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Concorrenza, il giudice competente per l'azione di risarcimento e di nullità

Cassazione , sez. I civile, sentenza 20.07.2005 n° 15270

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

SENTENZA 20-07-2005, n. 15270

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato il giorno 8.3.2002 Basilio D. conveniva avanti al giudice di pace di Mercato San Severino la Assicurazioni Generali s.p.a. per sentirla condannare, in relazione al contratto di assicurazione RCA stipulato con polizza n. 25759629, alla restituzione della somma di euro 205,55 oltre interessi; il tutto contenuto entro il controvalore di L. 2.000.000.


Giustificava tale richiesta, deducendo che la società convenuta aveva partecipato, insieme ad altre società di assicurazione, all'accordo di "cartello" in base al quale i premi erano stati illegittimamente aumentati del 20% circa.


Si costituiva la convenuta che eccepiva preliminarmente l'incompetenza per materia del giudice adito, dovendosi ritenere competente in virtù dell'art. 33 della Legge 287/90 la Corte d'Appello di Trieste o di Salerno, nonchè la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 164 e 318 C.P.C.. Nel merito contestava la fondatezza della domanda.


All'esito del giudizio, il giudice di pace con sentenza del giorno 20.7.2002 accoglieva la domanda e condannava la convenuta società alla restituzione della somma richiesta oltre agli interessi dalla domanda ed al pagamento delle spese processuali.


Dopo aver rilevato che trattasi di domanda di ripetizione di indebito e non di risarcimento da illecito e che pertanto non trovava applicazione la speciale competenza della corte d'appello prevista dal richiamato art. 33 della Legge 287/90, il giudice di pace riteneva che non era ipotizzatale la nullità dell'atto di citazione, contenendo la domanda un'esposizione sufficiente per consentire la comprensione di quanto richiesto, correlato notoriamente alla sanzione di 700 miliardi inflitta dall'Autorità Antitrust.


Nel merito, riteneva fondata la domanda.


Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione la Assicurazioni Generali s.p.a., deducendo quattro motivi di censura.


Resiste con controricorso Basilio D..


Motivi della decisione


Con il primo motivo di ricorso la Assicurazioni Generali s.p.a. denuncia violazione dell'art. 33 comma 2 della Legge 287/90 nonchè degli artt. 7, 34 e 38 C.P.C.. Deduce che la sfera di applicazione dell'art. 33 comma 2 della Legge 287/90, che prevede la competenza delle corti d'appello, riguarda tutti i giudizi, come quello in esame, che si basano sulla violazione delle norme previste dalla stessa legge. Sostiene inoltre che la fondatezza di tale conclusione è ancora più evidente se si consideri la configurabilità, nella stessa prospettazione della domanda, non già di un indebito ma di un illecito, costituito nella violazione del diritto individuale astipulare il contratto (di cui oltre tutto non è stata richiesta la nullità) in regime di libera concorrenza. Deduce altresì, guanto alla competenza per territorio, che essa deve attribuirsi alla Corte d'Appello di Trieste o di Salerno.


La censura merita accoglimento in adesione all'interpretazione della giurisprudenza di questa Corte (SS.UU. 4 febbraio 2005, n. 2207) la quale, intervenendo in sede di composizione del contrasto di giurisprudenza manifestatosi in materia, ha riconosciuto la legittimazione attiva all'esercizio dell'azione prevista dall'art. 33 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, non solo agli imprenditori ma anche agli altri soggetti del mercato che abbiano interesse alla conservazione del suo carattere competitivo e, quindi, anche al consumatore finale che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per effetto di una collusione tra gliimprenditori del settore, ancorchè egli non sia partecipe del rapporto di concorrenza con gli autori della collusione.


Tale principio deve ritenersi operante sia quando sia stata spiegata azione risarcitoria, sia quando sia stata proposta azione restitutoria ex art. 2033 cod. civ. poichè il soggetto che chiede la restituzione di ciò che ritiene aver pagato per effetto di un'intesa nulla allega pur sempre quest'ultima nonchè l'impossibilità giuridica che essa produca effetti (cfr. SS.UU. n. 2207 del 2005 cit., in motivazione, pag. 20).


L'accoglimento del primo motivo di ricorso, con la conseguente dichiarazione della competenza della corte d'appello, comporta l'assorbimento dell'esame degli ulteriori motivi, dei quali appare superflua la stessa esposizione.


In conclusione pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la decisione impugnata deve essere cassata con la riassunzione della causa dinanzi alla Corte d'Appello di Salerno, nel cui distretto è compreso il giudice di pace adito, da ritenersi corrispondente, in via presuntiva, a quello di residenza o domicilio del consumatore e, come tale, competente anche per territorio in via esclusiva ai sensi dell'art. 1469 bis comma 3 n. 19 C.C. (Cass. 28 agosto 2001, n. 11282; SS.UU. 1^ Ottobre 2003 n. 14669).


La composizione del contrasto di giurisprudenza intervenuta dopo la proposizione del ricorso costituisce giusto motivo di compensazione delle spese giudiziali.


P.Q.M.


La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, dichiara la competenza dellaCorte d'Appello di Salerno e dispone la compensazione totale delle spese giudiziali.


Così deciso in Roma, il 4 maggio 2005.


Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2005.

La redazione di megghy.com

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