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Non solo il test "del palloncino" per accertare lo stato di ebbrezza
Cassazione , sez. IV penale, sentenza 20.10.2004 n° 47940

Cassazione

Sezione IV penale

Sentenza 20 ottobre 2004, n. 47940


Svolgimento del processo

Con sentenza in data 30.10.2002 il Tribunale di Bergamo - sezione distaccata di Treviglio - ha dichiarato L. Francesco colpevole della contravvenzione di cui all'art. 186, 2 comma, C.d.S. (guida in stato di ebbrezza), commesso il 19.6.2000, e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di euro 1.000,00 di ammenda, oltre le spese.

Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia e L. Francesco, a mezzo del proprio difensore.

Il P.G. ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, ex art. 186, 2 comma, C.d.S..

Il L., con un primo motivo, ha chiesto l'assoluzione ex art. 530, 2 comma, c.p.p., non essendo stato eseguito l'alcoltest, come precisato anche nella sentenza impugnata, ed essendosi ricavato il giudizio di colpevolezza da valutazioni dei verbalizzanti, quali "l'equilibrio instabile", "l'eloquio sofferto", "una perdita secca della memoria e della dimensione nello spazio e nel tempo", che ben potevano essere conseguenza di un incidente stradale appena verificatosi e che aveva coinvolto l'imputato, piuttosto che di uno stato di ebbrezza.

Con un secondo motivo il L. ha dedotto l'eccessività della pena inflitta.

La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 2.2.2004, ha ritenuto l'inappellabilità della sentenza di primo grado, dichiarato la propria incompetenza a provvedere e trasmesso gli atti a questa Corte, ai sensi dell'art. 568, 5 comma, c.p.p..

Motivi della decisione

Per ragioni di priorità logica, va dapprima esaminato il ricorso dell'imputato, attinente alla sussistenza o meno della sua penale responsabilità.

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto che "lo stato di ebbrezza del conducente di un autoveicolo può essere provato e accertato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada.

Invero, per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionalità dell'interessato, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza, così come può disattendere l'esito fornito dall'etilometro, sempre che del suo convincimento fornisca motivazione logica ed esauriente" (Cass. sezioni unite 27.9.1995 n. 1299; conforme Cass. 27.1.2000 n. 2644).

Nella specie, il giudice di merito ha ritenuto, con motivazione logica e adeguata, che i sintomi rilevati dalla Polizia Stradale siano quelli propri di uno stato di ebbrezza alcolica, e non di un trauma conseguente a incidente stradale, per cui, in presenza di motivazione corretta, nessun altro sindacato spetta al giudice di legittimità, non avendo rilievo la diversa valutazione difensiva delle risultanze probatorie (Cass. sezioni unite 24.9.2003 n. 18).

Sul punto, infatti, con l'atto di appello, poi qualificato ex art.568, 5 comma, c.p.p., ricorso per cassazione, il L. si è limitato a dedurre valutazioni di merito, che avrebbero dovuto indurre il giudice ad una declaratoria di assoluzione quanto meno a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., omettendo peraltro di precisare che i verbalizzanti, oltre a rilevare "l'equilibrio instabile", "l'eloquio sofferto", "una perdita secca della memoria e della dimensione nello spazio e nel tempo", hanno anche notato l'"alito vinoso", circostanze tutte logicamente idonee a ritenere la stato di ebbrezza dell'imputato, non essendo conciliabili - almeno se valutate complessivamente - con le sole conseguenze dell'incidente stradale.

Anche il secondo motivo di ricorso è palesemente infondato, avendo il giudice di merito valutato i parametri previsti dall'art. 133c.p., come riportato in motivazione, e comminato la sola pena pecuniaria, in una misura media. Ne consegue che la congruità della valutazione di merito non è censurabile in sede di legittimità, in quanto sorretta da motivazione adeguata, che ha ritenuto - come sostenuto anche dal ricorrente - la non particolare gravita del fatto, conciliando la concessione delle attenuanti generiche con l'applicazione della sola pena pecuniaria, valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p..

Il ricorso dell'imputato va, quindi, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

Il ricorso del P.G. è, invece, fondato e va accolto. L'art. 186, 2 comma, C.d.S. dispone che il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza, deve anche applicare la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida. Le sezioni unite della Corte di Cassazione con le sentenze 21.6.2000 n. 20 e 21.7.1998 n. 8488, hanno affermato che anche con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., debbono sempre essere applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, in osservanza di quanto previsto dall'art. 186, 2 comma, C.d.S., il quale dispone che il giudice, unitamente alla pena prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza, è tenuto a disporre la sospensione della patente di guida.

Ne consegue che, a maggior ragione, la misura amministrativa va applicata nel caso di specie, trattandosi di sentenza di condanna.

Non osta la eventuale sospensione già disposta dal Prefetto, non essendo i due periodi di sospensione cumulabili, ma spettando poi all'autorità amministrativa di detrarre, in fase esecutiva, il periodo di sospensione presofferto.

Di conseguenza, la sentenza impugnata va annullata con rinvio, limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Bergamo.

Dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato, e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2004.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2004.

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