00.=(cinquecento.=),
sono poste a carico del Comune soccombente.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del
26 maggio e del 16 giugno 2005.
IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE
Depositata in data 7 luglio 2005.
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