GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Provvedimenti a carattere generale - 30 giugno 2005
[doc. web n. 1144445]
Dati sensibili: il ritardo della PA. Le prescrizioni del
Garante
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente,
del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti
e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Vista la normativa internazionale e comunitaria e il Codice
in materia di protezione dei dati personali (direttiva n.
95/46/CE; d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante,
n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
PREMESSO:
1. Considerazioni introduttive
Il Codice entrato in vigore il 1° gennaio 2004 ha riunito
in modo organico la normativa di tutela relativa al trattamento
dei dati personali; ha offerto all'intera amministrazione
pubblica un'occasione significativa per portare a compimento
il processo di modernizzazione, in modo da adeguare il proprio
assetto organizzativo e funzionale dando idonee risposte alle
istanze dei cittadini rivolte al massimo rispetto dei diritti
e delle libertà fondamentali.
In questo quadro, il Garante rileva, però, con rammarico
che numerose amministrazioni pubbliche non hanno dato piena
attuazione al Codice.
In particolare, questa Autorità segnala che non sono
state ancora introdotte le garanzie previste in ordine al
trattamento di alcune informazioni che riguardano profili
particolarmente delicati della sfera privata delle persone,
ovvero dei c.d. dati "sensibili".
La vicenda incide in termini rilevanti sulla sfera dei diritti
dei cittadini.
L'utilizzo di queste informazioni (concernenti la salute,
la vita sessuale, la sfera religiosa, politico-sindacale o
filosofica, nonché l'origine razziale ed etnica) è
inoltre soggetto a rigorose cautele anche in base alla disciplina
comunitaria, la quale vieta il loro trattamento a meno che
ricorrano specifici motivi di interesse pubblico rilevante
e siano altresì assicurate opportune garanzie (art.
8 direttiva cit.). Analoghe cautele sono previste per i dati
di carattere giudiziario. L'inerzia delle pubbliche amministrazioni
lede, quindi, non solo il diritto dei cittadini alla protezione
dei dati personali, ma comporta anche una violazione del diritto
comunitario.
Il ritardo accumulato su questo piano è eccessivo.
Sin dal 1997, vigente la legge n. 675/1996, ed anche dopo
l'approvazione del Codice nel 2003, i soggetti pubblici hanno
infatti potuto avvalersi di un lungo periodo transitorio e
di diverse proroghe. L'eventuale protrarsi dell'inerzia delle
amministrazioni anche dopo il 31 dicembre 2005 (data di scadenza
dell'ultima proroga) risulterebbe del tutto ingiustificata.
L'Autorità esprime viva preoccupazione in relazione
al rispetto del termine di legge del 31 dicembre prossimo.
Se non interverranno per tale data i necessari atti di natura
regolamentare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
dovrà essere infatti interrotto a decorrere dal 1°
gennaio prossimo. La prosecuzione del trattamento di dati
sensibili e giudiziari dopo tale data concretizzerebbe un
illecito, con conseguenti responsabilità di diverso
ordine, anche contabile e per danno erariale; potrebbe inoltre
comportare l'inutilizzabilità dei dati trattati indebitamente,
nonché il possibile intervento di provvedimenti anche
giudiziari di blocco o di divieto del trattamento (art. 154
del Codice; art. 3 d.l. 24 giugno 2004, n. 158, come modificato
dalla l. 27 luglio 2004, n. 188; art. 11, commi 1, lett. a)
e 2, del Codice).
Nel quadro della tematica in esame, le amministrazioni pubbliche
hanno l'obbligo -accanto ad altri doveri in materia- di rendere
trasparenti ai cittadini quali informazioni vengono raccolte
tra quelle particolarmente delicate cui si è fatto
riferimento; devono altresì chiarire come utilizzano
queste informazioni per le finalità di rilevante interesse
pubblico individuate con legge. Tali indicazioni vanno trasfuse
in un atto regolamentare cui va data ampia pubblicità
(artt. 4, comma 1, lett. d) ed e), 20, comma 2 e 21, comma
2, del Codice).
Non si tratta di un mero adempimento formale, oppure di una
semplice ricognizione di prassi esistenti, poiché da
tali regolamenti discenderanno effetti sostanziali per i cittadini
interessati.
Gli schemi dei regolamenti devono essere sottoposti al Garante
per l'espressione del parere, cui i soggetti pubblici devono
poi conformarsi.
Considerata l'ampiezza del settore, il Codice prevede anche
la possibilità che siano redatti schemi tipo per insiemi
omogenei di amministrazioni, sui quali può essere pertanto
espresso un unico parere.
Per contribuire alla corretta applicazione del Codice, il
Garante ha intensificato la collaborazione finalizzata alla
predisposizione di tali schemi tipo con organismi rappresentativi
di regioni, autonomie locali ed università, nonché,
in riferimento alle rispettive funzioni istituzionali, con
la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Dipartimento
della funzione pubblica.
Il Garante resta però in attesa di ricevere per il
parere sia gli schemi tipo eventualmente proposti, sia gli
schemi di regolamento predisposti da singole amministrazioni.
2. Aspetti procedurali
Diversi documenti del Garante e più di una circolare
evidenziano da tempo la problematica e la circostanza, ribadita
dal Codice, che le amministrazioni non possono avvalersi,
nel caso di specie, di meri atti che, anche se denominati
regolamenti, non hanno, anche per la loro eventuale rilevanza
solo interna, la necessaria natura di fonte normativa suscettibile
di incidere su diritti e libertà fondamentali di terzi
(Provv. Garante del 17 gennaio 2002, in Boll. n. 24, p. 40
e 16 giugno 1999, in Boll. n. 9, p. 19; note del Garante rivolte
alla Presidenza del Consiglio dei ministri il 10 settembre
1999, il 10 novembre 2000 e il 3 maggio 2001, in Boll. n.
9, p. 31, n. 14-15, p. 26 e n. 20, p. 36).
Spetta ai soggetti pubblici che trattano i dati adottare
l'atto di natura regolamentare, o avvalendosi dei poteri ad
essi riconosciuti dall'ordinamento di riferimento, oppure
promuovendo l'adozione di un regolamento da parte della competente
amministrazione di riferimento la quale eserciti, ad esempio,
poteri di indirizzo e controllo (es.: artt. 4 e 14 d.lg 30
marzo 2001 n. 165 e, a titolo esemplificativo, artt. 8 e ss.
d.lg. 30 luglio 1999, n. 300 e 9 d.lg. 29 ottobre 1999, n.
419).
Gli atti di natura regolamentare da adottare devono essere
predisposti previa ricognizione attenta dei trattamenti di
dati sensibili e giudiziari in fase di attuale trattamento
o che si intende trattare in futuro.
Occorre poi tenere presente che potranno essere prese in
considerazione nei regolamenti le sole finalità di
rilevante interesse pubblico già individuate specificamente
dal Codice o, come quest'ultimo prevede, da un'espressa previsione
di legge che, anche se collocata fuori del Codice, le evidenzi
comunque puntualmente nei termini richiesti (art. 20 e Parte
II del Codice).
La ricognizione, che presuppone il necessario coinvolgimento
delle articolazioni interne del soggetto pubblico interessato,
permette a quest'ultimo di effettuare anche un'ulteriore verifica
circa la rispondenza dei trattamenti in corso con i principi
del Codice oggi già direttamente applicabili (e ovviamente
da rispettare anche in sede regolamentare), nonché
di adeguare prontamente procedure in atto eventualmente non
conformi a legge (principio di indispensabilità in
rapporto alle finalità perseguite; verifiche periodiche
dei vari requisiti dei dati -esattezza, aggiornamento, pertinenza,
completezza, ecc.- e del loro rapporto con gli adempimenti
da svolgere; scelta di modalità volte a prevenire violazioni
di diritti e libertà fondamentali; raccolta dei dati
sensibili e giudiziari di regola presso gli interessati; particolari
cautele rispetto a dati riferiti a terzi non direttamente
interessati ai compiti o adempimenti da svolgere; divieto
di diffusione di dati sulla salute ecc.: cfr. art. 22 del
Codice).
3. Il parere del Garante
Gli atti di natura regolamentare devono essere adottati, in
ogni caso, in conformità al parere del Garante. Come
accennato, il parere può essere espresso anche su schemi
tipo, il che contribuisce a rendere più organiche le
garanzie in riferimento ad altre amministrazioni e semplifica,
inoltre, l'iter di approvazione degli atti.
Infatti, una volta espresso dal Garante il parere su uno
schema tipo riguardante l'attività di soggetti pubblici
che svolgono attività omogenee, lo schema di ciascun
regolamento non deve essere sottoposto singolarmente a questa
Autorità, sempreché il trattamento ipotizzato
sia attinente e conforme allo schema tipo esaminato.
É invece necessario sottoporre al Garante uno schema
di regolamento per uno specifico parere solo se:
a) manca uno schema tipo già esaminato dall'Autorità;
b) vi è uno schema tipo al quale l'amministrazione
deve apportare modifiche sostanziali o integrazioni non formali
che riguardano (a causa di ulteriori categorie di dati o di
altre rilevanti operazioni di trattamento) casi in esso non
considerati nello schema tipo.
Anche in questi due casi, il Garante è impegnato ad
esprimere il parere nel termine di 45 gg. dal ricevimento
della richiesta (o nei 20 gg. dal ricevimento degli elementi
istruttori ricevuti dalle amministrazioni interessate), decorsi
i quali, se non interviene un parere formale, il soggetto
può adottare comunque il regolamento e proseguire poi
il trattamento (art. 154, comma 5, del Codice).
4. Contenuto dell'atto regolamentare e pubblicità
In questa sede, Il Garante intende fornire alle amministrazioni
che non potranno avvalersi di schemi tipo alcune prescrizioni
di carattere generale per contribuire all'adozione di adeguate
bozze di regolamento più attente ai profili sostanziali
di tutela, più comprensibili da parte dei cittadini
e non basate su approcci meramente formali alla tematica.
Questa particolare attenzione è ancor più necessaria
se si tiene conto che, dal 1° gennaio 2006 non sarà
lecito alcun trattamento dei dati sensibili e giudiziari che
non sia disciplinato espressamente nei regolamenti.
Lo schema di regolamento deve contenere sinteticamente, ma
in termini adeguati ed agevolmente comprensibili, le seguenti
indicazioni specificate per categorie.
Dati indispensabili
Occorre individuare le tipologie di informazioni sensibili
e giudiziarie che si devono necessariamente utilizzare in
rapporto alle attività istituzionali svolte, avendo
cura che a ciascun adempimento corrisponda il trattamento
delle sole informazioni per ciò strettamente indispensabili
(art. 22, comma 3, del Codice). I dati vanno indicati solo
per tipologie, evitando elencazioni eccessivamente sommarie.
Operazioni di trattamento indispensabili
Vanno parimenti individuate le operazioni che si devono necessariamente
svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse
pubblico puntualmente individuate per legge, mettendo in particolare
evidenza le operazioni che possono spiegare effetti maggiormente
significativi per l'interessato e per le quali sono pertanto
necessarie più garanzie. Anche in questo caso la descrizione
è per tipologie, evitando indicazioni del tutto generiche
circa l'impiego delle informazioni.
Tra tali operazioni rientrano, in particolare, quelle svolte
pressoché interamente mediante siti web, o volte a
definire in forma completamente automatizzata profili o personalità
di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche
di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni
sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del
trattamento (art. 22, c. 9, 10 e 11, del Codice), nonché
la comunicazione dei dati a terzi.
Si possono invece indicare più sinteticamente le operazioni
"ordinarie" e più ricorrenti di trattamento
(raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
modificazione ecc.).
Ulteriore contenuto dello schema di regolamento
É opportuno che il soggetto pubblico descriva sinteticamente,
in termini comunicativi, anche la complessiva attività
svolta, con particolare riguardo agli aspetti più incisivi
per i diritti dei cittadini.
Non è quindi necessario scendere in eccessivi livelli
di dettaglio non richiesti dal Codice; né è
richiesta la riproduzione analitica delle disposizioni del
Codice (in particolare, degli artt. 3, 11, 18-22, 85 s. e
95 s.).
Andrebbe altresì evitato di disciplinare situazioni
già adeguatamente regolate sul piano legislativo e
regolamentare quanto ai tipi di dati e di operazioni, come
avviene nel caso dei dati personali trattati per effetto di
un accesso a documenti amministrativi (artt. 59 e 60 del Codice;
l. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni).
Va inoltre rilevato in questa sede che la normativa sugli
obblighi e compiti che rendono indispensabile utilizzare dati
sensibili e giudiziari deve essere oggetto di un espresso
riferimento nell'informativa da rendere agli interessati (art.
22, comma 2, del Codice). L'indicazione di tale normativa
può essere quindi utile anche nell'ambito dello schema
tipo, contribuendo ad evitare che il regolamento prenda erroneamente
in considerazione attività che, pur essendo demandate
al soggetto pubblico, non rientrano tra quelle che una fonte
primaria non ha ritenuto di importanza tale da legittimare
il trattamento di dati sensibili e giudiziari, in quanto non
considerate "rilevanti finalità di interesse pubblico".
Da ultimo, tra le garanzie individuate dal Codice figura
il diritto dei cittadini di conoscere con quali modalità
sono utilizzate le predette informazioni che lo riguardano
(art. 20, comma 2, del Codice).
Va pertanto prescritto ai soggetti pubblici interessati di
intraprendere, in aggiunta alla pubblicità legale da
assicurare agli atti regolamentari secondo i singoli ordinamenti,
adeguate iniziative per assicurare idonea conoscibilità
alle scelte adottate a proposito dei dati sensibili e giudiziari,
utilizzando non solo i siti web istituzionali, ma anche le
iniziative di comunicazione istituzionale cui essi sono tenuti.
Riservandosi di concludere rapidamente in separata sede i
processi di collaborazione già avviati con alcuni organismi
rappresentativi di soggetti pubblici, il Garante ritiene infine
doveroso prescrivere in questa sede a tutti i soggetti pubblici
interessati di adottare le predette misure, necessarie o,
a seconda dei casi, opportune.
A tal fine, il Garante pone anche a disposizione dei soggetti
pubblici, in allegato al presente provvedimento, un modello
di riferimento per redigere gli schemi. Questo modello aggiorna
quello già predisposto dal Garante il 17 gennaio 2002.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice,
prescrive ai titolari di trattamenti di dati personali oggetto
del presente provvedimento di adottare le misure necessarie
ed opportune ivi indicate al fine di rendere i trattamenti
medesimi conformi alle disposizioni vigenti;
b) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa
al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e
decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,
ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.
Roma, 30 giugno 2005
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
ALLEGATO
in formato PDF
La redazione di megghy.com |