In via definitiva é stato approvato,
in data 28.01.2005, lo Schema di DPR che puó
certificare la posta elettronica, alla pari di una raccomandata
....
SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
REGOLAMENTO CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER L’UTILIZZO
DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.
(Testo definitivamente approvato dal Consiglio dei
Ministri nella riunione del 28 gennaio 2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma della Costituzione;
Visto l’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Visto l’articolo 27, commi 8, lettera e), e 9,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto l’articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante il testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 25
marzo 2004;
Espletata la procedura di informazione di cui alla direttiva
98/34/CE modificata dalla
direttiva 98/48/CE attuata con legge 21 giugno 1986,
n. 317;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del
20 maggio 2004;
Vista la nota del 29 marzo 2004, con la quale è
stato richiesto il parere del Garante per la
protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi
nell’ adunanza del 14 giugno 2004;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del …;
Su proposta del Ministro per la funzione pubblica e
del Ministro per l’innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze;
EMANA
il seguente regolamento
ART. 1
(Oggetto e definizioni)
1. Il presente regolamento stabilisce le caratteristiche
e le modalità per l’erogazione e la fruizione
di
servizi di trasmissione di documenti informatici mediante
posta elettronica certificata.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) busta di trasporto, il documento informatico che
contiene il messaggio di posta elettronica
certificata;
b) Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione, di seguito CNIPA,
l’organismo di cui all’articolo 4, comma
1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
come modificato dall’articolo 176, comma 3, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
c) dati di certificazione, i dati inseriti nelle ricevute
indicate dal presente regolamento, relativi
alla trasmissione del messaggio di posta elettronica
certificata;
d) dominio di posta elettronica certificata, l’insieme
di tutte e sole le caselle di posta elettronica
certificata il cui indirizzo fa riferimento, nell’estensione,
ad uno stesso dominio della rete
Internet, definito secondo gli standard propri di tale
rete;
e) log dei messaggi, il registro informatico delle operazioni
relative alle trasmissioni effettuate
mediante posta elettronica certificata tenuto dal gestore;
f) messaggio di posta elettronica certificata, un documento
informatico composto dal testo del
messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali
documenti informatici allegati;
g) posta elettronica certificata, ogni sistema di posta
elettronica nel quale è fornita al mittente
documentazione elettronica attestante l’invio
e la consegna di documenti informatici;
h) posta elettronica, un sistema elettronico di trasmissione
di documenti informatici;
i) riferimento temporale, l’informazione contenente
la data e l’ora che viene associata ad un
messaggio di posta elettronica certificata;
l) utente di posta elettronica certificata, la persona
fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi ente, associazione o organismo,
nonché eventuali unità
organizzative interne ove presenti, che sia mittente
o destinatario di posta elettronica
certificata;
m) virus informatico, un programma informatico avente
per scopo o per effetto il
danneggiamento di un sistema informatico o telematico,
dei dati o dei programmi in esso
contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l’interruzione,
totale o parziale, o l’alterazione del suo
funzionamento.
ART. 2
(Soggetti del servizio di posta elettronica certificata)
1. Sono soggetti del servizio di posta elettronica
certificata:
a) il mittente, cioè l’utente che si avvale
del servizio di posta elettronica certificata per la
trasmissione di documenti prodotti mediante strumenti
informatici;
b) il destinatario, cioè l’utente che si
avvale del servizio di posta elettronica certificata
per la
ricezione di documenti prodotti mediante strumenti informatici;
c) il gestore del servizio, cioè il soggetto,
pubblico o privato, che eroga il servizio di posta
elettronica certificata e che gestisce domini di posta
elettronica certificata.
ART. 3
(Trasmissione del documento informatico)
1. Il comma 1 dell’articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, è sostituito dal seguente:
“ 1. Il documento informatico trasmesso per via
telematica si intende spedito dal mittente se
inviato al proprio gestore, e si intende consegnato
al destinatario se reso disponibile all'indirizzo
elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta
elettronica del destinatario messa a
disposizione dal gestore.”.
ART. 4
(Utilizzo della posta elettronica certificata) )
1. La posta elettronica certificata consente l’invio
di messaggi la cui trasmissione è valida agli
effetti di legge.
2. Per i privati che intendono utilizzare il servizio
di posta elettronica certificata, il solo indirizzo
valido, ad ogni effetto giuridico, è quello espressamente
dichiarato ai fini di ciascun procedimento
con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto
intrattenuto tra privati o tra questi e le
pubbliche amministrazioni. Tale dichiarazione obbliga
solo il dichiarante e può essere revocata
nella stessa forma.
3. La volontà espressa ai sensi del comma 2 non
può comunque dedursi dalla mera indicazione
dell’indirizzo di posta certificata nella corrispondenza
o in altre comunicazioni o pubblicazioni del
soggetto.
4. Le imprese, nei rapporti tra loro intercorrenti,
possono dichiarare la esplicita volontà di accettare
l’invio di posta elettronica certificata mediante
indicazione nell’atto di iscrizione al registro
delle
imprese. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante
e può essere revocata nella stessa forma.
5. Le modalità attraverso le quali il privato
comunica la disponibilità all’utilizzo
della posta
elettronica certificata, il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata, il mutamento del
medesimo o l'eventuale cessazione della disponibilità,
nonché le modalità di conservazione, da
parte dei gestori del servizio, della documentazione
relativa sono definite nelle regole tecniche di
cui all’articolo 17.
6. La validità della trasmissione e ricezione
del messaggio di posta elettronica certificata è
attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla
ricevuta di avvenuta consegna, di cui
all’articolo 6.
7. Il mittente o il destinatario che intendono fruire
del servizio di posta elettronica certificata si
avvalgono di uno dei gestori di cui agli articoli 14
e 15.
ART. 5
(Modalità della trasmissione e interoperabilità)
1. Il messaggio di posta elettronica certificata inviato
dal mittente al proprio gestore di posta
elettronica certificata viene da quest’ultimo
trasmesso al destinatario direttamente o trasferito
al
gestore di posta elettronica certificata di cui si avvale
il destinatario stesso; quest’ultimo gestore
provvede alla consegna nella casella di posta elettronica
certificata del destinatario.
2. Nel caso in cui la trasmissione del messaggio di
posta elettronica certificata avviene tra diversi
gestori, essi assicurano l’interoperabilità
dei servizi offerti, secondo quanto previsto dalle regole
tecniche di cui all’articolo 17.
ART. 6
(Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna)
1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato
dal mittente fornisce al mittente stesso la
ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti
i dati di certificazione che costituiscono prova
dell’avvenuta spedizione di un messaggio di posta
elettronica certificata.
2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato
dal destinatario fornisce al mittente,
all’indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta
di avvenuta consegna.
3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente
prova che il suo messaggio di posta
elettronica certificata è effettivamente pervenuto
all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario
e certifica il momento della consegna tramite un testo,
leggibile dal mittente, contenente i dati di
certificazione.
4. La ricevuta di avvenuta consegna può contenere
anche la copia completa del messaggio di posta
elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato
dalle regole tecniche di cui all’articolo
17.
5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata
contestualmente alla consegna del messaggio di
posta elettronica certificata nella casella di posta
elettronica messa a disposizione del destinatario
dal gestore, indipendentemente dall’avvenuta lettura
da parte del soggetto destinatario.
6. La ricevuta di avvenuta consegna è emessa
esclusivamente a fronte della ricezione di una busta
di
trasporto valida secondo le modalità previste
dalle regole tecniche di cui all’articolo 17.
7. Nel caso in cui il mittente non abbia più
la disponibilità delle ricevute dei messaggi
di posta
elettronica certificata inviati, le informazioni di
cui all’articolo 11, detenute dai gestori, sono
opponibili ai terzi ai sensi dell’articolo 14,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
28
dicembre 2000, n. 445.
ART. 7
(Ricevuta di presa in carico)
1. Quando la trasmissione del messaggio di posta elettronica
certificata avviene tramite più gestori
il gestore del destinatario rilascia al gestore del
mittente la ricevuta che attesta l’avvenuta presa
in
carico del messaggio.
ART. 8
(Avviso di mancata consegna)
1. Quando il messaggio di posta elettronica certificata
non risulta consegnabile il gestore comunica
al mittente, entro le ventiquattro ore successive all’invio,
la mancata consegna tramite un avviso
secondo le modalità previste dalle regole tecniche
di cui all’articolo 17.
ART. 9
(Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto)
1. Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica
certificata sono sottoscritte dai medesimi
mediante una firma elettronica avanzata ai sensi dell’articolo
1, comma 1, lettera dd), del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, generata automaticamente dal sistema di
posta elettronica e basata su chiavi asimmetriche a
coppia, una pubblica e una privata, che consente
di rendere manifesta la provenienza, assicurare l’integrità
e l’autenticità delle ricevute stesse
secondo le modalità previste dalle regole tecniche
di cui all’articolo 17.
2. La busta di trasporto è sottoscritta con una
firma elettronica di cui al comma 1 che garantisce la
provenienza, l’integrità e l’autenticità
del messaggio di posta elettronica certificata secondo
le
modalità previste dalle regole tecniche di cui
all’articolo 17.
ART. 10
(Riferimento temporale)
1. Il riferimento temporale e la marca temporale sono
formati in conformità a quanto previsto dalle
regole tecniche di cui all’articolo 17.
2. I gestori di posta elettronica certificata appongono
un riferimento temporale su ciascun
messaggio e quotidianamente una marca temporale sui
log dei messaggi.
ART. 11
(Sicurezza della trasmissione)
1. I gestori di posta elettronica certificata trasmettono
il messaggio di posta elettronica certificata
dal mittente al destinatario integro in tutte le sue
parti includendolo nella busta di trasporto.
2. Durante le fasi di trasmissione del messaggio di
posta elettronica certificata, i gestori
mantengono traccia delle operazioni svolte su un apposito
log dei messaggi. I dati contenuti nel
suddetto registro sono conservati dal gestore di posta
elettronica certificata per trenta mesi.
3. Per la tenuta del registro i gestori adottano le
opportune soluzioni tecniche e organizzative che
garantiscano la riservatezza, la sicurezza, l’integrità
e l’inalterabilità nel tempo delle informazioni
in
esso contenute.
4. I gestori di posta elettronica certificata prevedono,
comunque, l’esistenza di servizi di emergenza
che in ogni caso assicurano il completamento della trasmissione
ed il rilascio delle ricevute.
ART. 12
(Virus informatici)
1. Qualora il gestore del mittente riceva messaggi
con virus informatici è tenuto a non accettarli
informando tempestivamente il mittente dell'impossibilità
di dar corso alla trasmissione; in tal caso
il gestore conserva i messaggi ricevuti per trenta mesi
secondo le modalità definite dalle regole
tecniche di cui all’articolo 17.
2. Qualora il gestore del destinatario riceva messaggi
con virus informatici è tenuto a non inoltrarli
al destinatario informando tempestivamente il gestore
del mittente, affinché comunichi al mittente
medesimo l'impossibilità di dar corso alla trasmissione;
in tal caso il gestore del destinatario
conserva i messaggi ricevuti per trenta mesi secondo
le modalità definite dalle regole tecniche di
cui
all’articolo 17.
ART. 13
(Livelli minimi di servizio)
1. I gestori di posta elettronica certificata sono
tenuti ad assicurare il livello minimo di servizio
previsto dalle regole tecniche di cui all’articolo
17.
ART. 14
(Elenco dei gestori di posta elettronica certificata)
1. Il mittente o il destinatario che intendono fruire
del servizio di posta elettronica certificata si
avvalgono dei gestori inclusi in un apposito elenco
pubblico disciplinato dal presente articolo.
2. Le pubbliche amministrazioni ed i privati che intendono
esercitare l’attività di gestore di posta
elettronica certificata inviano al CNIPA, domanda di
iscrizione nell’elenco dei gestori di posta
elettronica certificata.
3. I richiedenti l’iscrizione nell’elenco
dei gestori di posta elettronica certificata diversi
dalle
pubbliche amministrazioni devono avere natura giuridica
di società di capitali e capitale sociale
interamente versato non inferiore a un milione di euro.
4. I gestori di posta elettronica certificata o, se
persone giuridiche i loro legali rappresentanti ed i
soggetti preposti all’amministrazione devono,
inoltre, possedere i requisiti di onorabilità
richiesti ai
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo presso le banche di cui
all’articolo 26 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, approvato con decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni.
5. Non possono rivestire la carica di rappresentante
legale, di componente del consiglio di
amministrazione, di componente del Collegio sindacale,
o di soggetto comunque preposto
all’amministrazione del gestore privato coloro
i quali sono stati sottoposti a misure di prevenzione,
disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e della legge
31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero
sono stati condannati con sentenza
irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione,
alla reclusione non inferiore ad un anno per delitti
contro la pubblica amministrazione, in danno di sistemi
informatici o telematici, contro la fede
pubblica, contro il patrimonio, contro l’economia
pubblica, ovvero per un delitto in materia
tributaria.
6. Il richiedente deve inoltre:
a) dimostrare l’affidabilità organizzativa
e tecnica necessaria per svolgere il servizio di posta
elettronica certificata;
b) impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche,
dell’esperienza e delle competenze
necessarie per i servizi forniti, in particolare della
competenza a livello gestionale, della
conoscenza specifica nel settore della tecnologia della
posta elettronica e della dimestichezza
con procedure di sicurezza appropriate;
c) rispettare le norme del presente regolamento e le
regole tecniche di cui all’articolo 17;
d) applicare procedure e metodi amministrativi e di
gestione adeguati e tecniche consolidate;
e) utilizzare per la firma elettronica, di cui all’articolo
9, dispositivi che garantiscono la sicurezza
delle informazioni gestite in conformità a criteri
riconosciuti in ambito europeo o
internazionale;
f) adottare adeguate misure per garantire l’integrità
e la sicurezza del servizio di posta elettronica
certificata;
g) prevedere servizi di emergenza che assicurano in
ogni caso il completamento della
trasmissione;
h) fornire entro i dodici mesi successivi all’iscrizione
nell’elenco dei gestori di posta elettronica
certificata, dichiarazione di conformità del
proprio sistema di qualità alle norme ISO 9000,
successive evoluzioni o a norme equivalenti, relativa
al processo di erogazione di posta
elettronica certificata;
i) fornire copia di una polizza assicurativa di copertura
dei rischi dell’attività e dei danni causati
a terzi.
7. Trascorsi novanta giorni dalla presentazione, la
domanda si considera accolta qualora il CNIPA
non abbia comunicato all’interessato il provvedimento
di diniego.
8. Il termine di cui al comma 7, può essere interrotto
una sola volta esclusivamente per la motivata
richiesta di documenti che integrino o completino la
documentazione presentata e che non siano già
nella disponibilità del CNIPA o che questo non
possa acquisire autonomamente. In tal caso, il
termine riprende a decorrere dalla data di ricezione
della documentazione integrativa.
9. Il procedimento di iscrizione nell’elenco dei
gestori di posta elettronica certificata di cui al
presente articolo può essere sospeso nei confronti
dei soggetti per i quali risultano pendenti
procedimenti penali per delitti in danno di sistemi
informatici o telematici.
10. I soggetti di cui al comma 1 forniscono i dati,
previsti dalle regole tecniche di cui all’articolo
17,
necessari per l’iscrizione nell’elenco dei
gestori.
11. Ogni variazione organizzativa o tecnica concernente
il gestore ed il servizio di posta elettronica
certificata è comunicata al CNIPA entro il quindicesimo
giorno.
12. Il venir meno di uno o più requisiti tra
quelli indicati al presente articolo è causa
di
cancellazione dall’elenco.
13. Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo
sull’attività esercitata dagli iscritti
all’elenco
di cui al comma 1.
ART. 15
(Gestori di posta elettronica certificata stabiliti
nei Paesi dell’Unione europea)
1. Può esercitare il servizio di posta elettronica
certificata il gestore del servizio stabilito in altri
Stati membri dell’Unione europea che soddisfi,
conformemente alla legislazione dello Stato
membro di stabilimento, formalità e requisiti
equivalenti ai contenuti del presente decreto e operi
nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo
17. E’ fatta salva in particolare, la possibilità
di
avvalersi di gestori stabiliti in altri Stati membri
dell’Unione europea che rivestono una forma
giuridica equipollente a quella prevista dall’articolo
14, comma 3.
2. Per i gestori di posta elettronica certificata stabiliti
in altri Stati membri dell’Unione europea il
CNIPA verifica l’equivalenza ai requisiti ed alle
formalità di cui al presente decreto e alle regole
tecniche di cui all’articolo 17.
ART. 16
(Disposizioni per le pubbliche amministrazioni)
1. Le pubbliche amministrazioni possono svolgere autonomamente
l’attività di gestione del servizio
di posta elettronica certificata, oppure avvalersi dei
servizi offerti da altri gestori pubblici o privati,
rispettando le regole tecniche e di sicurezza previste
dal presente regolamento.
2. L’utilizzo di caselle di posta elettronica
certificata rilasciate a privati da pubbliche
amministrazioni incluse nell’elenco di cui all’articolo
14, comma 2, costituisce invio valido ai sensi
del presente decreto limitatamente ai rapporti intrattenuti
tra le amministrazioni medesime ed i
privati cui sono rilasciate le caselle di posta elettronica
certificata.
3. Le pubbliche amministrazioni garantiscono ai terzi
la libera scelta del gestore di posta elettronica
certificata.
4. Le disposizioni di cui al presente regolamento non
si applicano all’uso degli strumenti
informatici e telematici nel processo civile, nel processo
penale, nel processo amministrativo, nel
processo tributario e nel processo dinanzi alle sezioni
giurisdizionali della Corte dei conti, per i
quali restano ferme le specifiche disposizioni normative.
ART. 17
(Regole tecniche)
1. Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie
definisce, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, sentito il Ministro per la
funzione pubblica le regole tecniche per la formazione,
la trasmissione, e la validazione, anche
temporale, della posta elettronica certificata. Qualora
le predette regole riguardino la certificazione
di sicurezza dei prodotti e dei sistemi è acquisito
il concerto del Ministro delle comunicazioni.
ART. 18
(Disposizioni finali)
1. Le modifiche di cui all’articolo 3 apportate
all’articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo A),
si intendono riferite anche al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444,
(Testo C).
La redazione di megghy.com |