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Tabella – 1 –
Comparazione di Livelli di Pressione sonora espressi in:
microPa (microPascal)
DeciBel
20
0
200
20
2.000
40
20.000
60
200.000
80
2.000.000
100
20.000.000
120
200.000.000
140
Come si può constatare, il valore di 20 microPa
(soglia dell’udito) costituisce il livello di riferimento
corrispondente a 0 dB(A); e, partendo da tale base, è
possibile rilevare anche tutte le rimanenti correlazioni
ivi rappresentate.
In tal modo è semplice verificare – anche
per i non addetti ai lavori – che (ad esempio) un
aumento di rumorosità di + 20 dB non sempre richiede
l’impiego del medesimo (chiamiamolo) “sforzo
energetico”; non sempre, cioè, si deve spendere
la medesima quantità di energia per ottenerlo. Difatti
(per quanto occorra precisare che si tratta di dati puramente
indicativi e sommari), per generare un innalzamento40 differenziale
da 60 a 80 dB, occorrerà un incremento del livello
di pressione sonora di circa 180.000 microPa (Cfr. la sovrastante
tabella: 200.000 – 20.000 = 180.000). Viceversa, se
prendiamo in considerazione lo stesso aumento, che però
intervenga fra 20 e 40 dB, chiunque può riscontrare
con i propri occhi, come basti, per ottenerlo, un incremento
del livello di pressione sonora di soli 1.800 microPa (2.000
– 200 = 1.800). In quest’ultimo caso, pertanto,
sarà sufficiente impiegare la centesima parte del
precedente incremento di livello di pressione sonora, per
ottenere lo stesso aumento di rumorosità di + 20
dB .
Questa particolarità, di estrema rilevanza, si riscontra
anche prendendo in considerazione valori differenziali di
minore entità: il risultato è ugualmente sconcertante.
Ad esempio, se, partendo da un rumore residuo uguale a 25,0
dB(A), si attivasse una fonte di rumore disturbante, sarebbero
sufficienti circa 210 microPa41 per raggiungere un valore
di rumore ambientale pari a 28,0 dB(A)42. Raggiunta tale
soglia – ove ci trovassimo in periodo notturno –
da quel punto in poi si avrebbe il superamento del valore
limite differenziale di immissione – pari a 3 dB –!!
Occorre notare che, all'inverso, lo stesso incremento di
livello di pressione sonora (quindi gli stessi + 210 microPa),
nel caso in cui si verifichi – sempre a titolo esemplificativo
– in presenza di (cioè a partire da) un rumore
residuo pari a 50 dB(A), non porta affatto ad un valore
di rumore ambientale di 53,0 dB(A), bensì solo e
soltanto a 50,2 o, tuttalpiù, a 50,3 dB(A); con un
differenziale risultante pari a circa + 0,3 dB43, cioè
10 volte inferiore al precedente!!
Per avere lo stesso incremento differenziale di + 3,0 dB
– verificatosi nell’altra situazione ambientale
precedentemente esemplificata – occorrerebbe, infatti,
un aumento di circa 2.820 microPa: valore ben 13 volte più
grande di quello visto nella situazione precedente.
La particolarità derivante dall’impiego di
una scala logaritmica – cui abbiamo finora fatto riferimento
– porta, molto spesso, ad effettuare affermazioni
azzardate; quali, ad esempio, che un incremento di 3 dB
implichi il raddoppio della rumorosità e/o che un
incremento di 10 dB porti addirittura a decuplicarla. Bisogna
fare molta attenzione a non confondere termini – come
pressione, potenza o sensazione – che solo in apparenza
possono sembrare equivalenti.
Se, dal punto di vista fisico, è sicuramente vero
che un suono dell’intensità di 60 decibel è
dieci volte più “potente” di un suono
di 50 decibel (differenza di 10 dB), così come non
è negabile che ad un aumento di 20 decibel corrisponda
una potenza sonora centuplicata, non può essere trascurato
il fatto che si stia parlando di “potenza” sonora.
Basta cambiare riferimento terminologico per notare che,
invece, un incremento di 10 dB corrisponde44 ad un raddoppio
della sensazione sonora percepita dal soggetto esposto (e
non ad una sua decuplicazione ); mentre invece è
sufficiente una variazione di 6 dB per determinare un raddoppio
della pressione sonora (SPL) misurata.
Quando si parla di raddoppio del suono, pertanto, non si
può prescindere dal precisare “sempre e comunque”
se ci si riferisce al raddoppio della pressione sonora,
al raddoppio della potenza sonora, oppure a quello della
sensazione sonora. La differenza non è da poco! Infatti,
mentre un aumento di 6 dB del livello di pressione sonora
– rispetto a quello originario – genera effettivamente
un raddoppio della pressione sonora, un raddoppio di potenza
sonora – viceversa – registra una variazione
di soli 3 dB rispetto al livello iniziale; dovendo altresì
notare che, in ogni caso, una variazione di 10 dB determina
– a livello uditivo e non strumentale – un mero
raddoppio della sensazione sonora percepita. Ciò
significa e riconferma che, al di là dei dati strumentali
(importantissimi in quanto oggettivi), l'orecchio umano
non funziona in modo lineare e non percepisce – come
invece si potrebbe pensare – gli aumenti di rumore
con la debita proporzionalità; tanto che al raddoppio
della pressione sonora o della potenza sonora non corrisponde
un effettivo raddoppio della sensazione sonora 45.
Dopo aver tessuto una simile “ragnatela” di
dati – in cui ci sforzeremo di non rimanere impigliati
– la conclusione più logica che si può
trarre riguardo al verificarsi di un incremento di 13 dB
– com’è quello che si riscontra, rispetto
al rumore residuo, nel caso di specie – dovrebbe oramai
“germogliare” da sola, …spontaneamente.
Una tale variazione di rumorosità, non solo determina
la quadruplicazione concreta della potenza sonora iniziale
ed anche un raddoppio effettivo del livello di pressione
sonora inizialmente presente, ma fa altresì nascere,
nel soggetto esposto, una sensazione sonora ampiamente superiore
al doppio di quella che lo stesso poteva avere in assenza
della fonte disturbante; quindi determina qualcosa di “più”
che un raddoppio del rumore “da sopportare”.
Se tutto questo è indice di un’immissione di
rumore modestissima, allora vuol dire che non coabitiamo
nella stessa galassia di colui che lo sostiene. Nel “nostro”
mondo non v’è alcun dubbio che il “superamento”
del limite (pari a 8 dB) riscontrato a monte del contenzioso
in esame, è tutt’altro che modesto !
6. – Utilizzabilità di una ordinanza contingibile
ed urgente
Fra le varie lagnanze del ricorrente non può essere
taciuta quella secondo cui, dalla motivazione dell’ordinanza,
non emerge la ricorrenza del pericolo grave di danno imminente
nel settore igienico-sanitario – non fronteggiabile
con i mezzi ordinari predisposti dall’ordinamento
giuridico –, che viene additato (il pericolo) come
presupposto necessario per l’adozione dell’ordinanza
contingibile ed urgente.
Il Giudice Amministrativo per la Puglia, in maniera ineccepibile,
evidenzia come il fondamento giuridico dell’impugnata
ordinanza sia rinvenibile nel disposto di cui agli artt.
946 della legge 447/1995 e, soprattutto, nel 3 della L.R.
Puglia 20 luglio1984, n. 36 «Norme concernenti l’igiene
e sanità pubblica ed il servizio farmaceutico»,
il quale recita: «In materia di igiene e sanità
pubblica il Sindaco adotta i provvedimenti autorizzativi,
prescrittivi e di concessione, ivi compresi quelli già
demandati al Medico Provinciale e all’Ufficiale Sanitario
ed emana le ordinanze contingibili e urgenti. L’attività
istruttoria, tecnica e amministrativa è espletata
dal Servizio di igiene e sanità pubblica dell’Unità
sanitaria locale.».
In effetti le norme sopra citate (sia l’art. 9 l.
447/1985 che l’art. 3 l.r. Puglia n. 36/1984) costituiscono
espressione specifica del più generale potere di
ordinanza previsto dall’art. 54, comma 247, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali» (già art. 38, comma 2, della
vecchia legge 142/1990). A tal riguardo il TAR – in
linea con il prevalente orientamento della giurisprudenza
amministrativa – sottolinea come l’art. 54 di
tale Testo Unico abbia determinato un allargamento della
sfera d'azione dei provvedimenti contingibili e urgenti
del Sindaco 48– quale ufficiale di governo, in materia
di sanità – prevedendo che questi possano essere
emanati non più per «motivi di sicurezza pubblica»
o solo di quella (come prevedeva l'abrogato art. 153 T.U.
4 febbraio 1915 n. 148), ma anche e soprattutto «al
fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano
l'incolumità dei cittadini»49. In tal senso
deve ritenersi del tutto legittimo50 il provvedimento col
quale il Sindaco, con riferimento alla suddetta norma, ordini
la riduzione delle immissioni rumorose che superino i limiti
di rumorosità consentiti e, quindi, costituiscano
la fonte di rischi da esposizione ad inquinamento acustico51;
senza dover attendere che si verifichino dei danni, ma,
viceversa, intervenendo doverosamente per prevenirli52.
7. – Conclusioni
Consapevoli di esorbitare dall’ambito di un commento
ad una sentenza del Giudice Amministrativo, riteniamo di
poter ugualmente citare una decisione del Tribunale di Venezia53,
con la quale è stato individuato proprio nel «raddoppio
della pressione sonora» il limite idoneo per valutare
il grado di disturbo di una fonte di rumore; in quanto ritenuto
questo come l’unico parametro praticabile al fine
di apprezzare, in termini di causalità, la relazione
tra l’attività immissiva e la dedotta lesione
del diritto alla salute.
D’altronde, se è vero, come è vero,
che l’art. 24 della Costituzione tutela il diritto
alla difesa (palesato dal ricorrente), nessuno può
sottacere che l’art. 3254 della stessa Carta Costituzionale
tutela, a maggior ragione, il diritto alla salute; al quale
deve esser attribuito il significato più adeguato,
non riducendosi a pensare – in maniera limitativa
– alla salute solo e soltanto come ad una assenza
di malattie55.
A tal punto costituirebbe una grave mancanza omettere un
doveroso richiamo anche alla sentenza 14 febbraio 2003 della
Corte di Appello di Milano56, Sezione seconda civile. Per
quanto – lo ribadiamo – si tratti, anche in
questo caso, di un giudizio in materia civile di fronte
al Giudice ordinario, non appare possibile trascurare il
concetto che in tal sede viene ribadito circa la sussistenza
di un danno esistenziale determinato dall’inquinamento
acustico: «…Non è soltanto il diritto
alla serenità domestica, nel ristretto ambito della
propria abitazione, ad essere violato, ma anche la menomazione
delle altre attività di svago, sociali e culturali
che solitamente si svolgono al di fuori della abitazione
familiare e costituiscono corollario alla libera estrinsecazione
della personalità che può essere lesa sia
nell’ambito familiare e privato, sia esterno, cioè
sociale, culturale, ricreativo, senza che insorga necessariamente
una vera e propria malattia psichica.
Il danno esistenziale è, quindi, individuabile,
ove sia accertata una modificazioni peggiorative, purché,
come già evidenziato, apprezzabile per intensità
e qualità, nella sfera personale del soggetto leso,
tra cui va fatta rientrare la alterazione del diritto alla
“ normale qualità della vita” e/o “alla
libera estrinsecazione della personalità”».
La Corte milanese, pur prendendo atto, da un lato, dell’esistenza
di una giurisprudenza che – in parte – dubita
del «riconoscimento della risarcibilità del
pregiudizio psichico subito, in mancanza di una lesione
medicalmente accertabile» e, dall’altro, che,
nel caso esaminato, ci si trovava di fronte ad un danno
di natura psichica «non percettibile visivamente dal
giudicante», ne ha ugualmente affermato la risarcibilità
come danno esistenziale. Quindi i rumori che superano la
soglia della normale tollerabilità, sottolinea la
Corte milanese, determinano una sensazione di malessere
e di alterazione dell’equilibrio psico-fisico che
«pur senza qualificarsi come vero e proprio danno
biologico» vanno a ledere la serenità domestica
«suscettibile di risarcimento». C.v.d.
Le statuizioni contenute nella sentenza 3591/2003 hanno
costituito l’occasione per affrontare alcuni “temi
caldi”, notoriamente “ricorrenti” nelle
numerose diatribe che, di volta in volta, nascono in tema
di inquinamento acustico. Certamente nessuno ha la pretesa
di sostenere che “sia semplice” districarsi
nel groviglio delle numerosissime leggi, regolamenti, direttive,
norme, disposizioni ecc. ecc. vigenti in materia; i quali,
a forza di regolare astrattamente le situazioni, che potenzialmente
possono verificarsi nella realtà, finiscono –
in alcuni casi – per renderle irresolubili. Così
come, tale situazione ingarbugliata, non potrà certamente
costituire avallo alla facoltà di “molestare”
impunemente il proprio prossimo, con rumori eccessivi. Non
vuol neppure costituire una sorta di preventiva giustificazione
per gli addetti ai lavori, ma – non nascondiamocelo!!
– resta il fatto che, anche secondo i nostri padri57,
la sussistenza di un ordinamento giuridico caratterizzato
da innumerevoli leggi non possa certamente considerarsi
un “buon sintomo”58.
(*) Avvocato -Consulente legale ambientale - membro A.N.E.A.
n° 335 - silvanodiros@email.it – silvanodiros@yahoo.it
(**) Tecnico competente in Acustica Ambientale - socio M.R.T.
Missione Rumore Toscana -delsordo@abacoambiente.it
1(§) Già pubblicato su Diritto&Giustizi@
on-line del 24 dicembre 2003
Ivi compresa l’indispensabile fonte di aria compressa:
il compressore
2 di fianco, sotto, o sopra
3 o, quantomeno, lo si può astrattamente percepire
4 dalle 9 alle 20
5 della serie: “…a volte ritornano…”
6 Potenzialmente incrementato, nei mesi estivi, dal sistema
di condizionamento dell’aria ambiente dello studio
dentistico, non sottoposto a monitoraggio durante la verifica
attuata nel mese di febbraio.
7 «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale»: Art. 223. Analisi
di campioni e garanzie per l'interessato. 1. Qualora nel
corso di attività ispettive o di vigilanza previste
da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni
per le quali non è prevista la revisione, a cura
dell'organo procedente è dato, anche oralmente, avviso
all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le
analisi verranno effettuate. L'interessato o persona di
sua fiducia appositamente designata possono presenziare
alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente
tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'art.
230 del codice [rubricato: attività dei consulenti
tecnici].
2. Se leggi o decreti prevedono la revisione delle analisi
e questa sia richiesta dall'interessato, a cura dell'organo
incaricato della revisione, almeno tre giorni prima, deve
essere dato avviso del giorno, dell'ora e del luogo ove
la medesima verrà effettuata all'interessato e al
difensore eventualmente nominato. Alle operazioni di revisione
l'interessato e il difensore hanno diritto di assistere
personalmente, con l'assistenza eventuale di un consulente
tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'art.
230 del codice [rubricato: attività dei consulenti
tecnici].
3. I verbali di analisi non ripetibili e i verbali di revisione
di analisi sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento,
sempre che siano state osservate le disposizioni dei commi
1 e 2.
8 “…La difesa è diritto inviolabile
in ogni stato e grado del procedimento…”.
9 Art. 2. Definizioni – 1. Ai fini della presente
legge si intende per: …omissis… e) valori limite
di emissione: il valore massimo di rumore che può
essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità
della sorgente stessa; f) valori limite di immissione [sia
quelli assoluti sia quelli differenziali] : il valore massimo
di rumore che può essere immesso da una o più
sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente
esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
10 14. Contestazione e notificazione: La violazione, quando
è possibile, deve essere contestata immediatamente
tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata
in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione
stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per
tutte o per alcune delle persone indicate nel
comma precedente, gli estremi della violazione debbono
essere notificati agli interessati residenti nel territorio
della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a
quelli residenti all'estero entro il
termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
all'autorità competente con provvedimento
dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma
precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione
si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.
In ogni caso la notificazione può essere effettuata,
con le modalità previste dal codice di procedura
civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che
ha accertato la violazione.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora
o il domicilio non siano noti, la notifica non è
obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento
in misura ridotta sino alla scadenza del termine
previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio
di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione
si estingue per la persona nei cui confronti è stata
omessa la notificazione nel termine prescritto.
15. Accertamenti mediante analisi di campioni: Se per l'accertamento
della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente
del laboratorio
deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.
L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi
con la partecipazione di un proprio consulente tecnico.
La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo
che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di
15 giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi,
che deve essere allegato all'istanza medesima.
Delle operazioni di revisione dell'analisi è data
comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima
del loro inizio.
I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati
all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che
ha eseguito la revisione dell'analisi.
Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono
alla contestazione di cui al primo comma dell'articolo 14
ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui
all'articolo 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della
prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione
dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa.
Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato
nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano
le disposizioni dell'articolo 14.
Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo
comma dell'art. 17 sarà altresì fissata la
somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi
è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche
a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti
incaricati della stessa analisi.
11 Cui, per il momento, non si intende dare rilievo
12 Ciò in piena conformità con quanto statuito
in Consiglio di Stato, Sez. V, 5 marzo 2003, n. 1224.
13 T.a.r. Toscana, Sez. II, 19 febbraio 1999 n. 203 e 14
febbraio 2000, n. 168
14 Previste dal primo comma dell’art. 7 della legge
7 agosto 1990 n. 241
15 Previsto dall’art. 2.1, della legge 447/95, alla
lettera f): valori limite di immissione [sia quelli assoluti
sia quelli differenziali] : il valore massimo di rumore
che può essere immesso da una o più sorgenti
sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno,
misurato in prossimità dei ricettori;
16 art. 2, comma 1, lettera e) , legge 447/1995: valore
massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente
sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa
17 punto 5) dell’allegato B al DM 16 marzo 1998.
18 In quanto si pone, per l’effetto, come atto terminale
del procedimento sanzionatorio in luogo dell’ordinanza-ingiunzione
prevista dall’art. 18 della legge 689/81.
19 Giurisprudenza richiamata dallo stesso Giudice di primo
grado: Cass. civ., Sez. III, 5 aprile 2000, n. 4145; Cass.
civ., Sez. III, 19 maggio 2000, n. 6485; Cass. civ., Sez.
un., 27 maggio 1999, n. 314.
20 Ordinanza 7 maggio 2002, n. 160
21 Perché possa considerarsi immediatamente lesivo
22 Sempre emulando la Consulta
23 Art. 18 – Ordinanza-ingiunzione: Entro il termine
di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione
della violazione, gli interessati possono far pervenire
all'autorità competente a ricevere il rapporto a
norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono
chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L'autorità competente, sentiti gli interessati,
ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi,
se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione
ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti
emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola
integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione,
previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate,
che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La
restituzione delle cose sequestrate è altresì
disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne
sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro
o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione,
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di
detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo
14; del pagamento è data comunicazione, entro il
trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto,
all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento è di sessanta giorni
se l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può
essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo
le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n.
890.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia
l'ordinanza che dispone la confisca
diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre
opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta,
con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale
si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la
stessa
24 «Le disposizioni di cui al comma precedente non
si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del
rumore è da ritenersi trascurabile: a) se il rumore
misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante
il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre
chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno
e 25 dB(A) durante il periodo notturno.»
25 Propagazione che, ovviamente, dipende anche dalla densità
e temperatura dell'aria
26 Caratterizzato da parametri fisici ben determinati (altezza,
intensità, timbro).
27 Che è la misura dell’intensità di
una variazione di pressione sonora
28 Che è la misura della sua velocità di
variazione
29 Con la quale si deve intendere la maggiore o minore
energia vibratoria che un suono trasporta al nostro orecchio,
riferita all'unità di tempo
30 La potenza sonora di una sorgente (l'energia che attraversa
in un secondo la superficie di 1 centimetro quadrato) è
una grandezza caratteristica della sorgente stessa ed è
indipendente dall’ambiente in cui il rumore viene
irradiato: mediante tale grandezza è possibile quindi
confrontare la rumorosità di macchine diverse tra
loro. Per la legge della conservazione dell'energia, il
flusso di energia per unità di tempo che attraversa
una superficie che racchiude totalmente una sorgente, deve
essere uguale alla potenza sonora di quella sorgente (meno
eventuali perdite dissipative).
31 La pressione acustica o pressione sonora è una
perturbazione subita dall’aria per effetto della sorgente
sonora, ed equivale alla differenza tra la pressione p(t)
in un dato istante e quella p(0) esistente prima dell’inizio
del fenomeno sonoro; si tratta di una grandezza scalare
– caratteristica del punto di misura – che meglio
descrive il fenomeno acustico. Ha per dimensione il Newton
su metro quadro (N*m2) e, solitamente, viene espressa in
Pascal (Pa) o microPascal (?Pa). Il livello di pressione
sonora SPL si esprime in decibel (dB) e viene qualificato
anche come l’ intensità fisica effettiva dei
suoni .
32 Che è un fattore inferiore di 5 miliardi di volte
la normale pressione atmosferica
33 Che è cosa diversa dal “gradire”
34 Per il peso utilizziamo come riferimento il grammo,
per le lunghezze ci serviamo del metro, per la dimensione
dei file ci riferiamo ai byte, ecc. ecc.
35 Per la capienza di un hard-disk, nessuno utilizza l’indicazione
"40 miliardi di byte", bensì il prefisso
giga: 40 Gbyte
36 Quindi il suono non gradito.
37 La filtrazione dei valori alle diverse frequenze la
ritroviamo nei filtri “A” normalmente contenuti
all’interno dei fonometri comunemente commercializzati
38 da 0 a 140 dB; quindi espressi senza utilizzare il filtro
di ponderazione A
39 da 20 a 200.000.000 di ?Pa
40 Ma il ragionamento può esser fatto anche considerando
un decremento.
41 Indicazione del tutto sommaria
42 Vedasi grafico di cui alla figura « 1 »
in calce al documento; precisando che trattasi di rappresentazione
del tutto indicativa, che non vanta certamente pretese di
esattezza.
43 Vedasi grafico di cui alla figura « 2 »
in calce al documento (precisando che trattasi di rappresentazione
del tutto indicativa, che non vanta certamente pretese di
esattezza). Dove è facile notare come un livello
di pressione sonora di 50 dB(A) equivalga, grosso modo,
ad un valore di 9.000 ?Pa; così che con un incremento
di 210 ?Pa (che provocherebbero un innalzamento da 25 a
28,0 dBA), in questo caso, si ottiene un differenziale di
soli + 0,3 dB(A), raggiungendo al massimo un valore di rumore
ambientale di circa 50,3 dB(A).
44 In psicoacustica; quindi in quella parte dell'acustica
che studia il "modo" di sentire degli esseri umani.
45 Essendo necessario un effettivo incremento di 10 dB
per percepire un raddoppio del volume di un suono (nonostante
che nella realtà strumentale l’aumento effettivo
e concreto sia stato di 10 VOLTE rispetto a quello iniziale).
46 Art. 9 – Ordinanze contingibili ed urgenti –
1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità
di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco,
il presidente della provincia, il presidente della giunta
regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo
quanto previsto dall'articolo 8 della L. 3 marzo 1987, n.
59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito
delle rispettive competenze, con provvedimento motivato,
possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme
di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore,
inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.
Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà
è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio
dei ministri.
2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti,
in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza
pubblica.
47 «…2 - Il sindaco, quale ufficiale del Governo,
adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi
generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili
e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli
che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione
dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove
occorra, l'assistenza della forza pubblica….»
48 Non contenendo più l’elencazione delle
materie in cui questi possono essere adottati
49 Senza contare che, per i provvedimenti contigibili ed
urgenti, il testo unico ha introdotto una ulteriore distinzione
che era ignota alle precedenti leggi, ponendo una diversificazione
fra "ordinanze adottate dal sindaco quale rappresentante
della comunità locale" – che possono essere
emesse solo in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica
a carattere esclusivamente locale – (art. 50) ed ordinanze
del sindaco quale rappresentante del governo, che possono
essere emesse solo "al fine di prevenire o eliminare
gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini"
(art. 54).
50 Senza poter sottacere la contestuale validità
di quanto stabilito con la sentenza Tar Toscana, Sez. III,
19 aprile 2002, n. 803 : – Il potere extra ordinem
del Sindaco quale ufficiale del governo, come disciplinato
dall’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 … rimane
pur sempre di carattere eccezionale e residuale e va esercitato
ove sia ravvisabile l’impossibilità di ricorrere
agli ordinari rimedi apprestati dall’ordinamento,…
e il relativo provvedimento deve essere congruamente motivato
51 Vds. T.a.r. Lazio, sez. II, 22 febbraio 1995 n. 242;
T.a.r. Toscana, Sez. II, 14 febbraio 2000, n. 168; T.a.r.
Sicilia – Palermo, Sez. II, 1 luglio 1993, n. 564;
T.a.r. Sicilia – Catania, Sez. II, 9 giugno 1992,
n. 596
52 Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 2 aprile 2003,
n. 16782: «… L'ordinanza contingibile e urgente,
quando miri a preservare la salute pubblica, può
essere adottata non solo per porre rimedi a danni già
verificatisi alla salute, ma anche e soprattutto, alla stregua
dell'art. 32 Cost., per evitare che tali danni si verifichino…
( che richiama Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 1996, n.
220).
53 Trib. Venezia, 27 settembre 2000 [Pres. De Curtis]
54 art. 32 – La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività,
e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge. La legge non
può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto
della persona umana.
55 Tribunale di Modena, sez. I– ordinanza 11 novembre
2003 n. 42 - Pres. Cigarini, Est. Pagliani - Franchini ed
altri c. Ricchi ed altri; che richiama la sentenza del Tribunale
di Milano, 21 ottobre 1999, in Giur. milanese 2000, 68:
– «… è ravvisabile il danno esistenziale
da inquinamento acustico nel caso in cui, a causa del superamento
dei limiti di tollerabilità delle immissioni sonore
fissati dalla legge, si verifichi in concreto una lesione
della serenità personale dell’individuo, ossia
un’alterazione del benessere psico-fisico, dei normali
ritmi di vita che si riflettono sulla tranquillità
personale del soggetto danneggiato, incidendo sulle normali
attività quotidiane e provocando uno stato di malessere
psichico diffuso che, pur non sfociando in una vera e propria
malattia, provoca, tuttavia, ansia, irritazione, difficoltà
a far fronte alle normali occupazioni e depressione…».
56 Presidente Odorisio – relatore Chindemi Ricorrente
Centro Poligrafico Milano Srl
57 Tacito, Annali, III, 27
58 Corruptissima republica plurimae leges (Quando l'autorità
pubblica è sommamente corrotta, innumerevoli sono
le leggi)
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redazione di megghy.com
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