MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 15 aprile 2005
Approvazione del modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta
comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 2004 e delle relative
istruzioni.
(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3-5-2005)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per le politiche fiscali
Visto l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, concernente l'obbligo della presentazione della
dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili;
Visto l'art. 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, che prevede la presentazione della
dichiarazione nel caso in cui il comune non abbia introdotto
l'obbligo della comunicazione;
Visto il successivo comma 5, primo periodo, dell'art. 10 del
decreto legislativo n. 504 del 1992, relativo all'approvazione
del modello di dichiarazione, anche congiunta o riguardante
i beni indicati nell'art. 1117, n. 2) del codice civile;
Considerato che occorre approvare un modello di dichiarazione
per gli immobili acquistati nel corso dell'anno 2004 e per
quelli per i quali, durante lo stesso anno 2004, si sono verificate
modificazioni, sia sotto l'aspetto della titolarita' del possesso
e sia sotto quello della struttura o della destinazione, rilevanti
ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto
obbligato al pagamento;
Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la
stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione anche
meccanografica;
Considerata l'opportunita' di autorizzare la riproduzione
e la contemporanea compilazione meccanografica del modello
mediante l'utilizzo di stampanti laser;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione
della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
Visto l'art. 70, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in base al quale le disposizioni previgenti
che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti
di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui
all'art. 4, comma 2, dello stesso decreto legislativo, si
intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti;
Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;
Decreta:
Art. 1.
1. E' approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello
di dichiarazione, agli effetti dell'imposta comunale sugli
immobili (ICI), degli immobili acquistati nel corso dell'anno
2004 e di quelli per i quali, durante lo stesso anno 2004,
si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione
dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento.
Art. 2.
1. La dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli
immobili (ICI) per l'anno 2004 deve essere redatta su stampato
conforme al modello di cui all'art. 1.
Art. 3.
1. Il modello e' formato da un unico foglio, largo cm 21 e
alto cm 30, con due facciate. La prima facciata e' riservata
all'indicazione, oltre che del comune destinatario della dichiarazione,
dei dati identificativi del contribuente e degli eventuali
contitolari; la seconda, alla descrizione degli immobili dichiarati.
2. Il modello e' su fondo bianco, con caratteri in colore
nero, ad eccezione della dicitura «ICI imposta comunale
sugli immobili dichiarazione per l'anno 2004» che e'
in colore azzurro pantone 311 U. Esso si compone di tre esemplari
identici i quali recano, rispettivamente, la seguente dicitura:
«originale per il comune»;
«copia per l'elaborazione meccanografica»; «copia
per il contribuente».
Art. 4.
1. I comuni devono far stampare, a proprie spese, un congruo
numero di modelli, con relative istruzioni, da porre a disposizione
gratuita dei contribuenti.
2. I modelli sono disponibili anche nel sito Internet del
Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze. gov.it
e possono essere utilizzati purche' vengano rispettate in
fase di stampa le caratteristiche tecniche di cui al successivo
art. 5.
3. E' altresi' autorizzato l'utilizzo dei modelli prelevati
da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano
le caratteristiche tecniche richiamate nel citato art. 5 e
rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati
nonche' gli estremi del presente decreto.
Art. 5.
1. E' autorizzata la stampa del modello di cui all'art. 1,
da utilizzare per la compilazione meccanografica.
2. Il modello di cui al comma 1 va riprodotto su stampato
a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina
doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere
tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna
facciata deve essere stampata l'avvertenza: «Attenzione
non staccare». Sul bordo del modello deve essere stampata
la dicitura: «All'atto della presentazione il modello
deve essere privato delle bande laterali di trascinamento».
3. Il modello di cui al comma 1 deve presentare i seguenti
requisiti:
stampa realizzata con le caratteristiche ed il colore previsti
per il modello di cui all'art. 1 ovvero stampa monocromatica
realizzata utilizzando il colore nero;
conformita' di struttura e sequenza con il modello approvato
con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza
dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.
4. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi
gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento,
possono variare entro i seguenti limiti:
larghezza minima: cm 19,5 - massima cm 21,5;
altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.
5. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile,
esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento,
possono variare entro i seguenti limiti:
larghezza minima: cm 35 - massima cm 42;
altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.
6. I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti
a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni
indicate nel comma 5, devono rispettare la sequenza delle
facciate nel seguente ordine:
nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.
7. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi
precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto
che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.
Art. 6.
1. E' autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate
nell'art. 5, la riproduzione e la contemporanea compilazione
meccanografica del modello indicato nell'art. 1 mediante l'utilizzo
di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che, comunque,
garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli nel
tempo.
2. E' altresi' autorizzata la riproduzione e la contemporanea
compilazione meccanografica del modello con le stampanti di
cui al comma 1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti
condizioni:
colore, dimensioni, conformita' di struttura e sequenza aventi
le stesse caratteristiche di cui all'art. 5;
indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;
bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrita'
del modello e la permanenza nel tempo. Il bloccaggio deve
essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello
e non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio
possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi
di tipo meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio
mediante spirali.
3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti
devono essere indicati i dati identificativi del soggetto
che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per
la riproduzione mediante stampanti di cui al comma 1 dei modelli
stessi e gli estremi del presente decreto.
Art. 7.
1. La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata
mediante consegna al comune sul cui territorio insiste interamente
o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati,
il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta;
oppure tramite spedizione in busta chiusa recante la dicitura
«Dichiarazione ICI 2004», a mezzo posta mediante
raccomandata senza ricevuta di ritorno, indirizzata all'ufficio
tributi del comune competente.
2. La spedizione puo' essere effettuata anche dall'estero
a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale
risulti con certezza la data di spedizione.
3. La data di spedizione e' considerata come data di presentazione.
Il presente decreto, unitamente al modello ed alle istruzioni,
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 15 aprile 2005
Il capo del Dipartimento: Ciocca
Allegato
Modello
di dichiarazione ed istruzioni in formato .pdf (Finanze.it)
La redazione di megghy.com |