UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CARINOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace, in persona dell’avv. Pietro Tudino,
ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella causa civile ìscrìtta in epigrafe avente
ad oggetto “risarcimento danni da sinistro stradale”
TRA
D. ROSA elett.te domiciliata in Mondragone (CE) al c.so Umberto
78 presso lo studio dell’Avv.to M Caramanica , giusta
procura a margine dell’atto di citazione
ATTORE
E
GENERALI ASSICURAZIONI spa – F.G.V.S. dom.ta per la
carica presso la sede della società ed el.te in Caianello
presso lo studio dell’avv P Russo come da mandato in
calce all’atto notificato
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato D. ROSA , evocava
all’intestato Ufficio l’odierna convenuta - quale
impresa designata per la liquidazione dei danni di competenza
del F.G.V.S., per sentirla condannare al risarcimento del
danno alla persona cagionato a seguito dei fatti occorsi in
data 25.3.03.
A fondamento della domanda l’attrice deduceva che mentre
circolava quale pedone sul Corso Umberto in tenimento del
Comune di Mondragone , veniva improvvisamente investita da
un’autovettura Fiat Bravo il cui occupante, nel tentativo
di sottrarle la borsa , determinava la sua caduta al suolo.
All’esito l’attrice riportava lesioni personali
ed il veicolo si dava alla fuga, rendendo cosi’ impossibile
la sua identificazione.
La parte attorea chiedeva pertanto accogliersi la domanda
e sentir condannare i convenuti in solido, al pagamento della
somma da precisarsi alla stregua delle risultanze istruttorie,
con interessi legali, rivalutazione monetaria. Vittoria spese
e competenze di giudizio ed onorari di causa
Incardinata la lite, si costituiva l’impresa Generali
a mezzo di suo rapp.te, eccependo l’improponibilità
della domanda ai sensi dell’art.22 L.990/69, la carenza
di legittimazione attiva e passiva, ed in particolare evidenziava
l’improponibilità dell’azione per la mancata
previsione di ogni forma di garanzia assicurativa rispetto
ai fatti dolosamente provocati .
Fallito il tentativo di conciliazione,la causa veniva istruita
attraverso l’ascolto di un teste indotto da parte attrice
, e con la relativa acquisizione di documentazione medica
in ordine alla natura, durata e compatibililtà delle
lesioni riportate dall’attrice , infine all’udienza
del 8-3-05 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni
precisate da tutte le parti costituite, come rassegnate a
verbale ,concedendo gg. 20 per comparse conclusionali .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre affrontare in maniera compiuta la
questione della eccepita improponibilità della domanda
alla luce della particolarità del fatto assunto in
sede di atto introduttivo. È emerso attraverso l’istruzione
probatoria (in particolare attraverso atto di denuncia reso
nella quasi immediatezza del fatto da parte della D. , il
cui contenuto risulta confermato in sede testimoniale) che
l’odierna attrice alle ore 18.40 del giorno 25.3.03,
nel mentre si trovava a transitare lungo il C.so Umberto del
Comune di Mondragone, veniva “scippata” della
propria borsa ad opera di un soggetto sconosciuto che, fuoriuscendo
da una autovettura rimasta inidentificata, le causava lesioni
personali in seguito allo strattonamento ed alla conseguente
resistenza provocata dalla vittima per evitare lo spossessamento
del bene. Tali lesioni venivano diagnosticate nella stessa
serata (h.20.45) presso il pronto soccorso del Comune di Mondragone
,come risulta dall’allegata certificazione recante la
causale “investimento”.
Dall’esame delle accertate lesività e dalla
concatenazione logica e cronologica degli eventi, si puo’
concludere, senza tema di smentita, che l’azione antigiuridica
dei soggetti inidentificati puo’ essere inquadrata nello
schema generale penalistico del reato di rapina, piuttosto
che di quello del furto aggravato, dal momento che le lesioni
personali che sono derivate all’attrice sono la conseguenza
dell’azione violenta degli scippatori , come tali attribuibili
a loro carico quanto meno a titolo di dolo eventuale. Per
giurisprudenza costante della Suprema Corte infatti si ritiene
che l’evento dannoso alla persona sia di fatto la conseguenza
dell’azione violenta degli scippatori, seppur astrattamente
diretta sulla cosa (nella specie:borsa) in quanto essi agiscono
di fatto accettando il rischio che la loro azione possa determinare
un danno anche alla persona del soggetto passivo (per l’esplicazione
dei criteri di riferimento al dolo eventuale – cfr.
ex multis CASS PEN sezioni unite nn 748-93; 3571-96).
Fatta tale premessa è necessario verificare se tale
azione dolosa, caratterizzata in termini di rapina , possa
esser oggetto di una qualche tutela risarcitoria ai sensi
della generale disciplina di cui alla legge 990 per il fatto
di essere avvenuta in seguito alla circolazione su strada
pubblica da parte della vittima e se, per tale via, sia consentita
una titolarità passiva del convenuto F.G.V.S. per il
fatto dell’esser stato il danno provocato da soggetti
inidentificati a bordo di autovettura “pirata”
(nell’accezione quindi dell’art. 19 lett a legge
990 ).
Tale questione, di non agevole definizione, è stata
di fatto valutata positivamente in sede di legittimità
con un’isolata pronuncia del 17.5.99 n.4798 la quale,
valutando un caso (simile ma non identico) di danno provocato
per effetto di un tentativo di rapina , aveva ritenuto individuabile
una situazione di tutela in favore del terzo danneggiato per
effetto del comportamento doloso causato da terze persone
delle quali l’assicuratore deve esser chiamato a rispondere.
La suprema Corte sul punto, giudicando di un caso nel quale
il danneggiato, a bordo di ciclomotore, era stato speronato
da altro motociclo a fini di rapina, cosi’ riportando
lesioni, aveva di fatto ritenuto che l’azione prevista
dagli artt. 18, 19 legge 990 non fosse altro che una specificazione
delle forme di tutela risarcitoria prevista dagli artt. 2043,2054
cc. e che, in riferimento alla generale azione da responsabilità
per fatto illecito, essa trova adeguata applicazione anche
nel caso delle altrui azioni dolose. Quanto all’obiezione
mossa dai sostenitori dell’opposta tesi (quanto al chiaro
disposto di cui all’art. 1917 cc, che esclude l’operatività
della garanzia assicurativa nel caso di fatti dolosamente
provocati) la Corte interpreta tale norma in relazione allo
stesso art. 1900 secondo comma cc. che, viceversa, sembrerebbe
garantire adeguata tutela anche per il sinistro cagionato
da dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali
l’assicurato deve rispondere.
In tale ambito la Corte di legittimità individua nella
normativa prevista ex lege 990 uno strumento di tutela generale
in favore dei terzi danneggiati che, in taluni casi , prescinde
dal contenuto del contratto assicurativo eventualmente stipulato,
ed in altri perfino della stessa sussistenza di un contratto.
Portando tali argomentazioni al caso in esame sembrerebbe
agevolmente sostenibile la tesi secondo la quale anche i sinistri
dolosi troverebbero idonea tutela nell’ambito della
previsione normativa in tema di R.C. e nell’ottica di
una maggiore valorizzazione della posizione del terzo danneggiato
rispetto alle altrui condotte, siano esse caratterizzate in
termini di colpa oppure di dolo.
Orbene, rapportando tali principi al caso che ci occupa,
questo GDP non puo’ pero’ omettere di osservare
alcuni aspetti i quali, valutati nel loro complesso, portano
ad escludere l’applicabilità di tali concetti
nel caso del danno al pedone. Ed infatti, se la sentenza richiamata
parrebbe individuare una posizione di tutela nell’ambito
dell’oggettiva disamina dell’incidente (relativo
a due veicoli in collisione) che puo’ ritenersi interna
alla causa della circolazione , non altrettanto puo’
dirsi nel caso in esame, laddove questo GDP non puo’
non convenire con la difesa del convenuto quanto alle possibili
implicazioni in concreto che tale orientamento (seppur di
legittimità) possa determinare in concreto nell’ambito
della risarcibilità dei danni subiti dal soggetto pedone.
Già l’analisi testuale della norma richiamata
ai fini della risarcibilità (l’art. 19 lettera
A testualmente recita:” …è costituito un
fondo di garanzia..per il risarcimento …nei casi in
cui…il sinistro sia stato cagionato da un veicolo…non
identificato..”) consente di affermare che tale norma
non puo’ applicarsi nei casi in cui i danni siano determinati
non già da un veicolo ma dalla violenza nella sottrazione
da parte degli ignoti autori della rapina.
D’altra parte, riportare ogni danno fisico subito dal
terzo nell’alveo generale del “danno da circolazione”
,senza minimamente indagare sul substrato soggettivo di colui
che tale danno abbia provocato, significherebbe di fatto allargare
smisuratamente la soglia di risarcibilità dei fatti
umani, giungendo a conseguenze paradossali che certamente
lo stesso legislatore ha inteso evitare con l’introduzione
della legge sull’assicurazione obbligatoria. Proprio
per venire al caso che ci occupa, non vi è dubbio che
la sig.ra D. si trovasse nell’occorso quale pedone sulla
pubblica via e che abbia riportato in tale situazione un danno
alla persona , ma non vi è chi non veda che tale circolazione
non sia stata altro che una mera occasione del danno e che
la causa di esso debba invece ricercarsi nell’azione
dolosamente provocata dai terzi soggetti inidentificati. Opinando
diversamente, si dovrebbe giungere alla conclusione che ogni
fatto penalmente rilevante avvenuto (come nella quasi totalità
dei casi) su strade pubbliche destinate alla circolazione
di cose e persone possa esser oggetto di risarcimento ex lege
990. e quindi , facendo un esempio forse grossolano ma che
rende l’idea del concetto, un’azione penalmente
rilevante in termini di tentato omicidio per ragioni di vendetta
personale e/o trasversale oppure di criminalità organizzata
(si pensi al caso in cui l’autore del fatto, esplodendo
colpi d’arma dall’interno di un autoveicolo, cagioni
lesioni personali alla vittima posta sulla strada ,riuscendo
subito dopo a fuggire in maniera da risultare inidentificato)
potrebbe determinare un automatico risarcimento a carico dell’impresa
gerente il F.G.V.S. sul presupposto dell’esistenza di
un danno da circolazione dolosamente subito dal passante!
Occorre pertanto affermare il principio secondo il quale
il danno dolosamente provocato da terze persone nei confronti
di soggetti circolanti su strade pubbliche sia di fatto sottratto
alla tutela risarcitoria prevista dal legislatore all’art.
19 let. A legge 990.
Si deve pertanto accogliere l’eccezione preliminare
mossa da parte convenuta e per l’effetto si deve dichiarare
in questa sede l’improponibilità della domanda
avanzata dall’attrice D. Rosa.
Atteso l’incerto orientamento di merito e di legittimità
che accompagna la materia apppare opportuno derogare alla
regola della soccombenza, cosi’ disponendo la compensazione
delle spese tra le parti.
PQM
Il GDP , letti gli art. 1917,2043.2054 cc. e gli artt. 18,19
legge 990-69 DICHIARA l’improponibilità della
domanda proposta da D. ROSA c/GENERALI NQ DI F.G.V.S. e per
l’effetto COMPENSA le spese di lite
Carinola 13 aprile 2005
il GDP
La redazione di megghy.com |