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Se la commissione edilizia é composta da politici il parere espresso é illegittimo

TAR Piemonte, sez. I, sentenza 23.03.2005 n° 657

T.A.R. Piemonte, sezione I, 23 marzo 2005, n. 657/05

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

PRIMA SEZIONE

Reg. Sent. n. 657/05

Reg. Gen. n. 333/05


composto dai magistrati:

- Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente

- Roberta VIGOTTI - Consigliere

- Richard GOSO - Referendario, estensore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 333 del 2005 proposto da C. M., C. P. L. e D. G. B., tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Ilaria Deluigi, Luca Saguato e Raffaele Ingicco, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’ultimo di essi in Torino, via del Carmine n. 2 (Studio Legale Montanaro e Associati);

contro

il COMUNE DI TERZO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Paola Cuffini, presso il quale è elettivamente domiciliato in Torino, via Rosalino Pilo n. 11;

e nei confronti di

B. M., rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Ciravegna e Daniela Sannazzaro, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Torino, via Bligny n. 11;

per l’annullamento, previa sospensione,

del permesso di costruire 22 dicembre 2004 n. 534 a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica, conosciuto in giorno successivo al 15 gennaio 2005, avente ad oggetto realizzazione di capannone per deposito automezzi,

nonché per l’annullamento

di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o comunque connesso e, in particolare, del parere 14 dicembre 2004 della Commissione edilizia comunale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dai ricorrenti;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Terzo e del controinteressato;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 23 marzo 2005 il referendario Richard Goso;

Uditi l’avv. Saguato per il ricorrente, l’avv. Cuffini per il Comune di Terzo e l’avv. Alberto Frascà, su delega dell’avv. Sannazzaro, per il controinteressato;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

I ricorrenti sono tutti residenti nel Comune di Terzo e proprietari di abitazioni a confine ovvero, nel caso del signor D., poste a breve distanza dalla proprietà del controinteressato, signor M. B..

Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Terzo e al controinteressato, gli esponenti hanno chiesto l’annullamento del permesso di costruire n. 534 del 22 dicembre 2004 rilasciato al controinteressato per la realizzazione nel terreno di proprietà di un ricovero automezzi prefabbricato.

Questi i motivi di censura:

I) l’opera autorizzata sarà edificata su un basamento di calcestruzzo abusivo, non essendo stato reperito alcun titolo edilizio legittimante, realizzato pochi mesi addietro;

II) il permesso di costruire è stato rilasciato in assenza della documentazione richiesta dalla Commissione edilizia (in particolare, della relazione geotecnica);

III) il calcolo della superficie già edificata sul lotto, allegato alla relazione tecnica, è errato per difetto, non essendo stata computata la superficie di una terrazza esistente e del sottotetto dell’abitazione: ne consegue che la superficie utile lorda ancora edificabile è di gran lunga inferiore alla superficie del manufatto autorizzato;

IV) nella zona interessata dall’intervento il P.R.G. non ammette la realizzazione di depositi auto; mentre, se si considera il manufatto quale autorimessa, esso non rispetta le altezze massime previste dal P.R.G. per tale tipologia di edifici;

V) il progetto è stato approvato senza acquisire i necessari pareri della A.S.L. e dei Vigili del Fuoco;

VI) l’intervento è stato approvato in violazione delle distanze minime previste dal P.R.G. rispetto ai fondi limitrofi; l’atto di assenso del proprietario del fondo confinante non vale ad autorizzare la deroga;

VII) il progetto è stato approvato in base ad una rappresentazione dei luoghi incompleta, non essendo stati rappresentati in planimetria alcuni fabbricati esistenti;

VIII) il progetto è stato sottoscritto da un geometra, richiedendo invece la competenza professionale di un ingegnere;

IX) il rilascio del permesso di costruire non è stato preceduto dalla prescritta relazione del responsabile del procedimento;

X) la Commissione edilizia che ha espresso parere favorevole all’intervento era illegittimamente presieduta dal Sindaco di Terzo.

Tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedono l’annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensione dell’esecuzione ovvero decisione della causa in forma semplificata.

Formulano, altresì, istanza di risarcimento dei danni, riservandosi di provarne l’ammontare in corso di causa.

Il Comune di Terzo e il controinteressato si sono costituiti in giudizio, contrastando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

DIRITTO

1) Il Collegio ritiene di dover decidere il merito del ricorso con sentenza succintamente motivata - ai sensi dell’articolo 26, commi 4 e 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205 – considerata la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione dell’istanza cautelare e la sufficienza delle prove in atti.

2) E’ contestata nel presente giudizio la legittimità del permesso di costruire n. 534 del 22 dicembre 2004 rilasciato dal Comune di Terzo al controinteressato, signor M. B., per la realizzazione di un ricovero automezzi prefabbricato su terreno di proprietà, posto a confine o a breve distanza dalle abitazioni dei ricorrenti.

L’intervento autorizzato configura la realizzazione di un capannone avente superficie coperta pari a mq. 150, con struttura portante in acciaio, insistente su una platea di calcestruzzo già esistente.

I numerosi motivi di gravame proposti dai ricorrenti concernono sia vizi propri del permesso di costruire sia vizi del parere reso dalla Commissione edilizia comunale nella seduta del 15 dicembre 2004.

E’ opportuno procedere dall’esame di questi ultimi, ponendoli in sequenza logica.

3) I ricorrenti rilevano l’illegittima composizione della Commissione edilizia che risultava presieduta dal signor A. A., Sindaco di Terzo, in violazione del principio di separazione delle funzioni politiche da quelle amministrativo-gestionali.

La censura è fondata.

Il principio di netta separazione tra le funzioni di indirizzo politico (affidate agli organi politici) e quelle gestionali (affidate ai dirigenti o funzionari responsabili di servizio) ha, infatti, portata generale ed è insuscettibile di eccezioni che non siano espressamente previste dalla legge.

Per quanto riguarda gli enti locali, deve farsi specifico riferimento all’articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che, sostituendo il comma 1 dell’articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (poi trasfuso nell’art. 107 del t.u. enti locali, d.lgs. n. 267/2000), ha attribuito ai dirigenti “tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico” e, in particolare, “i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie”.

La commissione edilizia comunale, pertanto, non può essere composta, e tantomeno presieduta, da organi politici dell’ente locale.

Nel caso in esame - essendo incontestato che il signor Angelo Arata, che presiedeva la Commissione edilizia del 15 dicembre 2004, rivestiva la carica di Sindaco di Terzo - l’organo consultivo risultava costituito in modo illegittimo ed è conseguentemente viziato il parere reso sul progetto del controinteressato.

Inoltre, seppure la commissione edilizia abbia perso, a seguito delle innovazioni introdotte dal d.P.R. n. 380 del 2001, il suo carattere di organo necessario ex lege, potendo scegliere gli enti locali se conservarla o sopprimerla, l’effettiva espressione nella fattispecie del parere da parte della commissione illegittimamente costituita vizia gli atti successivi del procedimento e cagiona l’illegittimità del permesso di costruire impugnato.

4) Oltre che per l’illegittima composizione dell’organo, il parere della Commissione edilizia di Terzo risulta viziato anche sotto il profilo sostanziale.

L’organo consultivo, infatti, espresse parere favorevole all’intervento, condizionato ad un successivo accordo con l’ufficio tecnico comunale circa il colore dell’edificio, soggiungendo che “dovrà essere prodotta relazione geotecnica e dichiarazione sulle strutture”.

Una siffatta determinazione è illegittima per difetto di motivazione e di istruttoria e viola il principio di ragionevolezza dell’azione amministrativa.

Infatti, laddove il sistema normativo non prefiguri in maniera rigida i documenti da produrre a corredo di un’istanza per il rilascio di un permesso di costruire, l’Amministrazione può chiedere all’interessato un’integrazione documentale (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, 22 febbraio 2003, n. 1379).

In tali casi, però, l’Amministrazione non può rendere immediatamente il parere richiesto, subordinandolo alla produzione di determinati documenti; dovrà attendere, invece, che la documentazione richiesta sia stata prodotta dall’interessato e pronunciarsi definitivamente sull’istanza alla luce degli ulteriori elementi di valutazione desumibili dalla nuova documentazione.

In caso contrario, risulterebbe del tutto omesso l’esercizio della funzione consultiva rimessa all’organo de quo, non essendo dato comprendere come lo stesso possa pronunciarsi favorevolmente sul progetto senza conoscere il contenuto dei documenti richiesti ad integrazione dello stesso.

Peraltro, nel caso in esame, la produzione della relazione geotecnica opportunamente richiesta dalla Commissione edilizia non può considerarsi alla stregua di una mera formalità, ma si tratta di un documento assai importante per valutare l’idoneità del terreno a sopportare la struttura e tale da richiederne una ponderata disamina dei contenuti da parte dell’organo chiamato ad esprimere un parere sull’intervento edilizio.

5) Deve poi essere rilevato che il permesso di costruire rilasciato dal Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Terzo non fa menzione alcuna dei documenti come sopra richiesti dalla Commissione edilizia.

Anzi, il professionista incaricato dall’interessato, con nota del 20 dicembre 2004, aveva dichiarato che “non si è ritenuto di procedere all’indagine geotecnica del terreno” per le ragioni di carattere tecnico meglio esplicitate nella lettera.

Quanto alla “dichiarazione sulle strutture”, parimenti richiesta dalla Commissione edilizia, anch’essa non venne prodotta prima del rilascio del permesso di costruire, essendosi il professionista limitato a dichiarare, nella lettera citata, che sarebbe stata presentata prima dell’inizio dei lavori.

Come si accennava, il titolo autorizzativo non menziona detti documenti e non esplicita le ragioni per le quali, in difformità dal parere della Commissione edilizia, risultava possibile prescinderne.

Ciò premesso, rientra sicuramente nei poteri dell’organo di amministrazione attiva, chiamato al rilascio o al diniego del permesso di costruire, discostarsi dal parere della Commissione edilizia, purché il relativo atto estrinsechi compiutamente le ragioni della decisione.

Ne consegue l’illegittimità del permesso di costruire rilasciato al controinteressato dal Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Terzo, sotto il profilo della contraddittorietà e del difetto di motivazione, per essere state disattese immotivatamente le prescrizioni stabilite dalla Commissione edilizia comunale.

6) Sebbene i sopra evidenziati vizi di legittimità abbiano carattere assorbente, ritiene il collegio, per completezza di motivazione e considerati gli effetti conformativi sulla successiva attività amministrativa, di indagare anche la conformità dell’intervento al P.R.G. del Comune di Terzo.

A tale scopo, è necessario definire preliminarmente l’esatta natura e destinazione d’uso del manufatto che, nel permesso di costruire, è genericamente individuato quale ricovero prefabbricato di automezzi, denominazione che si ritrova anche nell’istanza dell’interessato.

Tale dizione parrebbe configurare un’autorimessa, la cui realizzazione è consentita nella zona oggetto dell’intervento.

Sussistono, però, alcuni indizi che assumono valenza decisiva per configurare, in realtà, l’edificio progettato quale deposito di autoveicoli:

- la formulazione letterale della relazione tecnica allegata alla richiesta, ove si parla di “fabbricato ad uso deposito automezzi”;

l’attività professionale del richiedente (carrozziere) che comporta l’abituale deposito di autoveicoli incidentati nelle adiacenze dell’abitazione/carrozzeria (come conferma l’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Terzo n. 13 del 17 novembre 2004, prodotta in giudizio dai ricorrenti);

- la notevole altezza dell’edificio, di poco inferiore a m. 10 al colmo, incongrua per un’autorimessa ad un solo piano e tale da lasciar intravedere una funzione di accatastamento in altezza di carcasse di autoveicoli, anche considerando che le Norme tecniche di attuazione (art. 50) prevedono per le autorimesse un’altezza di gronda non superiore a m. 2,80, mentre il capannone in questione ha un’altezza alla linea di gronda di m. 4,50;

- l’assenza di un impianto di illuminazione dell’edificio.

Deve pertanto ritenersi che l’effettiva destinazione d’uso dell’edificio autorizzato sia quella di deposito auto, anche rottamate, a servizio della carrozzeria del richiedente.

Ne deriva la violazione dell’art. 52 delle Norme tecniche di attuazione che inibiscono “la realizzazione di depositi di rottami, rifiuti, auto, ecc. ad esclusione delle zone produttive”, mentre l’intervento ricade in zona “B2 – aree residenziali edificate”.

7) In conclusione, il ricorso è fondato e, previo assorbimento degli ulteriori motivi del gravame, deve essere disposto l’annullamento degli atti impugnati.

8) Non può trovare accoglimento, invece, l’istanza di risarcimento dei danni proposta dai ricorrenti, non avendo essi provveduto a quantificare l’ammontare dei danni asseritamente subiti.

9) Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - I Sezione – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, indicati in epigrafe.

Respinge la richiesta di risarcimento dei danni.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 23 marzo 2005.

IL PRESIDENTE L’ESTENSORE

f.to. Gomez de Ayala F.to R.Goso

il Direttore di segreteria

f.to M. Luisa Cerrato Soave

Depositata in segreteria a sensi di legge

il 23 marzo 2005

il Direttore di segreteria

f.to M. Luisa Cerrato Soave

La redazione di megghy.com

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