Importante vittoria di un associato Adusbef
Onlus nei confronti di un istituto di credito.
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo Italiano
Tribunale dl Udine
sezione civile
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del
dott.
Andrea ZULIANI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 2620/04 RA.C.C. promossa,
con ricorso al giudice dell’esecuzione depositato il
6.5.2004, da
Sig. XXX e Sig.ra XXX, difensore e dom. avvocato L. Colautti
e con il difensore avvocato A. Tanza, per procure speciali
a margine del ricorso,
opponenti;
contro
“Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale S.c.a
r.L”, in persona del presidente del consiglio d’amministrazione
G. Graffi Brunoro, con il difensore e dom. avvocato A. Mondini,
per procura speciale a margine dell’atto di precetto,
resistente;
avente ad oggetto: opposizione all’esecuzione.
Causa iscritta a ruolo il 25.5.2004 e trattenuta a sentenza
all’udienza del 21.10 2C04, fissata ai sensi dell’ad.
281 quinquies, comma 2°, c.p.c.
CONCLUSIONI
- per parte opponente: “Voglia l’ill.mo sig.
giudice dell’esecuzione adito, respinta ogni contraria
istanza; in via preliminare dichiarare l’inefficacia
del titolo azionato e, quindi, l’inammissibilità
dell’azione esecutiva promossa in forza dello stesso
anche in forza della violazione dell’ad. 1845 c.c. Nel
merito: in via principale: accertare e dichiarare l’inefficacia,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 118, comma 2°,
d. legis 1°.9.1993, n° 385 delle variazioni dell’interesse
ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto, delle
commissioni, delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo
pretese; accertare e dichiarare l’invalidità
parziale del contratto di apertura di credito e di conto corrente
oggetto del rapporto tra parte attrice e la banca in relazione
alla clausola di determinazione e di applicazione degli interessi
anatocistici con capitalizzazione trimestrale; accertare e
dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione
degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute
commissioni sul massimo scoperto trimestrale; accertare e
dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione
degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418, comma 2°, c.c., degli
addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell’intero
rapporto sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione
delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta,
applicando la valuta del giorno in cui la banca ha acquistato
o perso la disponibilità delle somme o, nell’ipotesi
di impossibilità, applicando valuta pari alla data
di effettuazione dell’operazione accertare e dichiarare,
per l’effetto l’esatto dare-avere tra le parti
in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere
effettuato in sede di ctu tecnico e sulla base dell’intera
documentazione relativa al rapporto di apertura di credito,
dichiarando la non veridicità dei saldi evidenziati
in estratto conto; determinare il Costo effettivo annuo, nonché
il tasso effettivo globale (T.A.E.G.) del rapporto bancario;
condannare in riconvenzionale la convenuta banca alla restituzione
delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre
agli interessi legali creditori in favore dell’odierno
istante: in ogni caso condannare in riconvenzionale la convenuta
banca al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa,
per non aver comunicato, ai sensi e nelle forme di cui al!’art.
118 d. legisl. 1°.9.1993, n° 385, la variazione delle
condizioni e dei costi applicati al rapporto; conseguentemente,
accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia del
titolo esecutivo incorporato nell’atto opposto; conseguentemente,
accertare e dichiarare la nullità e l’inefficacia
dell‘intrapresa procedura esecutiva immobiliare per
conseguente accertata invalidità ed inefficacia del
titolo esecutivo che ne costituisce il presupposto; in ogni
caso, condannare la convenuta alla rifusione delle spese,
diritti ed onorari del presente procedimento, con distrazione
a favore di sottoscritti procuratori antistatari (sic).
- per parte resistente: “Dichiararsi improcedibile
l’opposizione spiegata da XXX e respingere nel merito
quella avanzata da XXX. Spese rifuse.”
FATTO E DIRITTO
XXX e XXX hanno proposto ricorso in opposizione - ai sensi
dell’art. 615, comma 2°, c.p.c. - avverso l’esecuzione
per espropriazione immobiliare contro di loro promossa, davanti
a questo Tribunale, dalla “Banca di Credito Cooperativo
del Friuli Centrale S.c.a.r.l.”. Gli opponenti contestano,
innanzitutto, la mancanza del titolo esecutivo, rilevando
che la banca ha utilizzato a tal fine un contratto notarile
di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria,
il quale difetterebbe del necessario requisito della certezza
del credito per cui si procede (art. 474, comma l c.p.c.).
Gli opponenti contestano, inoltre, sotto diversi profili,
i criteri adottati dalla banca per determinare importo precettato
di € 1.040.694,35 (variazioni dei tassi di interesse
originariamente pattuiti, capitalizzazioni trimestrali degli
interessi, illegittimità delle provvigioni di massimo
scoperto, ...).
La “Banca di Credito Cooperativo de Friuli Centrale
S.c.a r.l.” si è costituita nel presente giudizio
di opposizione all’esecuzione, eccependo - in via preliminare
- l’inammissibilità dei ricorso proposto dalla
Sig.ra XXX, in quanto questa non è titolare di diritti
sui beni colpiti da pignoramento. Per quanto riguarda l’opposizione
proposta da XXX, la banca ne chiede il rigetto, sul ritenuto
presupposto che l’apertura di credito in conto corrente
stipulata con atto ricevuto da notaio costituisca un valido
titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474, comma 2°,
n° 3: c.p.c..
Disposta la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’ad.
624 c.p.c., la causa - da risolvere in puro diritto - è
stata istruita con la sola acquisizione dei documenti offerti
(e del fascicolo relativo alla esecuzione in corso) e trattenuta
in decisione a seguito di trattazione mista ai sensi dell’ari,
281-quinquies, comma 2°, c.pc.
Si deve innanzitutto dichiarare l’inammissibilità
del ricorso in opposizione proposto da XXX, la quale - non
essendo comproprietaria dei beni pignorati - è stata
erroneamente (e del tutto inefficacemente) coinvolta dalla
banca nell’atto di pignoramento. L’opposizione
proposta dopo che sia iniziata l’esecuzione (ad. 615,
comma 2°, c.p.c.) non può che avere ad oggetto
il procedimento esecutivo così come esso risulta concretamente
ed effettivamente instaurato. Nel caso di specie, si tratta
di un’espropriazione immobiliare in cui non sono coinvolti
beni di proprietà di XXX (o sui quali questa vanti
altri diritti reali espropriabili), come chiaramente desumibile
dallo stesso atto di pignoramento che - come imposto dall’ad.
555 c.p.c. - identifica esattamente i beni da colpire “con
gli estremi richiesti dal codice civile per la individuazione
dell’immobile ipotecato”. Naturalmente non si
può negare l’astratto interesse anche della condebitrice
XXX a fare accertare l’inesistenza di un titolo esecutivo
in capo alla banca creditrice procedente. Tuttavia, lo specifico
strumento dell’opposizione con ricorso al giudice dell’esecuzione
deve intendersi riservato al debitore coinvolto in un determinato
procedimento esecutivo.
Per quanto riguarda l’opposizione proposta da XXX,
essa deve essere accolta, perché è fondata la
preliminare eccezione di carenza di un titolo idoneo a giustificare
l’azione esecutiva. Questo tribunale ha già avuto
modo di affermare che non può essere considerato titolo
esecutivo, nonostante l’apposizione della relativa formula
da parte del notaio, il contratto di apertura di credito in
conto corrente con garanzia ipotecaria (v, sentenza deliberata
il 26.4.2004, in causa iscritta al n° 968/02 R.A.C.C.;
in senso conforme, v. Tribunale Napoli, 2.2.2002, in Dir,
fall. 2002, II, 758). Infatti con il contratto di apertura
di credito la banca si limita a mettere a disposizione del
cliente una determinata somma di denaro (art. 1842 c.c.),
con la conseguenza che il credito della banca avente ad oggetto
la restituzione delle somme erogate al cliente non sorge direttamente
dal contratto, ma deriva dai successivi atti di utilizzazione
dell’affidamento posti in essere dal soggetto accreditato.
Naturalmente, in forza del contratto di apertura di credito,
la banca è obbligata ad erogare le somme richieste,
nei limiti dell’affidamento concesso; ed altrettanto
naturalmente, la causa di quel contratto, implica l’obbligo
dell’accreditato di restituire tutte le somme prelevate
e gli accessori pattuiti (primi fra tutti gli interessi).
Ma, in questa sede di opposizione all’esecuzione, non
si tratta di accertare genericamente l’esistenza di
un credito in capo alla banca, quanto di verificare se tale
credito sia “certo, liquido ed esigibile” sulla
scorta del prodotto “contratto di apertura di credito
in conto corrente con garanzia ipotecaria” ricevuto
dal Notaio Marcello Mauro il 16.4.1998. E la risposta non
può che essere negativa, perché dal contratto
notarile si evince soltanto che la “Banca di Credito
Cooperativo del Friuli Centrale S.c.a r.l.” ha messo
a disposizione degli odierni opponenti la somma di L.1.700.000.000.
Per sapere in che termini ed in che misura tale disponibilità
sia stata effettivamente utilizzata dai correntisti e quale
sia il conseguente loro debito nei confronti della banca è
necessario rifarsi agli estratti del conto corrente, che però
sono documenti successivi ed esterni rispetto all’atto
ricevuto dal notaio, del quale non possono integrare il contenuto
al fine del rispetto dei requisiti richiesti dall’art.
474 c.p.c. In sostanza, la certezza del credito deve risultare
dallo stesso titolo esecutivo e non da altri documenti non
dotati di tale efficacia. Ben diversa è la situazione
nel caso del mutuo, contratto reale nel quale l’obbligo
di restituire la somma mutuata sorge in capo al mutuatario
già al momento della stipula, dovendosi successivamente
determinare - sulla base degli estratti conto - soltanto la
misura in cui tale obbligo sia stato parzialmente estinto.
In tal senso si è già espressa anche la giurisprudenza
di legittimità, laddove ha affermato che: “Requisito
essenziale dei titoli esecutivi, giudiziali e stragiudiziali,
menzionati dall’art. 474 c.p.c. è la certezza
del diritto risultante dal titolo stesso, intesa nel senso
che la situazione giuridica accertata in favore di un soggetto
deve emergere esattamente e compiutamente. nel suo contenuto
e nei suoi limiti dal relativo provvedimento giurisdizionale
o atto negoziale, di guisa che ne risulti determinato e delimitato
anche il contenuto del titolo. In difetto di tale intrinseco
requisito, il titolo esecutivo non può essere riconosciuto
come tale, né può attingere aliunde siffatta
certezza …” (Cass. 25.2.83, n. 1455).
Dichiarata l’inesistenza del titolo esecutivo e la
conseguente nullità del procedimento espropriativo,
diviene superfluo l’esame di ogni ulteriore questione.
Infatti, da un lato, parte opponente ha precisato all’udienza
del 21.10.2004 che “le altre domande sono sostanzialmente
subordinate a quella principale dì accertamento dell’inesistenza
del titolo esecutivo”; dall’altro lato, la “Banca
di Credito Cooperativo del Friuli Centrale S.ca r.l.”
non ha chiesto la condanna in via riconvenzionale degli opponenti
al pagamento della somma dovuta in forza del contratto di
apertura di credito (in modo da ottenere in questa sede la
formazione di un titolo esecutivo, come pure avrebbe potuto
fare: v. Cass. 9.11.2000, n° 14554).
Sussistono evidenti giusti motivi per un compensazione delle
spese di lite, tenuto conto della dichiarazione di inammissibilità
del ricorso di XXX e della circostanza che non è in
discussione fa posizione di creditrice (per ingenti importi)
della banca nei confronti degli opponenti (v. lettera 24.4.2002
allegata alla comparsa di risposta).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente
pronunciando ne causa civile iscritta al n° 2620/04 R.A.C.C.
promossa, con ricorso depositato il 6.5.2004, da XXX e XXX
contro “Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrate
S.c.a r.l.”, così decide:
1. dichiara inammissibile l’opposizione proposta da
XXX;
2. in accoglimento dell’opposizione proposta da XXX,
accerta l’inesistenza del diritto della resistente “Banca
di Credito Cooperativo dei Friuli Centrale S.c.a r.l.”
di procedere ad esecuzione forzata sugli immobili di proprietà
dell’opponente e dichiara la nullità del pignoramento
immobiliare e di tutti i successivi atti del procedimento
esecutivo, di cui dichiara l’estinzione, ordinando la
cancellazione della trascrizione di data 16.12.2003, n°
37247 gen. e n° 25905 part;
3. dichiara interamente compensate tra le parti le spese
di lite.
Così deciso in Udine, il 19.11.2004.
Il Cancelliere Il Giudice
Maria VELLA Andrea ZULIANI
Depositato in cancelleria il 25 novembre 2004
La redazione di megghy.com |