INPS
CIRCOLARE N. 35 del 24.02.2005
OGGETTO: Articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. Indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività
commerciale.
SOMMARIO: Erogazione dell’indennizzo per la cessazione
definitiva dell’attività commerciale nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007.
1 – PREMESSA
L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dispone
al comma 272 che “L’indennizzo di cui all’articolo
1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è
concesso, con le medesime modalità ivi previste, anche
ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 2 del predetto decreto legislativo nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre
2007”.
Le domande possono essere presentate entro il 31 gennaio
2008.
2 – DESTINATARI
L’articolo 1 del decreto legislativo n. 207/1996 ha
istituito un indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività
commerciale, per il periodo compreso tra 1° gennaio 1996
e il 31 dicembre 1998, a favore dei soggetti che esercitano,
in qualità di titolari o coadiutori, attività
commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività
di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero
che esercitano attività commerciale su aree pubbliche.
L’articolo 59, comma 58, della legge 27 dicembre 1997,
n, 449, ha esteso, per il periodo compreso tra 1° gennaio
1998 e il 31 dicembre 1998, l’indennizzo di cui all’articolo
1 del decreto legislativo n. 207/1996, agli agenti e rappresentanti
di commercio, nonché agli esercenti attività
di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
L’articolo 72 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
ha successivamente disposto il diritto all’indennizzo
di cui ai periodi precedenti a coloro che fossero in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo
n. 207 del 1996 nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2002 ed il 31 dicembre 2004.
L'indennizzo di cui al precedente punto 1 spetta anche ai
soggetti che cessano l’attività nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007 e che siano
in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai punti
3 e 4 della circolare n. 20 del 21 gennaio 2002 sempre nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre
2007. Gli aventi diritto dovranno presentare la domanda di
indennizzo entro il 31 gennaio 2008.
L’indennizzo non spetta, pertanto, a quei soggetti
che cessano l’attività entro dicembre 2004 e
maturano gli altri requisiti negli anni 2005, 2006 e 2007.
Al riguardo, si interessano le strutture periferiche a porre
particolare attenzione alle domande presentate entro il 31
gennaio 2005. Sarà, infatti, necessario distinguere
tra le domande presentate per fruire dell’indennizzo,
ai sensi dell’articolo 72 della legge n. 448 del 2001,
per l’ottenimento del quale dovranno essere perfezionati
tutti i requisiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2002 e il 31 dicembre 2004, e le domande pervenute per ottenere
il beneficio ai sensi della norma citata in oggetto per il
quale tutti i requisiti dovranno essere verificati nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007.
Per quanto concerne tutti gli ulteriori aspetti applicativi
della disciplina in esame si richiamano integralmente la circolare
n. 20 del 21 gennaio 2002 e la circolare n. 159 del 16 dicembre
2004.
La redazione di megghy.com
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