Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana
Sezione I
Sentenza 27 giugno 2005, n. 3103
FATTO
La ricorrente ha partecipato alla procedura di valutazione
comparativa per la copertura di 1 posto di ricercatore per
il settore scientifico disciplinare SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese - della Facoltà di lettere e
filosofia, indetta con decreto del 30 marzo 2004 dal Rettore
dell'Università degli studi di Siena.
Con il decreto indicato in epigrafe l'Amministrazione intimata
ha approvato gli atti del procedimento concorsuale, all'esito
del quale è risultata vincitrice la candidata A**.
Contro tale atto ricorre il sig. P** chiedendone l'annullamento,
previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi
che seguono:
1. Violazione del d.P.R. n. 117/2000, del bando di concorso
e dei criteri di massima prefissati dalla commissione giudicatrice.
Eccesso di potere per sviamento, manifesta illogicità
e disparità di trattamento. Carenza di motivazione.
2. Illegittimità delle valutazioni concernenti i profili
di carriera e i titoli dei candidati: omessa valutazione dei
titoli posseduti dal ricorrente.
3. Illegittimità delle valutazioni concernenti i profili
di carriera e i titoli dei candidati: irragionevolezza e contraddittorietà
dei giudizi espressi dalla commissione in sede di valutazione
comparativa dei titoli e dei profili di carriera e sulla conseguente
disparità di trattamento.
4. Illegittimità delle valutazioni concernenti le
pubblicazioni dei candidati: omessa valutazione delle pubblicazioni
presentate dal ricorrente.
5. Illegittimità delle valutazioni concernenti le
pubblicazioni dei candidati: contraddittorietà dei
giudizi espressi dalla commissione in sede di valutazione
comparativa dei titoli e conseguente disparità di trattamento.
Erroneità dei presupposti di fatto.
6. Eccesso di potere per sviamento e alterazione del principio
di imparzialità della valutazione.
L'Amministrazione e la controinteressata dott.sa A** sono
costituiti in giudizio e controdeducono ex adverso alle censure
del ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso.
Nella camera di consiglio del 19 aprile 2005 il ricorrente
ha chiesto la riunione al merito della domanda incidentale
di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
Alla pubblica udienza del 7 giugno 2005 il ricorso è
stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame vengono impugnati gli atti del procedimento
concorsuale concernente la valutazione comparativa per la
copertura di 1 posto di ricercatore per il settore scientifico
disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese-
della Facoltà di lettere e filosofia, indetta con decreto
del 30 marzo 2004 dal Rettore dell'Università degli
studi di Siena.
In via preliminare devono essere esaminate le eccezioni di
irricevibilità e inammissibilità del gravame,
proposte dalla difesa della controinteressata.
Entrambe le eccezioni vanno disattese.
Quanto alla prima, relativa alla pretesa tardività
del ricorso, appare sufficiente rilevare che la mera pubblicazione
dell'esito del concorso sul sito telematico dell'Università
di Siena non è idonea a far decorrere i termini per
l'impugnazione dell'atto
Infatti, l'inserimento su un sito Internet dei provvedimenti
amministrativi non è elevato dalla legge a strumento
diretto ad assicurare la legale conoscenza degli stessi, per
cui la pubblicazione di detti atti secondo detta modalità
ha solo valore di pubblicità notizia (T.A.R. Lazio,
sez. III, 4 novembre 2003, n. 9430).
Neppure può essere condivisa la seconda eccezione
a tenore della quale il ricorso sarebbe inammissibile, non
essendo idoneo a superare una sorta di prova di resistenza
costituita dalla circostanza che le censure sarebbero limitate
alla valutazione dei titoli, nel mentre la procedura di cui
si contesta l'esito è un concorso per titoli ed esami
e proprio nelle prove scritte ed orali (alle quali non vengono
mosse contestazioni) la controinteressata ha conseguito risultati
di gran lunga migliori di quelli del ricorrente.
In realtà, come meglio si vedrà esaminando
i motivi di ricorso, alcune delle censure proposte attengono
alla totale omissione della valutazione dei titoli del ricorrente,
vizi che, se provati, condurrebbero, in relazione all'effetto
caducante prodotto, all'apprezzamento di un interesse strumentale
alla rinnovazione dell'intera procedura de quo.
Il ricorso è, peraltro, infondato nel merito.
Il ricorrente contesta l'operato della Commissione la quale
non avrebbe adeguatamente considerato i profili di carriera
dei candidati, nonché i titoli e le pubblicazioni dagli
stessi presentati ai fini della partecipazione al concorso.
In particolare, in violazione del d.P.R. n. 117/2000, nonché
del bando di concorso, la Commissione avrebbe omesso totalmente
la valutazione dei titoli posseduti dal ricorrente, segnatamente
l'attività didattica svolta anche all'estero, l'attività
di ricerca, comunque svolta presso soggetti pubblici privati,
italiani e stranieri, l'organizzazione della direzione, il
coordinamento di gruppi di ricerca.
Per contro la Commissione avrebbe illegittimamente enfatizzato
il possesso degli analoghi titoli da parte della controinteressata:
particolarmente incongruo sarebbe il giudizio formulato con
riferimento all'attività didattica di quest'ultima,
giacché l'occupazione che più assiduamente ha
impegnato la dott.sa A*** è stata quella di "cultore
della materia", essendo invece incontestabile che tale
qualifica non abilita allo svolgimento di alcuna attività
didattica, bensì consente la mera partecipazione alle
commissioni degli esami di profitto.
Si osserva preliminarmente, in proposito, che le valutazioni
della Commissione giudicatrice di un concorso a pubblici impieghi
sono espressione di un ampia discrezionalità, censurabili,
quindi, solo in presenza di valutazioni manifestamente incoerenti
od irragionevoli, tali essendo quelle che emergono dall'esame
della documentazione con assoluta immediatezza, in quanto
l'operato della Commissione consiste in un libero apprezzamento
sulla base di conoscenze tecnico-scientifiche di non univoca
interpretazione, per il suo grado di elevata soggettività
ed irripetibilità.
In particolare, è insindacabile, in sede giurisdizionale,
la valutazione discrezionale dei titoli scientifici esibiti
dal candidato, a meno che non siano dedotti vizi di manifesta
illogicità o indebita e palese disparità di
trattamento da parte della Commissione esaminatrice (Consiglio
Stato, sez. VI, 8 aprile 2002, n. 1884; T.A.R. Lazio, sez.
III, 17 maggio 2004, n. 4553; T.A.R. Friuli Venezia Giulia,
24 novembre 2003, n. 781).
Con specifico riferimento alle contestazioni avanzate dal
ricorrente il Collegio rileva che la valutazione dei titoli
didattici e di carriera dei candidati appare operata in conformità
dei criteri di massima fissati dalla Commissione nella prima
riunione della medesima, avvenuta in data 11 novembre 2004.
In particolare, nel verbale della seconda riunione della
Commissione, in data 13 dicembre 2004, dopo avere elencato,
per ciascuno dei candidati, i profili di carriera illustrati
nella domanda di partecipazione dei medesimi, si afferma,
con riferimento al candidato Fabrizio M**P**: "Dall'esame
congiunto dei titoli e delle pubblicazioni presentate, l'attività
svolta dal candidato appare senz'altro apprezzabile sotto
il piano dell'impegno, della maturità e della predisposizione
alla ricerca anche se va osservato che la sua produzione scientifica,
per quanto ampia, denota una certa tendenza a privilegiare
l'attualità e l'originalità dei temi trattati,
a scapito del loro approfondimento. Il candidato mostra comunque
un profilo più che adeguato e la Commissione esprime
all'unanimità un giudizio positivo".
Pur nella necessaria sinteticità del giudizio, la
cui lettura va connessa all'elencazione dei titoli presi in
considerazione in precedenza, è evidente che nessuna
omissione può essere, in punto di fatto, addebitata
alla Commissione, e non trova perciò conferma l'affermazione
della mancata valutazione dei titoli didattici e di carriera
presentati ai fini della procedura concorsuale, restando,
peraltro, esclusa ogni ulteriore, possibile sindacato nel
merito degli apprezzamenti svolti, del resto conclusi con
un giudizio positivo per il deducente.
Per quanto attiene, invece, alla candidata A** la Commissione
conclusivamente afferma: "L'attività scientifica
della dott.sa A**, come risulta dai titoli e dalle pubblicazioni
presentate, è di buon livello sia per l'impostazione
metodologica, che per il grado di approfondimento degli argomenti
trattati riconducibili, in prevalenza all'analisi del rapporto
fra competitività ed organizzazione, con particolare
attenzione al ruolo degli incentivi. La continuità
temporale della produzione scientifica è buona. La
candidata ha svolto con continuità attività
didattica su diversi insegnamenti afferenti il settore disciplinare
in cui concorre. E' dottore di ricerca. Nel suo insieme la
candidata mostra un profilo più che adeguato sia sul
piano dei titoli che sul piano della maturità raggiunta
e dunque il giudizio complessivo espresso l'unanimità
dalla Commissione ai fini della valutazione comparativa è
molto buono".
Orbene, anche se non manca una certa ridondanza nella valutazione
del curriculum dell'interessata ed effettivamente, come del
resto implicitamente riconosciuto dalla difesa della medesima
quando ne propone una sorta di giustificazione, il giudizio
sull'attività didattica svolta appare in qualche misura
contrastante con le risultanze degli atti, non pare che la
valutazione espressa trasmodi nella denunciata illogicità
o contraddittorietà o manifesti una evidente disparità
di trattamento rispetto al ricorrente.
Ne consegue l'infondatezza delle censure espresse con i primi
tre motivi di ricorso.
Con il quarto e quinto mezzo di gravame il ricorrente si
duole dell'illegittimità delle valutazioni relative
alle pubblicazioni dei candidati, lamentando, in particolare
l'omessa considerazione delle pubblicazioni presentate dal
medesimo e la contraddittorietà dei giudizi espressi
comparativamente rispetto alla controinteressata, con conseguente
disparità di trattamento.
L'assunto non è condivisibile.
Osserva sul punto il Collegio che, in linea di principio,
nei concorsi universitari lo scopo dell'esame delle pubblicazioni
scientifiche non costituisce un fine a sé, come avviene
negli ordinari concorsi per titoli, ma è un elemento
che, in correlazione con gli altri, serve a ricostruire la
complessiva personalità scientifica del partecipante
al concorso, di modo che è sufficiente una valutazione
complessiva ed unitaria di dette pubblicazioni senza che ciò
implichi un'analitica disamina di tutte quelle presentate
(T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 13 gennaio 2003, n. 60).
Inoltre, quando risulti dai verbali che la Commissione esaminatrice
abbia esaminato tutti i titoli dei candidati esprimendo un
giudizio finale rispetto al quale i punteggi appaiono congrui,
non può essere attribuita un'importanza decisiva al
numero delle pubblicazioni prese in considerazione ricadendo
la valutazione delle stesse nella discrezionalità tecnica,
il cui sindacato è limitato a macroscopici vizi di
logicità (Consiglio Stato, sez. V, 3 luglio 2003, n.
3977).
Nel dettaglio, non pare, dalla lettura del verbale della
seduta del 13 dicembre 2004, che possa attribuirsi alla Commissione
un comportamento omissivo nell'apprezzamento delle pubblicazioni
presentate dai candidati.
Viene infatti ribadito che la valutazione avviene sulla base
dei criteri fissati nella prima riunione, tra cui solo al
punto b) viene indicato "l'apporto individuale del candidato,
analiticamente determinato, nei lavori di collaborazione".
D'altro canto è pacifico che nei pubblici concorsi,
le pubblicazioni scientifiche scritte dal candidato che le
produce in collaborazione con altri studiosi possono essere
oggetto di valutazione da parte della commissione di concorso,
in quanto risultino scindibili ed individuabili i contributi
dei singoli autori (Consiglio Stato, sez. V, 1 ottobre 2001,
n. 5182).
Inoltre deve rimarcarsi che il buon riconoscimento riservato
alle pubblicazioni della controinteressata rispetto a quelle
del ricorrente trova riferimento non tanto nel numero di quelle
prese in considerazione, quanto nel contenuto delle stesse
e nella maturità scientifica dimostrata, a fronte di
un giudizio per quest'ultimo che sottolinea la particolarità
dei temi trattati rispetto all'area scientifica di riferimento
del posto di ricercatore messo a concorso.
In proposito, del resto, non può che ribadirsi che
l'apprezzamento, da parte della commissione esaminatrice,
del valore delle pubblicazioni scientifiche presentate in
un concorso, è sottratto alla sindacabilità
del giudice amministrativo oltre i limiti di una ragionevole
motivazione comparativa in ordine alle posizioni esaminate
ed ai criteri applicati (T.A.R. Toscana, sez. II, 23 maggio
2000, n. 934).
Con l'ultimo mezzo di gravame il ricorrente lamenta la violazione
del principio di terzietà ed imparzialità giacché
il presidente della Commissione giudicatrice opererebbe nell'ambito
del medesimo Dipartimento dell'Università di Roma presso
il quale la dott.sa A** è assegnista di ricerca.
La tesi non ha pregio.
Va, innanzitutto, rilevato che le cause di incompatibilità
sancite dall'art. 51 c.p.c., oltre che dall'art. 290 r.d.
4 febbraio 1915, n. 148, e dagli artt. 16 e 279 r.d. 3 marzo
1934, n. 383 - estensibili, in omaggio al principio costituzionale
di imparzialità, a tutti i campi dell'azione amministrativa,
e segnatamente alla materia concorsuale - rivestono carattere
tassativo e, come tali, sfuggono ad ogni tentativo di manipolazione
analogica, stante l'esigenza di assicurare la certezza dell'azione
amministrativa e la stabilità della composizione delle
commissioni giudicatrici (Cons. Stato, VI Sez., 5 maggio 1998,
n. 631; id., 8 aprile 2000, n. 2045; T.A.R. Lazio, Sez. I,
5 marzo 2002, n. 1666).
Inoltre, per consolidata giurisprudenza è irrilevante,
ai fini dell'obbligo di astensione nei pubblici concorsi,
la circostanza che il commissario e uno dei candidati abbiano
un rapporto di collaborazione scientifica, tenuto conto che
la circostanza stessa deve ormai ritenersi, nella comunità
scientifica, consueta e, addirittura, fisiologica, rispondendo
alle esigenze dell'approfondimento dei temi di ricerca sempre
più articolati e complessi, sì da rendere, in
alcuni settori disciplinari, estremamente difficile, se non
addirittura impossibile, la formazione di commissioni esaminatrici
in cui tali collaborazioni non siano presenti.
D'altro canto, la sussistenza di rapporti di collaborazione
meramente intellettuale, cui siano estranei interessi patrimoniali,
non appare elemento tale da inficiare in maniera giuridicamente
apprezzabile il principio di imparzialità, tenuto conto
della composizione collegiale della Commissione e delle equipollenti
esperienze e competenze dei membri, che introducono un controllo
intrinseco, idoneo a pervenire - pur nella possibile inclinazione
di qualche componente ad apprezzare maggiormente l'operato
di chi sia stato proprio allievo - alla scelta dei più
meritevoli (Consiglio Stato, sez. VI, 24 ottobre 2002, n.
5879; id., 15 marzo 2004, n. 1325)
Si è, anzi, perfino rilevato che non v'è dell'obbligo
di astensione in capo al membro della commissione giudicatrice
che sia responsabile dell'unità operativa in cui operi
uno dei candidati, posto che siffatta compresenza, in una
certa struttura amministrativa, si basa su un normale rapporto
di lavoro subordinato dei due soggetti con quest'ultima (Consiglio
Stato, sez. V, 31 luglio 1998, n. 1141).
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto
essere rigettato.
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione
tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione
I, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
La redazione di megghy.com |