Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori
dei nuovi Stati UE per il 2005
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
17 dicembre 2004
Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori
cittadini dei nuovi Stati membri della Unione europea
nel territorio dello Stato, per l'anno 2005.
(Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2-2-2005)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il Trattato di adesione all'Unione europea tra
gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica
Ceca, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Estonia,
la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania,
la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la
Repubblica Slovacca, la Repubblica di Slovenia e la
Repubblica di Ungheria, fatto ad Atene il 16 aprile
2003;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 380, di ratifica
ed esecuzione del suddetto Trattato;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, emanato con decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ed
in particolare l'art. 3, comma 4;
Considerato che per il primo biennio dalla data del
1° maggio 2004 non sono, in via transitoria, applicabili
gli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68
ai fini dell'ingresso nel mercato del lavoro italiano
dei cittadini dei seguenti Stati membri di nuova adesione:
Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di
Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia,
Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica
di Ungheria;
Considerato altresi' che, secondo le previsioni del
Trattato, in deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento
CEE n. 1612/68, ciascuno Stato membro puo' continuare
ad applicare le misure nazionali per la disciplina dell'accesso
al proprio mercato del lavoro da parte dei cittadini
appartenenti agli Stati membri di nuova adesione sopra
indicati;
Tenuto conto che le misure nazionali devono assicurare
un trattamento preferenziale ai lavoratori cittadini
degli Stati membri rispetto ai lavoratori cittadini
di Stati terzi;
Tenuto conto che le misure nazionali non possono determinare
per i cittadini degli Stati membri di nuova adesione
sopra indicati condizioni di accesso al mercato del
lavoro piu' restrittive di quelle esistenti alla data
della firma del Trattato di adesione;
Tenuto conto che, in attuazione dell'art. 3, comma 4,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, contestualmente al presente decreto viene
emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, con il quale, in sede di programmazione transitoria,
sono determinate le quote massime di lavoratori extracomunitari
da ammettere in Italia per l'anno 2005;
Tenuto conto, in particolare, che il citato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri autorizza
complessivamente 79.500 ingressi di lavoratori non comunitari,
di cui 25.000 ingressi per motivi di lavoro subordinato
stagionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 20 aprile 2004 con il quale e' stato disposto,
secondo le previsioni del «Trattato di adesione»,
di non applicare per il primo biennio dalla data del
1° maggio 2004 gli articoli da 1 a 6 del regolamento
CEE n. 1612/68, ai fini dell'ingresso nel mercato del
lavoro italiano dei cittadini lavoratori dei seguenti
Stati membri di nuova adesione Repubblica Ceca, Repubblica
di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania,
Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica
di Slovenia e Repubblica di Ungheria;
Considerato che, in applicazione del principio di «preferenza
comunitaria» sancito dal predetto «Trattato
di adesione», le misure nazionali devono assicurare
un trattamento preferenziale ai lavoratori cittadini
degli Stati membri rispetto ai lavoratori cittadini
di Stati terzi;
Rilevato che per far fronte alle esigenze del mercato
del lavoro subordinato in Italia e' necessario ed urgente
consentire l'ingresso, per il 2005, di una quota di
lavoratori subordinati a carattere stagionale e non
stagionale;
Decreta:
Art. 1.
Per l'anno 2005 e' ammessa in Italia per motivi di
lavoro subordinato stagionale e non stagionale, una
quota di 79.500 lavoratori cittadini dei nuovi Stati
membri dell'Unione europea di seguito indicati: Repubblica
Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia,
Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica
Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria.
Art. 2.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede
al monitoraggio degli ingressi ai fini del rispetto
della quota di cui all'art. 1 ed attua tutte le misure
necessarie affinche' per i cittadini dei Paesi di nuova
adesione non si determinino condizioni di accesso al
mercato del lavoro piu' restrittive di quelle esistenti
alla data della firma del Trattato di adesione.
Roma, 17 dicembre 2004
p. Il Presidente: Letta
Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei
Ministri, registro n. 1, foglio n. 232
La redazione di megghy.com
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