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EMAIL CERTIFICATE DA SCHEMA DPR
Schema di DPR approvato il 28.01.2005

In via definitiva é stato approvato, in data 28.01.2005, lo Schema di DPR che puó certificare la posta elettronica, alla pari di una raccomandata ....

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER L’UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.

(Testo definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 28 gennaio 2005)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma della Costituzione;
Visto l’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l’articolo 27, commi 8, lettera e), e 9, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25
marzo 2004;
Espletata la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE modificata dalla
direttiva 98/48/CE attuata con legge 21 giugno 1986, n. 317;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 20 maggio 2004;
Vista la nota del 29 marzo 2004, con la quale è stato richiesto il parere del Garante per la
protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell’ adunanza del 14 giugno 2004;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …;
Su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per l’innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento

ART. 1
(Oggetto e definizioni)

1. Il presente regolamento stabilisce le caratteristiche e le modalità per l’erogazione e la fruizione di
servizi di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) busta di trasporto, il documento informatico che contiene il messaggio di posta elettronica
certificata;
b) Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, di seguito CNIPA,
l’organismo di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
come modificato dall’articolo 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
c) dati di certificazione, i dati inseriti nelle ricevute indicate dal presente regolamento, relativi
alla trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata;
d) dominio di posta elettronica certificata, l’insieme di tutte e sole le caselle di posta elettronica
certificata il cui indirizzo fa riferimento, nell’estensione, ad uno stesso dominio della rete
Internet, definito secondo gli standard propri di tale rete;
e) log dei messaggi, il registro informatico delle operazioni relative alle trasmissioni effettuate
mediante posta elettronica certificata tenuto dal gestore;
f) messaggio di posta elettronica certificata, un documento informatico composto dal testo del
messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati;
g) posta elettronica certificata, ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente
documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici;
h) posta elettronica, un sistema elettronico di trasmissione di documenti informatici;
i) riferimento temporale, l’informazione contenente la data e l’ora che viene associata ad un
messaggio di posta elettronica certificata;
l) utente di posta elettronica certificata, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi ente, associazione o organismo, nonché eventuali unità
organizzative interne ove presenti, che sia mittente o destinatario di posta elettronica
certificata;
m) virus informatico, un programma informatico avente per scopo o per effetto il
danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso
contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo
funzionamento.

ART. 2
(Soggetti del servizio di posta elettronica certificata)

1. Sono soggetti del servizio di posta elettronica certificata:
a) il mittente, cioè l’utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la
trasmissione di documenti prodotti mediante strumenti informatici;
b) il destinatario, cioè l’utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la
ricezione di documenti prodotti mediante strumenti informatici;
c) il gestore del servizio, cioè il soggetto, pubblico o privato, che eroga il servizio di posta
elettronica certificata e che gestisce domini di posta elettronica certificata.

ART. 3
(Trasmissione del documento informatico)

1. Il comma 1 dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, è sostituito dal seguente:
“ 1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se
inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo
elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a
disposizione dal gestore.”.

ART. 4
(Utilizzo della posta elettronica certificata) )

1. La posta elettronica certificata consente l’invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli
effetti di legge.
2. Per i privati che intendono utilizzare il servizio di posta elettronica certificata, il solo indirizzo
valido, ad ogni effetto giuridico, è quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento
con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto intrattenuto tra privati o tra questi e le
pubbliche amministrazioni. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata
nella stessa forma.
3. La volontà espressa ai sensi del comma 2 non può comunque dedursi dalla mera indicazione
dell’indirizzo di posta certificata nella corrispondenza o in altre comunicazioni o pubblicazioni del
soggetto.
4. Le imprese, nei rapporti tra loro intercorrenti, possono dichiarare la esplicita volontà di accettare
l’invio di posta elettronica certificata mediante indicazione nell’atto di iscrizione al registro delle
imprese. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma.
5. Le modalità attraverso le quali il privato comunica la disponibilità all’utilizzo della posta
elettronica certificata, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il mutamento del
medesimo o l'eventuale cessazione della disponibilità, nonché le modalità di conservazione, da
parte dei gestori del servizio, della documentazione relativa sono definite nelle regole tecniche di
cui all’articolo 17.
6. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui
all’articolo 6.
7. Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si
avvalgono di uno dei gestori di cui agli articoli 14 e 15.

ART. 5
(Modalità della trasmissione e interoperabilità)

1. Il messaggio di posta elettronica certificata inviato dal mittente al proprio gestore di posta
elettronica certificata viene da quest’ultimo trasmesso al destinatario direttamente o trasferito al
gestore di posta elettronica certificata di cui si avvale il destinatario stesso; quest’ultimo gestore
provvede alla consegna nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
2. Nel caso in cui la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata avviene tra diversi
gestori, essi assicurano l’interoperabilità dei servizi offerti, secondo quanto previsto dalle regole
tecniche di cui all’articolo 17.

ART. 6
(Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna)

1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la
ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova
dell’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.
2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente,
all’indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta
elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario
e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di
certificazione.
4. La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche la copia completa del messaggio di posta
elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all’articolo
17.
5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di
posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario
dal gestore, indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.
6. La ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di
trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all’articolo 17.
7. Nel caso in cui il mittente non abbia più la disponibilità delle ricevute dei messaggi di posta
elettronica certificata inviati, le informazioni di cui all’articolo 11, detenute dai gestori, sono
opponibili ai terzi ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.

ART. 7
(Ricevuta di presa in carico)

1. Quando la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata avviene tramite più gestori
il gestore del destinatario rilascia al gestore del mittente la ricevuta che attesta l’avvenuta presa in
carico del messaggio.

ART. 8
(Avviso di mancata consegna)

1. Quando il messaggio di posta elettronica certificata non risulta consegnabile il gestore comunica
al mittente, entro le ventiquattro ore successive all’invio, la mancata consegna tramite un avviso
secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all’articolo 17.

ART. 9
(Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto)

1. Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte dai medesimi
mediante una firma elettronica avanzata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera dd), del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, generata automaticamente dal sistema di
posta elettronica e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente
di rendere manifesta la provenienza, assicurare l’integrità e l’autenticità delle ricevute stesse
secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all’articolo 17.
2. La busta di trasporto è sottoscritta con una firma elettronica di cui al comma 1 che garantisce la
provenienza, l’integrità e l’autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le
modalità previste dalle regole tecniche di cui all’articolo 17.

ART. 10
(Riferimento temporale)

1. Il riferimento temporale e la marca temporale sono formati in conformità a quanto previsto dalle
regole tecniche di cui all’articolo 17.
2. I gestori di posta elettronica certificata appongono un riferimento temporale su ciascun
messaggio e quotidianamente una marca temporale sui log dei messaggi.
ART. 11
(Sicurezza della trasmissione)
1. I gestori di posta elettronica certificata trasmettono il messaggio di posta elettronica certificata
dal mittente al destinatario integro in tutte le sue parti includendolo nella busta di trasporto.
2. Durante le fasi di trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata, i gestori
mantengono traccia delle operazioni svolte su un apposito log dei messaggi. I dati contenuti nel
suddetto registro sono conservati dal gestore di posta elettronica certificata per trenta mesi.
3. Per la tenuta del registro i gestori adottano le opportune soluzioni tecniche e organizzative che
garantiscano la riservatezza, la sicurezza, l’integrità e l’inalterabilità nel tempo delle informazioni in
esso contenute.
4. I gestori di posta elettronica certificata prevedono, comunque, l’esistenza di servizi di emergenza
che in ogni caso assicurano il completamento della trasmissione ed il rilascio delle ricevute.

ART. 12
(Virus informatici)

1. Qualora il gestore del mittente riceva messaggi con virus informatici è tenuto a non accettarli
informando tempestivamente il mittente dell'impossibilità di dar corso alla trasmissione; in tal caso
il gestore conserva i messaggi ricevuti per trenta mesi secondo le modalità definite dalle regole
tecniche di cui all’articolo 17.
2. Qualora il gestore del destinatario riceva messaggi con virus informatici è tenuto a non inoltrarli
al destinatario informando tempestivamente il gestore del mittente, affinché comunichi al mittente
medesimo l'impossibilità di dar corso alla trasmissione; in tal caso il gestore del destinatario
conserva i messaggi ricevuti per trenta mesi secondo le modalità definite dalle regole tecniche di cui
all’articolo 17.

ART. 13
(Livelli minimi di servizio)

1. I gestori di posta elettronica certificata sono tenuti ad assicurare il livello minimo di servizio
previsto dalle regole tecniche di cui all’articolo 17.

ART. 14
(Elenco dei gestori di posta elettronica certificata)

1. Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si
avvalgono dei gestori inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo.
2. Le pubbliche amministrazioni ed i privati che intendono esercitare l’attività di gestore di posta
elettronica certificata inviano al CNIPA, domanda di iscrizione nell’elenco dei gestori di posta
elettronica certificata.
3. I richiedenti l’iscrizione nell’elenco dei gestori di posta elettronica certificata diversi dalle
pubbliche amministrazioni devono avere natura giuridica di società di capitali e capitale sociale
interamente versato non inferiore a un milione di euro.
4. I gestori di posta elettronica certificata o, se persone giuridiche i loro legali rappresentanti ed i
soggetti preposti all’amministrazione devono, inoltre, possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui
all’articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
5. Non possono rivestire la carica di rappresentante legale, di componente del consiglio di
amministrazione, di componente del Collegio sindacale, o di soggetto comunque preposto
all’amministrazione del gestore privato coloro i quali sono stati sottoposti a misure di prevenzione,
disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero sono stati condannati con sentenza
irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione non inferiore ad un anno per delitti
contro la pubblica amministrazione, in danno di sistemi informatici o telematici, contro la fede
pubblica, contro il patrimonio, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia
tributaria.
6. Il richiedente deve inoltre:
a) dimostrare l’affidabilità organizzativa e tecnica necessaria per svolgere il servizio di posta
elettronica certificata;
b) impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell’esperienza e delle competenze
necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della
conoscenza specifica nel settore della tecnologia della posta elettronica e della dimestichezza
con procedure di sicurezza appropriate;
c) rispettare le norme del presente regolamento e le regole tecniche di cui all’articolo 17;
d) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e tecniche consolidate;
e) utilizzare per la firma elettronica, di cui all’articolo 9, dispositivi che garantiscono la sicurezza
delle informazioni gestite in conformità a criteri riconosciuti in ambito europeo o
internazionale;
f) adottare adeguate misure per garantire l’integrità e la sicurezza del servizio di posta elettronica
certificata;
g) prevedere servizi di emergenza che assicurano in ogni caso il completamento della
trasmissione;
h) fornire entro i dodici mesi successivi all’iscrizione nell’elenco dei gestori di posta elettronica
certificata, dichiarazione di conformità del proprio sistema di qualità alle norme ISO 9000,
successive evoluzioni o a norme equivalenti, relativa al processo di erogazione di posta
elettronica certificata;
i) fornire copia di una polizza assicurativa di copertura dei rischi dell’attività e dei danni causati
a terzi.
7. Trascorsi novanta giorni dalla presentazione, la domanda si considera accolta qualora il CNIPA
non abbia comunicato all’interessato il provvedimento di diniego.
8. Il termine di cui al comma 7, può essere interrotto una sola volta esclusivamente per la motivata
richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già
nella disponibilità del CNIPA o che questo non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il
termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
9. Il procedimento di iscrizione nell’elenco dei gestori di posta elettronica certificata di cui al
presente articolo può essere sospeso nei confronti dei soggetti per i quali risultano pendenti
procedimenti penali per delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
10. I soggetti di cui al comma 1 forniscono i dati, previsti dalle regole tecniche di cui all’articolo 17,
necessari per l’iscrizione nell’elenco dei gestori.
11. Ogni variazione organizzativa o tecnica concernente il gestore ed il servizio di posta elettronica
certificata è comunicata al CNIPA entro il quindicesimo giorno.
12. Il venir meno di uno o più requisiti tra quelli indicati al presente articolo è causa di
cancellazione dall’elenco.
13. Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull’attività esercitata dagli iscritti all’elenco
di cui al comma 1.

ART. 15
(Gestori di posta elettronica certificata stabiliti nei Paesi dell’Unione europea)

1. Può esercitare il servizio di posta elettronica certificata il gestore del servizio stabilito in altri
Stati membri dell’Unione europea che soddisfi, conformemente alla legislazione dello Stato
membro di stabilimento, formalità e requisiti equivalenti ai contenuti del presente decreto e operi
nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 17. E’ fatta salva in particolare, la possibilità di
avvalersi di gestori stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea che rivestono una forma
giuridica equipollente a quella prevista dall’articolo 14, comma 3.
2. Per i gestori di posta elettronica certificata stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea il
CNIPA verifica l’equivalenza ai requisiti ed alle formalità di cui al presente decreto e alle regole
tecniche di cui all’articolo 17.

ART. 16
(Disposizioni per le pubbliche amministrazioni)

1. Le pubbliche amministrazioni possono svolgere autonomamente l’attività di gestione del servizio
di posta elettronica certificata, oppure avvalersi dei servizi offerti da altri gestori pubblici o privati,
rispettando le regole tecniche e di sicurezza previste dal presente regolamento.
2. L’utilizzo di caselle di posta elettronica certificata rilasciate a privati da pubbliche
amministrazioni incluse nell’elenco di cui all’articolo 14, comma 2, costituisce invio valido ai sensi
del presente decreto limitatamente ai rapporti intrattenuti tra le amministrazioni medesime ed i
privati cui sono rilasciate le caselle di posta elettronica certificata.
3. Le pubbliche amministrazioni garantiscono ai terzi la libera scelta del gestore di posta elettronica
certificata.
4. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano all’uso degli strumenti
informatici e telematici nel processo civile, nel processo penale, nel processo amministrativo, nel
processo tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, per i
quali restano ferme le specifiche disposizioni normative.

ART. 17
(Regole tecniche)

1. Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie definisce, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sentito il Ministro per la
funzione pubblica le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, e la validazione, anche
temporale, della posta elettronica certificata. Qualora le predette regole riguardino la certificazione
di sicurezza dei prodotti e dei sistemi è acquisito il concerto del Ministro delle comunicazioni.

ART. 18
(Disposizioni finali)

1. Le modifiche di cui all’articolo 3 apportate all’articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo A), si intendono riferite anche al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444, (Testo C).

La redazione di megghy.com

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