T.A.R. Piemonte, sezione I, 23 marzo 2005, n. 657/05
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE
PRIMA SEZIONE
Reg. Sent. n. 657/05
Reg. Gen. n. 333/05
composto dai magistrati:
- Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente
- Roberta VIGOTTI - Consigliere
- Richard GOSO - Referendario, estensore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 333 del 2005 proposto da C. M., C. P. L. e
D. G. B., tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Ilaria
Deluigi, Luca Saguato e Raffaele Ingicco, elettivamente domiciliati
presso lo studio dell’ultimo di essi in Torino, via
del Carmine n. 2 (Studio Legale Montanaro e Associati);
contro
il COMUNE DI TERZO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato
e difeso dall’avv. Paola Cuffini, presso il quale è
elettivamente domiciliato in Torino, via Rosalino Pilo n.
11;
e nei confronti di
B. M., rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Ciravegna
e Daniela Sannazzaro, elettivamente domiciliato presso lo
studio del secondo in Torino, via Bligny n. 11;
per l’annullamento, previa sospensione,
del permesso di costruire 22 dicembre 2004 n. 534 a firma
del Responsabile del Servizio Urbanistica, conosciuto in giorno
successivo al 15 gennaio 2005, avente ad oggetto realizzazione
di capannone per deposito automezzi,
nonché per l’annullamento
di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente
e/o comunque connesso e, in particolare, del parere 14 dicembre
2004 della Commissione edilizia comunale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale
dai ricorrenti;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune
di Terzo e del controinteressato;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 23 marzo 2005 il referendario
Richard Goso;
Uditi l’avv. Saguato per il ricorrente, l’avv.
Cuffini per il Comune di Terzo e l’avv. Alberto Frascà,
su delega dell’avv. Sannazzaro, per il controinteressato;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
I ricorrenti sono tutti residenti nel Comune di Terzo e proprietari
di abitazioni a confine ovvero, nel caso del signor D., poste
a breve distanza dalla proprietà del controinteressato,
signor M. B..
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Terzo e al
controinteressato, gli esponenti hanno chiesto l’annullamento
del permesso di costruire n. 534 del 22 dicembre 2004 rilasciato
al controinteressato per la realizzazione nel terreno di proprietà
di un ricovero automezzi prefabbricato.
Questi i motivi di censura:
I) l’opera autorizzata sarà edificata su un
basamento di calcestruzzo abusivo, non essendo stato reperito
alcun titolo edilizio legittimante, realizzato pochi mesi
addietro;
II) il permesso di costruire è stato rilasciato in
assenza della documentazione richiesta dalla Commissione edilizia
(in particolare, della relazione geotecnica);
III) il calcolo della superficie già edificata sul
lotto, allegato alla relazione tecnica, è errato per
difetto, non essendo stata computata la superficie di una
terrazza esistente e del sottotetto dell’abitazione:
ne consegue che la superficie utile lorda ancora edificabile
è di gran lunga inferiore alla superficie del manufatto
autorizzato;
IV) nella zona interessata dall’intervento il P.R.G.
non ammette la realizzazione di depositi auto; mentre, se
si considera il manufatto quale autorimessa, esso non rispetta
le altezze massime previste dal P.R.G. per tale tipologia
di edifici;
V) il progetto è stato approvato senza acquisire i
necessari pareri della A.S.L. e dei Vigili del Fuoco;
VI) l’intervento è stato approvato in violazione
delle distanze minime previste dal P.R.G. rispetto ai fondi
limitrofi; l’atto di assenso del proprietario del fondo
confinante non vale ad autorizzare la deroga;
VII) il progetto è stato approvato in base ad una
rappresentazione dei luoghi incompleta, non essendo stati
rappresentati in planimetria alcuni fabbricati esistenti;
VIII) il progetto è stato sottoscritto da un geometra,
richiedendo invece la competenza professionale di un ingegnere;
IX) il rilascio del permesso di costruire non è stato
preceduto dalla prescritta relazione del responsabile del
procedimento;
X) la Commissione edilizia che ha espresso parere favorevole
all’intervento era illegittimamente presieduta dal Sindaco
di Terzo.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedono l’annullamento
dei provvedimenti impugnati, previa sospensione dell’esecuzione
ovvero decisione della causa in forma semplificata.
Formulano, altresì, istanza di risarcimento dei danni,
riservandosi di provarne l’ammontare in corso di causa.
Il Comune di Terzo e il controinteressato si sono costituiti
in giudizio, contrastando la fondatezza del ricorso e chiedendone
il rigetto.
DIRITTO
1) Il Collegio ritiene di dover decidere il merito del ricorso
con sentenza succintamente motivata - ai sensi dell’articolo
26, commi 4 e 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come
sostituito dall’articolo 9 della legge 21 luglio 2000,
n. 205 – considerata la rituale instaurazione del contraddittorio,
la proposizione dell’istanza cautelare e la sufficienza
delle prove in atti.
2) E’ contestata nel presente giudizio la legittimità
del permesso di costruire n. 534 del 22 dicembre 2004 rilasciato
dal Comune di Terzo al controinteressato, signor M. B., per
la realizzazione di un ricovero automezzi prefabbricato su
terreno di proprietà, posto a confine o a breve distanza
dalle abitazioni dei ricorrenti.
L’intervento autorizzato configura la realizzazione
di un capannone avente superficie coperta pari a mq. 150,
con struttura portante in acciaio, insistente su una platea
di calcestruzzo già esistente.
I numerosi motivi di gravame proposti dai ricorrenti concernono
sia vizi propri del permesso di costruire sia vizi del parere
reso dalla Commissione edilizia comunale nella seduta del
15 dicembre 2004.
E’ opportuno procedere dall’esame di questi ultimi,
ponendoli in sequenza logica.
3) I ricorrenti rilevano l’illegittima composizione
della Commissione edilizia che risultava presieduta dal signor
A. A., Sindaco di Terzo, in violazione del principio di separazione
delle funzioni politiche da quelle amministrativo-gestionali.
La censura è fondata.
Il principio di netta separazione tra le funzioni di indirizzo
politico (affidate agli organi politici) e quelle gestionali
(affidate ai dirigenti o funzionari responsabili di servizio)
ha, infatti, portata generale ed è insuscettibile di
eccezioni che non siano espressamente previste dalla legge.
Per quanto riguarda gli enti locali, deve farsi specifico
riferimento all’articolo 6 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, che, sostituendo il comma 1 dell’articolo 51
della legge 8 giugno 1990, n. 142 (poi trasfuso nell’art.
107 del t.u. enti locali, d.lgs. n. 267/2000), ha attribuito
ai dirigenti “tutti i compiti di attuazione degli obiettivi
e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati
dall’organo politico” e, in particolare, “i
provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il
cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche
di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati
dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo,
ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie”.
La commissione edilizia comunale, pertanto, non può
essere composta, e tantomeno presieduta, da organi politici
dell’ente locale.
Nel caso in esame - essendo incontestato che il signor Angelo
Arata, che presiedeva la Commissione edilizia del 15 dicembre
2004, rivestiva la carica di Sindaco di Terzo - l’organo
consultivo risultava costituito in modo illegittimo ed è
conseguentemente viziato il parere reso sul progetto del controinteressato.
Inoltre, seppure la commissione edilizia abbia perso, a seguito
delle innovazioni introdotte dal d.P.R. n. 380 del 2001, il
suo carattere di organo necessario ex lege, potendo scegliere
gli enti locali se conservarla o sopprimerla, l’effettiva
espressione nella fattispecie del parere da parte della commissione
illegittimamente costituita vizia gli atti successivi del
procedimento e cagiona l’illegittimità del permesso
di costruire impugnato.
4) Oltre che per l’illegittima composizione dell’organo,
il parere della Commissione edilizia di Terzo risulta viziato
anche sotto il profilo sostanziale.
L’organo consultivo, infatti, espresse parere favorevole
all’intervento, condizionato ad un successivo accordo
con l’ufficio tecnico comunale circa il colore dell’edificio,
soggiungendo che “dovrà essere prodotta relazione
geotecnica e dichiarazione sulle strutture”.
Una siffatta determinazione è illegittima per difetto
di motivazione e di istruttoria e viola il principio di ragionevolezza
dell’azione amministrativa.
Infatti, laddove il sistema normativo non prefiguri in maniera
rigida i documenti da produrre a corredo di un’istanza
per il rilascio di un permesso di costruire, l’Amministrazione
può chiedere all’interessato un’integrazione
documentale (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, 22 febbraio 2003,
n. 1379).
In tali casi, però, l’Amministrazione non può
rendere immediatamente il parere richiesto, subordinandolo
alla produzione di determinati documenti; dovrà attendere,
invece, che la documentazione richiesta sia stata prodotta
dall’interessato e pronunciarsi definitivamente sull’istanza
alla luce degli ulteriori elementi di valutazione desumibili
dalla nuova documentazione.
In caso contrario, risulterebbe del tutto omesso l’esercizio
della funzione consultiva rimessa all’organo de quo,
non essendo dato comprendere come lo stesso possa pronunciarsi
favorevolmente sul progetto senza conoscere il contenuto dei
documenti richiesti ad integrazione dello stesso.
Peraltro, nel caso in esame, la produzione della relazione
geotecnica opportunamente richiesta dalla Commissione edilizia
non può considerarsi alla stregua di una mera formalità,
ma si tratta di un documento assai importante per valutare
l’idoneità del terreno a sopportare la struttura
e tale da richiederne una ponderata disamina dei contenuti
da parte dell’organo chiamato ad esprimere un parere
sull’intervento edilizio.
5) Deve poi essere rilevato che il permesso di costruire
rilasciato dal Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune
di Terzo non fa menzione alcuna dei documenti come sopra richiesti
dalla Commissione edilizia.
Anzi, il professionista incaricato dall’interessato,
con nota del 20 dicembre 2004, aveva dichiarato che “non
si è ritenuto di procedere all’indagine geotecnica
del terreno” per le ragioni di carattere tecnico meglio
esplicitate nella lettera.
Quanto alla “dichiarazione sulle strutture”,
parimenti richiesta dalla Commissione edilizia, anch’essa
non venne prodotta prima del rilascio del permesso di costruire,
essendosi il professionista limitato a dichiarare, nella lettera
citata, che sarebbe stata presentata prima dell’inizio
dei lavori.
Come si accennava, il titolo autorizzativo non menziona detti
documenti e non esplicita le ragioni per le quali, in difformità
dal parere della Commissione edilizia, risultava possibile
prescinderne.
Ciò premesso, rientra sicuramente nei poteri dell’organo
di amministrazione attiva, chiamato al rilascio o al diniego
del permesso di costruire, discostarsi dal parere della Commissione
edilizia, purché il relativo atto estrinsechi compiutamente
le ragioni della decisione.
Ne consegue l’illegittimità del permesso di
costruire rilasciato al controinteressato dal Responsabile
del Servizio Urbanistica del Comune di Terzo, sotto il profilo
della contraddittorietà e del difetto di motivazione,
per essere state disattese immotivatamente le prescrizioni
stabilite dalla Commissione edilizia comunale.
6) Sebbene i sopra evidenziati vizi di legittimità
abbiano carattere assorbente, ritiene il collegio, per completezza
di motivazione e considerati gli effetti conformativi sulla
successiva attività amministrativa, di indagare anche
la conformità dell’intervento al P.R.G. del Comune
di Terzo.
A tale scopo, è necessario definire preliminarmente
l’esatta natura e destinazione d’uso del manufatto
che, nel permesso di costruire, è genericamente individuato
quale ricovero prefabbricato di automezzi, denominazione che
si ritrova anche nell’istanza dell’interessato.
Tale dizione parrebbe configurare un’autorimessa, la
cui realizzazione è consentita nella zona oggetto dell’intervento.
Sussistono, però, alcuni indizi che assumono valenza
decisiva per configurare, in realtà, l’edificio
progettato quale deposito di autoveicoli:
- la formulazione letterale della relazione tecnica allegata
alla richiesta, ove si parla di “fabbricato ad uso deposito
automezzi”;
l’attività professionale del richiedente (carrozziere)
che comporta l’abituale deposito di autoveicoli incidentati
nelle adiacenze dell’abitazione/carrozzeria (come conferma
l’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Terzo
n. 13 del 17 novembre 2004, prodotta in giudizio dai ricorrenti);
- la notevole altezza dell’edificio, di poco inferiore
a m. 10 al colmo, incongrua per un’autorimessa ad un
solo piano e tale da lasciar intravedere una funzione di accatastamento
in altezza di carcasse di autoveicoli, anche considerando
che le Norme tecniche di attuazione (art. 50) prevedono per
le autorimesse un’altezza di gronda non superiore a
m. 2,80, mentre il capannone in questione ha un’altezza
alla linea di gronda di m. 4,50;
- l’assenza di un impianto di illuminazione dell’edificio.
Deve pertanto ritenersi che l’effettiva destinazione
d’uso dell’edificio autorizzato sia quella di
deposito auto, anche rottamate, a servizio della carrozzeria
del richiedente.
Ne deriva la violazione dell’art. 52 delle Norme tecniche
di attuazione che inibiscono “la realizzazione di depositi
di rottami, rifiuti, auto, ecc. ad esclusione delle zone produttive”,
mentre l’intervento ricade in zona “B2 –
aree residenziali edificate”.
7) In conclusione, il ricorso è fondato e, previo
assorbimento degli ulteriori motivi del gravame, deve essere
disposto l’annullamento degli atti impugnati.
8) Non può trovare accoglimento, invece, l’istanza
di risarcimento dei danni proposta dai ricorrenti, non avendo
essi provveduto a quantificare l’ammontare dei danni
asseritamente subiti.
9) Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione
delle spese del grado di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - I
Sezione – definitivamente pronunciando sul ricorso in
epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti
impugnati, indicati in epigrafe.
Respinge la richiesta di risarcimento dei danni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del
23 marzo 2005.
IL PRESIDENTE L’ESTENSORE
f.to. Gomez de Ayala F.to R.Goso
il Direttore di segreteria
f.to M. Luisa Cerrato Soave
Depositata in segreteria a sensi di legge
il 23 marzo 2005
il Direttore di segreteria
f.to M. Luisa Cerrato Soave
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