MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 2 febbraio 2005
Attuazione dei programmi pilota a livello nazionale in materia
di afforestazione e riforestazione, ai sensi dell'articolo
2, punto 3, della legge 1° giugno 2002, n. 120.
(GU n. 164 del 16-7-2005)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visti i rr.dd. n. 2440/1923 e 827/1924, recanti le disposizioni
e il regolamento sulla amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato;
Vista la legge n. 468/1978 recante la Riforma di alcune norme
di Contabilita' generale dello Stato in materia di Bilancio
e successive modificazioni;
Viste la legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria
2003 e la legge 24 dicembre 2003, n. 350, legge finanziaria
2004;
Viste la legge 27 dicembre 2002, n. 290 di approvazione del
bilancio di previsione per l'anno 2003, e la legge 24 dicembre
2003, n. 351, di approvazione del bilancio di previsione per
l'anno 2004;
Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, di ratifica della Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta
a New York nel 1992;
Vista la decisione del Consiglio del 25 aprile 2002, 2002/358/CE
riguardante l'approvazione, a nome della Comunita' europea,
del Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto
dei relativi impegni, che impegna l'Italia alla riduzione
delle proprie emissioni di gas serra nella misura del 6,5%
rispetto ai livelli del 1990 entro il periodo compreso fra
il 2008 e il 2012;
Vista la decisione del Consiglio europeo del 25 marzo 2004,
che ha confermato l'impegno dell'Unione europea per la attuazione
degli obblighi di riduzione stabiliti nell'ambito del Protocollo
di Kyoto e della successiva citata decisione 2002/358/CE;
Vista la legge n. 120 del 1° giugno 2002 di ratifica del
Protocollo di Kyoto;
Visto in particolare l'art. 2, punto 3, della citata legge,
in base al quale il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio individua con proprio decreto i programmi pilota
da attuare a livello nazionale e internazionale per la riduzione
delle emissioni dei gas ad effetto serra, e l'impiego di piantagioni
forestali per l'assorbimento del carbonio, con l'obiettivo
di definire i modelli di intervento piu' efficaci dal punto
di vista dei costi, sia a livello interno che nell'ambito
delle iniziative congiunte previste dai meccanismi del Protocollo
di Kyoto, «Joint Implementation» e «Clean
Development Mechanism»;
Considerato che le conclusioni della Settima Conferenza delle
parti alla convenzione quadro sui cambiamenti climatici (COP
7), tenutasi a Marrakech dal 29 ottobre al 9 novembre 2001,
in merito all'attuazione del Protocollo di Kyoto, tra l'altro:
a) hanno riconosciuto il ruolo delle attivita' di gestione
forestale, di gestione dei suoli agricoli e pascoli e di rivegetazione
per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo
di Kyoto, purche' tali attivita' risultino addizionali e siano
indotte dall'attivita' umana e abbiano avuto inizio dopo il
1990. In particolare, i limiti all'uso della gestione forestale
per ciascun paese sono stati posti pari al 15% dell'incremento
netto degli stock di carbonio delle foreste gestite. Tali
valori sono riportati nell'Appendice Z dell'accordo politico
di Bonn (COP6 bis) e per l'Italia tale limite e' stato fissato
in misura pari a 0,18 mt di carbonio per anno (equivalenti
a 0,66 mt di CO2);
b) hanno riconosciuto, senza alcuna limitazione, il ruolo
dell'assorbimento di carbonio ottenuto mediante interventi
nazionali di afforestazione e riforestazione svolti a partire
dal 1990 (anno base del Protocollo di Kyoto), per il raggiungimento
degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto;
Vista la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 «Revisione
delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione
delle emissioni dei gas ad effetto serra»;
Considerato che il Piano d'azione nazionale per la riduzione
delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra per
il periodo 2003-2010, allegato alla citata delibera CIPE n.
123/2002, individua le misure che possono raggiungere il miglior
risultato in termini di riduzione delle emissioni con il minor
costo e i migliori effetti sulla modernizzazione e sull'efficienza
dell'economia nazionale;
Vista la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per
lo scambio di quote di emissione di anidride carbonica nella
Comunita';
Considerato che la citata direttiva 2003/87/CE stabilisce
una sanzione per le emissioni di ogni tonnellata eccedente
il limite stabilito pari a Euro 40/anno nel periodo 2005-2007,
e pari a Euro 100/anno nel periodo 2008-2012;
Considerato inoltre che il citato Piano d'azione nazionale
stima un potenziale massimo nazionale di assorbimento di carbonio
pari a 10,2 milioni di tonnellate/anno di anidride carbonica
equivalente, attraverso le attivita' di gestione forestale,
di gestione dei suoli agricoli e pascoli e di rivegetazione
ad un costo netto pari a circa Euro 6/anno per tonnellata;
Atteso che, ai fini del riconoscimento del carbonio assorbito
attraverso le attivita' nazionali di gestione forestale, di
gestione dei suoli agricoli e pascoli e di rivegetazione,
la citata delibera CIPE n. 123/2002, ai punti 7.3 e 7.4, stabilisce
l'aggiornamento dell'Inventario forestale nazionale e degli
altri serbatoi di carbonio, nonche' l'istituzione del Registro
nazionale dei serbatoi di carbonioagro-forestali;
Considerato che i responsabili dell'attuazione dei punti 7.3
e 7.4 della delibera CIPE n. 123/2002 sono rispettivamente
il Ministero per le politiche agricole e forestali e il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio;
Considerato che il citato Piano d'azione nazionale individua
in Euro 2 milioni le risorse necessarie per l'attuazione del
punto 7.4 della delibera;
Atteso altresi' che le attivita' nazionali di gestione forestale,
di gestione dei suoli agricoli e pascoli e di rivegetazione
possono contribuire alla protezione del territorio dal dissesto
idrogeologico e ad accrescere la produzione di biomassa ai
fini della produzione di energia da fonti rinnovabili.
Visto che le risorse finanziarie messe a disposizione dalla
legge n. 120/2002, per l'attuazione dell'art. 2, punto 3,
per il periodo 2002-2004 assommano a Euro 75 milioni;
Vista la legge 30 luglio 2004, n. 191 «di conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004,
n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della
spesa pubblica» la quale, tra le altre, ha ridotto del
50% la dotazione di bilancio relativa all'anno 2004 per l'attuazione
dell'art. 2 della legge n.
120 del 2002;
Ritenuto di destinare Euro 7.500.000, all'attuazione dei programmi
pilota per limpiego di piantagioni forestali per l'assorbimento
del carbonio, di cui all'art. 2, punto 3, della legge n. 120/2002,
incluse le attivita' relative all'aggiornamento dell'Inventario
forestale nazionale e degli altri serbatoi di carbonio, ed
alla istituzione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio
agro-forestali;
Considerato che le predette risorse sono disponibili nello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, allocate nel CDR 4 - U.P.B. 4.2.3.15 - Accordi
ed Organismi internazionali - capitolo 7923 impegnate per
Euro 50.000.000 con decreti n. 724 del 30 dicembre 2002 e
n. 977 del 23 dicembre 2003 e Euro 12.500.000 disponibili
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio per l'anno 2004;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 28 ottobre 2004;
Decreta
Art. 1.
1. E' disposta l'assegnazione di Euro 2.250.000 per l'aggiornamento
dell'Inventario forestale nazionale e degli altri serbatoi
di carbonio, nonche' per l'istituzione del Registro nazionale
dei serbatoi di carbonio agro-forestali.
2. Ai fini di quanto disposto dal precedente comma 1, si procedera'
sulla base di un apposito Accordo di Programma tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero
per le politiche agricole e forestali.
Art. 2.
1. E' disposta l'assegnazione di Euro 5.250.000 per la realizzazione
di progetti pilota per interventi nazionali di afforestazione
e riforestazione.
2. La ripartizione territoriale delle risorse tra le Regioni,
nonche' i criteri e le modalita' per l'assegnazione sono stabiliti
di intesa con la Conferenza unificata, tenendo conto della
programmazione forestale delle Regioni.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze
e il Ministero per le politiche agricole e forestali, definiscono,
di intesa con la Conferenza unificata:
a) le modalita' per la concessione l'erogazione e la revoca
dei contribuiti ai soggetti beneficiari tenuto conto e sulla
base dei criteri di cui all'Allegato I;
b) la modalita' per l'eventuale cumulo con altre risorse nazionali
o comunitarie;
c) le procedure per la verifica sullo stato di attuazione
degli interventi;
d) le modalita' di monitoraggio sui risultati conseguiti.
Art. 3.
1. Il Direttore generale della Direzione per la ricerca ambientale
e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e il capo del Corpo forestale dello Stato sono
incaricati di predisporre entro il31 dicembre 2004 una relazione
sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente
decreto, con particolare riferimento alla efficacia delle
procedure di finanziamento e delle misure incentivanti, nonche'
alla fattibilita' e replicabilita' dei progetti pilota. La
relazione e' inviata dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio alla Conferenza unificata.
Art. 4.
Il presente decreto entra in vigore alla data della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 febbraio 2005
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli
Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco
Il Ministro per le politiche agricole e forestali Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2005 Ufficio
di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 8, foglio n. 137
Allegato 1
1. Tipologia di progetti pilota ammessi ai contributi di
cui all'art. 2.
Interventi di miglioramento della gestione forestale, di afforestazione
e riforestazione, realizzati con l'uso di specie autoctone
- secondo criteri di ecosostenibilita';
I progetti dovranno prevedere la certificazione del carbonio
assorbito, attraverso una metodologia a corredo del progetto
stesso, volta a misurare la migliore performance «investimento/assorbimento
di carbonio» in t-CO2 equivalente nel quinquennio 2008-2012.
2. Entita' dei contributi.
Sono finanziabili i progetti di importo complessivo di almeno
Euro 400.000:
a) I progetti di Amministrazioni Pubbliche potranno essere
cofinanziati nella misura massima del 75%, ed entro un importo
non superiore a 1.500.000;
b) I progetti presentati da imprese potranno essere cofinanziati
nella misura massima del 50%, ed entro un importo non superiore
a Euro 500.000.
3. Soggetti destinatari finali.
a) Regioni, Comuni, Comunita' Montane e Consorzi di Comuni;
b) Imprese, singole o associate, societa' per azioni e a responsabilita'
limitata a prevalente capitale pubblico locale esercenti servizi
di pubblica utilita' e consorzi forestali.
La redazione di megghy.com |