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Esame di psicologo

Decreto Legge 27.07.2005 n° 144 , G.U. 27.07.2005

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso n. 3919 del 1999 proposto dalla dr.ssa Antonella B., rappresentata e difesa dagli avv.ti E. Romanelli e T. Ugoccioni, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, Via Cosseria, n. 5;

c o n t r o

il Ministero di Grazia e Giustizia (0ra della Giustizia), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è ex lege domiciliata, in Roma Via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

della sentenza n. 296 del 1° febbraio 1999 resa inter partes dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sul ricorso n. 1827 del 1993 del registro generale di quel Tribunale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Relatore alla pubblica udienza del 7 giugno 2005 il Consigliere Dedi Rulli;

Uditi l'avv. Pafundi su delega dell’Avv. T. Ugoccioni per la ricorrente e l'avvocato dello Stato Varrone per l'Amministrazione resistente.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, la dr.ssa Antonella B. impugnava il provvedimento con il quale le era stata negata l’ammissione agli esami di abilitazione all’esercizio della professione di psicologo per la mancanza del biennio di attività presso Enti o Istituti soggetti a controllo o vigilanza da parte della P.A.

Il Tribunale adito, con la decisione in epigrafe, ha dichiarato il gravame inammissibile per difetto di giurisdizione.

Con atto di appello notificato in data 1° aprile 1999, l’interessata ha impugnato in questa sede la predetta decisione.

Contesta, in primo luogo, la soluzione del giudice di primo grado sul punto della giurisdizione, perché in contrasto con altre decisioni e carente nella motivazione.

Nel merito del diniego opposto alla sua richiesta di ammissione agli esami in questione, afferma che le strutture presso cui ha operato nel biennio considerato erano istituti legalmente riconosciuti e, come tali, sottoposti del Ministero della Pubblica Istruzione.

Conclude, dunque, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e l’accoglimento del ricorso proposto in primo grado.

Per resistere all’impugnativa si è costituita l’Amministrazione intimata che eccepisce, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del G.A. in materia.

L’appello è stato inserito nei ruoli d’udienza del 7 giugno 2005.

D I R I T T O

1. In via preliminare va esaminata l’eccezione pregiudiziale, sollevata dall’Amministrazione appellata, di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in tema di esclusione dall’ammissione alla sessione speciale dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo disciplinata dall’art. 33 della L. 18 febbraio 1989 n. 56, concernente l’ordinamento della professione di psicologo.

L’eccezione va condivisa perché fondata, essendo da condividere la soluzione resa in primo grado sotto il profilo del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in tema di esclusione dall’ammissione alla sessione speciale dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo disciplinata dall’art. 33 della L. 18 febbraio 1989 n. 56, concernente l’ordinamento della professione di psicologo.

La norma richiamata prevede che, nella prima applicazione della legge sarà tenuta una sessione speciale di esame di Stato per titoli alla quale saranno ammessi: ..…omissis ..… lett. b)“coloro i quali siano laureati in psicologia da almeno due anni ovvero i laureati in possesso di diploma universitario in psicologia o in uno dei suoi rami, conseguito dopo un corso di specializzazione almeno biennale ovvero di perfezionamento o di qualificazione almeno triennale, o quanti posseggano da almeno due anni titoli accademici in psicologia conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto l’equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle università italiane e che documentino, altresì, di avere svolto per almeno due anni attività che forma oggetto della professione di psicologo”.

La Sezione non ignora che sulla questione si era formato un orientamento della giurisprudenza amministrativa sostanzialmente favorevole a far rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia concernente l’ammissione alla sessione speciale di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo, ai sensi dell’art. 33 della L. 18 febbraio 1989 n. 56 (Cfr. decisioni del Consiglio di Stato: - Sez. IV, 12 dicembre 1996 n. 1299; 19 marzo 1996 n. 324; 20 ottobre 1997 n. 1212; 18 giugno 1998 n. 976; 6 marzo 1998 n. 393; 9 febbraio 1998 n. 235; 30 gennaio 2001, n. 319; 15 dicembre 2003, n. 8213 che affermano la giurisdizione amministrativa, comportando la fattispecie la soluzione di una questione di discrezionalità tecnica e non di accertamento tecnico; decisione dell’Adunanza plenaria 5 luglio 1999, n.18, su rimessione da parte della IV Sezione, che afferma in materia la giurisdizione amministrativa, nella considerazione della prevalenza dei profili di interesse pubblico a tutela di interessi della collettività, rispetto ai quali la tutela offerta dall’ordinamento alla pretesa del privato ad esercitare la professione risulta mediata e riflessa; dec. del C.G.A. n. 638 del 2001, che dichiara la giurisdizione del G.A. nelle controversie in questione, trattandosi di procedimento idoneativo - selettivo che, per sua natura, involge valutazioni discrezionali a fronte delle quali sono ravvisabili interessi legittimi; Cons. Stato, IV Sez. nn. 8212 e 8213 del 2003, che dichiarano la giurisdizione del giudice amministrativo, rifacendosi alla decisione dell’Ad. Pl. n. 18 del 1999).

Deve, peraltro, prendere atto che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, in più occasioni, ribadito il proprio orientamento contrario alla giurisdizione in materia del giudice amministrativo, anche dopo la citata decisione dell’Adunanza plenaria (Cfr. Corte di cassazione, SS.UU. n. 5803/95 e n. 5890 del 1/7/97, che affermano che la tutela giurisdizionale delle ragioni di colui che chieda l’ammissione alla sessione speciale dell’esame di Stato per titoli per l’iscrizione all’albo degli psicologi spetta anche in via d’urgenza al giudice ordinario, essendo l’indicata tutela attinente a posizioni di diritto soggettivo dell’interessato, che coinvolgono l’intero rapporto, non essendo configurabile alcuna discrezionalità dell’amministrazione in ordine all’accertamento dei requisiti e delle condizioni di ammissione al descritto concorso; Cass. Civ. SS.UU. n. 5502 del 18/3/2004 che, nel caso di rigetto della domanda di ammissione alla sessione speciale dell’esame di Stato per psicologi, afferma che la tutela giurisdizionale del non ammesso spetta al giudice ordinario, essendo l’indicata tutela attinente a posizioni di diritto soggettivo dell’interessato, non essendo configurabile alcuna discrezionalità dell’amministrazione in ordine all’accertamento dei requisiti e delle condizioni di ammissione al descritto concorso).

Tale orientamento è stato, di recente, seguito anche da talune decisioni della IV Sezione (C.di S., IV Sez., nn. 978, 989 e 2655 del 2001) e della VI sez. (n. 7596/03). Allo stato, pertanto, deve ritenersi prevalente, in tema di ammissione alla sessione speciale di esami di Stato per la professione di psicologo, l’orientamento favorevole all’esistenza di diritti soggettivi, non ravvisandosi alcuna discrezionalità dell’Amministrazione in ordine all’accertamento dei requisiti e delle condizioni di ammissione al concorso de quo (cfr., da ultimo, la recente dec. SS.UU - n. 5502/04 cit.) e alla conseguente attribuzione al giudice ordinario della delibazione degli stessi.

2. Preso atto di ciò, il Collegio, previa riunione, respinge l’ appello, conferma la sentenza appellata e dichiara inammissibile il ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, dichiara inammissibile i ricorsi di primo grado per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

Paolo Salvatore Presidente

Filippo Patroni Griffi Consigliere

Dedi Rulli Consigliere, estensore

Antonino Anastasi Consigliere

Aldo Scola Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Dedi Rulli Paolo Salvatore

IL SEGRETARIO

Rosario Giorgio Carnabuci


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

9 agosto 2005

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

Il Dirigente

Giuseppe Testa

La redazione di megghy.com

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