Concorso in magistratura: sull'esonero dal test di avvocati
e dottori di ricerca
(Giuseppe Buffone)
La Corte Costituzionale restituisce gli atti ai Giudici remittenti,
scrivendo un’altra pagina della storia di una delle
procedure concorsuali più travagliata che si conosca.
I Giudici a quo, dubitavano della legittimità costituzionale
del combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge
13 febbraio 2001, n. 48 (Aumento del ruolo organico e disciplina
dell’accesso in magistratura) e 123-bis del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), promuovendo
il giudizio incidentale con ordinanze del 1° luglio 2004
del TAR del Lazio e del 22 giugno 2004 del TAR per la Liguria.
Nelle more, veniva convertito in legge il d.l. 234/2004 che
interveniva sulla disciplina gravata estendendo il beneficio
dell’esonero dalla prova preliminare ad altre categorie
di candidati, (in prims, gli avvocati).
La Corte, infatti, precisa che “successivamente alle
ordinanze di remissione, è stato emanato il decreto-legge
7 settembre 2004, n. 234 (Disposizioni urgenti in materia
di accesso al concorso per uditore giudiziario), convertito,
con modificazioni, nella legge 5 novembre 2004, n. 262, il
quale, tra l’altro, ha modificato il denunciato art.
22 della legge n. 48 del 2001, inserendovi un comma 3-bis”.
Conclude, perciò statuendo che gli atti devono essere
restituiti ai giudici remittenti per una nuova valutazione
della rilevanza delle questioni da essi sollevate.
Corte Costituzionale, ordinanza n. 157 del 12 aprile 2005
ORDINANZA N. 157
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Fernanda CONTRI Presidente
- Guido NEPPI MODONA Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio
2001, n. 48 (Aumento del ruolo organico e disciplina dell’accesso
in magistratura) e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12 (Ordinamento giudiziario), promossi con ordinanze del
1° luglio 2004 del TAR del Lazio e del 22 giugno 2004
del TAR per la Liguria sui ricorsi proposti da Rossetti Leda
ed altri e da Scopinaro Lucia ed altri contro il Ministero
della Giustizia, iscritte ai numeri 892 e 1015 del registro
ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2004
e n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2005 il Giudice
relatore Paolo Maddalena.
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da laureati
in giurisprudenza in possesso del titolo di avvocato nei confronti
del Ministero della giustizia avente ad oggetto l’annullamento,
tra gli altri, del bando di concorso per la copertura di 350
posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale
23 marzo 2004, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
con ordinanza del 1° luglio 2004 (reg. ord. n. 892 del
2004), ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 51 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge
13 febbraio 2001, n. 48 (Aumento del ruolo organico e disciplina
dell’accesso in magistratura) e 123-bis del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);
che le norme denunciate dettano una disciplina transitoria
del concorso per uditore giudiziario, prevedendo in particolare
che il concorso è preceduto da una prova preliminare
(diretta ad accertare il possesso di requisiti culturali,
e realizzata con l’ausilio di sistemi informatizzati),
dalla quale sono esonerati quattro categorie di soggetti,
ammessi direttamente alle prove scritte del concorso: i magistrati
militari, amministrativi e contabili; i procuratori e gli
avvocati dello Stato; coloro che hanno conseguito l’idoneità
in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza;
coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione
per le professioni legali, benché iscritti al corso
di laurea in giurisprudenza prima dell’anno accademico
1998/1999;
che il giudice a quo denuncia il combinato disposto degli
articoli 22, comma 3, della legge n. 48 del 2001 e 123-bis
del regio decreto n. 12 del 1941 nella parte in cui non include,
tra i candidati esonerati dalla prova preliminare e ammessi
direttamente alle prove scritte del concorso per uditore giudiziario,
coloro che hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio
della professione di avvocato;
che, ad avviso del TAR remittente, sarebbe irragionevole,
e creerebbe un vulnus al principio costituzionale dell’accesso
ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza, il fatto
che l’avvocato, il quale può svolgere le funzioni
di docente nelle scuole di specializzazione, non possa invece
essere direttamente ammesso al concorso per uditore giudiziario
al pari dei suoi allievi che hanno conseguito il diploma di
specializzazione;
che sarebbe del pari irragionevole che avvocati con otto,
cinque o sei anni di anzianità di iscrizione all’albo
professionale – i quali sono ammessi a concorsi di secondo
grado per l’accesso alla magistratura amministrativa
e contabile e all’avvocatura dello Stato, essendo a
tal fine equiparati ai magistrati ordinari con qualifica di
magistrato di tribunale – debbano invece sottoporsi,
per essere ammessi al concorso (di primo grado) per uditore
giudiziario, ad una prova preliminare da cui sono invece esonerati
magistrati amministrativi, contabili e procuratori e avvocati
dello Stato, oltre ai diplomati nelle scuole di specializzazione
per le professioni legali;
che, secondo il TAR del Lazio, il legislatore non sarebbe
riuscito ad operare un efficace e giusto contemperamento tra
l’esigenza di snellimento del concorso e quella di attribuire
ragionevole rilevanza, ai fini dell’ammissione diretta
alle prove scritte, a particolari titoli o condizioni: l’omessa
considerazione della situazione dei soggetti abilitati all’esercizio
della professione di avvocato, in particolare, sarebbe irrazionale
e tale da determinare, per un verso, una ingiustificata disparità
di trattamento, in violazione dell’art. 3 della Costituzione,
rispetto agli appartenenti alle categorie beneficiarie dell’esonero,
e da creare, per l’altro verso, un contrasto con l’art.
51 della Costituzione;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, il quale ha concluso per la restituzione
degli atti al TAR remittente sul rilievo che, successivamente
all’ordinanza di remissione, è intervenuto il
decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234 (Disposizioni urgenti
in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario),
convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 2004,
n. 262: tale decreto, nel modificare l’art. 22 della
legge n. 48 del 2001, ha esteso l’esonero dalla prova
preliminare a chi ha conseguito l’abilitazione all’esercizio
della professione forense;
che con ordinanza in data 22 giugno 2004 (reg. ord. n. 1015
del 2004), emessa nel corso di un giudizio avente ad oggetto
l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
del decreto ministeriale 28 febbraio 2004 e del decreto ministeriale
23 marzo 2004, di indizione di due concorsi per uditore giudiziario,
nella parte in cui non prevedono l’esonero dalla prova
preliminare e l’ammissione diretta alle prove scritte
per i candidati in possesso del titolo di avvocato e di dottore
di ricerca in discipline giuridiche, il Tribunale amministrativo
regionale della Liguria ha sollevato, in riferimento agli
articoli 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli articoli 22, comma
3, della legge n. 48 del 2001 e 123-bis del regio decreto
n. 12 del 1941;
che, ad avviso del TAR remittente, la mancata previsione
dell’esonero dalla prova preliminare per i candidati
in possesso del titolo di avvocato presenterebbe profili di
arbitrarietà ed irragionevolezza, visto il già
avvenuto vaglio della preparazione culturale di tali soggetti
in un esame notoriamente tra i più selettivi;
che, inoltre, anche la mancata previsione dell’esonero
dalla prova preliminare per i laureati in giurisprudenza sul
punto di conseguire il titolo di dottore di ricerca in discipline
giuridiche sarebbe arbitraria e irragionevole, soprattutto
se comparata con l’esonero stabilito per i soggetti
sul punto di conseguire il diploma della scuola di specializzazione
per le professioni legali;
che anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso (alla luce della sopravvenuta
disciplina recata dal decreto-legge n. 234 del 2004) per la
restituzione degli atti al TAR remittente, per la parte in
cui la questione da esso sollevata non sia inammissibile o
manifestamente infondata;
che, in particolare, inammissibile per genericità
sarebbe, ad avviso della difesa erariale, la denuncia relativa
alla disposizione che non esonera dalla prova preliminare
le persone prossime al conseguimento del dottorato di ricerca.
Considerato che, essendo censurato in entrambe le ordinanze
di remissione il combinato disposto degli articoli 22, comma
3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 (Aumento del ruolo
organico e disciplina dell’accesso in magistratura)
e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento
giudiziario), deve essere disposta la riunione dei relativi
giudizi;
che le questioni in esame hanno ad oggetto l’ambito
dell’esonero dalla prova preliminare di cui all’art.
123-bis dell’ordinamento giudiziario nella disciplina
transitoria del concorso per uditore giudiziario dettata dall’art.
22, comma 3, della legge n. 48 del 2001, denunciandosi la
mancata inclusione, tra i beneficiari dell’esonero,
dei candidati in possesso dell’abilitazione all’esercizio
della professione di avvocato (così il TAR del Lazio,
che prospetta il dubbio di costituzionalità in riferimento
agli articoli 3 e 51 della Costituzione, ed il TAR per la
Liguria, che lamenta la violazione degli articoli 3 e 97 della
Costituzione), nonché dei candidati in procinto di
conseguire il titolo di dottore di ricerca in discipline giuridiche
(così il solo TAR della Liguria);
che occorre preliminarmente osservare che, successivamente
alle ordinanze di remissione, è stato emanato il decreto-legge
7 settembre 2004, n. 234 (Disposizioni urgenti in materia
di accesso al concorso per uditore giudiziario), convertito,
con modificazioni, nella legge 5 novembre 2004, n. 262, il
quale, tra l’altro, ha modificato il denunciato art.
22 della legge n. 48 del 2001, inserendovi un comma 3-bis;
che in virtù di tale sopravvenuta disciplina –
applicabile, per espressa previsione, anche ai concorsi per
uditore giudiziario già banditi – tra i candidati
esonerati dalla prova preliminare di cui all’art. 123-bis
dell’ordinamento giudiziario sono altresì inclusi,
tra gli altri, coloro che, laureatisi in giurisprudenza a
seguito di un corso universitario di durata non inferiore
a quattro anni, hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio
della professione forense o il dottorato di ricerca in materie
giuridiche;
che, pertanto, gli atti devono essere restituiti ai giudici
remittenti per una nuova valutazione della rilevanza delle
questioni da essi sollevate.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti ai giudici remittenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2005.
Fernanda CONTRI, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2005.
Fonte notizia: wwwaltalex.com
La redazione di megghy.com |