INPS
CIRCOLARE N. 75 del 13.06.2005
OGGETTO: Disciplina transitoria dei contratti di formazione
e lavoro. Agevolazioni contributive a favore dei datori di
lavoro ammessi dall’Istituto ai sensi dell’art.
14 del D. Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. Istruzioni contabili.
Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO: Istruzioni operative per la fruizione, da parte
delle aziende autorizzate dall’INPS, dei benefici contributivi
previsti dal regime transitorio dei CFL.
Premessa.
L’articolo 14 del decreto legislativo 6 ottobre 2004,
n. 251 (allegato 1), correttivo del D. Lgs. n. 276/2003 in
materia di occupazione e di mercato del lavoro, ha introdotto
un apposito regime transitorio per i contratti di formazione
e lavoro i cui progetti fossero stati autorizzati entro il
23 ottobre 2003.
La citata disposizione ha, tra l’altro, previsto esplicitamente
una procedura di autorizzazione per l’accesso ai benefici
contributivi di cui alla disciplina previgente al decreto
n. 276/2003.
Con riferimento ai lavoratori assunti con CFL secondo la disciplina
transitoria, è stato chiarito (1) che, stante l’impianto
legislativo, nelle more del completamento della suddetta procedura
i datori di lavoro erano tenuti a versare la contribuzione
in misura intera, senza poter operare alcuna forma di riduzione.
Come reso noto con un recente messaggio (2), l’Istituto
ha ora portato a termine le necessarie operazioni e ha inoltrato
ai datori di lavoro interessati la comunicazione ufficiale
dell’esito delle domande di ammissione ai benefici contributivi
in oggetto.
Con la presente circolare si forniscono, quindi, le modalità
operative alle quali i datori di lavoro autorizzati dovranno
attenersi per il recupero della maggiore contribuzione versata.
1. Misura e durata dei benefici contributivi.
Per espressa previsione di legge, ai datori di lavoro autorizzati
dall’Istituto si applicano i benefici contributivi in
materia di contratti di formazione e lavoro previsti dalla
disciplina vigente prima della data del 24 ottobre 2003 (3).
Al riguardo, si ricorda in primo luogo che - secondo gli orientamenti
comunitari come recepiti dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali - la legittimità degli aiuti concessi
in misura superiore al 25% è subordinata al verificarsi
di talune condizioni in capo al lavoratore assunto con CFL
(4).
Fatto salvo il principio sopra esposto, si ricorda che la
misura dell’agevolazione contributiva è variabile,
in funzione del settore di appartenenza del datore di lavoro
che assume e dell’ubicazione territoriale.
In sintesi, l’articolazione delle misure della riduzione
dei contributi previdenziali ed assistenziali posti a carico
del datore di lavoro risulta così determinata:
Natura del datore di lavoro
Ubicazione territoriale (5)
Misura dell’agevolazione
Datori di lavoro non aventi natura di impresa
Centro - Nord
25% contribuzione a carico d.l.
Mezzogiorno
50% contribuzione a carico d.l.
Imprese
Centro - Nord
25% contribuzione a carico d.l.
Mezzogiorno
contribuzione dovuta in misura fissa come per gli apprendisti
Imprese del settore Commerciale e Turistico con meno di 15
dipendenti
Centro - Nord
40% contribuzione a carico d.l.
Mezzogiorno
contribuzione dovuta in misura fissa come per gli apprendisti
Imprese artigiane
Ovunque ubicate
contribuzione dovuta in misura fissa come per gli apprendisti
Il beneficio contributivo compete per l’intera durata
del contratto di formazione e lavoro, il quale al massimo
può essere stipulato per un periodo pari a ventiquattro
mesi.
Nei territori dell’obiettivo 1 del regolamento CEE n.
2081/93 (6), i datori di lavoro che, a seguito dell’avvenuta
trasformazione del CFL di durata non inferiore a 24 mesi in
contratto a tempo indeterminato, abbiano realizzato un incremento
occupazionale, hanno inoltre titolo alla fruizione dell’ulteriore
beneficio contributivo annuo previsto dall’art. 15 della
legge n. 196/1997.
2. Istruzioni operative.
Si comunica che, al più presto, l’archivio delle
aziende interessate sarà messo a disposizione delle
Sedi.
Alle posizioni interessate dalle agevolazioni in esame sarà
automaticamente assegnato, a decorrere dal periodo di paga
“maggio 2005”, il codice di autorizzazione “0J”,
che assume il nuovo significato di “datore di lavoro
ammesso alle agevolazioni ex art. 14 D. Lgs. n. 251/2004”.
2.1. Modalità di compilazione del DM10/2.
Per l’esposizione mensile dei dati relativi ai lavoratori
assunti con CFL secondo la disciplina transitoria, i datori
di lavoro opereranno secondo le modalità già
previste per i contratti di formazione e lavoro.
Si ricapitolano, in breve, quelle rivolte alla generalità
dei datori di lavoro:
- codice tipo contribuzione “53” e codici “S140”
e “S150” per le imprese artigiane ovunque ubicate
o imprese operanti nel Mezzogiorno;
- codice tipo contribuzione “54” e codice del
quadro D “L158” per i datori non strutturati in
forma di impresa operanti nel Mezzogiorno (7);
- codice tipo contribuzione “57” e codice del
quadro D “L173” per le imprese del settore commerciale
e turistico con meno di 15 dipendenti (8);
- codice tipo contribuzione “56” e codice del
quadro D “L172” per i datori di lavoro in genere
ubicati nel centro-nord (9);
- codice tipo contribuzione “65” e codice del
quadro D “L525” per i datori di lavoro, diversi
da quelli indicati al precedente punto, aventi comunque titolo
alla riduzione contributiva nella misura generalizzata del
25% (imprese artigiane ovunque ubicate, datori di lavoro operanti
nei territori del Mezzogiorno, imprese del settore commerciale
e turistico con meno di 15 dipendenti) (10);
- codice tipo contribuzione “69” e codici del
quadro D “L900”, “L950” e “L940”
per i datori di lavoro ovunque operanti che accedono al beneficio
contributivo “pienamente agevolato” secondo la
regola “de minimis” (10);
- codici tipo contribuzione “46” e “47”
e codici “L210” e “L211” per la fruizione
del beneficio ex art. 15 della legge n. 196/1997 (11).
Con riferimento ai lavoratori iscritti al Fondo Volo e/o alla
gestione separata degli ex Enti pubblici creditizi, si confermano
le specifiche modalità già previste al riguardo.
2.2. Regolarizzazione dei periodi pregressi.
Per il recupero dei benefici relativi a periodi già
scaduti, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:
- determineranno l’ammontare del beneficio spettante;
- riporteranno il relativo importo nel quadro “D”
del mod. DM10/2, con il codice di nuova istituzione “L208”avente
il significato di “arr. agevolaz. CFL ex art. 14 D.Lgs.
251/2004”.
I datori di lavoro che hanno diritto al versamento dei contributi
nella misura fissa prevista per gli apprendisti effettueranno
il recupero delle differenze contributive al netto della quota
di contribuzione a loro carico.
I datori di lavoro, che avessero già operato le agevolazioni
in difformità rispetto ai criteri sopra esposti ovvero
rispetto alle autorizzazioni concesse, provvederanno alla
restituzione del beneficio indebito.
A tal fine, riporteranno l’importo dell’agevolazione
da restituire nel quadro “B-C” del DM10/2, facendolo
precedere dal codice di nuova istituzione “M208”
avente il significato di “rest. agevolaz. CFL ex art.
14 D.Lgs. 251/2004”.
Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle “numero
dipendenti”, “numero giornate” e “retribuzioni”.
Le operazioni di regolarizzazione sopra descritte dovranno
essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo
all'emanazione della presente circolare (12).
3. Istruzioni contabili.
Gli oneri derivanti dai benefici contributivi di che trattasi,
relativi a periodi pregressi, i cui importi sono evidenziati
nei modd. DM 10/2 con il codice “L208”, devono
essere imputati al conto GAW 37/105, mentre le somme recuperate
a carico delle aziende e contraddistinte, sempre nei modd.
DM 10/2, con il codice “M208”, devono essere rilevate
al conto GAW 24/105.
Per la movimentazione dei suddetti conti, nei casi di acquisizione
manuale delle registrazioni contabili, deve essere utilizzato,
sotto la diretta responsabilità del responsabile dei
flussi contabili, il codice documento “95”.
Nell’allegato n. 2 vengono riportati i citati conti
GAW 24/105 e GAW 37/105, di nuova istituzione.
__________________________________
(1) Vedi i messaggi n. 31319 del 6 ottobre 2004 e n. 34188
del 25 ottobre 2004.
(2) Messaggio n. 17847 del 6 maggio 2005.
(3) Data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276.
(4) La disciplina dei contratti di formazione secondo i citati
orientamenti è stata illustrata con la circolare n.
85 del 9 aprile 2001 e con la circolare n. 133 del 3 luglio
2001.
(5) La normativa fa riferimento all’art. 1 del Testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (D.P.R.
6 marzo 1978, n. 218), ai sensi del quale sono territori del
Mezzogiorno le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le province di Latina
e Frosinone, i comuni della provincia di Rieti già
compresi nell'ex circondario di Cittaducale, i comuni compresi
nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto,
i comuni della provincia di Roma compresi nella zona della
bonifica di Latina, l'Isola d'Elba e gli interi territori
dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
Si intende quindi per Centro - Nord ogni area geografica non
ricompresa nell’elencazione legislativa sopra riportata.
(6) I territori in questione sono quelli delle Regioni: Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
(7) Vedi circolare n. 164 del 21 luglio 1988.
(8) Vedi circolare n. 25 del 31 gennaio 1991.
(9) Vedi circolare n. 261 del 7 dicembre 1990.
(10) Vedi circolare n. 85 del 9 aprile 2001.
(11) Vedi circolare n. 174 del 31 luglio 1997.
(12) Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto
n. 5 del 26.3.1993.
Allegato 1
Decreto Legislativo 6 ottobre 2004, n. 251
Allegato 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione
I
Codice conto
GAW 24/105
Denominazione completa
Entrate varie – Recuperi e reintroiti delle agevolazioni
contributive derivanti dai contratti di formazione e lavoro
non riconosciute ai sensi della disciplina transitoria di
cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 251/2004
Denominazione abbreviata
E.V.-RECUP.AGEVOLAZ.CTR/VE CFL ART.14 D.LGS.251/04
Tipo variazione
I
Codice conto
GAW 37/105
Denominazione completa
Oneri relativi a periodi pregressi per agevolazioni contributive
derivanti dai contratti di formazione e lavoro ai sensi della
disciplina transitoria di cui all’art. 14 del D.Lgs.
n. 251/2004
Denominazione abbreviata
ON.PREGRESSI AGEV.CTR/VE CFL ART.14 D.LGS.251/2004
La redazione di megghy.com |