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Concessione edilizia - Requisiti per l’applicabilità dell’esenzione dal pagamento

Consiglio di Stato , sez. V, sentenza 12.07.2005 n° 3774

CONSIGLIO DI STATO

SEZIONE V

Sentenza 12 luglio 2005 n. 3774


(Pres. Frascione, Est. Allegretta)

FATTO

Con sentenza n. 2010 in data 5 marzo 2001 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sez. II ha accolto il ricorso (n. R.G. 4036/99) proposto dalla Fondazione Collegio Ghislieri di Pavia per chiedere l’accertamento del diritto alla gratuità della concessione edilizia n. 745 del 15 luglio 1999, rilasciatale dal Comune di Lardirago per il recupero ed il riuso del Castello di Lardirago; con conseguente annullamento della concessione edilizia nella parte in cui prevedeva la corresponsione del contributo di concessione nonché la condanna del Comune alla restituzione delle somme versate quale contributo per oneri di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.

Nei confronti della sentenza il Comune ha proposto l’appello in epigrafe, sostenendo che, nella specie, non sussistono i requisiti soggetivo ed oggettivo stabiliti dall'art. 9, lett. f, della legge 28 gennaio 1977 n. 10 per il rilascio di concessione edilizia a titolo gratuito, in quanto la Fondazione non è un ente pubblico e l'intervento progettato non realizza alcun interesse pubblico; il complesso interessato dall'intervento, pur ricadendo in zona classificata dal piano regolatore generale come "Zona per attrezzature universitarie, culturali e congressuali", non è conteggiato fra gli standards urbanistici, né ne è prevista la realizzazione per mano pubblica; in ogni caso, nella condanna alla restituzione del contributo di concessione versato dalla Fondazione, pronunciata a carico del Comune, non può essere ricompresa anche la rivalutazione monetaria.

L’Amministrazione appellante, pertanto, conclude chiedendo, in via principale, che la sentenza impugnata sia annullata e, in via subordinata, che, in parziale riforma della sentenza, il rimborso sia limitato alle somme versate maggiorate nella sola misura degli interessi legali, con esclusione della rivalutazione monetaria.

Si è costituita in giudizio la Fondazione Collegio Ghislieri, la quale ha controdedotto al gravame, concludendo per la sua reiezione perché infondato; con conseguente condanna dell’appellante alla rifusione delle spese e competenze di giudizio.

La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 9 novembre 2004, nella quale, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione.

DIRITTO

La controversia in esame si risolve nel quesito se l’appellata Fondazione possa beneficiare dell’esonero dal contributo di concessione a noma dell’art. 9, lett. f, della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (oggi trasfuso nell’art. 17, comma 3, lett. c, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, recante il Testo Unico dell'Edilizia).

Sostiene il Comune ricorrente che, nella specie, non sussistono i requisiti soggetivo ed oggettivo stabiliti dall’art. 9, lett. f, della legge 28 gennaio 1977 n. 10 per il rilascio della concessione edilizia a titolo gratuito, in quanto la Fondazione non è un ente pubblico e l’intervento progettato non realizza opere rivolte alla collettività in senso generale, bensì al soddisfacimento di interessi privatistici e comunque delle esigenze di un numero limitato di persone.

L’assunto è fondato.

Dispone il citato art. 9: "Il contributo (per il rilascio della concessione) … non è dovuto: … f) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici".

Secondo giurisprudenza ormai pacifica, nell’ipotesi considerata da questa disposizione, lo speciale regime di gratuità della concessione edilizia richiede il concorso di due requisiti, l’uno di carattere soggettivo e l’altro di carattere oggettivo.

Il primo consiste nell'esecuzione delle opere da parte di enti "istituzionalmente competenti", vale a dire da parte di soggetti ai quali la realizzazione dell’opera sia demandata in via istituzionale; il secondo, dall’ascrivibilità del manufatto oggetto di concessione edilizia alla categoria delle opere pubbliche o di interesse generale.

Si è rilevato, infatti, che l’espressione «opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti» rende in sostanza il concetto di «opera pubblica», che è appunto opera di interesse generale realizzata da un ente pubblico nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. Essa, pertanto, è stata riferita anche ad un’opera realizzata da un soggetto privato, purché per conto di un ente pubblico, come nella figura della concessione di opere pubbliche o in analoghe figure organizzatorie" (cfr., su tutta la materia, Cons. Stato, Sez. V, 2 dicembre 2002 n. 6618; 10 luglio 2000 n. 3860; id. 6 dicembre 1999 n. 2061; id. 10 maggio 1999 n. 536; id. 4 maggio 1998 n. 492; id. 29 settembre 1997 n. 1067; id. 7 settembre 1995 n. 1280; id. 10 dicembre 1990 n. 857).

La disposizione sopra riportata, inoltre, deve ritenersi di stretta interpretazione, in quanto introduce ipotesi di deroga alla regola generale (art. 1 L. 28 gennaio 1977 n. 10) che assoggetta a contributo tutte le opere che comportino trasformazione del territorio, in relazione agli oneri che la collettività, in dipendenza di esse, è chiamata a sopportare.

Nel caso che ci occupa, la concessione edilizia controversa è stata rilasciata alla Fondazione appellata per l’esecuzione di lavori di recupero e riuso di un castello, al fine di realizzarvi una residenza studentesca ed un centro congressi. Tanto, in attuazione di apposito piano di recupero e relativa convenzione attuativa, concernenti un’area (con gli edifici che vi insistono, tra i quali detto castello) di proprietà della stessa Fondazione e destinata dal vigente p.r.g. alla "realizzazione di un centro culturale e di studi post-laurea del Collegio Ghislieri di Pavia, comprendente anche attrezzature per congressi e conferenze, residenze per docenti e studenti e tutti i servizi relativi a queste funzioni", non riservata all'intervento pubblico.

In relazione alla finalità enunciata nell’art. 1 dello statuto della Fondazione, di "accogliere e mantenere gratuitamente in convitto giovani di ingegno e non agiate condizioni economiche", può indubbiamente riconoscersi che l’intervento edilizio in questione è di rilevante interesse sociale. Non è men vero, tuttavia, che la Fondazione è soggetto dotato di personalità giuridica di diritto privato, che secondo il vigente ordinamento non è preposto alla realizzazione dell’opera suddetta, né agisce per conto di alcun ente pubblico, difettando qualsiasi collegamento organizzativo-funzionale o giuridicamente rilevante con l’apparato della pubblica Amministrazione.

Deve concludersi, pertanto, che, quanto meno sotto il profilo soggettivo, non sussiste nel caso in esame il presupposto della speciale qualità dell’ente realizzatore, richiesto dalla legge per la concessione del beneficio invocato.

L’appello va, quindi, accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso proposto in primo grado deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.

Compensa tra le parti spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 9 novembre 2004 con l'intervento dei Signori:

Emidio Frascione Presidente

Giuseppe Farina Consigliere

Corrado Allegretta Consigliere rel. est.

Goffredo Zaccardi Consigliere

Aniello Cerreto Consigliere

IL PRESIDENTE

f.to Emidio Frascione

L’ESTENSORE

f.to Corrado Allegretta

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12 LUGLIO 2005

La redazione di megghy.com

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