TRIBUNALE DI ANCONA
Il Tribunale, Seconda Sezione Civile,
in persona del giudice unico dott.ssa Ruta Filomena
ha pronunciato in camera di consiglio il seguente
DECRETO
Ricorrente: Z. Lidiya, nata a Sofia (Bulgaria) il 26.10.1981
Oggetto: ricorso avverso decreto di espulsione
Sulla impugnazione proposta da Z. LIDIYA, con atto depositato
il 26.08.2004, avverso il decreto di espulsione del Prefetto
di Ancona, reso il 6.08.2004, notificato in pari data, osserva:
La disposizione di cui all’art. 13 Decr. Legisl. N.
286/98 prevede l’obbligo per l’autorità
amministrativa di comunicare all’interessato ogni atto
concernente l’espulsione, unitamente alle modalità
di impuganzione e ad una traduzione in lingua a lui nota,
e, ove ciò non sia possibile, in lingua francese, inglese
o spagnola. Tale obbligo viene meno quando si accerti la conoscenza
della lingua italiana da parte dello straniero ad un livello
che consenta effettivo esercizio del diritto di difesa (in
tal senso non è sufficiente che lo straniero dichiari
di “comprendere” la lingua italiana che nella
sua accezione, si riferisce ad un diverso grado di conoscenza).
E ciò in aderenza alla giurisprudenza in materia della
Corte Costituzionale, secondo la quale anche allo straniero
irregolarmente soggiornante in Italia dev’essere riconosciuto
il pieno esercizio del diritto di difesa sancito dall’art.
24 Cost. e dall’art. 13 lg. N. 881/1977 di ratifica
del Patto Internazionale sui diritti civili e politici stipulato
a New York il 19.12.1966. In base alle quali disposizioni,
il destinatario di provvedimento restrittivo della libertà
di autodeterminazione deve essere messo in grado di comprenderne
il contenuto e gli effetti che ne derivano.
La Cassazione ha precisato che il ricorso alle lingue alternative,
francese, inglese, spagnolo, è legittimo quando, ad
esempio, non si riesca a identificare la madrelingua o si
tratti di lingua rarissima. E’ necessario, comunque,
che nel provvedimento si faccia menzione delle ragioni che
hanno determinato la scelta per le lingue alternative.
Nella fattispecie, il decreto di espulsione è redatto
solo in lingua italiana, l’ordine del Questore, tradotto
in lingua inglese, reca esclusivamente gli estremi della norma
violata, senza nulla specificare nel merito, e così
il verbale di notifica del decreto di espulsione riporta informazione
sintetica.
Ebbene, la gravità degli effetti derivanti allo straniero
del decreto di espulsione, sotto il profilo amministrativo
e penale, in materia di diritti fondamentali dell’individuo,
rende indispensabile il rispetto delle disposizioni in materia.
Peraltro, come risulta dalla data di ingresso apposta, mediante
timbro sul passaporto, 04.08.04, la straniera era ancora in
termini per la presentazione della richiesta di permesso,
essendo stata espulsa appena due giorni dopo l’ingresso
nel territorio.
Il decreto va pertanto annullato
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso proposto da Z. LIDIYA, con atto
depositato il 26.08.2004, annulla il decreto di espulsione
del Prefetto di Ancona reso il 6.08.2004, notificato in pari
data.
Spese compensate.
Ancona 20.12.2004
Cancelliere Il Giudice
(Dott. Miriam Gugliormella) Dott.ssa Filomena Ruta
Tribunale di Ancona V° Depositato oggi in Cancelleria
Ancona 30 dic 2004
Il Cancelliere C1 (Dott. Miriam Gugliormella)
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