LEGGE 17 agosto 2005, n.174
Disciplina dell'attivita' di acconciatore.
(GU n. 204 del 2-9-2005)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Principi generali)
1. La presente legge reca i principi fondamentali di disciplina
dell'attivita' professionale di acconciatore ai sensi dell'articolo
117, terzo comma, della Costituzione. Con la presente legge
sono inoltre stabilite disposizioni a tutela della concorrenza
relative all'esercizio di tale attivita'.
2. L'esercizio dell'attivita' professionale di acconciatore
rientra nella sfera della liberta' di iniziativa economica
privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. La presente
legge e' volta ad assicurare l'esercizio dell'attivita', l'omogeneita'
dei requisiti professionali e la parita' di condizioni di
accesso delle imprese del settore al mercato, nonche' la tutela
dei consumatori.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte
le imprese che svolgono l'attivita' di acconciatore, siano
esse individuali o in forma societaria, ovunque tale attivita'
sia esercitata, in luogo pubblico o privato.
Art. 2.
(Definizione ed esercizio dell'attivita' di acconciatore)
1. L'attivita' professionale di acconciatore, esercitata
in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende
tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare,
mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi
compresi i trattamenti tricologici complementari, che non
implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario,
nonche' il taglio e il trattamento estetico della barba, e
ogni altro servizio inerente o complementare.
2. L'esercizio dell'attivita' di acconciatore e' soggetto
ad autorizzazione concessa con provvedimento del comune, previo
accertamento del possesso dell'abilitazione professionale
di cui all'articolo 3 nonche' in osservanza delle vigenti
norme sanitarie.
3. L'attivita' di acconciatore puo' essere svolta anche presso
il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata
dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi
e dai regolamenti regionali. E' fatta salva la possibilita'
di esercitare l'attivita' di acconciatore nei luoghi di cura
o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri
luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche
amministrazioni.
4. Non e' ammesso lo svolgimento dell'attivita' di acconciatore
in forma ambulante o di posteggio.
5. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1 possono essere
svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti
ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive
modificazioni. Alle imprese esercenti l'attivita' di acconciatore,
che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti
cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti
ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le
disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, e successive modificazioni.
6. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui
al comma 1, le imprese esercenti l'attivita' di acconciatore
possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti
all'impresa, purche' in possesso dell'abilitazione prevista
dall'articolo 3. A tale fine, le imprese di cui al presente
comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie
contrattuali previste dalla legge.
7. L'attivita' professionale di acconciatore puo' essere svolta
unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese
esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione
di una societa'.
E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti
per lo svolgimento delle distinte attivita'. Le imprese di
acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al
comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici
di manicure e pedicure estetico.
Art. 3.
(Abilitazione professionale)
1. Per esercitare l'attivita' di acconciatore e' necessario
conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento
di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra
loro:
a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata
di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto
prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento
della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura,
da effettuare nell'arco di due anni;
b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso
un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque
anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione
teorica; il periodo di inserimento e' ridotto ad un anno,
da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto
da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio
1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista
dal contratto nazionale di categoria.
2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del
comma 1 puo' essere frequentato anche in costanza di un rapporto
di lavoro.
3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b)
del comma 1, consiste in un periodo di attivita' lavorativa
qualificata, svolta in qualita' di titolare dell'impresa o
socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante
o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come
mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione
collettiva.
4. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attivita' professionale
gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza
di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti
dagli organi pubblici competenti.
5. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attivita'
di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare,
di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante
o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico
in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente
articolo.
6. L'attivita' professionale di acconciatore puo' essere esercitata
dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in
conformita' alle norme vigenti in materia di riconoscimento
delle qualifiche per le attivita' professionali nel quadro
dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e
di libera prestazione dei servizi.
Art. 4 (Competenze delle regioni)
1. In conformita' ai principi fondamentali e alle disposizioni
stabiliti dalla presente legge le regioni disciplinano l'attivita'
professionale di acconciatore e, previa determinazione di
criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, definiscono i contenuti tecnico-culturali dei
programmi dei corsi e l'organizzazione degli esami di cui
all'articolo 3, comma 1, individuando gli standard di preparazione
tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione
professionale di cui all'articolo 3 in maniera uniforme sul
territorio nazionale.
2. Le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale
e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo del
settore e definiscono i principi per l'esercizio delle funzioni
amministrative di competenza dei comuni.
3. L'attivita' svolta dalle regioni ai sensi del comma 2 e'
volta al conseguimento delle seguenti finalita':
a) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatura,
anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano
e in collegamento con le altre attivita' di servizio e con
le attivita' commerciali;
b) favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri
la migliore qualita' dei servizi per il consumatore, anche
attraverso l'adozione di un sistema di informazioni trasparenti
sulle modalita' di svolgimento del servizio;
c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di
sicurezza e alle condizioni sanitarie per gli addetti;
d) garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di
esercizio dell'attivita' per le imprese operanti nel settore,
prevedendo, anche con il coinvolgimento degli enti locali,
una specifica disciplina concernente il regime autorizzativo
e il procedimento amministrativo di avvio dell'attivita'.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 5.
(Sanzioni)
1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi
di acconciatura in assenza di uno o piu' requisiti o in violazione
delle modalita' previsti dalla presente legge, sono inflitte
sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorita'
competenti per importi non inferiori a 250 e non superiori
a 5.000 euro, secondo le procedure previste dalla legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Art. 6.
(Norme transitorie)
1. Le attivita' di barbiere e parrucchiere per uomo e donna
di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni,
assumono la denominazione di "attivita' di acconciatore".
2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente
legge sono in possesso della qualifica di acconciatore o di
parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la
qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati
ai sensi dell'articolo 3.
3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente
legge risultano intestatari delle autorizzazioni comunali
di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161,
e successive modificazioni, rilasciate per l'esercizio delle
attivita' di parrucchiere per uomo o per donna, hanno diritto
alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le
autorizzazioni comunali sono rilasciate esclusivamente per
l'esercizio dell'attivita' di acconciatore.
5. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere e che
intendano ottenere l'abilitazione di cui all'articolo 3, sono
tenuti, in alternativa:
a) a richiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, l'abilitazione di cui all'articolo
3 in considerazione delle maturate esperienze professionali;
b) a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale
disciplinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 3;
c) a sostenere l'esame previsto dal comma 1 dell'articolo
3.
6. Coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa qualificata,
in qualita' di dipendente, familiare coadiuvante o socio partecipante
al lavoro presso imprese di barbiere, non inferiore a tre
anni, sono ammessi a sostenere l'esame di cui all'articolo
3, comma 1, previa frequenza del corso di riqualificazione
di cui alla lettera b) del comma 5 del presente articolo.
Il citato corso puo' essere frequentato anche durante il terzo
anno di attivita' lavorativa specifica.
7. A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono in possesso della qualifica di barbiere
ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l'attivita'
di barbiere e' comunque garantito il diritto di svolgere tale
attivita'.
Art. 7.
(Termine di applicazione della legislazione vigente)
1. La legge 14 febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre
1970, n. 1142, e la legge 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto
compatibili con la presente legge, continuano ad avere applicazione
fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla
base dei principi recati dalla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a La Maddalena, addi' 17 agosto 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2002):
Presentato dall'on. Molinari ed altri il 20 novembre 2001.
Assegnato alla X commissione (Attivita' produttive), in sede
referente, il 27 maggio 2002, con pareri delle commissioni
I, II, V, VII, XI, XIV e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 22 ottobre
2002; il 23 gennaio 2003; 14 e 28 maggio 2003;
4 giugno 2003; 2 e 28 ottobre 2003.
Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede legislativa,
il 10 marzo 2004.
Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, il 24
marzo 2004 e approvato in un testo unificato con gli atti
n. 2211 (Gamba ed altri); n. 3299 (Cazzaro ed altri) e 3491
(D'Agro' ed altri) il 21 aprile 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 2917):
Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede
deliberante, il 28 aprile 2004, con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 11ª, 12ª, 13ª,
14ª e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante,
il 4-5 e 12 maggio 2004.
Assegnato nuovamente alla 10ª commissione, in sede referente,
il 12 maggio 2004.
Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il
20 e 29 luglio 2004 e il 5 ottobre 2004.
Assegnato ancora alla 10ª commissione, in sede deliberante,
il 25 ottobre 2004.
Esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante,
il 3 novembre 2004 e approvato, con modificazioni, il 10 novembre
2004.
Camera dei deputati (atto n. 2002-2211-3299-3491/B):
Assegnato alla X commissione (Industria), in sede referente,
il 23 novembre 2004, con pareri delle commissioni I, V, XIV
e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 1°
e 2 dicembre 2004, 6 aprile 2005 e 12 maggio 2005.
Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede legislativa,
il 28 giugno 2005.
Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, e approvato,
con modificazioni, il 29 giugno 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 2917/B):
Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede
deliberante, il 7 luglio 2005, con pareri delle commissioni
1ª, 5ª e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 10ª commissione il 19 luglio 2005 e approvato
il 26 luglio 2005.
La redazione di megghy.com |