SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
SENTENZA 1 luglio 2005, n. 14091
Svolgimento del processo
Con citazione ritualmente notificata la M.spa (ora C. Italia
s.c.a.r.l.) conveniva davanti al Tribunale di Ravenna le Ferrovie
dello Stato spa e le Generali Assicurazioni spa, chiedendone
la condanna al risarcimento dei danni, indicati in L. 11.899.322,
corrispondenti alla retribuzione e a quant'altro percepito
dalla propria dipendente A. Laura per il periodo 17.1- 16.4.1994
in cui la stessa era rimasta assente dal lavoro a causa dell'infortunio
occorsole il 17.1.1994 all'interno della stazione ferroviaria
di Massalombarda. Esponeva l'attrice che l'A., nell'attraversare
i binari sulla passerella in legno, era scivolata acausa dello
strato di ghiaccio che ne ricopriva la superficie, riportando
la frattura scomposta della rotula sinistra, per cui era stata
assente dal lavoro per il detto periodo.
Si costituiva la spa Ferrovie dello Stato, deducendo che l'evento
dannoso era esclusivamente riconducibile all'imprudenza dell'A..
Si costituiva anche la spa Generali Assicurazioni, eccependo
la propria carenza di legittimazione passiva. Sull'accordo
di parte attrice, veniva estromessa dal giudizio.
Istruita la causa mediante produzione di documenti ed assunzione
di prove testimoniali, il Tribunale con sentenza del 10.2.1999
rigettava la domanda. Rilevava che l'incidente si era verificato
non per la natura del servizio o per le caratteristiche dei
mezzi adoperati, bensì per le modalità asseritamente
negligenti del loro impiego e, ricompresa, quindi, la fattispecie
in esame nell'ambito dell'art.2043 c.c., escludeva che fosse
stato assolto il relativo onere probatorio.
Proposto appello dalla C. Italia s.c.a.r.l. (incorporante
la M. spa), la Corte d'appello di Bologna con sentenza dell'8.11.2001
rigettava il gravame.
Per la cassazione della sentenza la stessa C. Italia s.c.a.r.l.
ha proposto ricorso in base a due motivi. L'intimata Ferrovie
dello Stato Società di Trasporti e Servizi per azioni
non si è costituita.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la società ricorrente si duole
che la corte d'appello di Bologna, esclusa l'applicazione
dell'art. 1 l. n. 754/1997 alla fattispecie in esame, abbia
ritenuto la fattispeciestessa inquadrabile nell'ambito dell'art.
2043 c.c., senza considerare, come proposto in appello, l'applicazione
dell'art. 2050 o dell'art. 2051 c.c. all'incidente subito,
nell'attraversamento dei binari sulla passerella in legno
ricoperta da uno strato di ghiaccio della stazione ferroviaria
di Massalombarda, da A. Laura, dipendente della società
ricorrente.
Il motivo è fondato, nei limiti che di seguito si espongono.
E' indubbio che la detta fattispecie non poteva, come ritenuto
dalla Corte bolognese, essere ricompresa nell'esercizio di
attività ferroviaria di cui all'art. 1 l. 754/77, posto
che il sinistro non si verifica per la natura del servizio
propriamente ferroviario, ovvero per le caratteristiche dei
mezzi di trasporto adoperati.
Peraltro è da escludere l'applicazione al caso de quo
dell'art. 2050 c.c., non potendo la fase di uscita dalla stazione
a seguito della discesa dal convoglio, ancorchè ricollegabile
ad uno specifico aspetto dello svolgimento del servizio ferroviario,
costituire attività pericolosa per la natura delle
cose o dei mezzi adoperati per il deflusso dei passeggeri
(nella specie, la passerella in legno per attraversare i binari,
in mancanza di sottopassaggi).
Vero è - però - che la passerella faceva parte
dell'arredo della stazione ferroviaria, derivandone perciò
l'obbligo dell'ente Ferrovie della manutenzione di tale passerella
(che nell'occasione dell'incidente era ricoperta da uno strato
ghiaccioso) e della custodia della stessa, volte ad evitare
danni a quanti dovevano necessariamente servirsene, con conseguente
inquadramento della fattispecie in esame, dunque, nell'ambito
dell'art. 2051 c.c. Si trattava, infatti, di pertinenza della
sede ferroviaria destinata ad assicurare l'attraversamento
dei binari, per cui ad essa erano riconducibili, per la sua
funzione, l'esigenza e l'onere della vigilanza affinchè
dalla pertinenza stessa (passerella), per sua natura o per
particolari contingenze, non derivasse danno agli utenti.
Il primo motivo di ricorso va pertanto accolto per quanto
di ragione, restando assorbito il secondo motivo (col quale
si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 116
c.p.c. e 2697 c.c. in merito alla valutazione del materiale
probatorio).
La sentenza impugnata va di conseguenza, cassata in relazione
alla censura accolta con rinvio, per nuovo esame, alla stregua
di quanto sopra osservato, ad altra Sezione della Corte d'appello
di Bologna,che provvederà anche in ordine alle spese
del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie per quanto di ragione il primo motivo; dichiara
assorbito il secondo motivo; cassa in relazione e rinvia,
anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra Sezione
della Corte di Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2005.
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