Garante per la protezione dei dati personali
Newsletter 30 maggio-12 giugno 2005
GIORNALISMO: CODICE DELLA PRIVACY E SEGRETO PROFESSIONALE
Il Garante, nell’esame di un ricorso, tutela la fonte
della notizia
Se il cittadino chiede ad una testata giornalistica informazioni
sulla provenienza dei dati personali che lo riguardano riportati
in un articolo, il giornalista ha il diritto di mantenere
riservata la sua fonte. Il Codice in materia di protezione
dei dati personali ha confermato la norme poste a tutela del
segreto professionale che permettono ai giornalisti di mantenere
segreta la fonte fiduciaria di una notizia.
L’importante principio a tutela della libera manifestazione
del pensiero, è stato riaffermato in un provvedimento
con il quale il Garante (Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti,
Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato) ha affrontato il caso di
un imprenditore che intendeva conoscere l’origine dei
dati personali che lo riguardavano pubblicati su un quotidiano
locale, ovvero la fonte dalla quale la giornalista aveva ottenuto
informazioni sul suo conto. Nell’articolo di cronaca
si dava notizia di una pesante intimidazione subita dall’imprenditore
nella località dove egli attualmente risiede. Essendo
stato rivelato il nome della città, a parere dell’interessato,
sottoposto a scorta per aver denunciato precedenti episodi
di estorsione, si era messa a repentaglio la sua incolumità,
nonché quella dei familiari e del personale di sicurezza.
L’imprenditore ha, quindi, inoltrato alla testata giornalistica,
in conformità al Codice, l’istanza volta a conoscere
la fonte della notizia. A seguito del rifiuto opposto dalla
giornalista, la quale ha invocato il rispetto del segreto
professionale, l’editore non ha fornito le informazioni
all’interessato, che si è quindi rivolto al Garante.
Chiamato dal Garante a motivare il proprio comportamento,
l’editore del quotidiano ha ribadito il rifiuto affermando
che la testata aveva pubblicato i dati nel legittimo esercizio
del diritto di cronaca e sottolineando che nell’articolo
non si faceva comunque riferimento a dati personali dell’imprenditore,
essendo stata indicata solo la città dove era accaduto
l’evento.
Nel dichiarare l’infondatezza del ricorso, il Garante
ha applicato l’art. 138 del Codice sulla protezione
dei dati personali che, in caso di richiesta avanzata da parte
dell’interessato di conoscere l’origine dei dati
che lo riguardano, consente al singolo giornalista di tutelare
la fonte di notizie delle quali occorre garantire il carattere
fiduciario.
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