CONSIGLIO DI STATO
SEZIONE V
Sentenza 12 luglio 2005 n. 3774
(Pres. Frascione, Est. Allegretta)
FATTO
Con sentenza n. 2010 in data 5 marzo 2001 il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia, Milano, Sez. II ha accolto il
ricorso (n. R.G. 4036/99) proposto dalla Fondazione Collegio
Ghislieri di Pavia per chiedere l’accertamento del diritto
alla gratuità della concessione edilizia n. 745 del
15 luglio 1999, rilasciatale dal Comune di Lardirago per il
recupero ed il riuso del Castello di Lardirago; con conseguente
annullamento della concessione edilizia nella parte in cui
prevedeva la corresponsione del contributo di concessione
nonché la condanna del Comune alla restituzione delle
somme versate quale contributo per oneri di urbanizzazione
secondaria e costo di costruzione, oltre ad interessi e rivalutazione
monetaria.
Nei confronti della sentenza il Comune ha proposto l’appello
in epigrafe, sostenendo che, nella specie, non sussistono
i requisiti soggetivo ed oggettivo stabiliti dall'art. 9,
lett. f, della legge 28 gennaio 1977 n. 10 per il rilascio
di concessione edilizia a titolo gratuito, in quanto la Fondazione
non è un ente pubblico e l'intervento progettato non
realizza alcun interesse pubblico; il complesso interessato
dall'intervento, pur ricadendo in zona classificata dal piano
regolatore generale come "Zona per attrezzature universitarie,
culturali e congressuali", non è conteggiato fra
gli standards urbanistici, né ne è prevista
la realizzazione per mano pubblica; in ogni caso, nella condanna
alla restituzione del contributo di concessione versato dalla
Fondazione, pronunciata a carico del Comune, non può
essere ricompresa anche la rivalutazione monetaria.
L’Amministrazione appellante, pertanto, conclude chiedendo,
in via principale, che la sentenza impugnata sia annullata
e, in via subordinata, che, in parziale riforma della sentenza,
il rimborso sia limitato alle somme versate maggiorate nella
sola misura degli interessi legali, con esclusione della rivalutazione
monetaria.
Si è costituita in giudizio la Fondazione Collegio
Ghislieri, la quale ha controdedotto al gravame, concludendo
per la sua reiezione perché infondato; con conseguente
condanna dell’appellante alla rifusione delle spese
e competenze di giudizio.
La causa è stata trattata all’udienza pubblica
del 9 novembre 2004, nella quale, sentiti i difensori presenti,
il Collegio si è riservata la decisione.
DIRITTO
La controversia in esame si risolve nel quesito se l’appellata
Fondazione possa beneficiare dell’esonero dal contributo
di concessione a noma dell’art. 9, lett. f, della legge
28 gennaio 1977 n. 10 (oggi trasfuso nell’art. 17, comma
3, lett. c, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, recante il Testo
Unico dell'Edilizia).
Sostiene il Comune ricorrente che, nella specie, non sussistono
i requisiti soggetivo ed oggettivo stabiliti dall’art.
9, lett. f, della legge 28 gennaio 1977 n. 10 per il rilascio
della concessione edilizia a titolo gratuito, in quanto la
Fondazione non è un ente pubblico e l’intervento
progettato non realizza opere rivolte alla collettività
in senso generale, bensì al soddisfacimento di interessi
privatistici e comunque delle esigenze di un numero limitato
di persone.
L’assunto è fondato.
Dispone il citato art. 9: "Il contributo (per il rilascio
della concessione) … non è dovuto: … f)
per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di
interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente
competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite
anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici".
Secondo giurisprudenza ormai pacifica, nell’ipotesi
considerata da questa disposizione, lo speciale regime di
gratuità della concessione edilizia richiede il concorso
di due requisiti, l’uno di carattere soggettivo e l’altro
di carattere oggettivo.
Il primo consiste nell'esecuzione delle opere da parte di
enti "istituzionalmente competenti", vale a dire
da parte di soggetti ai quali la realizzazione dell’opera
sia demandata in via istituzionale; il secondo, dall’ascrivibilità
del manufatto oggetto di concessione edilizia alla categoria
delle opere pubbliche o di interesse generale.
Si è rilevato, infatti, che l’espressione «opere
pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente
competenti» rende in sostanza il concetto di «opera
pubblica», che è appunto opera di interesse generale
realizzata da un ente pubblico nell'ambito delle proprie competenze
istituzionali. Essa, pertanto, è stata riferita anche
ad un’opera realizzata da un soggetto privato, purché
per conto di un ente pubblico, come nella figura della concessione
di opere pubbliche o in analoghe figure organizzatorie"
(cfr., su tutta la materia, Cons. Stato, Sez. V, 2 dicembre
2002 n. 6618; 10 luglio 2000 n. 3860; id. 6 dicembre 1999
n. 2061; id. 10 maggio 1999 n. 536; id. 4 maggio 1998 n. 492;
id. 29 settembre 1997 n. 1067; id. 7 settembre 1995 n. 1280;
id. 10 dicembre 1990 n. 857).
La disposizione sopra riportata, inoltre, deve ritenersi
di stretta interpretazione, in quanto introduce ipotesi di
deroga alla regola generale (art. 1 L. 28 gennaio 1977 n.
10) che assoggetta a contributo tutte le opere che comportino
trasformazione del territorio, in relazione agli oneri che
la collettività, in dipendenza di esse, è chiamata
a sopportare.
Nel caso che ci occupa, la concessione edilizia controversa
è stata rilasciata alla Fondazione appellata per l’esecuzione
di lavori di recupero e riuso di un castello, al fine di realizzarvi
una residenza studentesca ed un centro congressi. Tanto, in
attuazione di apposito piano di recupero e relativa convenzione
attuativa, concernenti un’area (con gli edifici che
vi insistono, tra i quali detto castello) di proprietà
della stessa Fondazione e destinata dal vigente p.r.g. alla
"realizzazione di un centro culturale e di studi post-laurea
del Collegio Ghislieri di Pavia, comprendente anche attrezzature
per congressi e conferenze, residenze per docenti e studenti
e tutti i servizi relativi a queste funzioni", non riservata
all'intervento pubblico.
In relazione alla finalità enunciata nell’art.
1 dello statuto della Fondazione, di "accogliere e mantenere
gratuitamente in convitto giovani di ingegno e non agiate
condizioni economiche", può indubbiamente riconoscersi
che l’intervento edilizio in questione è di rilevante
interesse sociale. Non è men vero, tuttavia, che la
Fondazione è soggetto dotato di personalità
giuridica di diritto privato, che secondo il vigente ordinamento
non è preposto alla realizzazione dell’opera
suddetta, né agisce per conto di alcun ente pubblico,
difettando qualsiasi collegamento organizzativo-funzionale
o giuridicamente rilevante con l’apparato della pubblica
Amministrazione.
Deve concludersi, pertanto, che, quanto meno sotto il profilo
soggettivo, non sussiste nel caso in esame il presupposto
della speciale qualità dell’ente realizzatore,
richiesto dalla legge per la concessione del beneficio invocato.
L’appello va, quindi, accolto e, per l’effetto,
in riforma della sentenza impugnata, il ricorso proposto in
primo grado deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa
spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,
accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto,
in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto
in primo grado.
Compensa tra le parti spese e competenze di entrambi i gradi
di giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio
del 9 novembre 2004 con l'intervento dei Signori:
Emidio Frascione Presidente
Giuseppe Farina Consigliere
Corrado Allegretta Consigliere rel. est.
Goffredo Zaccardi Consigliere
Aniello Cerreto Consigliere
IL PRESIDENTE
f.to Emidio Frascione
L’ESTENSORE
f.to Corrado Allegretta
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12 LUGLIO 2005
La redazione di megghy.com |