LEGGE 17 agosto 2005, n.173
Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del
consumatore dalle forme di vendita piramidali.
(GU n. 204 del 2-9-2005)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
(Definizioni e ambito di applicazione della legge)
1. Al fini della presente legge si intendono:
a) per "vendita diretta a domicilio", la forma speciale
di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto
presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei
quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per
motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento
o di svago;
b) per "incaricato alla vendita diretta a domicilio",
colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove,
direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di
acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti
la vendita diretta a domicilio;
c) per "impresa" o "imprese", l'impresa
o le imprese esercenti la vendita diretta a domicilio di cui
alla lettera a).
2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quanto
previsto dagli articoli 5, 6 e 7, non si applicano alla offerta,
alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali
di:
a) prodotti e servizi finanziari;
b) prodotti e servizi assicurativi;
c) contratti per la costruzione, la vendita e la locazione
di beni immobili.
ART. 2.
(Esercizio dell'attivita' di vendita diretta a domicilio)
1. Alle attivita' di vendita diretta a domicilio di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, nonche' le disposizioni vigenti in
materia di commercializzazione dei beni e dei servizi offerti.
ART. 3.
(Attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio)
1. L'attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio,
con o senza vincolo di subordinazione, e' soggetta all'obbligo
del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo
19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, e puo' essere svolta da chi risulti in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
2. L'attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio
senza vincolo di subordinazione puo' essere esercitata come
oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia.
3. L'attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio
senza vincolo di subordinazione puo' essere altresi' esercitata,
senza necessita' di stipulare un contratto di agenzia, da
soggetti che svolgono l'attivita' in maniera abituale, ancorche'
non esclusiva, o in maniera occasionale, purche' incaricati
da una o piu' imprese.
4. La natura dell'attivita' di cui al comma 3 e' di carattere
occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante
da tale attivita', non superiore a 5.000 euro.
5. Resta ferma la disciplina previdenziale recata dall'articolo
44, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326.
ART. 4.
(Disciplina del rapporto fra impresa affidante e incaricato
alla vendita diretta a domicilio. Compenso dell'incaricato)
1. All'incaricato alla vendita diretta a domicilio con vincolo
di subordinazione si applica il contratto collettivo nazionale
di lavoro applicato dall'impresa esercente la vendita diretta.
All'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo
di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano
gli accordi economici collettivi di settore.
2. Per l'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza
vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3,
l'incarico deve essere provato per iscritto e puo' essere
liberamente rinunciato, anche per fatti concludenti con relativa
presa d'atto dell'impresa affidante, o revocato per iscritto
tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro
mezzo idoneo. L'atto di conferimento dell'incarico deve contenere
l'indicazione dei diritti e degli obblighi di cui ai commi
3 e 6.
3. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo
di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3, ha diritto
di recedere dall'incarico, senza obbligo di motivazione, inviando
all'impresa affidante una comunicazione, a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, entro dieci giorni
lavorativi dalla stipula dell'atto scritto di cui al comma
2. In tale caso, l'incaricato e' tenuto a restituire a sua
cura e spese i beni e i materiali da dimostrazione eventualmente
acquistati e l'impresa, entro trenta giorni dalla restituzione
dei beni e dei materiali, rimborsa all'incaricato le somme
da questi eventualmente pagate. Il rimborso e' subordinato
all'integrita' dei beni e dei materiali restituiti.
4. Nei confronti dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio
non puo' essere stabilito alcun obbligo di acquisto:
a) di un qualsiasi ammontare di materiali o di beni commercializzati
o distribuiti dall'impresa affidante, ad eccezione dei beni
e dei materiali da dimostrazione strumentali alla sua attivita'
che per tipologia e quantita' sono assimilabili ad un campionario;
b) di servizi forniti, direttamente o indirettamente, dall'impresa
affidante, non strettamente inerenti e necessari all'attivita'
commerciale in questione, e comunque non proporzionati al
volume dell'attivita' svolta.
5. Nel caso in cui l'incarico venga rinunciato o revocato,
il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 3, comma
1, e' ritirato.
6. In aggiunta al diritto di recesso di cui al comma 3, all'incaricato
alla vendita diretta a domicilio e' in ogni caso riconosciuto,
in tutte le altre ipotesi di cessazione per qualsiasi causa
del rapporto con l'impresa affidante, il diritto di restituzione
e, entro trenta giorni, alla rifusione del prezzo relativamente
ai beni e ai materiali integri eventualmente posseduti in
misura non inferiore al 90 per cento del costo originario.
7. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio deve attenersi
alle modalita' e alle condizioni generali di vendita stabilite
dall'impresa affidante. In caso contrario, egli e' responsabile
dei danni derivanti dalle condotte difformi da lui adottate
rispetto alle modalita' e alle condizioni di cui al primo
periodo.
8. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha, salvo
espressa autorizzazione scritta, la facolta' di riscuotere
il corrispettivo degli ordinativi di acquisto che abbiano
avuto regolare esecuzione presso i privati consumatori ne'
di concedere sconti o dilazioni di pagamento.
9. Il compenso dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio
senza vincolo di subordinazione e' costituito dalle provvigioni
sugli affari che, accettati, hanno avuto regolare esecuzione.
La misura delle provvigioni e le modalita' di corresponsione
devono essere stabilite per iscritto.
ART. 5.
(Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene)
1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di attivita'
e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico
primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento
di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacita' di vendere
o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente
o attraverso altri componenti la struttura.
2. E' vietata, altresi', la promozione o l'organizzazione
di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo,
"catene di Sant'Antonio", che configurano la possibilita'
di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di
altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce
all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo.
ART. 6.
(Elementi presuntivi)
1. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di una
operazione o di una struttura di vendita vietate ai sensi
dell'articolo 5 la ricorrenza di una delle seguenti circostanze:
a) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare
dall'impresa organizzatrice, ovvero da altro componente la
struttura, una rilevante quantita' di prodotti senza diritto
di restituzione o rifusione del prezzo relativamente ai beni
ancora vendibili, in misura non inferiore al 90 per cento
del costo originario, nel caso di mancata o parzialmente mancata
vendita al pubblico;
b) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di corrispondere,
all'atto del reclutamento e comunque quale condizione per
la permanenza nell'organizzazione, all'impresa organizzatrice
o ad altro componente la struttura, una somma di denaro o
titoli di credito o altri valori mobiliari e benefici finanziari
in genere di rilevante entita' e in assenza di una reale controprestazione;
c) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare,
dall'impresa organizzatrice o da altro componente la struttura,
materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali didattici
e corsi di formazione, non strettamente inerenti e necessari
alla attivita' commerciale in questione e comunque non proporzionati
al volume dell'attivita' svolta.
ART. 7.
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
promuove o realizza le attivita' o le strutture di vendita
o le operazioni di cui all'articolo 5, anche promuovendo iniziative
di carattere collettivo o inducendo uno o piu' soggetti ad
aderire, associarsi o affiliarsi alle organizzazioni od operazioni
di cui al medesimo articolo, e' punito con l'arresto da sei
mesi ad un anno o con l'ammenda da 100.000 euro a 600.000
euro.
2. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione
accessoria della pubblicazione del provvedimento con le modalita'
di cui all'articolo 36 del codice penale e della sua comunicazione
alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative
a livello nazionale.
3. All'impresa che non rispetti le disposizioni di cui all'articolo
4, commi 2, 3, 5, 6 e 9, si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.500 euro a 5.000 euro.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a La Maddalena, addi' 17 agosto 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2542):
Presentato dall'on. Bulgarelli ed altri il 20 marzo 2002.
Assegnato alla X commissione (Attivita' produttive), in sede
referente, il 16 settembre 2002 con pareri delle commissioni
I, II e della commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 25 giugno
2003; il 3 luglio 2003; il 13 novembre 2003; il 21 gennaio
2004; il 24 marzo 2004; il 13, 26 maggio 2004;
il 27 luglio 2004; il 29 settembre 2004; il 20 ottobre 2004.
Assegnato nuovamente alla X commissione (Attivita' produttive),
in sede legislativa, il 17 dicembre 2004 con pareri delle
commissioni I, II e della commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, il 12
gennaio 2005 ed approvato il 19 gennaio 2005 in un Testo unificato
con atti n. 3008 (on. Ruzzante ed altri), n. 3325 (on. Pezzella
ed altri); n. 3484 (on. Vernetti); n. 3492 (on. D'Agro' ed
altri); n. 4555 (on. Didone).
Senato della Repubblica (atto n. 3263):
Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede
deliberante, il 1° febbraio 2005 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 11ª, 14ª e della commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 10ª commissione l'8, 9, 15, 22 febbraio
2005; il 1°, 9 marzo 2005 ed approvato, con modificazioni,
il 14 giugno 2005.
Camera dei deputati (atto n. 2542-3008-3325-3484-3492-4555/B):
Assegnato alla X commissione (Attivita' produttive), in sede
referente, il 17 giugno 2005 con pareri delle commissioni
I e II.
Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 6, 13,
20 e 21 luglio 2005.
Assegnato nuovamente alla X commissione (Attivita' produttive),
in sede legislativa, il 26 luglio 2005 con pareri delle commissioni
I e II.
Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, ed approvato
il 26 luglio 2005.
La redazione di megghy.com |