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MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 10 ottobre 2005
Modifiche ed integrazioni all'ordinanza del 26 agosto 2005
concernente misure di polizia veterinaria in materia di malattie
infettive e diffusive dei volatili da cortile.
(GU n. 240 del 14-10-2005)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1992, n. 559, concernente la produzione e commercializzazione
di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993,
n. 587, riguardante l'attuazione della direttiva 90/539/CEE
relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi
intracomunitari e le importazioni in provenienza da Paesi
terzi di pollame e uova da cova;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre
1996, n. 607, concernente la produzione e commercializzazione
di selvaggina cacciata;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
24 luglio 2004 concernente le modalita' per l'applicazione
di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame;
Vista la propria ordinanza 26 agosto 2005 concernente misure
di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e
diffusive dei volatili da cortile, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n.
204 del 2 settembre 2005;
Ritenuto necessario modificare e rafforzare le misure previste
dalla predetta ordinanza 26 agosto 2005;
Ordina:
Articolo Unico
1. L'art. 1 dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto
2005, e' modificato nel seguente modo:
a) al comma 1, le parole «Le aziende di volatili da
cortile» sono sostituite dalle seguenti «Le aziende
commerciali di volatili»;
b) al comma 3, dopo le parole «decreto legislativo n.
336/1999.»
e' aggiunto il seguente periodo «E' escluso dalla registrazione
nella banca dati nazionale l'allevamento rurale inteso come
il luogo privato in cui vengono allevati un numero di capi
non superiore a 250 volatili, destinati esclusivamente all'autoconsumo».
2. Dopo l'art. 1, dell'ordinanza del Ministro della salute
26 agosto 2005, e' aggiunto il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Il presente articolo stabilisce le modalita' che i soggetti
facenti parte della filiera avicola rurale sono tenuti ad
applicare per assicurare la rintracciabilita' di ogni movimentazione
dei volatili delle specie di cui all'art. 2, punto 2, lettera
a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 587/1993,
e successive modifiche.
2. Per i fini di cui al comma 1, il titolare o il responsabile
dell'incubatoio, dell'allevamento di svezzamento nonche' quello
delle strutture adibite o utilizzate per il commercio all'ingrosso
di volatili, deve:
a) registrare ogni partita di volatili introdotta o uscita
dalle proprie strutture, indicando, per ciascuna, la quantita',
le specie, la data, la provenienza o la destinazione. La registrazione
puo' essere effettuata anche su registri gia' in possesso
per altri fini;
b) compilare, per ogni partita da movimentare in uscita, il
modello 4 di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 320/1954, come modificato, indicando la struttura di provenienza
degli animali.
3. I soggetti di cui al comma 2, sono tenuti ad assolvere
agli obblighi stabiliti nel medesimo comma 2, anche quando
i volatili sono destinati a un commerciante al dettaglio,
compreso quello avente sede fissa nonche' quello ambulante
o itinerante, nonche' ad un successivo commerciante all'ingrosso
o al dettaglio.
4. In assenza di provvedimenti restrittivi dovuti a motivi
di polizia sanitaria, il modello 4 deve essere redatto in
duplice copia, datato e sottoscritto esclusivamente dal titolare
o dal responsabile dell'incubatoio, dell'allevamento di svezzamento
o dal commerciante all'ingrosso, senza alcuna vidimazione
da parte del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale.
Una delle copie deve essere conservata per almeno 12 mesi
a decorrere dalla data di rilascio a cura dello stesso soggetto
che vi ha provveduto; l'altra copia, che deve accompagnare
la partita fino al luogo di destinazione indicato sullo stesso
modello 4, deve essere conservata, per almeno 12 mesi a decorrere
dalla data di rilascio, dal titolare o dal responsabile dell'azienda,
struttura, impianto o luogo in cui sono introdotti i volatili.
5. Il commerciante al dettaglio che detiene volatili presso
un'azienda o in qualsiasi altro luogo o impianto di cui e'
proprietario o responsabile, per un tempo superiore alle 72
ore, deve dotarli di ogni struttura ed attrezzatura adeguate
al soddisfacimento delle esigenze fisiologiche e di benessere
degli animali.
6. Gli obblighi di cui ai comma 1, 2, 3 e 4 devono essere
assolti anche nel caso di occasionale cessione di volatili
nell'ambito di attivita' promozionali o espositive, comunque
denominate.
7. Il commerciante all'ingrosso di volatili deve assicurare
il regolare avvicendamento degli animali al massimo entro
trenta giorni dal loro acquisto; i restanti requisiti, necessari
all'individuazione di tale soggetto, sono i medesimi indicati
all'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 193».
3. All'art. 2, dell'ordinanza del Ministro della salute 26
agosto 2005, il comma 1 e' modificato nel modo seguente:
a) nel capoverso, le parole «L'introduzione di volatili
da cortile in aziende» sono sostituite dalle parole
«L'introduzione di volatili in aziende commerciali»;
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) i volatili devono essere mantenuti in quarantena
per ventuno giorni dal momento dell'accasamento, ad eccezione
di quelli introdotti negli allevamenti rurali nonche' negli
allevamenti industriali in grado di garantire l'attuazione
delle misure di biosicurezza di cui all'allegato A alla presente
ordinanza. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente
provvedimento, le regioni e le province autonome attuano,
sul territorio di competenza, le norme previste all'allegato
A».
4. L'art. 3 dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto
2005, e' sostituito dal seguente:
«Art. 3. - 1. Le disposizioni del presente articolo
e degli articoli 4, 5, 6 e 7, si applicano alle carni di volatili
da cortile di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 495, alle carni di selvaggina da penna
d'allevamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1992, n. 559, nonche' a quelle di selvaggina da
penna cacciata di cui al decreto del Presidente della Repubblica
17 ottobre 1996, n. 607, come modificati, d'ora innanzi tutte
denominate carni avicole, nonche' ai prodotti a base di carne
e alle preparazioni contenenti carni avicole.
2. Ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffusive
delle specie avicole, anche a carattere zoonosico, gli operatori
del settore alimentare che trattano carni avicole nonche'
i prodotti a base di carne e le preparazioni contenenti carni
avicole, devono riportare in etichetta le indicazioni di cui
agli articoli 4, 5, 6 e 7.
3. L'obbligo di riportare in etichetta le indicazioni di cui
agli articoli 4, 5, 6 e 7, deve essere assolto dal produttore
nazionale di carni avicole o dei relativi prodotti a base
di carne e preparazioni o, quando provengono da Paesi comunitari
e terzi, dal primo destinatario nazionale delle stesse; tali
soggetti vi devono provvedere in qualsiasi momento precedente
alla loro esposizione al pubblico ai fini della vendita, o
cessione ad altro titolo, e alla loro distribuzione sia al
dettaglio che agli esercizi che somministrano tali alimenti.
4. Per i fini di cui al comma 3, il produttore nazionale di
carni avicole o dei relativi prodotti a base di carne e preparazioni
e, nel caso di merci introdotte in provenienza da Paesi comunitari
e terzi, il primo destinatario nazionale delle stesse che
non hanno provveduto direttamente all'obbligo di etichettatura,
devono indicare, su richiesta degli organi di vigilanza, il
soggetto a cui hanno demandato tale adempimento, al quale
devono fornire per iscritto le informazioni stabilite agli
articoli 4, 5, 6 e 7.
5. Con riguardo all'obbligo di indicazione in etichetta della
data di introduzione nel territorio nazionale delle carni
avicole e dei relativi prodotti a base di carne e delle preparazioni,
provenienti da Paesi comunitari e terzi, essa e' quella che
risulta dalla registrazione di ingresso delle merci nella
struttura di prima destinazione sul territorio nazionale,
registrazione che deve essere effettuata dal proprietario
o dal responsabile di detta struttura anche utilizzando registri
gia' in possesso per altri fini; detta registrazione deve
altresi' permettere l'immediata correlazione tra la data di
introduzione della merce e il quantitativo o lotto cui e'
riferita.
6. I soggetti che aderiscono all'etichettatura volontaria
effettuata ai sensi del decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali 29 luglio 2004, citato in premessa, possono
assolvere all'obbligo di etichettatura delle carni avicole,
integrando solo quelle informazioni dell'art. 4 della presente
ordinanza che non vi compaiono.».
5. L'art. 4 dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto
2005, e' modificato nel seguente modo:
a) al comma 1, lettera a) e al comma 2, lettera a), dopo
le parole «sigla IT» sono aggiunte le seguenti
«oppure ITALIA»;
b) ai comma 3 e 4, le parole «di cui ai commi 1 e 2»
sono sostituite dalle parole «di cui ai comma 1 o 2».
6. L'art. 5 dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto
2005, e' modificato nel seguente modo:
a) la lettera b) del comma 3, e' sostituita dalla seguente:
«b) la data di introduzione nel territorio nazionale.
Per le provenienze sia comunitarie che da Paesi terzi si applica
quanto stabilito all'art. 3, comma 5»;
b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Nei punti vendita delle carni avicole le informazioni
di cui ai comma 1, 2 e 3 devono essere fornite al consumatore
secondo le modalita' di cui all'art. 4, comma 4.».
7. L'art. 6 dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto
2005, e' sostituito dal seguente:
«Art. 6. - 1. L'operatore alimentare che produce preparazioni
o prodotti a base di carne contenenti carni avicole e' tenuto
ad apporre sull'etichetta di ogni singola confezione la data
di preparazione o il numero di lotto nonche':
a) nel caso di utilizzo della materia prima cui e' fatto riferimento
all'art. 4, comma 1 e comma 2, lettera a), la parola ITALIA.;
b) nel caso di animali vivi o di materia prima diversi da
quella della lettera a), l'indicazione per esteso del Paese
comunitario o del Paese terzo da cui provengono gli animali
vivi o la materia prima, anche se si tratta di animali macellati
o di materia prima lavorata in stabilimenti nazionali.
2. Nei punti vendita che producono preparazioni o prodotti
a base di carne contenenti carni avicole, le informazioni
di cui al comma 1, devono essere fornite con le stesse modalita'
stabilite all'art. 4, comma 4.
3. Al fine di permettere lo smaltimento delle scorte degli
imballaggi e delle etichette, fino al 31 gennaio 2006 l'operatore
alimentare e' autorizzato a riportare le indicazioni stabilite
alle lettere a) e b) del comma 1, su un apposito cartello
che deve essere esposto in maniera visibile nei luoghi di
presentazione e vendita dei prodotti al consumatore finale.».
8. All'art. 7 dell'ordinanza del Ministro della salute 26
agosto 2005, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Per la data di introduzione si applica quanto
stabilito all'art. 3, comma 5. Fino al 31 gennaio 2006 l'operatore
alimentare e' autorizzato a riportare le indicazioni di cui
alle lettere a) e b)
del primo comma, su un apposito cartello che deve essere esposto
in maniera visibile nei luoghi di presentazione e vendita
dei prodotti al consumatore finale.».
9. All'art. 8 dell'ordinanza del Ministro della salute 26
agosto 2005, le parole «di cui agli articoli da 3 a
6» sono sostituite dalle parole «di cui agli articoli
3, 4, 5, 6 e 7».
10. Fatte salve le modifiche apportate con la presente ordinanza,
le parole «volatili da cortile», contenute negli
articoli 4, 5, 6 e 7 dell'ordinanza del Ministro della salute
del 26 agosto 2005, sono sostituite con la parola «avicole».
11. Le prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 dell'ordinanza
del Ministro della salute del 26 agosto 2005, come modificate
dalla presente, si applicano alle carni avicole, alle preparazioni
e ai prodotti a base di carne contenenti carni avicole, ottenuti
anche in altri Paesi successivamente alla data di cui all'art.
9.
La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 ottobre 2005 Il Ministro: Storace
Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi
alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n.
247
Allegato A
BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI
Requisiti strutturali degli allevamenti
1. I locali di allevamento (capannoni) devono essere dotati
di:
pavimento in cemento o in materiale lavabile per facilitare
le operazioni di pulizia e disinfezione, fatta eccezione dei
parchetti esterni;
pareti e soffitti lavabili;
attrezzature lavabili e disinfettabili;
efficaci reti antipassero su tutte le aperture ad esclusione
dei capannoni dotati di parchetti esterni.
I capannoni devono altresi' essere dotati di chiusure adeguate.
2. Tutti gli allevamenti devono possedere:
a) barriere posizionate all'ingresso idonee ad evitare l'accesso
incontrollato di automezzi (cancelli o sbarre mobili);
b) piazzole di carico e scarico dei materiali d'uso e degli
animali, posizionate agli ingressi dei capannoni, lavabili,
disinfettabili e di dimensioni minime pari all'apertura del
capannone nonche' dotate di un fondo solido ben mantenuto;
c) un sistema di caricamento del mangime dall'esterno della
recinzione per i nuovi fabbricati destinati all'allevamento
dei riproduttori;
d) una superficie larga un metro lungo tutta la lunghezza
esterna del capannone che dovra' essere mantenuta sempre pulita;
e) aree di stoccaggio dei materiali d'uso (lettiere vergini,
mezzi meccanici ecc.) dotate di impianti di protezione;
f) una zona filtro dotata di spogliatoio, lavandini e detergenti
all'entrata di ogni azienda; deve essere prevista una dotazione
di calzature e tute specifiche. Ogni area deve essere identificata
mediante cartelli di divieto di accesso agli estranei;
g) attrezzature d'allevamento e di carico (muletti, pale,
nastri e macchine di carico etc.); nel caso in cui dette attrezzature
siano utilizzate da piu' aziende, esse devono essere sottoposte
ad accurato lavaggio e disinfezione ad ogni ingresso ed uscita
dalle diverse aziende;
h) uno spazio per il deposito temporaneo dei rifiuti; non
e' ammesso accumulo di qualsiasi materiale nelle zone attigue
ai capannoni.
3. Negli allevamenti di svezzamento ogni ambiente deve essere
delimitato da pareti e dotato di proprio accesso indipendente,
anche nel caso confini su uno o piu' lati con altre unita'
produttive.
4. I tempi per l'esecuzione dei lavori di adeguamento a quanto
contenuto nel presente allegato, saranno stabiliti dal Servizio
veterinario competente per territorio, dopo apposito sopralluogo.
Norme di conduzione
1. E' fatto obbligo al detentore dell'allevamento di:
a) vietare l'ingresso a persone estranee. In deroga alla presente
lettera, negli allevamenti di svezzamento il responsabile
deve limitare il piu' possibile l'accesso ad estranei evitando
il contatto diretto con i volatili, e comunque, obbligando
l'uso di calzari, camici, tute e cappelli;
b) dotare il personale di vestiario pulito per ogni intervento
da effettuare in allevamento;
c) consentire l'accesso all'area circostante i capannoni,
solo agli automezzi destinati all'attivita' di allevamento
e previa accurata disinfezione del mezzo all'ingresso in azienda;
d) registrare tutti i movimenti in uscita e in ingresso dall'azienda
del personale (indicandone le mansioni), degli animali, delle
attrezzature e degli automezzi;
e) predisporre un programma di derattizzazione e lotta agli
insetti nocivi;
f) vietare al personale che opera nell'allevamento, di detenere
volatili propri.
2. Per l'imballaggio ed il trasporto delle uova da cova e
da consumo, deve essere utilizzato esclusivamente materiale
monouso o materiale lavabile e disinfettabile.
3. Il detentore deve verificare tramite apposita scheda, l'avvenuta
disinfezione dell'automezzo presso il mangimificio, che dovra'
avvenire almeno con cadenza settimanale. La disinfezione deve
essere attestata dal tagliando allegato ai documenti di accompagnamento.
4. Gli automezzi destinati al trasporto degli animali al macello
devono essere accuratamente lavati e disinfettati presso l'impianto
di macellazione dopo ogni scarico. Deve essere posta particolare
attenzione al lavaggio delle gabbie. A tal fine deve essere
predisposto un protocollo di sanificazione approvato dal Servizio
veterinario e inserito nel manuale di autocontrollo del macello.
5. Negli allevamenti di tacchini da carne di tipo intensivo
e' consentito esclusivamente l'accasamento di tacchinotti
di un giorno provenienti direttamente da un incubatoio.
6. Il carico dei tacchini al macello deve essere effettuato
nell'arco di tempo massimo di dieci giorni.
7. Negli allevamenti avicoli, situati al di fuori di zone
soggette a provvedimenti restrittivi per malattie infettive
e diffusive dei volatili, dopo la verifica della scrupolosa
applicazione dei requisiti strumentali e gestionali di biosicurezza
prescritti e l'attuazione di efficaci controlli sanitari,
i Servizi veterinari possono autorizzare il carico degli animali,
per il successivo inoltro al macello, in piu' soluzioni.
Pulizie e disinfezioni
1. Alla fine di ogni ciclo produttivo e prima dell'inizio
del successivo, i locali e le attrezzature devono essere accuratamente
sottoposti a pulizia e disinfezione. I sili devono essere
puliti e disinfettati ad ogni nuovo ingresso di animali.
2. In deroga al precedente punto 1, negli allevamenti di svezzamento
la pulizia e disinfezione dei sili e dei capannoni deve essere
effettuata almeno una volta l'anno.
3. L'immissione di nuovi volatili deve essere effettuata nel
rispetto del vuoto biologico. Dal giorno di svuotamento dell'allevamento
a quello di immissione di nuovi volatili devono trascorrere
almeno:
quattordici giorni: per i polli da carne;
ventuno giorni: per i tacchini, le anatre destinate alla produzione
di carne e per i riproduttori in fase pollastra.
4. Il vuoto biologico minimo da rispettare nelle unita' produttive
(capannoni) delle altre aziende di allevamento e' il seguente:
quattordici giorni per i galli golden e livornesi e le faraone
destinate alla produzione di carne;
ventuno giorni per le galline per uova da consumo (ovaiole);
quattordici giorni per la selvaggina da penna;
otto giorni per gli allevamenti di svezzamento.
5. Dopo le operazioni di pulizia e disinfezione, prima dell'inizio
del nuovo ciclo, e' obbligatorio effettuare un vuoto sanitario
di almeno tre giorni dell'intero allevamento o dell'unita'
epidemiologica nel caso di animali da carne, e delle singole
unita' produttive per le altre tipologie allevate.
Animali morti
1. Per lo stoccaggio degli animali morti devono essere installate
idonee celle di congelamento collocate all'esterno del perimetro
del-l'area di allevamento, assicurando che il ritiro sia effettuato
da ditte regolarmente autorizzate. Le celle possono essere
collocate anche all'interno degli impianti, a condizione che
l'operazione di carico degli animali morti avvenga all'esterno
dell'area di allevamento. La capienza delle celle deve essere
proporzionale alle capacita' produttive dell'allevamento e
delle specie avicole allevate.
2. Al termine di ogni ciclo di allevamento gli animali morti
devono essere inviati a stabilimenti autorizzati, ai sensi
della vigente normativa in materia di smaltimento degli animali
morti.
3. In deroga a quanto previsto nei precedenti punti e' consentito
il carico delle carcasse anche durante il ciclo di allevamento
nel caso di:
mortalita' eccezionale, anche non imputabile a malattie infettive,
previa certificazione del Servizio veterinario competente;
allevamenti con superficie dei locali superiori ai 10.000
mq, allevamenti a ciclo lungo (riproduzione) e allevamenti
a ciclo continuo (galline ovaiole); detti impianti devono
dotarsi di celle di congelamento che permettano il ritiro
con cadenza superiore al mese nonche' gli allevamenti da svezzamento
potranno usufruire del ritiro delle carcasse ad intervalli
non inferiori al mese.
Detti animali morti devono essere trasportati ad impianti
autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia, tramite
mezzi autorizzati.
Gestione delle lettiere
1. La lettiera e la pollina, se sottoposte a processo di
maturazione, devono essere opportunamente stoccate presso
l'allevamento cosi' come previsto dalla vigente normativa.
Quando cio' non fosse possibile queste devono essere rimosse
tramite ditte regolarmente autorizzate.
2. La lettiera deve essere asportata con automezzi a tenuta
e coperti in modo da prevenire la dispersione della stessa.
Verifiche
Il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale, nell'ambito
dell'attivita' di controllo e vigilanza, e' incaricato della
verifica della sussistenza dei requisiti strutturali e dell'applicazione
delle norme gestionali contenute nel presente allegato.
La redazione di megghy.com |