SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
SENTENZA 20-07-2005, n. 15270
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato il giorno 8.3.2002
Basilio D. conveniva avanti al giudice di pace di Mercato
San Severino la Assicurazioni Generali s.p.a. per sentirla
condannare, in relazione al contratto di assicurazione RCA
stipulato con polizza n. 25759629, alla restituzione della
somma di euro 205,55 oltre interessi; il tutto contenuto entro
il controvalore di L. 2.000.000.
Giustificava tale richiesta, deducendo che la società
convenuta aveva partecipato, insieme ad altre società
di assicurazione, all'accordo di "cartello" in base
al quale i premi erano stati illegittimamente aumentati del
20% circa.
Si costituiva la convenuta che eccepiva preliminarmente l'incompetenza
per materia del giudice adito, dovendosi ritenere competente
in virtù dell'art. 33 della Legge 287/90 la Corte d'Appello
di Trieste o di Salerno, nonchè la nullità dell'atto
di citazione ai sensi degli artt. 164 e 318 C.P.C.. Nel merito
contestava la fondatezza della domanda.
All'esito del giudizio, il giudice di pace con sentenza del
giorno 20.7.2002 accoglieva la domanda e condannava la convenuta
società alla restituzione della somma richiesta oltre
agli interessi dalla domanda ed al pagamento delle spese processuali.
Dopo aver rilevato che trattasi di domanda di ripetizione
di indebito e non di risarcimento da illecito e che pertanto
non trovava applicazione la speciale competenza della corte
d'appello prevista dal richiamato art. 33 della Legge 287/90,
il giudice di pace riteneva che non era ipotizzatale la nullità
dell'atto di citazione, contenendo la domanda un'esposizione
sufficiente per consentire la comprensione di quanto richiesto,
correlato notoriamente alla sanzione di 700 miliardi inflitta
dall'Autorità Antitrust.
Nel merito, riteneva fondata la domanda.
Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione la Assicurazioni
Generali s.p.a., deducendo quattro motivi di censura.
Resiste con controricorso Basilio D..
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso la Assicurazioni Generali s.p.a.
denuncia violazione dell'art. 33 comma 2 della Legge 287/90
nonchè degli artt. 7, 34 e 38 C.P.C.. Deduce che la
sfera di applicazione dell'art. 33 comma 2 della Legge 287/90,
che prevede la competenza delle corti d'appello, riguarda
tutti i giudizi, come quello in esame, che si basano sulla
violazione delle norme previste dalla stessa legge. Sostiene
inoltre che la fondatezza di tale conclusione è ancora
più evidente se si consideri la configurabilità,
nella stessa prospettazione della domanda, non già
di un indebito ma di un illecito, costituito nella violazione
del diritto individuale astipulare il contratto (di cui oltre
tutto non è stata richiesta la nullità) in regime
di libera concorrenza. Deduce altresì, guanto alla
competenza per territorio, che essa deve attribuirsi alla
Corte d'Appello di Trieste o di Salerno.
La censura merita accoglimento in adesione all'interpretazione
della giurisprudenza di questa Corte (SS.UU. 4 febbraio 2005,
n. 2207) la quale, intervenendo in sede di composizione del
contrasto di giurisprudenza manifestatosi in materia, ha riconosciuto
la legittimazione attiva all'esercizio dell'azione prevista
dall'art. 33 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, non solo
agli imprenditori ma anche agli altri soggetti del mercato
che abbiano interesse alla conservazione del suo carattere
competitivo e, quindi, anche al consumatore finale che subisce
danno da una contrattazione che non ammette alternative per
effetto di una collusione tra gliimprenditori del settore,
ancorchè egli non sia partecipe del rapporto di concorrenza
con gli autori della collusione.
Tale principio deve ritenersi operante sia quando sia stata
spiegata azione risarcitoria, sia quando sia stata proposta
azione restitutoria ex art. 2033 cod. civ. poichè il
soggetto che chiede la restituzione di ciò che ritiene
aver pagato per effetto di un'intesa nulla allega pur sempre
quest'ultima nonchè l'impossibilità giuridica
che essa produca effetti (cfr. SS.UU. n. 2207 del 2005 cit.,
in motivazione, pag. 20).
L'accoglimento del primo motivo di ricorso, con la conseguente
dichiarazione della competenza della corte d'appello, comporta
l'assorbimento dell'esame degli ulteriori motivi, dei quali
appare superflua la stessa esposizione.
In conclusione pertanto, in accoglimento del primo motivo
di ricorso, la decisione impugnata deve essere cassata con
la riassunzione della causa dinanzi alla Corte d'Appello di
Salerno, nel cui distretto è compreso il giudice di
pace adito, da ritenersi corrispondente, in via presuntiva,
a quello di residenza o domicilio del consumatore e, come
tale, competente anche per territorio in via esclusiva ai
sensi dell'art. 1469 bis comma 3 n. 19 C.C. (Cass. 28 agosto
2001, n. 11282; SS.UU. 1^ Ottobre 2003 n. 14669).
La composizione del contrasto di giurisprudenza intervenuta
dopo la proposizione del ricorso costituisce giusto motivo
di compensazione delle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti
gli altri, cassa la sentenza impugnata, dichiara la competenza
dellaCorte d'Appello di Salerno e dispone la compensazione
totale delle spese giudiziali.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2005.
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