TRIBUNALE DI MONZA
Sezione IV Civile
G.U. dott. PIERO CALABRO’
Sentenza n° 1828/ 2005 del 7-16 giugno 2005- R.G. n.114/04
RESPONSABILITA’ CIVILE – INCIDENTE STRADALE –
DANNO BIOLOGICO – RISARCIMENTO DEL DANNO ED EROGAZIONE
INDENNITARIA INAIL EX ART 13 DLG 38/2000 – DIFFERENZE
– RISARCIBILITA’ DEL DANNO DIFFERENZIALE - SUSSISTONO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 30.12.2003 C.C.
conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, S.R. e
la ALFA. Assicurazioni spa per sentirli condannare al risarcimento
dei danni sofferti in conseguenza dell’incidente stradale
avvenuto il giorno 6.2.2002 in Cinisello Balsamo.
Deduceva l’attrice che, nella predetta occasione, mentre
si apprestava ad ultimare l’attraversamento pedonale
della via U. Giordano all’altezza del civico n.3, era
stata investita dall’autovettura XXX YYY tg. 00000 (condotta
dal proprietario S.R. e garantita per la RCA dalla ALFA. Assic.spa).
La compagnia convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio,
contestava l’avversa domanda solo in relazione al quantum
debeatur e chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in
giudizio dell’INAIL.
Benchè ritualmente citato, il convenuto S.R. non si
costituiva in giudizio, rendendosi pertanto contumace.
Ritualmente evocato nel processo dalla compagnia ALFA Assicurazioni
spa, l’INAIL si costituiva in giudizio spiegando domanda
riconvenzionale di condanna di entrambi i convenuti al solidale
rimborso delle somme erogate all’attrice in conseguenza
del sinistro, pari ad € 42.729,05.
Inutilmente disposto il tentativo di conciliazione, compiutamente
trattato ed istruito il processo (anche mediante l’ausilio
di una CTU medico-legale) e precisate, come in epigrafe, le
conclusioni delle parti , la causa era trattenuta per la decisione
dal G.I. in funzione di giudice unico ex artt.50ter e 281
quinquies CPC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in rito, deve essere dichiarata la contumacia
del convenuto S.R., non costituitosi in giudizio, benchè
ritualmente citato.
Ancora in via preliminare di rito, deve essere dichiarata
la inammissibilità della domanda “riconvenzionale”
spiegata dall’INAIL nei confronti dello stesso S.R.:
essendo, infatti, il convenuto contumace rimasto estraneo
alla evocazione in giudizio del terzo chiamato, incombeva
a quest’ultimo provvedere, quantomeno, alla notificazione
allo stesso S. della comparsa di risposta contenente la domanda
riconvenzionale.
Nel silenzio del codice di rito, in effetti, il terzo chiamato
avrebbe dovuto instaurare correttamente il contraddittorio
con il convenuto S.R. avvalendosi della facoltà di
chiamata in giudizio disciplinata dagli artt.167 ultimo comma
e 269 CPC.
L’ INAIL, invece, non solo non ha espletato tale adempimento
procedurale, ma neppure ha ritenuto di potersi avvalere della
facoltà processuale alternativa, talvolta riconosciuta
dalla giurisprudenza di legittimità in vigenza del
precedente codice procedurale (vedasi Cass.25.2.1963 n.466),
di proposizione della domanda riconvenzionale anche nei confronti
del convenuto “mediante notificazione personale nel
caso di contumacia del medesimo”.
La scelta processuale omissiva, operata dal terzo chiamato,
oltre che impedire l’adozione dei rimedi di cui all’art.164
CPC, impone al giudicante il rilievo d’ufficio della
palese violazione del contraddittorio in tal modo perpetrata
(vedasi Cass.2.4.1996 n.3060, alla luce della quale “le
nullità conseguenti alla violazione del contraddittorio
sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del
giudizio...”), tantopiu’ che la contumacia dello
S. impedisce di ritenere anche solo implicitamente accettato
il contraddittorio sulla domanda riconvenzionale (vedasi Cass.14.4.1994
n.3475, secondo la quale “il mero silenzio serbato dalla
parte in ordine alla domanda riconvenzionale irritualmente
proposta non implica accettazione del contraddittorio...”).
Venendo, ora, all’esame del merito della controversia,
la domanda attrice deve ritenersi fondata ed accoglibile,
entro i limiti di cui appresso.
Incontestata in giudizio la esclusiva responsabilità
del conducente S.R. nella causazione dell’incidente
stradale occorso al pedone C.C. (responsabilità comunque
sancita in via presuntiva dalla norma di cui all’art.2054
primo comma CC), non v’è dubbio che le parti
convenute debbano essere solidalmente condannate al risarcimento
dei danni patiti dall’attrice in conseguenza del fatto
illecito de quo.
Relativamente al quantum debeatur, l’espletata CTU
medico-legale ha consentito di acclarare che l’attrice
ebbe a soffrire, in conseguenza del sinistro, di lesioni che
comportarono un periodo di temporanea inabilità totale
di gg.60, parziale di gg.60 al 75%, gg.60 al 50% e gg.165
al 30%, postumi permanenti incidenti in misura del 25% sulla
sua integrità biologica ed in misura del 12-13% sulla
sua capacità lavorativa specifica, nonché esborsi
per spese mediche e di certificazione pari a complessivi €
801,00 .
Applicando i noti criteri liquidativi elaborati dal Tribunale
di Milano (“Tabelle 2004”) dovrebbero essere riconosciute
a parte attrice, ai valori monetari attuali, le seguenti somme:
-Euro 3.099,00 (Euro 51,65 al dì x gg.60) a titolo
di danno biologico da inabilità temporanea totale;
-Euro 6.430,43 (Euro 38,74 al dì x gg.60 al 75% +
Euro 25,82 al dì x gg.60 al 50% + Euro 15,495 al dì
x gg.165 al 30%) a titolo di danno biologico da inabilità
temporanea parziale;
-Euro 57.428,46 (età anni 51 all’epoca del sinistro;
perc.25%) a titolo di danno biologico permanente;
-Euro 22.319,30 (un terzo del danno biologico temporaneo
e permanente) a titolo di danno morale;
-Euro 11.271,46 a titolo di danno permanente alla capacità
lavorativa, liquidato in misura pari a quanto richiesto dalla
danneggiata in comparsa conclusionale, secondo i noti criteri
del c.d. calcolo tabellare, mediante l’applicazione
di un coefficiente di sopravvivenza pari a 13,339 (secondo
le tabelle di cui al RD 9.10.1922 n.1403) e del conseguente
notorio scarto tra vita fisica e vita lavorativa, di una percentuale
di incapacità lavorativa permanente del 12,5% e di
un reddito annuo pari ad € 13.000,00 .
Le spese mediche possono essere liquidate in € 801,00
(come da CTU).
Nulla, invece, dovrebbe essere liquidato a titolo di danno
esistenziale (non avendo l’attrice offerto alcuna dimostrazione
dei requisiti ai quali la giurisprudenza di legittimità
ne ha subordinato il riconoscimento), nonché per i
non provati ulteriori “danni a cose”.
Peraltro, poiché C.C. ha già ottenuto dall’INAIL
la liquidazione, in aggiunta alla indennità temporanea
(non biologica), degli ulteriori importi di € 15.849,49
a titolo di danno biologico permanente e di € 12.068,33
a titolo di danno patrimoniale (vedasi l’attestazione
di credito, doc.2, fasc. terzo chiamato), potranno esserle
in questa sede liquidate le sole somme dovute quale ristoro
del c.d. “danno differenziale” in relazione agli
anzidetti titoli.
Reputa, al riguardo, il Tribunale che tale liquidazione possa
essere riconosciuta alla C. mediante una corretta interpretazione
della normativa di cui all’art.13 del D.Lgs. 23.2.2000
n.38, senza alcuna necessità di ricorrere allo strumento
della rimessione alla Corte Costituzionale della questione
di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa
dell’attrice.
Ciò, alla luce delle seguenti argomentazioni in diritto.
L'entrata in vigore del D.Lgs 38/2000 (nel cui ambito applicativo
rientra il fatto illecito oggetto del presente giudizio, quale
infortunio in itinere) ha integralmente modificato il quadro
di riferimento giurisprudenziale attinente la liquidazione
del danno biologico nell’ipotesi di infortunio sul lavoro.
L'art. 13 del predetto D. Lgs 38/2000 riconduce, infatti,
il danno biologico alla copertura assicurativa obbligatoria,
prevedendo un'articolata serie di criteri di computo per la
sua determinazione e liquidazione.
All’interprete si è immediatamente posto il
problema se le somme erogate dall'INAIL, in applicazione dei
criteri di calcolo di cui al citato art. 13, siano da considerarsi
esaustive del diritto al risarcimento del danno biologico
sofferto dal danneggiato/assicurato, oppure se residui in
capo al datore di lavoro (ovvero al terzo danneggiante) l'obbligo
di risarcire l'eventuale danno "differenziale",
inteso quale maggior pregiudizio sofferto in concreto.
Orbene, reputa questo Tribunale di non poter ritenere che,
nel caso di specie,l'erogazione operata dall'INAIL quale indennizzo
del danno biologico copra integralmente il pregiudizio a tale
titolo subito dall’attrice.
In proposito si osserva che, se pur è vero che la
liquidazione alla stregua dei parametri di cui al citato art.
13 avviene in misura indipendente dalla capacità di
produrre reddito del danneggiato, nondimeno tale norma prevede
la definizione del danno biologico solo "in via sperimentale"
ed ai soli "fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".
Per di piu’, la norma previdenziale in esame si pone
espressamente quale anticipazione “della definizione
di carattere generale di danno biologico e dei criteri per
la determinazione del relativo risarcimento" ancora oggi
attesa e correlata a nuove produzioni legislative.
Questi dati letterali dimostrano che la prospettiva applicativa,
esplicitata dallo stesso art. 13 D.Lgs 38/2000, non è
quella di definire in via generale e omnicomprensiva tutti
gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella
di determinarli agli specifici e limitati fini dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
Ciò appare ancor piu’ vero se si tiene conto
che le erogazioni di somme effettuate dall'INAIL sono qualificabili
alla stregua di un mero indennizzo, cioè di un istituto
che, a differenza del risarcimento, non appare necessariamente
riconducibile ad un fatto illecito (contrattuale o aquiliano)
e che può, pertanto, prescindere dall'elemento soggettivo
di chi ha realizzato la condotta dannosa e persino dalla individuazione
di un responsabile diverso dallo stesso danneggiato.
Anche ex parte creditoris il diritto all'indennizzo erogato
dall’INAIL si struttura in modo diverso dal risarcimento
del danno:mentre, infatti, il diritto alla rendita erogata
dall’Istituto si estingue con la morte dello stesso
beneficiario, il diritto al risarcimento entra a far parte
del patrimonio ereditario del danneggiato.
Sussistono, inoltre, sostanziali divergenze di riferimento
a norme primarie tra l'indennizzo erogato ex art.13 D.Lgs
38/2000 ed il risarcimento del danno biologico: mentre quest'ultimo
ha trovato ab origine il proprio riconoscimento nell’articolo
32 della Costituzione ed è tuttora finalizzato a risarcire
il danno nella esatta misura in cui si è verificato,
l'indennizzo INAIL ha dato applicazione all’art 38 della
Costituzione e risponde alla funzione sociale di garantire
mezzi adeguati al lavoratore infortunato.
L’evidente diversità strutturale e funzionale,
sussistente tra l'erogazione effettuata ex art. 13 D.Lgs.
38/2000 ed il risarcimento del danno biologico, consente di
escludere, quindi, che le somme versate dall’INAIL a
tale titolo possano considerarsi integralmente satisfattive
del diritto al risarcimento del danno biologico in capo all'infortunato,
laddove l'applicazione delle usuali tabelle di liquidazione
portino a ritenere sussistente un danno "differenziale"
ulteriore rispetto all'ammontare liquidato dall' Istituto.
La palese e marcata differenza sussistente tra l’indennizzo
INAIL ed il risarcimento del danno, sotto il profilo della
struttura e degli effetti, esclude inoltre l’utilizzabilità
dei parametri di cui all’art. 13 quali riferimenti vincolanti
ai fini della liquidazione del risarcimento del danno biologico
secondo criteri equitativi.
Alla stregua di tali considerazioni si rileva, quindi, come
le prestazioni erogate dall'INAIL nel caso di specie non possano
ritenersi satisfattive del diritto al risarcimento del danno
biologico sofferto da C.C., mentre risultano esserlo quanto
al danno patrimoniale (identificabile con il danno alla capacità
lavorativa specifica) richiesto dall’attrice in comparsa
conclusionale in misura (€ 11.271,46) addirittura inferiore
a quanto già erogato dall’INAIL (€ 12.068,33).
Ne consegue che il danno biologico differenziale sofferto
dall’attrice debba essere liquidato, ai valori attuali,
in € 41.578,97 (cioè € 57.428,46 - €
15.849,49), senza alcuna necessità di rimettere al
“Giudice delle Leggi” la eccepita questione di
legittimità costituzionale dell’art.13 del Decreto
Legislativo 23.2.2000 n.38.
I convenuti, in definitiva, debbono essere solidalmente condannati
al pagamento, in favore dell’attrice, della residua
somma di € 38.378,70 (€ 3.099,00 + € 6.430,43
+ € 41.578,97 + € 22.319,30 + € 801,00 - €
35.850,00 già versati da ALFA Assicurazioni spa a titolo
di acconto : docc.4-5-6 fasc.convenuta) oltre agli interessi
legali sull’intero importo inizialmente dovuto dal fatto
(6.2.2002) al saldo, previa detrazione dal capitale degli
acconti di volta in volta versati dalla compagnia convenuta.
Non rimane, infine, al giudicante che procedere all’esame
delle pretese risarcitorie (per danno morale e danno esistenziale)
svolte in giudizio da B.S.
Per le medesime ragioni esplicitate nel disattendere l’analoga
richiesta svolta dall’attrice, non potrà essere
liquidato all’intervenuto alcun importo a titolo di
danno esistenziale (non avendo B.S. offerto alcuna dimostrazione
dei requisiti ai quali la giurisprudenza di legittimità
ne ha subordinato il riconoscimento),
Quanto, invece, al risarcimento del danno morale chiesto
dall’intervenuto in proprio, si ricorda preliminarmente
come l'effettiva sussistenza di tale diritto risarcitorio
appaia agevolmente affermabile sulla scorta dell'ormai consolidato
orientamento giurisprudenziale, che riconosce ai prossimi
congiunti di un soggetto leso il diritto al risarcimento del
danno anche in assenza del decesso dell'infortunato, come
conseguenza diretta e immediata del fatto lesivo (così
Cass. SS.UU. 22.5.2002, n° 2002).
Deve, pertanto, qualificarsi come innegabile il diritto al
risarcimento del danno morale in capo a B.S. (quale marito
convivente dell’attrice), in considerazione dell'indubbia
valenza emotiva che può aver comportato (e comporta)
il fatto che C.C. si trovi nelle gravi condizioni di salute
accertate dal CTU.
Tale titolo di danno, in considerazione del rapporto di coniugio
con la danneggiata, può essere liquidato in via di
equità e congruità nella misura di € 10.000,00
ai valori monetari attuali.
I convenuti, per ciò, debbono essere solidalmente
condannati al pagamento, in favore dell’intervenuto,
della sola somma di Euro 10.000,00 oltre agli interessi legali
dal fatto (6.2.2002) al saldo.
Infine, la compagnia assicuratrice convenuta dovrà
essere condannata al pagamento in favore dell’INAIL,
a titolo di surroga ex artt.1916 e 2043 CC, della incontestata
complessiva somma di € 42.729,05 (doc.2 fascicolo terzo
chiamato), oltre agli interessi legali dalla messa in mora
(lett.17.9.2003, doc.5) al saldo e con esclusione della richiesta
rivalutazione monetaria (trattandosi di credito meramente
pecuniario).
Le spese processuali (ivi comprese quelle di CTU e di CTP)
seguono la soccombenza dei convenuti nei confronti dell’attrice
e dell’intervenuto in ragione della metà, previa
declaratoria di compensazione inter partes della rimanente
metà, atteso l’accoglimento solo parziale delle
loro domande.
La convenuta ALFA Assicurazioni spa dovrà, invece,
essere condannata a rifondere integralmente le spese processuali
sostenute all’INAIL, che ha ottenuto l’integrale
accoglimento della propria domanda.
La presente sentenza deve essere munita della clausola di
provvisoria esecutività di cui all’art.282 CPC.
p.q.m.
Il Tribunale, pronunziando sulle domande proposte con atto
di citazione notificato in data 30.12.2003 da C.C. nei confronti
di S.R. e di ALFA Assicurazioni spa, nonché sulle domande
svolte dal terzo chiamato INAIL e dall’intervenuto B.S.
nei confronti dei convenuti, così provvede:
1)dichiara la contumacia di S.R.;
2)dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata
dal terzo chiamato nei confronti del predetto convenuto;
3)in parziale accoglimento della domanda attrice, condanna
le parti convenute al solidale pagamento, in favore di C.C.,
del residuo importo di € 38.378,70 oltre agli interessi
legali con le decorrenze meglio in motivazione specificate;
4)in parziale accoglimento della domanda svolta dall’intervenuto,
condanna i convenuti al solidale pagamento, in favore di B.S.,
della somma di € 10.000,00 oltre agli interessi legali
dal 6.2.2002 al saldo;
5)in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata
dall’INAIL nei confronti di ALFA Assicurazioni spa,
condanna quest’ultima al pagamento, in favore del terzo
chiamato, della somma di € 42.729,05 oltre agli interessi
legali dalla messa in mora (17.9.2003) al saldo;
6)condanna i convenuti al solidale pagamento di metà
delle spese processuali in favore dell’attrice e dell’intervenuto,
rispettivamente liquidata nella misura di € 4.214,00
(di cui € 214,00 per esborsi, € 850,00 per diritti
ed € 3.150,00 per onorari) e di € 1.147,00 (di cui
€ 47,00 per esborsi, € 300,00 per diritti ed €
800,00 per onorari),oltre spese generali, IVA e CPA, dichiarando
inter partes compensata la rimanente metà;
7)condanna ALFA Assicurazioni spa all’integrale pagamento
delle spese processuali in favore dell’INAIL, liquidate
in € 3.523,00 (di cui € 523,00 per diritti ed €
3.000,00 per onorari), oltre spese generali, IVA e CPA;
8)pone le spese di CTU e CTP a carico definitivo delle parti
convenute in misura della metà, dichiarando compensata
la rimanente metà tra le predette parti e l’attrice;
9)dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
10)visti gli artt.59 e 60 del DPR n.131/1986, indica nelle
parti convenute, tenute al risarcimento del danno, i soggetti
nei confronti dei quali deve essere recuperata l’imposta
eventualmente prenotata a debito.
MONZA, 7.6.2005
IL GIUDICE UNICO
(dott. Piero Calabrò)
La redazione di megghy.com |