LEGGE 14 marzo 2005, n.41
Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI
del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che
istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme
gravi di criminalita'.
(Gazzetta Ufficiale n. 72 del 29-3-2005)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Finalita' e oggetto
1. Con la presente legge viene data attuazione alla decisione
2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio
2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro
le forme gravi di criminalita', di seguito denominata «decisione».
Art. 2.
Nomina del membro nazionale e poteri del Ministro della giustizia
1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e' nominato
con decreto del Ministro della giustizia tra i giudici o i
magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni
giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura,
con almeno venti anni di anzianita' di servizio. Il magistrato
che esercita funzioni giudiziarie e' collocato fuori del ruolo
organico della magistratura.
2. Ai fini della nomina, il Ministro della giustizia, acquisite
le valutazioni del Consiglio superiore della magistratura
in ordine ad una rosa di candidati nell'ambito della quale
provvedera' ad effettuare la nomina stessa, richiede al medesimo
Consiglio il collocamento del magistrato designato fuori del
ruolo organico della magistratura o, nel caso di magistrato
gia' in posizione di fuori ruolo, comunica al Consiglio superiore
della magistratura la propria designazione.
3. Il Ministro della giustizia puo', per il tramite del Capo
del Dipartimento per gli affari di giustizia, indirizzare
al membro nazionale direttive per l'esercizio delle sue funzioni.
Art. 3.
Assistenti del membro nazionale
1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust puo'
essere coadiuvato da un assistente. In caso di necessita'
e previo accordo del collegio di cui all'articolo 10 della
decisione, il membro nazionale puo' essere coadiuvato da ulteriori
assistenti, in numero complessivo non superiore a tre. Uno
di tali assistenti, purche' giudice o magistrato del pubblico
ministero, puo' sostituire il membro nazionale nell'esercizio
delle sue funzioni.
2. Gli assistenti del membro nazionale sono nominati tra i
giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano
funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura,
con qualifica almeno di magistrato di tribunale. Essi possono
altresi' essere nominati tra i dirigenti dell'Amministrazione
della giustizia.
3. Nei casi di cui al comma 2, primo periodo, l'assistente
del membro nazionale e' nominato con decreto del Ministro
della giustizia, secondo la procedura di cui all'articolo
2, comma 2. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie
e' collocato fuori del ruolo organico della magistratura.
Nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, l'assistente
del membro nazionale e' nominato con decreto del Ministro
della giustizia. Il dirigente dell'Amministrazione della giustizia
e' collocato fuori del ruolo organico.
Art. 4.
Durata dell'incarico e trattamento economico
1. I mandati del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust
e dei suoi assistenti hanno una durata di quattro anni e sono
prorogabili per non piu' di due anni.
2. I magistrati ordinari e i dirigenti appartenenti all'Amministrazione
della giustizia ai quali sono attribuiti gli incarichi di
membro nazionale o di assistente mantengono il proprio trattamento
economico complessivo; agli stessi e' altresi' corrisposta
un'indennita', comprensiva di ogni altro trattamento all'estero,
corrispondente a quella percepita, rispettivamente, dal primo
consigliere e dal primo segretario di delegazione.
Art. 5.
Poteri del membro nazionale dell'Eurojust
1. Nell'ambito delle indagini e delle azioni penali relative
alle forme di criminalita' e ai reati di competenza dell'Eurojust
di cui all'articolo 4 della decisione e ai fini del conseguimento
degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento
delle medesime indagini e azioni penali e di miglioramento
della cooperazione tra le autorita' nazionali competenti degli
Stati membri dell'Unione europea, nonche' di assistenza delle
stesse, di cui all'articolo 3 della decisione, il membro nazionale
esercita i poteri di cui all'articolo 6 della decisione.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il
membro nazionale puo', in particolare:
a) chiedere alle autorita' giudiziarie competenti di valutare
se:
1) avviare un'indagine o esercitare un'azione penale in ordine
a fatti determinati;
2) accettare che una di esse sia piu' indicata per avviare
un'indagine o azione penale in ordine a fatti determinati;
3) porre in essere un coordinamento con le autorita' competenti
di altri Stati membri interessati;
4) istituire una squadra investigativa comune con le autorita'
competenti di altri Stati membri interessati, conformemente
ai pertinenti strumenti di cooperazione;
b) assicurare l'informazione reciproca tra le autorita' giudiziarie
competenti degli Stati membri interessati in ordine alle indagini
e alle azioni penali di cui l'Eurojust ha conoscenza;
c) assistere, su loro richiesta, le autorita' nazionali competenti
e quelle degli altri Stati membri per assicurare un coordinamento
ottimale delle indagini e delle azioni penali, anche mediante
l'organizzazione di riunioni tra le suddette autorita';
d) prestare assistenza per migliorare la cooperazione tra
le autorita' competenti degli Stati membri;
e) collaborare e consultarsi con la rete giudiziaria europea,
anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la sua base
di dati documentali;
f) ricevere dalle autorita' giudiziarie, attraverso i corrispondenti
nazionali o direttamente nei casi di urgenza, e trasmettere
alle autorita' competenti degli altri Stati membri, richieste
di assistenza giudiziaria, quando queste riguardano indagini
o azioni penali relative alle forme di criminalita' e ai reati
di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4, paragrafo
1, della decisione e richiedono, per essere eseguite in modo
coordinato, l'assistenza dell'Eurojust;
g) prestare sostegno, con l'accordo del collegio di cui all'articolo
10 della decisione e su richiesta dell'autorita' giudiziaria
competente, anche nel caso in cui le indagini e le azioni
penali interessino unicamente lo Stato italiano e un Paese
terzo, se con tale Paese e' stato concluso un accordo che
instaura una cooperazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo
3, della decisione o se tale sostegno riveste un interesse
essenziale, o nel caso in cui le indagini e le azioni penali
interessino unicamente lo Stato italiano e la Comunita';
h) partecipare, con funzioni di assistenza, alle attivita'
di una squadra investigativa comune costituita conformemente
ai pertinenti strumenti di cooperazione.
Art. 6.
Poteri del collegio dell'Eurojust
1. Nell'ambito delle indagini e delle azioni penali relative
alle forme di criminalita' e ai reati di competenza dell'Eurojust
di cui all'articolo 4 della decisione e ai fini del conseguimento
degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento
delle medesime indagini e azioni penali e di miglioramento
della cooperazione tra le autorita' nazionali competenti degli
Stati membri dell'Unione europea, nonche' di assistenza delle
stesse, di cui all'articolo 3 della decisione, il collegio
dell'Eurojust di cui all'articolo 10 della decisione esercita
i poteri di cui all'articolo 7 della decisione.
Art. 7.
Richiesta di informazioni, accesso alle banche dati e ai sistemi
informativi nazionali, obbligo di informativa
1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo
3 della decisione, il membro nazionale puo':
a) richiedere e scambiare con l'autorita' giudiziaria competente,
anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del
codice di procedura penale, informazioni scritte in ordine
a procedimenti penali e al contenuto di atti degli stessi;
b) accedere alle informazioni contenute nel casellario giudiziale,
nel casellario dei carichi pendenti, nell'anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi
pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato,
ai sensi degli articoli 21 e 30 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale,
di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nei registri delle
notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli
uffici giudiziari e in ogni altro pubblico registro;
c) richiedere all'autorita' che ha la competenza centrale
per la sezione nazionale del Sistema di informazione Schengen
di comunicargli dati inseriti nel Sistema.
2. La richiesta di cui al comma 1, lettera a), ovvero di accedere
alle informazioni di cui al medesimo comma 1, lettera b),
e' inviata all'autorita' giudiziaria competente. Nella fase
delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero
il quale, se ravvisa motivi ostativi all'accoglimento della
richiesta, trasmette la stessa, unitamente al proprio parere,
al giudice per le indagini preliminari che provvede con decreto
motivato. Nelle fasi successive provvedono, con decreto motivato,
rispettivamente il giudice dell'udienza preliminare ovvero
il giudice individuato ai sensi dell'articolo 91 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, acquisito il parere del pubblico ministero.
Il decreto che accoglie o rigetta la richiesta e' impugnabile
dal pubblico ministero e dal membro nazionale dell'Eurojust
nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento
dinanzi alla Corte di cassazione. L'impugnazione sospende
l'esecuzione del provvedimento di accoglimento della richiesta.
3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo
3 della decisione, il procuratore della Repubblica, quando
procede ad indagini per talune delle forme di criminalita'
o dei reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo
4, paragrafo 1, della decisione, che coinvolgono almeno due
Stati membri dell'Unione europea, o un Paese terzo, se con
tale Paese e' stato concluso un accordo che instaura una cooperazione
ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della decisione, o
la Comunita', ne da' notizia al membro nazionale dell'Eurojust.
Art. 8.
Nomina di un giudice ai fini dell'inserimento nell'elenco
dei giudici che possono fare parte dell'autorita' di controllo
comune
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato secondo
la procedura di cui all'articolo 2, comma 2, e' nominato un
giudice, scelto tra i magistrati ordinari e non membro dell'Eurojust,
affinche' figuri nell'elenco dei giudici che possono fare
parte dell'autorita' di controllo comune istituita ai sensi
dell'articolo 23 della decisione.
2. La nomina non comporta la collocazione fuori del ruolo
organico della magistratura.
3. La durata dell'incarico e' di due anni, prorogabili per
non piu' di una volta.
Art. 9.
Designazione dei corrispondenti nazionali
1. Sono designati quali corrispondenti nazionali dell'Eurojust,
ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione, l'Ufficio
II della Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento
per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia,
la Direzione nazionale antimafia e le procure generali della
Repubblica presso le corti di appello, ciascuno rispetto alle
proprie attribuzioni.
Art. 10.
Membro nazionale quale autorita' nazionale competente per
le esigenze dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 del Parlamento
europeo e del Consiglio ed (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio,
del 25 maggio 1999
1. In conformita' con l'articolo 26, paragrafo 4, della decisione,
il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e' considerato
autorita' nazionale competente per le esigenze dei regolamenti
(CE)
n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (Euratom)
n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativi alle
indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).
Art. 11.
Norma di copertura
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente
legge e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa
di 362.218 euro.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 12.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 marzo 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Castelli,
Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 4293):
Presentato dal Ministro della giustizia (Castelli) il 19 settembre
2003.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente,
il 30 settembre 2003 con pareri delle commissioni I, V, XIV;
Esaminato dalla II commissione il 22 ottobre 2003;
2 dicembre 2003; 14 gennaio 2004; 2 marzo 2004;
Esaminato in aula il 6 aprile 2004 e approvato il 7 aprile
2004.
Senato della Repubblica (atto n. 2894):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente,
il 20 aprile 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª
e 14ª.
Esaminato dalla 2ª commissione il 15 e 29 giugno 2004;
il 15 e 21 luglio 2004.
Esaminato in aula il 6 e 19 ottobre 2004 e approvato con modificazioni,
il 9 febbraio 2005.
Camera dei deputati (atto n. 4293-B):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente,
il 14 febbraio 2005, con parere delle commissioni I, V e XIV.
Esaminato dalla II commissione il 15, 22 23 e 24 febbraio
2005.
Esaminato in aula il 28 febbraio 2005; e approvato il 1°
marzo 2005.
La redazione di megghy.com
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