R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso n. 3919 del 1999 proposto dalla dr.ssa Antonella
B., rappresentata e difesa dagli avv.ti E. Romanelli e T.
Ugoccioni, con domicilio eletto presso lo studio del primo,
in Roma, Via Cosseria, n. 5;
c o n t r o
il Ministero di Grazia e Giustizia (0ra della Giustizia),
in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici
è ex lege domiciliata, in Roma Via dei Portoghesi,
n. 12;
per l'annullamento
della sentenza n. 296 del 1° febbraio 1999 resa inter
partes dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sul ricorso n. 1827 del 1993 del registro generale di quel
Tribunale;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Relatore alla pubblica udienza del 7 giugno 2005 il Consigliere
Dedi Rulli;
Uditi l'avv. Pafundi su delega dell’Avv. T. Ugoccioni
per la ricorrente e l'avvocato dello Stato Varrone per l'Amministrazione
resistente.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia, la dr.ssa Antonella B. impugnava
il provvedimento con il quale le era stata negata l’ammissione
agli esami di abilitazione all’esercizio della professione
di psicologo per la mancanza del biennio di attività
presso Enti o Istituti soggetti a controllo o vigilanza da
parte della P.A.
Il Tribunale adito, con la decisione in epigrafe, ha dichiarato
il gravame inammissibile per difetto di giurisdizione.
Con atto di appello notificato in data 1° aprile 1999,
l’interessata ha impugnato in questa sede la predetta
decisione.
Contesta, in primo luogo, la soluzione del giudice di primo
grado sul punto della giurisdizione, perché in contrasto
con altre decisioni e carente nella motivazione.
Nel merito del diniego opposto alla sua richiesta di ammissione
agli esami in questione, afferma che le strutture presso cui
ha operato nel biennio considerato erano istituti legalmente
riconosciuti e, come tali, sottoposti del Ministero della
Pubblica Istruzione.
Conclude, dunque, chiedendo l’annullamento della decisione
impugnata e l’accoglimento del ricorso proposto in primo
grado.
Per resistere all’impugnativa si è costituita
l’Amministrazione intimata che eccepisce, in via pregiudiziale,
il difetto di giurisdizione del G.A. in materia.
L’appello è stato inserito nei ruoli d’udienza
del 7 giugno 2005.
D I R I T T O
1. In via preliminare va esaminata l’eccezione pregiudiziale,
sollevata dall’Amministrazione appellata, di difetto
di giurisdizione del giudice amministrativo in tema di esclusione
dall’ammissione alla sessione speciale dell’esame
di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di psicologo disciplinata dall’art. 33 della
L. 18 febbraio 1989 n. 56, concernente l’ordinamento
della professione di psicologo.
L’eccezione va condivisa perché fondata, essendo
da condividere la soluzione resa in primo grado sotto il profilo
del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in
tema di esclusione dall’ammissione alla sessione speciale
dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio
della professione di psicologo disciplinata dall’art.
33 della L. 18 febbraio 1989 n. 56, concernente l’ordinamento
della professione di psicologo.
La norma richiamata prevede che, nella prima applicazione
della legge sarà tenuta una sessione speciale di esame
di Stato per titoli alla quale saranno ammessi: ..…omissis
..… lett. b)“coloro i quali siano laureati in
psicologia da almeno due anni ovvero i laureati in possesso
di diploma universitario in psicologia o in uno dei suoi rami,
conseguito dopo un corso di specializzazione almeno biennale
ovvero di perfezionamento o di qualificazione almeno triennale,
o quanti posseggano da almeno due anni titoli accademici in
psicologia conseguiti presso istituzioni universitarie che
siano riconosciute, con decreto del Ministro della pubblica
istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale,
di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale,
anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto
l’equipollenza con la laurea in psicologia conseguita
nelle università italiane e che documentino, altresì,
di avere svolto per almeno due anni attività che forma
oggetto della professione di psicologo”.
La Sezione non ignora che sulla questione si era formato
un orientamento della giurisprudenza amministrativa sostanzialmente
favorevole a far rientrare nella giurisdizione del giudice
amministrativo la controversia concernente l’ammissione
alla sessione speciale di esame per l’abilitazione all’esercizio
della professione di psicologo, ai sensi dell’art. 33
della L. 18 febbraio 1989 n. 56 (Cfr. decisioni del Consiglio
di Stato: - Sez. IV, 12 dicembre 1996 n. 1299; 19 marzo 1996
n. 324; 20 ottobre 1997 n. 1212; 18 giugno 1998 n. 976; 6
marzo 1998 n. 393; 9 febbraio 1998 n. 235; 30 gennaio 2001,
n. 319; 15 dicembre 2003, n. 8213 che affermano la giurisdizione
amministrativa, comportando la fattispecie la soluzione di
una questione di discrezionalità tecnica e non di accertamento
tecnico; decisione dell’Adunanza plenaria 5 luglio 1999,
n.18, su rimessione da parte della IV Sezione, che afferma
in materia la giurisdizione amministrativa, nella considerazione
della prevalenza dei profili di interesse pubblico a tutela
di interessi della collettività, rispetto ai quali
la tutela offerta dall’ordinamento alla pretesa del
privato ad esercitare la professione risulta mediata e riflessa;
dec. del C.G.A. n. 638 del 2001, che dichiara la giurisdizione
del G.A. nelle controversie in questione, trattandosi di procedimento
idoneativo - selettivo che, per sua natura, involge valutazioni
discrezionali a fronte delle quali sono ravvisabili interessi
legittimi; Cons. Stato, IV Sez. nn. 8212 e 8213 del 2003,
che dichiarano la giurisdizione del giudice amministrativo,
rifacendosi alla decisione dell’Ad. Pl. n. 18 del 1999).
Deve, peraltro, prendere atto che la Corte di Cassazione
a Sezioni Unite ha, in più occasioni, ribadito il proprio
orientamento contrario alla giurisdizione in materia del giudice
amministrativo, anche dopo la citata decisione dell’Adunanza
plenaria (Cfr. Corte di cassazione, SS.UU. n. 5803/95 e n.
5890 del 1/7/97, che affermano che la tutela giurisdizionale
delle ragioni di colui che chieda l’ammissione alla
sessione speciale dell’esame di Stato per titoli per
l’iscrizione all’albo degli psicologi spetta anche
in via d’urgenza al giudice ordinario, essendo l’indicata
tutela attinente a posizioni di diritto soggettivo dell’interessato,
che coinvolgono l’intero rapporto, non essendo configurabile
alcuna discrezionalità dell’amministrazione in
ordine all’accertamento dei requisiti e delle condizioni
di ammissione al descritto concorso; Cass. Civ. SS.UU. n.
5502 del 18/3/2004 che, nel caso di rigetto della domanda
di ammissione alla sessione speciale dell’esame di Stato
per psicologi, afferma che la tutela giurisdizionale del non
ammesso spetta al giudice ordinario, essendo l’indicata
tutela attinente a posizioni di diritto soggettivo dell’interessato,
non essendo configurabile alcuna discrezionalità dell’amministrazione
in ordine all’accertamento dei requisiti e delle condizioni
di ammissione al descritto concorso).
Tale orientamento è stato, di recente, seguito anche
da talune decisioni della IV Sezione (C.di S., IV Sez., nn.
978, 989 e 2655 del 2001) e della VI sez. (n. 7596/03). Allo
stato, pertanto, deve ritenersi prevalente, in tema di ammissione
alla sessione speciale di esami di Stato per la professione
di psicologo, l’orientamento favorevole all’esistenza
di diritti soggettivi, non ravvisandosi alcuna discrezionalità
dell’Amministrazione in ordine all’accertamento
dei requisiti e delle condizioni di ammissione al concorso
de quo (cfr., da ultimo, la recente dec. SS.UU - n. 5502/04
cit.) e alla conseguente attribuzione al giudice ordinario
della delibazione degli stessi.
2. Preso atto di ciò, il Collegio, previa riunione,
respinge l’ appello, conferma la sentenza appellata
e dichiara inammissibile il ricorso di primo grado per difetto
di giurisdizione del giudice amministrativo.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese
e gli onorari dei due gradi del giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta,
definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato
in epigrafe e, per l’effetto, dichiara inammissibile
i ricorsi di primo grado per difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2005, dal Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera
di Consiglio con l'intervento dei Signori:
Paolo Salvatore Presidente
Filippo Patroni Griffi Consigliere
Dedi Rulli Consigliere, estensore
Antonino Anastasi Consigliere
Aldo Scola Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dedi Rulli Paolo Salvatore
IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
9 agosto 2005
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
Il Dirigente
Giuseppe Testa
La redazione di megghy.com |