DECRETO-LEGGE 17 agosto 2005, n.163
Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture.
(Gazzetta Ufficiale N. 191 del 18 Agosto 2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 ed 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare
specifiche disposizioni volte ad assicurare la funzionalita'
e l'efficienza del settore delle infrastrutture;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 3 agosto 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Misure urgenti per la funzionalita' del Registro Italiano
Dighe
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo
il comma 119 e' inserito il seguente: «119-bis). Il
Registro Italiano Dighe puo' procedere ad assunzioni di personale
a tempo determinato, tramite convenzione o altra forma di
flessibilita' e di collaborazione, nel limite massimo di euro
2.500.000,000. I relativi oneri sono posti a carico del Registro
Italiano Dighe.».
2. Il Registro Italiano Dighe provvede, per l'anno 2005, all'attuazione
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2004, n. 139, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente,
per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano,
per l'anno 2005, sul fabbisogno e sull'indebitamento netto,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 27 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotta di 17.500.000,00
euro.
3. Nel comma 3 dell'articolo 91 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n.112, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Al Presidente del Registro Italiano Dighe - R.I.D.
e' riconosciuto il compenso determinato ai sensi della direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001,
con l'imputazione a carico del bilancio del R.I.D., fatto
salvo, ove dipendente di pubbliche amministrazioni collocato
in posizione di aspettativa senza assegni da parte dell'amministrazione
di appartenenza, esclusivamente il trattamento economico gia'
in godimento.».
Art. 2.
Gestione economico-finanziaria dei Servizi integrati infrastrutture
e trasporti
1. Alla gestione economico-finanziaria dei Servizi integrati
infrastrutture e trasporti del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, istituiti dall'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, si applicano
le disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908.
Art. 3.
Competenza sull'assistenza fiscale
1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 giugno
2005, n. 139, dopo la lettera q) e' aggiunta la seguente:
«q-bis) l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti
non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di
cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.».
Art. 4.
Incremento dei livelli occupazionali
1. Ai fini dell'incremento dei livelli occupazionali stabilizzati
nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE)
n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, ai comuni
con popolazione superiore a 300.000 abitanti che, dal 1°
luglio 2004 fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto, abbiano avviato con esito positivo iniziative per
la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro
con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e' erogato un
contributo complessivo di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno
2005, ripartito proporzionalmente tra i comuni interessati.
Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle
risorse di cui al presente comma, nonche', in relazione agli
oneri a carico dei comuni, nel rispetto della normativa vigente
in materia di assunzioni. Alla corresponsione del contributo
provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati certificati
dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
Sono esclusi i comuni che abbiano gia' goduto di analogo beneficio.
Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2005, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri;
b) quanto a 18 milioni di euro a decorrere dal 2006, mediante
corrispondente riduzione rispettivamente, per 8 milioni di
euro, dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228, e, per 10 milioni di euro, dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio
1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato
dell'otto per mille dell'imposta sul reddito (IRE).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 5.
Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate
1. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7
dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta
nel senso che non si considera destinazione a struttura produttiva
diversa la locazione a terzi degli immobili strumentali per
natura, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, secondo periodo,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
costituenti un complesso immobiliare unitario polifunzionale
destinato allo svolgimento di attivita' commerciale, a condizione
che gli stessi vengano destinati allo svolgimento di attivita'
d'impresa ai sensi dell'articolo 53 del citato testo unico.
Art. 6.
Esenzione dall'ICI per particolari immobili
1. L'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera
i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, si intende applicabile anche nei casi di immobili
utilizzati per le attivita' di assistenza e beneficenza, istruzione,
educazione e cultura di cui all'articolo 16, primo comma,
lettera b), della legge 20 maggio 1985, n. 222, pur svolte
in forma commerciale se connesse a finalita' di religione
o di culto.
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per
la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a La Maddalena, addi' 17 agosto 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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