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Il decreto di espulsione dello straniero deve essere tradotto in una lingua nota al medesimo

Tribunale Ancona, decreto 30.12.2004
TRIBUNALE DI ANCONA

Il Tribunale, Seconda Sezione Civile,

in persona del giudice unico dott.ssa Ruta Filomena

ha pronunciato in camera di consiglio il seguente

DECRETO

Ricorrente: Z. Lidiya, nata a Sofia (Bulgaria) il 26.10.1981

Oggetto: ricorso avverso decreto di espulsione

Sulla impugnazione proposta da Z. LIDIYA, con atto depositato il 26.08.2004, avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Ancona, reso il 6.08.2004, notificato in pari data, osserva:

La disposizione di cui all’art. 13 Decr. Legisl. N. 286/98 prevede l’obbligo per l’autorità amministrativa di comunicare all’interessato ogni atto concernente l’espulsione, unitamente alle modalità di impuganzione e ad una traduzione in lingua a lui nota, e, ove ciò non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. Tale obbligo viene meno quando si accerti la conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero ad un livello che consenta effettivo esercizio del diritto di difesa (in tal senso non è sufficiente che lo straniero dichiari di “comprendere” la lingua italiana che nella sua accezione, si riferisce ad un diverso grado di conoscenza).

E ciò in aderenza alla giurisprudenza in materia della Corte Costituzionale, secondo la quale anche allo straniero irregolarmente soggiornante in Italia dev’essere riconosciuto il pieno esercizio del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost. e dall’art. 13 lg. N. 881/1977 di ratifica del Patto Internazionale sui diritti civili e politici stipulato a New York il 19.12.1966. In base alle quali disposizioni, il destinatario di provvedimento restrittivo della libertà di autodeterminazione deve essere messo in grado di comprenderne il contenuto e gli effetti che ne derivano.

La Cassazione ha precisato che il ricorso alle lingue alternative, francese, inglese, spagnolo, è legittimo quando, ad esempio, non si riesca a identificare la madrelingua o si tratti di lingua rarissima. E’ necessario, comunque, che nel provvedimento si faccia menzione delle ragioni che hanno determinato la scelta per le lingue alternative.

Nella fattispecie, il decreto di espulsione è redatto solo in lingua italiana, l’ordine del Questore, tradotto in lingua inglese, reca esclusivamente gli estremi della norma violata, senza nulla specificare nel merito, e così il verbale di notifica del decreto di espulsione riporta informazione sintetica.

Ebbene, la gravità degli effetti derivanti allo straniero del decreto di espulsione, sotto il profilo amministrativo e penale, in materia di diritti fondamentali dell’individuo, rende indispensabile il rispetto delle disposizioni in materia.

Peraltro, come risulta dalla data di ingresso apposta, mediante timbro sul passaporto, 04.08.04, la straniera era ancora in termini per la presentazione della richiesta di permesso, essendo stata espulsa appena due giorni dopo l’ingresso nel territorio.

Il decreto va pertanto annullato

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso proposto da Z. LIDIYA, con atto depositato il 26.08.2004, annulla il decreto di espulsione del Prefetto di Ancona reso il 6.08.2004, notificato in pari data.

Spese compensate.

Ancona 20.12.2004

Cancelliere Il Giudice

(Dott. Miriam Gugliormella) Dott.ssa Filomena Ruta

Tribunale di Ancona V° Depositato oggi in Cancelleria

Ancona 30 dic 2004

Il Cancelliere C1 (Dott. Miriam Gugliormella)

La redazione di megghy.com

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