"Etichette intelligenti" (Rfid): il Garante individua
le garanzie per il loro uso
Provvedimento 9 marzo 2005
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà,
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice-presidente,
del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti
e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTI gli articoli 3, 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea;
VISTO il Codice in materia di tutela dei dati personali (d.lg.
30 giugno 2003, n. 196);
RITENUTA la necessità di prescrivere alcune misure
al fine di rendere il trattamento dei dati personali nell'ambito
dei sistemi di Radio Frequency Identification conforme alle
disposizioni vigenti, anche in relazione al principio di dignità
della persona (art. 1 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea; artt. 2 e 154, comma 1, lett. c), del Codice in materia
di protezione dei dati personali);
VISTI i commenti e le osservazioni pervenuti a seguito della
consultazione pubblica indetta da questa Autorità riguardo
alle tecniche di Radio Frequency Identification;
VISTI gli atti d'ufficio e le osservazioni formulate dal
segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento
n. 1/2000;
RELATORE il prof. Stefano Rodotà;
PREMESSO
La Radio Frequency Identification ("RFID") si diffonde
rapidamente in numerosi settori.
L'utilizzo di tale tecnologia può risultare utile,
ad esempio, per garantire una migliore gestione dei prodotti
aziendali, per incrementare la rapidità di operazioni
commerciali anche a vantaggio dei consumatori, per rintracciare
l'origine di prodotti particolarmente delicati, per controllare
accessi a luoghi riservati e per altri usi nei luoghi di lavoro.
Tuttavia, determinati impieghi della RFID possono costituire
una violazione del diritto alla protezione dei dati personali
(art. 1 del Codice) ed avere serie ripercussioni sull'integrità
e la dignità della persona, anche perché, per
le ridotte dimensioni e l'ubicazione delle cd. "etichette
intelligenti" e dei relativi lettori, il trattamento
dei dati personali attraverso la RFID può essere effettuato
all'insaputa dell'interessato.
In particolare, come rilevato anche dal Gruppo dei garanti
europei (documento di lavoro adottato il 19 gennaio 2005 dal
Gruppo costituito ai sensi dell'art. 29 della direttiva n.
95/46/CE, in https://europa.eu.int/...link https://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/),
l'impiego di tecniche di RFID, da parte sia di soggetti privati,
sia di soggetti pubblici, può determinare forme di
controllo sulle persone, limitandone le libertà. Attraverso
l'impiego della RFID, potrebbero, ad esempio, raccogliersi
innumerevoli dati sulle abitudini dell'interessato a fini
di profilazione, tracciare i percorsi effettuati da quest'ultimo
o verificare prodotti (vestiti, accessori, medicine, prodotti
di valore) dallo stesso indossati o trasportati.
In alcune ipotesi, l'impiego della RFID può essere
finalizzato esclusivamente al tracciamento di prodotti, per
garantire una maggiore efficienza nel processo di produzione
industriale. In particolare, ove tali sistemi siano impiegati
da produttori o distributori solo all'interno di una catena
di distribuzione, l'informazione contenuta su ciascuna etichetta
del prodotto può costituire un dato personale (di per
sé sola, o per effetto della connessione con ulteriori
informazioni quali stato di conservazione, stabilimento di
produzione, sussistenza di difetti, appartenenza a partite
avariate, ecc.) relativo ai soli produttori o distributori.
Questo tipo di trattamento di dati non pone particolari problemi
di liceità e sotto il profilo della tutela dei soggetti
interessati.
In altri casi, invece, l'utilizzo dei sistemi di RFID può
comportare il trattamento di dati personali relativi a terzi,
persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni (art. 4,
comma 1, lett. a) e b) del Codice).
Infatti, le "etichette" potrebbero contenere esse
stesse dati personali, o essere impiegate in modo tale da
rendere comunque identificabili gli interessati attraverso
il raffronto con altre informazioni.
I sistemi informativi cui esse sono collegate possono permettere,
altresì, di individuare la posizione geografica di
chi detiene l'etichetta o l'oggetto su cui essa è apposta,
con considerevoli ripercussioni sulla libertà di circolazione
delle persone.
La RFID può essere inoltre adoperata nelle tecniche
di impianto di microchip sottocutaneo, anche su individui:
l'inserimento di microprocessori sottopelle, per l'evidente
delicatezza delle implicazioni che ne derivano sui diritti
delle persone, rende quindi necessaria la predisposizione
di particolari cautele.
Ulteriori pericoli per gli interessati possono altresì
derivare -specie, in prospettiva, con l'adozione di standard
comuni- dalla possibilità che terzi non autorizzati
"leggano" i contenuti delle etichette o intervengano
sugli stessi (mediante, ad esempio, "riscrittura").
Ciò, tenendo anche conto che lo sviluppo tecnologico
può comportare un aumento della potenza dei sistemi
di RFID, rendendo possibile una "lettura" delle
etichette a distanze sempre maggiori; parallelamente, il progressivo
contenimento dei costi di produzione dei dispositivi in questione
agevola la crescita dell'impiego di tali tecniche di identificazione.
Infine, i rischi per la vita privata dei cittadini possono
accrescersi nel caso di un'integrazione della RFID con infrastrutture
di rete (telefonia, Internet, ecc.).
È quindi necessario che l'implementazione e l'utilizzo
della RFID, ove si configuri un trattamento di dati personali,
avvenga nel rispetto dei principi dettati dal Codice e, in
particolare, delle libertà, dei diritti fondamentali
e della dignità degli interessati (art. 2, comma 1,
del Codice).
Il Garante, a garanzia degli interessati e in conformità
a quanto previsto dal Codice, prescrive pertanto alcune prime
misure che devono essere approntate da parte di coloro che,
a diverso titolo, si avvalgano di tecniche fondate sulla RFID;
ciò, anche al fine di consentire ad operatori e produttori
di predisporre dispositivi offerti alla conformità
alla normativa in materia di tutela dei dati personali.
Tali prescrizioni si applicano ai casi in cui, per effetto
dell'impiego di sistemi RFID, si trattino dati personali relativi
a terzi identificati o identificabili (art. 4, comma 1, lett.
b) del Codice); non operano invece nei casi -che non pongono
particolari problemi sul piano della protezione dei dati-
in cui la RFID non comporti il predetto trattamento e sia
utilizzata, ad esempio, in una catena di distribuzione aziendale
al solo fine di garantire una maggiore efficienza del processo
di produzione.
L'Autorità si riserva peraltro di impartire ulteriori
prescrizioni che potrebbero rendersi necessarie in relazione
a specifici trattamenti di dati personali effettuati mediante
RFID, anche in vista dell'evoluzione rapida e costante che
contraddistingue questa tematica.
Principi generali
L'utilizzo della RFID può comportare condizionamenti
e vincoli per gli interessati. Si rende pertanto necessario
assicurare il rigoroso rispetto di tutti i principi dettati
dal Codice, tra i quali, vanno qui richiamati, in particolare:
• Principio di necessità (art. 3 del Codice)
I sistemi di RFID devono essere configurati in modo tale
da evitare l'utilizzazione di dati personali oppure, a seconda
dei casi, l'identificabilità degli interessati, quando
non siano strettamente necessarie in relazione alla finalità
perseguita.
Tale valutazione deve essere condotta tenendo presente che
nella maggior parte degli impieghi, ad esempio nella catena
di distribuzione di prodotti, non è necessario trattare
dati personali relativi a terzi.
• Liceità (art. 11, comma 1, lett. a), del Codice)
Il trattamento mediante RFID è lecito solo se si fonda
su uno dei presupposti che il Codice prevede, rispettivamente,
per i soggetti pubblici da un lato (svolgimento di funzioni
istituzionali: artt. 18-22) e, dall'altro, per soggetti privati
ed enti pubblici economici (ad es., adempimento ad un obbligo
di legge, o consenso libero ed espresso: artt. 23-27).
L'utilizzo di tali tecniche deve svolgersi anche nel rispetto
di altre leggi e regolamenti che possono di volta in volta
rilevare a seconda del loro settore di impiego. In ambito
lavorativo, l'uso di tecniche RFID deve in particolare rispettare
il divieto di controllo a distanza del lavoratore (art. 4
l. 20 maggio 1970, n. 300; art. 114 del Codice).
• Finalità e qualità dei dati (art. 11,
comma 1, lett. b), c), d) e e), del Codice)
Il titolare (art. 4, comma 1, lett. f)) può trattare
dati personali esclusivamente per scopi determinati, espliciti
e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b)).
I dati possono essere inoltre utilizzati soltanto in termini
compatibili con la finalità per la quale sono stati
originariamente raccolti; devono essere conservati per il
tempo strettamente necessario a perseguire tale finalità,
decorso il quale devono essere cancellati o resi anonimi (art.
11, comma 1, lett. b) e e) del Codice).
Il titolare deve altresì curare la pertinenza e non
eccedenza, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati personali
(art. 11, comma 1, lett. c) e d) del Codice).
• Proporzionalità (art. 11, comma 1, lett. d),
del Codice)
Il titolare deve verificare il rispetto del principio di
proporzionalità in tutte le diverse fasi del trattamento.
I dati trattati e le modalità del loro trattamento,
anche con riferimento alla tipologia delle infrastrutture
di rete adoperate, non devono risultare sproporzionati rispetto
agli scopi da prefissare.
Non risulta di regola giustificato il trattamento che comporti
il funzionamento delle etichette apposte su prodotti acquistati
dall'interessato anche fuori dell'esercizio commerciale, a
meno che ciò sia necessario per fornire un servizio
specificamente e liberamente richiesto dall'interessato stesso.
• Informativa (art. 13 del Codice)
Il titolare del trattamento, nel fornire agli interessati
la prescritta informativa precisando anche le modalità
del trattamento (art. 13 del Codice), deve indicare la presenza
di etichette RFID e specificare che, attraverso i sistemi
connessi, è possibile raccogliere dati personali senza
che gli interessati si attivino al riguardo. Analogamente,
deve essere segnalata mediante informativa l'esistenza di
lettori in grado di "attivare" l'etichetta (lettori
i quali possono comunque essere posti in essere solo in quanto
strettamente necessari in rapporto alla finalità del
trattamento).
Chiara evidenza deve essere data anche alle modalità
per asportare o disattivare l'etichetta, o per interrompere
in altro modo il funzionamento del sistema di RFID.
L'informativa potrebbe essere altresì fornita attraverso
appositi avvisi agevolmente visionabili nei luoghi in cui
le tecniche RFID sono adoperate, con un formato ed un posizionamento
tale da risultare chiaramente visibile.
La presenza di avvisi non esime i titolari del trattamento
dall'apporre un'idonea informativa sugli oggetti o sui prodotti
recanti le "etichette intelligenti", qualora le
stesse rimangano attive dopo che è stato reso possibile
associarle con dati relativi a terzi identificati o identificabili,
in particolare al di fuori dei luoghi (ad esempio esercizi
commerciali) in cui si fa uso della RFID.
• Trattamento da parte di privati: il consenso (artt.
23 e ss. del Codice)
In generale, l'utilizzo di RFID che implichi un trattamento
di dati personali da parte di privati può essere effettuato
solo con il consenso dell'interessato (art. 23), a meno che
ricorra un altro presupposto equipollente del trattamento
(art. 24).
In presenza di un trattamento di dati personali, il consenso,
ove necessario, deve avere i requisiti previsti (art. 23 del
Codice). In particolare, esso deve essere specifico ed espresso,
non rilevando a tal fine il semplice comportamento concludente
dell'interessato (art. 23, commi 1 e 3).
Il consenso non è altresì valido se ottenuto
sulla base di pressioni o condizionamenti sull'interessato
(art. 23, comma 3). Ove non acconsenta al trattamento, l'interessato
non dovrà incorrere in conseguenze pregiudizievoli
o limitazioni che non siano diretta conseguenza dell'impossibilità
di effettuare il trattamento dei dati che lo riguardano.
Se il trattamento riguarda dati di carattere sensibile (art.
4, comma 1, lett. d)), il consenso deve essere manifestato
per iscritto e il trattamento può essere effettuato
solo previa autorizzazione del Garante (art. 26 del Codice).
Anche in presenza del consenso dell'interessato o di un altro
presupposto del trattamento, il trattamento dei dati personali
mediante RFID deve comunque svolgersi nel rispetto dei menzionati
principi di finalità, proporzionalità e dignità
(artt. 2, comma 1, e 11, comma 1).
Tutto ciò premesso, e nella consapevolezza della prevedibile
diffusione della RFID in diversi settori ed impieghi, possono
sin da ora distinguersi -con riferimento al profilo del consenso-
alcuni casi specifici:
a) qualora le tecniche di RFID siano adoperate, in esercizi
commerciali, nel quadro delle modalità di pagamento
(ad es. cd. carrello elettronico), e tale impiego non comporti
alcuna riconducibilità dei prodotti ad acquirenti identificati
o identificabili, non sussiste, in generale, la necessità
di richiedere un consenso, in base alla normativa sulla protezione
dei dati personali, ai clienti stessi;
b) nel caso in cui le tecniche di RFID siano associate all'utilizzo
di carte di fidelizzazione della clientela e al trattamento
di dati relativi a clienti a fini di profilazione commerciale,
valgono anche i principi di protezione dei dati -con specifico
riferimento a informativa, consenso, necessità e proporzionalità-
esplicitati da questa Autorità nel provvedimento del
24 febbraio 2005 (in www.garanteprivacy.it);
c) fermo restando, come sopra rilevato, che non è
di regola lecita l'installazione di etichette RFID destinate
a rimanere attive anche oltre la barriera-cassa dell'esercizio
commerciale in cui sono utilizzate, tale ipotetico impiego,
ove lecito, presuppone comunque il necessario consenso dell'interessato,
a meno che possa operare un altro presupposto equipollente
del trattamento (art. 24 del Codice);
d) nei casi di impiego di RFID per la verifica di accessi
a determinati luoghi riservati devono essere predisposte idonee
cautele per i diritti e le libertà degli interessati.
In particolare,
d1) ove si intenda utilizzare tali tecniche per verificare
accessi a luoghi di lavoro, o comunque sul luogo di lavoro,
va tenuto conto che lo Statuto dei lavoratori vieta l'uso
di impianti e apparecchiature per finalità di controllo
a distanza dell'attività dei lavoratori e, nel caso
in cui il loro impiego risulti necessario per altre finalità,
prescrive alcune garanzie (art. 4 l. 20 maggio 1970, n. 300;
art. 114 del Codice) alle quali si affianca l'osservanza dei
richiamati principi di necessità, finalità e
proporzionalità del trattamento dei dati;
d2) qualora la RFID sia adoperata per controllare l'accesso
occasionale di terzi a determinati luoghi, occorre predisporre
un meccanismo che, in caso di indisponibilità dell'interessato,
permetta a quest'ultimo di entrare comunque nel luogo in questione,
con eventuale adozione -e solo se necessario- di misure di
cautela rimesse alla ragionevole valutazione del titolare.
• Esercizio dei diritti (artt. 7-10 del Codice)
Il titolare del trattamento deve agevolare l'esercizio, da
parte dell'interessato, dei diritti di cui all'art. 7 del
Codice, semplificando le modalità e riducendo i tempi
per il riscontro al richiedente (art. 10, comma 1 del Codice).
Già nella fase di progettazione delle tecnologie,
i produttori di sistemi RFID dovrebbero opportunamente predisporre
modalità idonee a garantire agli interessati un agevole
esercizio dei diritti.
• Disattivazione o rimozione delle etichette
All'interessato deve essere riconosciuta la possibilità
di ottenere, gratuitamente e in maniera agevole, la rimozione
o la disattivazione delle etichette RFID al momento dell'acquisto
del prodotto su cui è apposta l'etichetta o al termine
dell'utilizzo del dispositivo.
Le etichette devono essere posizionate in modo tale da risultare,
per quanto possibile, facilmente asportabili senza danneggiare
o limitare la funzionalità del prodotto o dell'oggetto
a cui si riferiscono (ad esempio, disponendone la collocazione
sulla sola confezione).
• Impianto sottocutaneo di microchip
L'impianto sottocutaneo di microchip in esseri umani solleva
problematiche, particolarmente delicate, che hanno già
indotto altre autorità garanti in Europa a considerarlo
inaccettabile sul piano della protezione dei dati.
Anche nei casi in cui un limitato impiego di microprocessori
sottocutanei è stato permesso (ad es., negli Stati
Uniti: Food and Drug Administration, 12 ottobre 2004) sono
stati comunque messi in evidenza i potenziali rischi di tali
operazioni, sia per la salute dei soggetti che si sottopongono
all'impianto, sia per la sicurezza dei dati personali trattati.
Gli impianti sottocutanei di microchip devono ritenersi in
via di principio esclusi, in quanto contrastanti, con riferimento
alla protezione dei dati, con il principio di dignità
(art. 2 del Codice), ferme restando le altre norme dell'ordinamento
a garanzia dell'integrità fisica e dell'inviolabilità
della dignità della persona, contenute anche nella
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (artt.
1 e 3).
Fatte salve le previsioni della normativa sulla protezione
dei dati e le prescrizioni del presente provvedimento, l'impiego
di microchip sottocutaneo può essere quindi ammesso
solo in casi eccezionali, per comprovate e giustificate esigenze
a tutela della salute delle persone, in stretta aderenza al
principio di proporzionalità (art. 11 del Codice),
e nel rigoroso rispetto della dignità dell'interessato
(art. 2, comma 1).
L'interessato dovrebbe poter essere in grado di ottenere
di regola, in qualunque momento e senza oneri, la rimozione
del microchip e l'interruzione del relativo trattamento dei
dati che lo riguardano.
I titolari del trattamento devono inoltre predisporre modalità
di impianto e di impiego delle etichette sottocutanee tali
da garantire la riservatezza circa la presenza delle stesse
etichette nel corpo dell'interessato.
I trattamenti di dati sensibili, oltre che effettuati nell'osservanza
dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice (artt. 22
e 2; Parte II, Titolo V del Codice), devono essere, ove prescritto
(artt. 26 e 76), preventivamente autorizzati dal Garante.
Il Garante si riserva di prescrivere ai titolari del trattamento,
ai sensi dell'art. 17 del Codice, di sottoporre alla verifica
preliminare di questa Autorità (anche con eventuali
provvedimenti di carattere generale) i sistemi di RFID destinati
all'impianto sottocutaneo che, in quanto tali, presentano
rischi specifici per i diritti, le libertà fondamentali
e la dignità degli interessati.
• Ulteriori prescrizioni
Restano, fermi, in aggiunta alla prescrizioni del presente
provvedimento, gli obblighi che il Codice detta ai titolari
del trattamento.
Ci si riferisce, in particolare:
a) all'obbligo di notificazione al Garante dei trattamenti
concernenti dati che indicano la posizione geografica di
persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica
(art. 37, comma 1, lett. a))
effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a
definire il profilo o la personalità dell'interessato,
o ad analizzarne abitudini e scelte in ordine ai prodotti
acquistati (artt. 37, comma 1, lett. d));
b) agli obblighi relativi alle misure di sicurezza (artt.
31-36 e Allegato B) del Codice), affinché siano ridotti
al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale
dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento
non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
c) alla selezione dei soggetti che, in qualità di
incaricati o responsabili del trattamento, sono autorizzati
a compiere operazioni di trattamento sulla base dei compiti
assegnati e delle istruzioni impartite (artt. 29 e 30 del
Codice).
TUTTO CIÓ PREMESSO IL GARANTE:
ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, prescrive
ai soggetti che, a diverso titolo, effettuino trattamenti
di dati personali avvalendosi della RFID, le misure necessarie
od opportune indicate nel presente provvedimento al fine di
rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti.
Roma, 9 marzo 2005
IL PRESIDENTE
Rodotà
IL RELATORE
Rodotà
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
La redazione di megghy.com
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