L'atto con il quale il Concessionario per la riscossione
comunica la prossima iscrizione di fermo amministrativo
è nullo per violazione dell'art. 3 l.241/90, laddove
non contenga l'avvertimento relativo al termine e all'autorità
cui poter ricorrere.
Con la sentenza n. 178 del 12 gennaio 2005, il Giudice
di Pace di Pozzuoli ha stabilito la propria competenza,
qualificando come ricorso in opposizione ex art. 615
cpc ovvero agli atti esecutivi ex art. 617 cpc il ricorso
proposto contro una comunicazione di fermo amministrativo
relativa a sanzione amministrativa di cui agli artt.
22 e 23 l.689/81.
La competenza del giudice ordinario emerge sia a fronte
della compressione di diritti soggettivi, derivanti
da tale mancato avvertimento, che dalla mancata emanazione
del regolamento di attuazione del fermo amministrativo,
richiamato nell'art. 86 DPR 602/73, omissione atta ad
evidenziare "carenza di potere": "l'attività
della P.a. dev’essere improntata ai principi costituzionali
di buona amministrazione, imparzialità, legalità,
trasparenza e ragionevolezza, l'assenza di una disciplina
attuativa dell'istituto del fermo amministrativo e della
connessa previsione di poteri e limiti, comporta che
l'adozione della misura da parte del concessionario
della riscossione è effettuata in carenza di
potere".
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L’avv. Italo BRUNO,
Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 347/03 R.G. - Affari
Contenziosi Civili - avente ad oggetto:
Opposizione a fermo amministrativo.
T R A
M. A., elett.te dom.to in Pozzuoli (NA) alla Via Campi
Flegrei, 68 presso lo studio dell’avv. Antonio
DI MARCO che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine
del ricorso; RICORRENTE
E
S.p.A. GEST LINE, Commissario Governativo, Concessionario
del Servizio Nazionale di riscossione per la Provincia
di Napoli, in persona del legale rapp.te pro-tempore,
dom.ta in Napoli alla Via N. Sauro, 17; RESISTENTE-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: annullare il provvedimento impugnato
per: a) mancanza di regolamento di attuazione, b) inesistenza
del titolo, c) inesattezza delle somme intimate; vittoria
di spese, diritti ed onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M. A., con atto depositato il 10/11/03, proponeva opposizione
avverso la comunicazione di fermo di beni mobili registrati
ex art. 86 D.P.R. 29/9/73 n. 602, notificatagli dalla
S.p.A. GEST LINE per conto del COMUNE di Pozzuoli (NA)
a seguito di cartella esattoriale n. 071 2001 033996820
001, con la quale gli veniva comunicato che era stato
dato avvio alla procedura d’iscrizione del provvedimento
di “FERMO” presso il PRA per l’autoveicolo
Fiat Punto tg.BF904RV di sua proprietà, in seguito
al mancato pagamento dell’importo complessivo
di € 273,47, comprensivo di interessi di mora,
aggi, spese iscrizione fermo e spese di invio raccomandata.
Deduceva il ricorrente che:
- il provvedimento violava l’art. 3 n.4 della
legge 241/90 non indicando i termini, i modi e l’autorità
a cui ricorrere;
- il provvedimento doveva ritenersi nullo per mancanza
del regolamento di attuazione previsto dall’art.
86 n.4 del D.P.R. 602/73, come modificato dal D.Lgs
193/01;
- il provvedimento doveva ritenersi nullo per inesistenza
del titolo in quanto la cartella di pagamento menzionata
nella comunicazione del fermo amministrativo non gli
è stata mai notificata né, tantomeno,
gli sono stati notificati i presunti processi verbali
sottostanti la cartella che dovevano ritenersi estinti
e/o prescritti;
- il provvedimento doveva ritenersi nullo poiché,
oltre a richiedere la somma dovuta per la presunta violazione,
richiede una somma per spese d’iscrizione del
provvedimento non ancora effettuata.
Veniva fissata, con decreto notificato alle parti,
l’udienza di comparizione delle stesse alla quale
non compariva la Spa Gest Line e né depositava
la documentazione di cui all’art. 23 della l.689/81).
All’udienza del 29/9/04, il Giudicante decideva
la causa dando lettura del dispositivo ai sensi dell’art.
23 della l.689/81 e della sentenza della Corte Costituzionale
n.534/90.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si deve rilevare che, dalla lettura
dell’atto di comunicazione di fermo amministrativo
impugnato non si evince – come eccepito dal ricorrente
- l’avvertimento relativo al termine ed all’autorità
cui poter ricorre in opposizione. Ciò comporta
violazione della legge n.241 del 1990 la quale, all’art.
3 n.4 prevede che: in ogni atto notificato al destinatario
devono essere indicati il termine e l'autorità
cui è possibile ricorrere.
Tale irregolarità, unitamente alla domanda del
ricorrente di accertamento dell’illecito comportamento
posto in essere dalla Spa Gest Line e, trattandosi,
al riguardo, di compressione di diritti soggettivi,
comporta l’affermazione della giurisdizione del
giudice ordinario.
Infatti, la giurisprudenza della Cassazione a S.U.
ha così sentenziato: Il cosiddetto petitum sostanziale,
sulla cui scorta va determinata la giurisdizione, deve
essere individuato mediante il collegamento della statuizione
richiesta al giudice con l'intrinseca consistenza della
posizione soggettiva allegata quale causa petendi, a
sua volta da riscontrarsi con riferimento alle circostanze
richiamate dalla parte istante, ma non fermandosi alle
qualificazioni dalla medesima espresse, e cogliendo
invece l'effettiva valenza giuridica dei fatti addotti
e la natura della tutela accordata dall'ordinamento
(v. Cass. S.U. 23 febbraio 2001 n. 64, 17 gennaio 2002
n. 489).
Inoltre, la competenza del G.O. e, funzionalmente del
GdP, si configura, senz’altro, nelle ipotesi di
opposizioni ad intimazioni provenienti dal concessionario,
per la riscossione di somme di denaro richieste a titolo
di sanzione amministrativa ex art. 22 e 23 della legge
689/81 (come nel caso di specie) (Cass. Civ. Sez.I,
20/09/99 n.10151)
Per quanto attiene la procedibilità del provvedimento
di fermo amministrativo, si deve rilevare l’attuale
inefficacia dell’art. 86 del DPR 29/9/73 n. 602,
novellato dall’art. 1 D.L.vo n. 193/01. Detta
norma - la quale prevede che decorso inutilmente il
termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario
possa disporre il fermo dei beni mobili del debitore
o dei coobbligati iscritti in pubblici registri - non
risulta attuabile, poiché non è ancora
stato emanato il relativo regolamento di attuazione.
Infatti, l’art. 86 citato, al n.4 prevede che:
con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono
stabiliti le modalità, i termini e le procedure
per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo
(Articolo così sostituito dall'art. 16, D.L.vo
26 febbraio 1999, n. 46.).
E, poiché l'attività della P.A. dev’essere
improntata ai principi costituzionali di buona amministrazione,
imparzialità, legalità, trasparenza e
ragionevolezza, l'assenza di una disciplina attuativa
dell'istituto del fermo amministrativo e della connessa
previsione di poteri e limiti, comporta che l'adozione
della misura da parte del concessionario della riscossione
è effettuata in carenza di potere.
In tal senso il T.A.R. Lazio - con Ord. 3402 del 2004
confermata dal Consiglio di Stato con Ord. 3259 del
14/7/04, ha disposto la sospensione dell’esecuzione
della nota prot. 66384 del 13.04.2004 dell’Agenzia
delle Entrate delle Finanze e della risoluzione n.64
del 2002, nonché della nota emessa dal concessionario
del Servizio Nazionale Riscossione Tributi Provincia
di Roma del 22/3/04, relativi alla comunicazione di
Fermo Amministrativo – nella parte in cui autorizzano
l’emissione di decreti di Fermo Amministrativo
in assenza di un apposito regolamento di attuazione.
Il provvedimento del Consiglio di Stato ha, in questo
caso, una sostanziale efficacia di portata generale,
considerato che beneficiario della sospensiva è
un soggetto rappresentativo di interessi collettivi,
quale è l’associazione dei consumatori.
Questo giudicante, pertanto, pur non essendone giuridicamente
vincolato, in quanto giudice dell’interpretazione,
ritiene, però, di aderire a quelle conclusioni,
anche per motivi di opportunità derivanti dall’importanza
del bene giuridico sottoposto ad esecuzione e dalla
mancata proporzionalità fra l’importo dovuto
e il danno derivante al ricorrente dal fermo amministrativo
impugnato.
Il fermo amministrativo su un’automobile ne comporta
praticamente l’assoluta ed immediata inutilizzabilità,
con le prevedibili conseguenze, soprattutto per chi
non ha altri mezzi di locomozione.
In effetti, questa è una procedura anomala nel
nostro ordinamento e, pertanto, in assenza di specifiche
norme che la disciplinano, si deve almeno ritenere applicabile
quel minimo di garanzia prevista dal nostro ordinamento,
in sede civile o amministrativa, a favore dell’esecutato-ingiunto.
Nell’istaurato procedimento, in applicazione
del disposto di cui all'art. 10 D.L.vo 31 dicembre 1992
n. 546, sono parti del processo oltre al ricorrente,
il servizio di riscossione che ha emanato l’atto
impugnato il quale, è onerato di dar prova del
titolo in base al quale procede, soprattutto se ciò
è specifico oggetto di eccezione, come nel caso
di specie, poiché detto titolo è determinante
ai fini della regolarità del procedimento amministrativo
concretizzatosi con l’intimazione impugnata.
A queste conclusioni, peraltro, si perviene sia che
si configuri il presente giudizio come un’opposizione
a sanzione amministrativa che, come un’opposizione
all’esecuzione. Infatti, il giudizio di opposizione
a sanzione amministrativa di cui agli artt. 22 e 23
della legge 689/81 è costituito da un giudizio
rivolto all’accertamento del fondamento della
pretesa sanzionatoria, ed il suo oggetto è limitato,
quanto alla posizione dell’opponente, dalla causa
petendi fatta valere con l’opposizione, quanto
alla posizione della P.A., vige il divieto di dedurre
a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da
quelli enunciati nell’atto impugnato.
Ma, anche l’opposizione all’esecuzione
di cui all’art. 615 c.p.c., ovvero agli atti esecutivi,
di cui all’art. 617 c.p.c., hanno la funzione
di garantire il diritto alla difesa del debitore, attraverso
l’accertamento giudiziale della validità
del titolo esecutivo, della sua idoneità soggettiva
ed oggettiva, ovvero della regolarità della procedura
esecutiva.
Invero, l’opposizione, pur se occasionata dal
processo esecutivo o anche solo dalla sua intimazione,
ha la funzione di instaurare un normale giudizio a cognizione
piena, destinato a concludersi con una sentenza idonea
ad influire sul titolo, per negare o per riaffermare
la sua efficacia, ovvero, in caso di opposizione agli
atti esecutivi, per accertare la regolarità o
meno della procedura esecutiva.
In ogni caso, è onere del creditore procedente,
in sede di specifica opposizione, provare l’esistenza
del titolo esecutivo, la sua idoneità nei confronti
del debitore esecutato e dei beni espropriati od espropriandi,
nonché la regolarità del procedimento
di esecuzione, ancorché tali fatti non risultino
dagli atti prodotti dal ricorrente.
Non vi è, invece, agli atti, alcuna prova dell’esistenza
di un valido titolo esecutivo che giustifichi l’espropriazione
del bene mobile registrato, rappresentato, nella fattispecie,
dall’autovettura del ricorrente.
Inoltre, il provvedimento deve ritenersi nullo anche
perché, oltre a richiedere una somma dovuta per
la presunta violazione, richiede una somma per spese
d’iscrizione del provvedimento non ancora effettuata.
Conseguentemente, il ricorso va accolto ed il provvedimento
di comunicazione del Fermo Amministrativo deve essere
annullato.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e
vanno liquidate, d’Ufficio, come in dispositivo
tenendo conto del valore della causa e della relativa
tariffa per scaglione, nonché dell’attività
processuale svolta.
La sentenza è esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente
pronunciando sul ricorso proposto da M. A. nei confronti
della S.p.A. GEST LINE, in persona del legale rapp.te
pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
così provvede:
1) accoglie l’opposizione e, per l’effetto,
dichiarata l’illegittimità della procedura
di fermo amministrativo disposta sull’auto Fiat
Punto tg.BF904RV di proprietà del ricorrente,
annulla il provvedimento impugnato e tutti gli atti
presupposti e/o comunque ad esso collegati;
2) condanna la S.p.A. GEST LINE, in persona del legale
rapp.te pro-tempore, alla rifusione delle spese processuali
che liquida nella complessiva somma di € 300,00,
di cui € 50,00 per spese, € 100,00 per diritti,
ed € 150,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14
L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti
per tale ripetibilità, oltre successive ed occorrende;
3) distrae la somma così liquidata per spese
processuali in favore del procuratore anticipatario;
4) sentenza esecutiva ex lege.
Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale
il giorno 10 gennaio 2005.
IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Italo BRUNO)
Fonte news: Altalex.com
La redazione di megghy.com
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