Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 56
"Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia
di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi da attività illecite"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio
2004 - Supplemento Ordinario n. 30
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10
giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
di attività illecite;
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,
recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del
contante e dei titoli al portatore nelle transazioni
e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria
1994, ed in particolare l'articolo 15;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125,
recante norme in materia di circolazione transfrontaliera
di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153,
recante disposizioni ad integrazione dell'attuazione
della direttiva 91/308/CEE;
Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n.
374, relativo all'estensione delle disposizioni in materia
di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita
ed attività finanziarie particolarmente suscettibili
di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo
15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica
della direttiva 91/308/CEE;
Vista la legge 7 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria
per il 2002, ed in particolare l'articolo 1, commi 1
e 3;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 febbraio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie
e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'interno e delle attività produttive;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:
a) «autorità di vigilanza di settore»
indica le autorità preposte, ai sensi della normativa
vigente, alla vigilanza o al controllo dei soggetti
indicati nell'articolo 2, comma 1, dalla lettera a)
alla lettera n);
b) «amministrazioni interessate» indica
le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni
o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio
attività, ovvero alla tenuta di albi o registri
dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, dalla
lettera a) alla lettera o), ovvero i consigli nazionali
per i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere
q) e r);
c) «UIC» indica l'Ufficio italiano dei cambi;
d) «testo unico bancario» indica il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
e) «testo unico dell'intermediazione finanziaria»
indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
f) «legge antiriciclaggio» indica il decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Gli obblighi indicati dall'articolo 3 si applicano:
a) alle banche;
b) a Poste Italiane S.p.a.;
c) agli istituti di moneta elettronica;
d) alle società di intermediazione mobiliare
(SIM);
e) alle società di gestione del risparmio (SGR);
f) alle società di investimento a capitale variabile
(SICAV);
g) alle imprese di assicurazione;
h) agli agenti di cambio;
i) alle società fiduciarie;
l) alle società che svolgono il servizio di riscossione
dei tributi;
m) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico
bancario;
n) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
generale previsto dall'articolo 106 del testo unico
bancario;
o) ai soggetti operanti nel settore finanziario iscritti
nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli articoli
113 e 155, commi 4 e 5, del testo unico bancario;
p) alle società di revisione iscritte nell'albo
speciale previsto dall'articolo 161 del testo unico
dell'intermediazione finanziaria;
q) ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999,
n. 374, le attività ivi indicate;
r) alle succursali italiane dei soggetti indicati alle
lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero
nonche' le succursali italiane delle società
di gestione del risparmio armonizzate;
s) ai soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei
periti commerciali, nel registro dei revisori contabili,
nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei
consulenti del lavoro;
t) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto
di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di
natura finanziaria o immobiliare e quando assistono
i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione
di operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili
o attività economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri
beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti
di deposito e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione,
alla gestione o all'amministrazione di società;
5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione
di società, enti, trust o strutture analoghe.
2. Gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette
e le disposizioni contenute negli articoli 3, 3-bis
e 10 della legge antiriciclaggio si applicano:
a) ai soggetti indicati nel comma 1;
b) alle società di gestione accentrata di strumenti
finanziari;
c) alle società di gestione dei mercati regolamentati
di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono
strutture per la negoziazione di strumenti finanziari
e di fondi interbancari;
d) alle società di gestione dei servizi di liquidazione
delle operazioni su strumenti finanziari;
e) alle società di gestione dei sistemi di compensazione
e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;
f) agli uffici della pubblica amministrazione.
3. Gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge
antiriciclaggio non si applicano ai soggetti indicati
nell'articolo 2, comma 1, lettere s) e t), per le informazioni
che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo
allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica
del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di
difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento
giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa
la consulenza sull'eventualità di intentare o
evitare un procedimento, ove tali informazioni siano
ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento
stesso.
Art. 3.
Obblighi di identificazione e di conservazione delle
informazioni
1. Gli obblighi previsti nell'articolo 13 del decreto-legge
15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito
dall'articolo. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990,
n. 55, e poi dall'articolo 2, comma 1, della legge antiriciclaggio,
anche con riguardo alle operazioni frazionate di cui
al comma 2 del medesimo articolo 13, si applicano ai
soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
l'UIC, le competenti autorità di vigilanza di
settore e le amministrazioni interessate, avendo riguardo
alle peculiarità operative dei soggetti obbligati,
all'esigenza di contenere gli oneri gravanti sui medesimi
e alla tenuta dell'archivio nell'ambito dei gruppi,
stabilisce con regolamento, da adottarsi entro 240 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, il contenuto e le modalità di esecuzione
degli obblighi di cui al presente articolo e le modalità
di identificazione in caso di instaurazione di rapporti
o di effettuazione di operazioni a distanza.
Art. 4.
Abilitazione
1. I soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, dalla
lettera a) alla lettera l), e le relative succursali
italiane sono abilitati, nei limiti delle proprie attività
istituzionali, ad effettuare le operazioni di trasferimento
previste dall'articolo 1 della legge antiriciclaggio.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito
l'UIC, determina con decreto le condizioni in presenza
delle quali gli enti indicati nell'articolo 2, comma
1, lettere m), n) e o) e le relative succursali italiane,
possono essere abilitati dallo stesso Ministero dell'economia
e delle finanze ad effettuare le operazioni di trasferimento
di cui al comma 1.
Art. 5.
Collaborazione tra autorità
1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le
autorità di vigilanza di settore collaborano,
anche mediante scambio di informazioni, con l'UIC al
fine di agevolare le rispettive funzioni.
2. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, l'UIC
può scambiare informazioni e collaborare con
analoghe autorità di altri Stati che perseguono
le medesime finalità, anche a seguito di protocolli
d'intesa.
3. Le amministrazioni interessate e gli organismi locali
delle professioni interessate forniscono all'UIC le
informazioni e le altre forme di collaborazione richieste.
4. Le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni
interessate e gli organismi locali delle professioni
interessate informano l'UIC delle ipotesi di omissione
delle segnalazioni di operazioni previste dall'articolo
3 della legge antiriciclaggio, rilevate nei confronti
dei soggetti di cui all'articolo 2.
Art. 6.
Modifiche e abrogazioni di disposizioni legislative
1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge antiriciclaggio
sono soppresse le parole: «di cui all'articolo
4».
2. Il comma 2-bis dell'articolo 1 della legge antiriciclaggio
e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Il saldo dei libretti al portatore non
deve essere superiore a € 12.500. I libretti con
saldo superiore a € 12.500, esistenti alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, devono
essere estinti dal portatore entro il 31 gennaio 2005.».
3. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge antiriciclaggio
sono soppresse le parole: «di uno dei soggetti
di cui all'articolo 4, indipendentemente dall'abilitazione
a effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo
1,».
4. Nel comma 4 dell'articolo 3 della legge antiriciclaggio,
alla lettera c) le parole: «di cui all'articolo
4 in ordine alle segnalazioni trasmesse» e alla
lettera d) le parole: «di cui all'articolo 4»
sono sostituite dalle seguenti: «tenuti alle segnalazioni».
5. Nei commi 1, 4 e 5 dell'articolo 3-bis della legge
antiriciclaggio sono soppresse le parole: «di
cui all'articolo 4».
6. All'articolo 5 della legge antiriciclaggio sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «una sanzione amministrativa
pecuniaria fino al 40 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «una sanzione amministrativa pecuniaria
dall'1 per cento al 40 per cento»;
b) al comma 5 le parole: «una sanzione pecuniaria
fino alla metà del valore dell'operazione»
sono sostituite dalle seguenti: «una sanzione
amministrativa pecuniaria dal 5 per cento fino alla
metà del valore dell'operazione»;
c) al comma 6 le parole «del divieto di cui all'articolo
3, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «del
divieto di cui all'articolo 3, comma 8»;
d) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. La violazione della prescrizione di cui
all'articolo 1, comma 2-bis, per un importo fino a €
250.000,00 e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria fino al 20 per cento del saldo. La violazione
il cui importo sia superiore a euro 250.000,00 e' punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al
40 per cento del saldo.»;
e) al comma 8 le parole: «Si applicano le disposizioni
della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione
di quelle contenute nell'articolo 16» sono sostituite
dalle seguenti: «Si applicano le disposizioni
della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'articolo 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo
per le violazioni dell'articolo 1, commi 1 e 2, il cui
importo non sia superiore a € 250.000,00. Il pagamento
in misura ridotta non e' esercitabile da chi si e' già
avvalso della medesima facoltà per altra violazione
dell'articolo 1, commi 1 e 2, il cui atto di contestazione
sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti
la ricezione dell'atto di contestazione concernente
l'illecito per cui si procede.».
7. Le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni
interessate, l'UIC e la Guardia di finanza accertano,
in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti
delle loro attribuzioni, violazioni della legge antiriciclaggio
e provvedono alla contestazione ai sensi della legge
24 novembre 1981, n. 689.
8. Nell'articolo 10 della legge antiriciclaggio sono
soppresse le parole: «di cui all'articolo 4».
9. L'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 25
settembre 1999, n. 374, e' sostituito dal seguente:
«4. Gli obblighi di identificazione e di registrazione
si applicano ai soggetti che esercitano l'attività
indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera i), anche
per le operazioni di acquisto o di cambio di «fiches»
o altri mezzi di gioco di valore pari o superiore a
1.500 euro. Si osservano le disposizioni dell'articolo
3-bis della legge n. 197/1991 e dell'articolo 16 del
regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato
con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.».
10. Nel comma 2 dell'articolo 150 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, la parola: «intermediari»
e' sostituita dalla seguente: «soggetti».
11. Sono abrogati:
a) gli articoli 3, comma 9; 4, commi 1 e 2; 5, commi
2 e 3; 11 della legge antiriciclaggio;
b) gli articoli 4, commi 1, 2, 7 e 8; 6, comma 3, del
decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;
c) l'articolo 150, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
Art. 7.
Sanzioni amministrative
1. I soggetti indicati nell'articolo 2 che, in relazione
ai loro compiti di servizio, e nei limiti delle loro
attribuzioni, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni
di cui all'articolo 1 della legge antiriciclaggio ne
riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia
e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti
previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari,
assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari,
le segnalazioni devono essere effettuate dalla banca
che li accetta in versamento e da quella che ne effettua
l'estinzione.
2. La violazione dell'obbligo di comunicazione previsto
dal comma 1 e' punita con una sanzione pecuniaria amministrativa
dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo dell'operazione.
3. Per la violazione dell'obbligo di segnalazione di
operazioni sospette previsto dall'articolo 3 della legge
antiriciclaggio, i verbali di contestazione sono trasmessi
anche all'UIC che fornisce un parere al Ministero dell'economia
e delle finanze;
4. I soggetti indicati nell'articolo 2 che violano
gli obblighi informativi previsti dall'articolo 3, comma
4, della legge antiriciclaggio e dall'articolo 8, comma
6, del presente decreto, gli obblighi di segnalazione
di dati previsti nell'articolo 5, comma 10, della legge
antiriciclaggio, nell'articolo 5 comma 1, del decreto
legislativo 25 settembre 1999, n. 374, nonche' nelle
rispettive disposizioni di attuazione, sono puniti con
sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a €
25.000.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato
rispetto del provvedimento di sospensione adottato ai
sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge antiriciclaggio
e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria
da € 5.000 a € 200.000.
6. All'irrogazione delle sanzioni previste dai commi
2, 3, 4 e 5 provvede, con proprio decreto, il Ministero
dell'economia e delle finanze, udito il parere della
Commissione prevista dall'articolo 32 del testo unico
delle norme di legge in materia valutaria, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge
24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione di quelle contenute
nell'articolo 16.
7. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse
per le sanzioni amministrative previste dalla legge
antiriciclaggio si applicano i criteri sanciti dalla
legge 7 febbraio 1951, n. 168.
Art. 8.
Disposizioni transitorie e finali
1. I soggetti indicati nell'articolo 2 adottano adeguate
procedure volte a prevenire e impedire la realizzazione
di operazioni di riciclaggio, in particolare istituendo
misure di controllo interno e assicurando un'adeguata
formazione dei dipendenti e dei collaboratori.
2. Gli intermediari richiamati nella legge antiriciclaggio
rientrano tra i soggetti di cui all'articolo 2, commi
1 e 2.
3. Nell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15
dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito
dall'articolo 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990,
n. 55, e poi dall'articolo 2, comma 1, della legge antiriciclaggio,
il riferimento ai soggetti in esso indicati e' sostituito
ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
l'UIC e le competenti amministrazioni interessate, al
fine di assicurare omogeneità di comportamenti,
stabilisce con regolamento, da adottarsi entro 240 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, le norme per l'individuazione delle operazioni
di cui all'articolo 3 della legge antiriciclaggio da
parte dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1,
lettere s) e t).
5. Gli obblighi previsti dall'articolo 2, comma 2,
e dall'articolo 3, comma 1, non si applicano ai soggetti
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere s) e t) fino
alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti
dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 8, comma 4.
6. L'UIC adotta disposizioni applicative sentite le
competenti autorità di vigilanza di settore e
le amministrazioni interessate. Per lo svolgimento di
approfondimenti sul piano finanziario, l'UIC può
acquisire dati, notizie e documenti presso i soggetti
indicati nell'articolo 2.
7. L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n 689,
si applica anche ai procedimenti amministrativi relativi
alla violazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, della
legge antiriciclaggio, il cui importo non sia superiore
a € 250.000, per i quali, alla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, non sia
ancora stato emesso il relativo decreto ovvero lo stesso
sia stato impugnato ai sensi dell'articolo 32 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148,
ma non sia stata emessa sentenza passata in giudicato.
Tale facoltà potrà essere esercitata entro
120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo. E' escluso da tale facoltà
chi si e' già avvalso del pagamento in misura
ridotta per altra violazione dell'articolo 1, commi
1 e 2, della legge antiriciclaggio, il cui atto di contestazione
sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti
la ricezione dell'atto di contestazione concernente
l'illecito per cui si procede.
8. E' fatta salva l'efficacia degli atti posti in essere,
ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge antiriciclaggio,
prima della data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
9. Le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate
o sostituite continuano a essere applicate, in quanto
compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 3, comma
2, dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 8, comma
4.
10. Dall'attuazione del presente decreto legislativo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato.
La redazione di megghy.com |