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Posto che il conducente precedente non ha compiuto alcuna
manovra d‘emergenza per evitare la buca, è così
evidente come, date le sue dimensioni rapporte alla angustia
della carreggiata, essa ha potuto tranquillamente essere attraversata
dal veicolo seguito dalla attrice senza imprimergli alcuna
alterazione nella condotta di marcia.
Il che è confermato dal teste Pepe Tommaso che dichiarava:
“preciso che ho visto soltanto lo sbandamento dell’auto;
posso tuttavia affermare che nella buca citata ci sono finito
io stesso, riuscendo comunque a controllare l’auto.”
Il testimone, pertanto, non solo non ha visto il momento
di materiale collisione dell’autovettura della Giampaolo
con il muretto – evento al quale solo possono evidentemente
imputarsi i danni materiali assertivamente riportati dal veicolo
della attrice -, ma ha pure attraversato la buca senza subire
conseguenze di sorta, così come aveva fatto anche il
conducente dei veicolo che precedeva quello della attrice.
Il quadro probatorio ostativo all’accoglimento della
domanda si completa con ulteriori rilievi.
Delle fotografie prodotte si evince che la buca era ubicata
lungo il margine interno della curva sinistroconvessa –
o destrorsa -, e, pertanto, il veicolo che la affrontava doveva
necessariamente procedere con l’asse longitudinale diretto
verso il centro della carreggiata, tangente alla semicirconferenza
delineata dal margine interno della curva.
Ditalchè un eventuale sbandamento laterale del veicolo
in proiezione quasi ortogonale al latitante muretto in pietra.
Senonchè dalle fotografie della Opel Tigra si evince
che le lesioni sono presenti lungo tutto il paraurti anteriore,
e persino sullo spigolo sinistro, che si trovava in posizione
diametralmente opposta all’ipotetico punto di impatto
tra la Opel Tigra ed il muretto latitante.
Secondo la narrazione della attrice, infatti, l’urto
non avrebbe potuto che verificarsi tra lo spigolo anteriore
destro dell’auto e il muretto, mentre la diffusione
delle lesioni su tutto il paraurti anteriore, incluso lo spigolo
anteriore sinistro, è indice di un impatto di tipo
frontale, con l’asse longitudinale della Opel Tigra
perfettamente perpendicolare ed ortogonale al corpo sui cui
il veicolo va ad impattare.
Ditalchè appare oggettivamente inverosimile che le
lesioni raffigurate dalle fotografie prodotte siano state
causate da un incidente così come descritto dalla parte
attrice.
E’ così evidente che l’incidente in parola
o non si è verificato affatto o è ascrivibile
al fatto e colpa esclusiva della attrice9 per effetto del
principio di autoresponsabilità che costituisce la
frontiera estrema della responsabilità civile, normativamente
segnata dal primo comma dell’art.1227 cod.civ., in forza
del quale ognuno deve risentire sulla propria sfera giuridica
delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle
regole di comune prudenza che identificano il contenuto di
diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti
adottati nella vita sociale.
In presenza di negligenza e disattenzione dell’utente
della pubblica via, ogni asperità, anche la più
insignificante, può trasformarsi in una insidia e/o
trabocchetto idonei a fondare la responsabilità civile
della P.A..
Ne consegue che la buca deve considerarsi visibile quanto
meno ai fini di escludere la circostanza della “invisibilità”
oggettiva che, unitamente alla imprevedibilità soggettiva,
deve sempre caratterizzare la asperità del fondo stradale
affinché questa possa configurare la ipotesi di insidia10
generatrice di responsabilità a carico dell’Ente
proprietario della strada stessa, oberato ex lege dell’obbligo
di custodia nei limiti in cui esso è esigibile in relazione
alla estensione dei beni da vigilare11; e che, pertanto, essa
buca non costituisca insidia stradale12 poiché per
le circostanze in cui si è verificato l’accaduto,
era dall’attore concretamente visibile ed evitabile
mediante l’esercizio doveroso dei poteri di controllo
e vigilanza che devono contrassegnare la diligente condotta
di chi utilizza uti civis i beni demaniali aperti alla fruizione
della generalità dei consociati13.
III.- La domanda attrice deve così essere rigettata
per infondatezza, con condanna della sig.ra Giampaolo alla
rifusione delle spese e competenze legali in favore del Comune
di Fasano.
IV.- La domanda di garanzia impropria proposta dal Comune
di Fasano contro M. Giampiero titolare di omonima impresa
individuale Edil Mar, in forza del contratto di appalto stipulato
inter partes, è subordinata all’accoglimento
della domanda attrice; ed ugualmente è a dirsi in ordine
alla domanda dispiegata dalla Edil Mar contro la Lloyd Adriatico
Assicurazioni spa.
Quest’ultima deve essere rigettata per infondatezza,
in accoglimento delle argomentazioni difensive dispiegate
da essa compagnia assicuratrice, con condanna del chiamante
alla rifusione di spese e competenze di lite in favore della
chiamata.
Il contratto di assicurazione stipulato da M. Giampiero ha
infatti ad oggetto la responsabilità aquiliana incombente
sull’imprenditore per fatti relativi alla esecuzione
dei contratti di lavoro autonomo stipulati.
Nella vicenda sottoposta a giudizio, invece, il Comune di
Fasano deduce la responsabilità contrattuale del M.,
al quale si addebita di non aver adempiuto alle obbligazioni
derivanti dal contratto di appalto stipulato con esso Comune
di Fasano.
Ne consegue che la polizza assicurativa copre i rischi derivanti
dal “facere” dell’imprenditore, e non già
da quelli inerenti il “non facere”, rilevanti
solo nel rapporto contrattuale interno esistente tra l’appaltante
Comune e l’appaltatore, mentre nei confronti dei terzi
risponderà sempre e solo il Comune proprietario della
res dannosa.
La reiezione della domanda principale determina la sopravvenuta
carenza di interesse nelle domanda dispiegata dal convenuto
Comune di Fasano, contro M. Giampiero, e la parte attrice
deve sentirsi condannare alla rifusione di spese e competenze
anche in favore di queste ultima14.
V.- Le altre domande ed eccezioni delle parti, in quanto
infondate, devono essere rigettate.
VI.- Nella redazione della presente sentenza si è
tenuto conto dell’obbligo imposto dall’art.112
c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi
di domanda, e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate
dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio; purchè,
naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti
entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni
assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione
della causa di cui all’art.183 c.p.c., essendo la tardiva
proposizione rilevabile anche d’ufficio e pur in assenza
di opposizione della controparte15, mentre il mancato rilievo
non integra il vizio di omessa pronuncia poiché nessun
potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione
di domande inammissibili16.
In forza del principio dispositivo iudes iuxta provata et
alligata iudicare debet, mentre la parte è signore
del fatto, che ha l’onere di allegare nei termini perentori
imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive17,
e successivamente provare, il giudice è signore del
diritto, con la conseguenza di vedere la operatività
del principio c.d. del chiesto e pronunciato limitata dal
concorrente principio iura novit curia, che consente al giudice,
nell’ambito dei fatti materiali allegati e provati delle
parti, di attribuire qualificazioni giuridiche differenti
da quelle impiegate dalle parti, qualificando autonomamente
l’azione proposta anche in difformità del nomen
iuris adottato dalla parte18, ed utilizzando principi giuridici
anche non invocati negli scritti difensivi, ferma restando
la cristallizzazione del thema decidendum all’esito
del compimento della fase di trattazione della causa.
Principio quello del iura novit curia, che spiega i suoi
effetti anche nel grado di appello19, pur se in tema di qualificazione
della domanda operata dal primo giudice incombe sulla parte
l’onere di proporre sul punto uno specifico motivo di
gravame20.
E la corretta distinzione tra fatti addotto a sostegno della
pretesa e qualificazione giuridica dei medesimi, conduce a
escludere che il giudice alteri la natura dell’azione
proposta – restando di conseguenza escluso il vizio
di ultra petizione – quando si limiti ad effettuare
una diversa valutazione giuridica della causa pretendi, senza
mutare officiosamente i fatti materiali allegati dalla parte,
che soli contribuiscono ad individuarla come elemento costitutivo
della azione21, unitamente alle parti ed al petitum, con consequenziale
sensibile riduzione dell’ambito di operatività
dell’ultrapetizione22.
Nella stesura della motivazione si è altresì
tenuto conto dello insegnamento giurisprudenziale secondo
cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni
in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione,
fedelmente riproduttive dell’iter logico-giuridico seguito
dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina
di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti23, che debbono
così intendersi come ritenute non pertinenti e non
risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora
non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all’obbligo
di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto,
che non deve certamente avvenire passando analiticamente in
rassegna tutte le risultanze istruttorie ma, in un ordinamento
giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova24
e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante,
deve consistere nella semplice indicazione degli elementi
che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato
nella decisione25, dovendosi ritenere implicitamente disattesi
quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano
incompatibili.
Dalla inconfigurabilità di un obbligo di confutare
analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata
dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi
di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo
una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo
capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè
l’assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili26,
e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte
motiva27.
VII. – In merito al regolamento delle spese di lite,
nella liquidazione degli onorari si è tenuto conto
non solo della natura e del valore della controversia, ma
anche e soprattutto dell’importanza e del numero delle
questioni trattate, e dell’attività effettivamente
svolta dall’avvocato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi-Sezione distaccata di Fasano, in
persona del Giudice Civile Monocratico, definitivamente pronunciando
sulla domanda proposta da Giampaolo I. nei confronti del Comune
di Fasano; sulla domanda proposta dal Comune di Fasano contro
M. Giampiero, e sulla domanda da questi proposta contro Lloyd
Adriatico Assicurazioni Assicurazioni spa, così provvede:
VIII.- rigetta la domanda di Giampaolo I., e la condanna
al pagamento di spese e competenze di lite in favore del Comune
di Fasano, che liquida in euro 160,00 per borsuali, euro 1400,00
per diritti, euro 1900,00 per onorari, oltre a rimborso forfetario
del 12,5% su diritti ed onorari, oltre a cna ed iva come per
legge, oltre a spese di registrazione della sentenza;
IX. - dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di
interesse la domanda proposta dal Comune di Fasano contro
M. Giampiero;
X. - condanna Giampiero I. alla rifusione di spese e competenze
legali in favore di M. Giampiero, che liquida in euro 160,00
per borsuali, euro 1400,00 per diritti, euro 1900,00 per onorari,
oltre a rimborso forfetario del 12,5% su diritti ed onorari,
oltre a cna ed iva come per legge;
XI.- Rigetta la domanda proposta da M. Giampiero contro il
Llyod Adriatico Assicurazioni spa;
XII. – condanna M. Giampiero alla rifusione di spese
e competenze legali in favore di Llyod Adriatico Assicurazione
spa, che liquida in euro 160,00 per borsuali, euro 1400,00
per diritti, euro 1900,00 per onorari, oltre a rimborso forfetario
del 12,5% su diritti ed onorari, oltre a cna ed iva come per
legge;
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale
di Brindisi Sez.Dist. di Fasano in data 7 aprile 2005
Il Giudice
dott. Alberto Munno
Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2005
Note:
1 “L’azione di responsabilità per custodia
ex art 2051 cod.civ. presuppone sul piano etiologico e probatorio
accertamenti diversi, e coinvolge distinti temi di indagine
rispetto all’azione di responsabilità per danni
a norma dell’art.2043 cod.civ., trattandosi di accertare,
in quest’ultimo caso, se sia stato attuato un comportamento
commissivo o omissivo dal quale è derivato un pregiudizio
a terzi, e dovendosi prescindere invece, nel caso di responsabilità
per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento
del custode, che è elemento estraneo alla struttura
della fattispecie normativa di cui all’art.2051 cod.civ.,
nella quale il fondamento della responsabilità è
costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti
dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito. Ne consegue
che proposta in primo grado domanda di risarcimento danni
ex art.2043 cod.civ., subordinata in primo grado, è
soggetta in appello al divieto dello ius novorum, trattandosi
di domanda che comporta il mutamento dei fatti costitutivi
del diritto azionato e che, modificando l’oggetto sostanziale
dell’azione e i termini della controversia, pone in
essere una pretesa diversa da quella fatta valere in primo
grado e sulla quale non si sia svolto in quella sede il contraddittorio
“ (Cass. Civ.Sez.III n.12329 del 06-07-2004; conformi
Cass.Civ.Sezioni Unite n.10893 del 07-08-2001, Cass.Civ.Sez.III
n.7938 del 12-06-2001)
2 “La presunzione di responsabilità per danni
cagionati dalle cose in custodia, di cui all’art.2051
cod.civ. non si applica agli enti pubblici ogni qualvolta
il bene, sia esso demaniale o patrimoniale, per le sue caratteristiche
– estensione e modalità d’uso – è
oggetto o di una utilizzazione generale e diretta da parte
di terzi che limita in concreto la possibilità di custodia
e vigilanza sulla cosa. “ (Cass.Civ.Sez.III sent. n.265
del 15-01-1996 Ferrovie dello Stato c. Enel, Cass.Civ.Sez.III
sent.n.5990 del 16-06-1998).
“La presunzione di responsabilità di cui all’art.2051
cod.civ. non opera nei confronti della P.A. per danni cagionati
a terzi da beni demaniali sui quali è esercitato un
uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini,
quando l’estensione del bene demaniale renda impossibile
l’esercizio di un continuo ed efficace controllo che
valga ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo
per i terzi “ (Cass.Civ. Sez.III sent.10759 del 28-10-1998
Anas c. Agostino).
3 “In materia di responsabilità civile per i
danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione di
strade pubbliche – nel caso, strada comunale –
l’art.2051 cod.civ. trova applicazione nei confronti
della P.A. – nel caso, Comune – non solo nelle
ipotesi in cui essa svolga una determinata attività
sulla strada, ma ogni qualvolta non sia ravvisabile l’oggettiva
impossibilità di un esercizio del potere di controllo
dell’ente sulla strada in custodia, in dipendenza del
suo uso generale da parte dei terzi e della notevole estensione
del bene” (Cass.Civ.Sez.III n.11446 del 23-07-2003).
4 Cass.Civ.Sez.III n.2062 del 04-02-2004.
5 “La presunzione di responsabilità di cui all’art.2051
cod.civ. non opera nei confronti della P.A. per danni cagionati
a terzi da beni demaniali sui quali è esercitato un
uso ordinario generale e diretto da parte dei cittadini, quando
l’estensione del bene demaniale renda impossibile l’esercizio
di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire
l’insorgenza di cause di pericolo per i terzi. Tali
principi sono applicabili pure nell’ambito del demanio
stradale nel quale debbono intendersi comprese, oltre alla
sede stradale, le zone limitrofe che siano anch’esse
di proprietà della stessa P.A.” (Cass.Civ.Sez.III
n.11366 del 31-07-2002).
6 “E’ configurabile a carico della P.A. una responsabilità
ex art.2051 cod.civ. in relazione a beni, demaniali o patrimoniali,
non soggetti ad uso generale della collettività, i
quali consentano, per effetto della loro limitata estensione
territoriale, un’adeguata attività di vigilanza
e controllo da parte dell’ente ad essi preposto. “
(Cass.Civ.Sez.III n.6515 del 02-04-2004).
7 “La discrezionalità e la conseguente insindacabilità
da parte del giudice ordinario dei criteri e dei mezzi con
i quali l’amministrazione realizza e mantiene un’opera
pubblica, trovano un limite nell’obbligo dell’amministrazione
medesima di osservare, a tutela dell’incolumità
dei cittadini e dell’integrità del loro patrimonio,
le specifiche disposizioni di legge e di regolamento disciplinati
quelle attività, nonché le comuni norme di diligenza
e prudenza, con la conseguenza che l’inosservanza di
dette disposizioni e norme comporta la responsabilità
dell’amministrazione per i danni arrecati ai terzi”
(Cass.Civ.Sez.III sent n.3631 del 28-04-1997 Ana c.Romano).
8 “L’ente proprietario della strada aperta al
pubblico transito è tenuto a mantenere la stessa in
condizioni che non costituiscono per l’utente –
che fa ragionevole affidamento sulla sua apparente regolarità
– una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia
o trabocchetto) caratterizzata oggettivamente dalla non visibilità
e osggettivamente dalla non prevedibilità del pericolo
“ (Cass.Civ.Sent.III sent. n.3630 del 28-04-1997 Anas
c. Gidia)
“La configurabilità della P.A. per danni conseguenti
a difetti di manutenzione delle strade è configurabile
quando risulti violato il limite posto alla discrezionalità
amministrativa dalla norma primaria e fondamentale del neminem
laedere e, particolarmente, quando le strade a causa delle
condizioni nelle quali sono tenute presentino per l’utente,
che fa ragionevole affidamento sulla loro apparente regolarità,
una situazione di pericolo occulto, in relazione al carattere
obiettivo della non visibilità ed a quello subiettivo
della non prevedibilità” (Cass.Civ. Sez.III sent.
n.340 del 17-01-1996).
Cass.Civ.Sez.III sent. N.12314 del 04-12-1998.
9 “In tema di azione per il risarcimento del danno,
stabilire se i danni lamentati siano stati tutti e solo conseguenza
della condotta altrui o non potessero essere evitati dal danneggiato,
in tutto o in parte, costituisce per il giudice esercizio
del suo potere di decidere sulla domanda secondo diritto e
non richiede un’eccezione del convenuto”. (Cass.Civ.Sez.III
n.2154 del 14-02-2001).
10 “In tema di responsabilità da cose in custodia
il concetto di insidia o trabocchetto è caratterizzato
da una situazione di pericolo occulto connotato dalla non
visibilità – elemento oggettivo – e dalla
non prevedibilità – elemento soggettivo –
e l’indagine relativa alla sussistenza di tale situazione
e della sua efficienza causale nella determinazione dell’evento
dannoso è demandata al giudice di merito ed è
insidacabile in sede di legittimità ove la relativa
valutazione sia sorretta da congrua ed adeguata motivazione.”
(Cass.Civ.Sez.III sent.n.366 del 14-01-2000 Comune di Altamura
c. Ras spa)
11 “Ai fini dell’accertamento della responsabilità
dell’Ente pubblico proprietario di una strada per i
danni subiti dall’utente a causa delle condizioni di
manutenzione della stessa – accertamento da compiersi
non in astratto ma in concreto, tenendo conto delle circostanze
di tempo e di luogo nelle quali si è verificato il
sinistro – assume rilevanza anche la condotta del danneggiato,
attesa la possibilità che questi, per colpa, si sia
posto in una non corretta relazione con la situazione di pericolo
– nella specie una buca .- creando egli stesso le condizioni
per non avvedersene e non poterla in seguito evitare.”
(Cass.Civ.Sez.III sent.n.4632 del 24-05-1997 Comune di Comiso
c. Schembari)
12 “Nell’esercizio del suo potere discrezionale
inerente alla esecuzione e manutenzione di opere pubbliche
la P.A. incontra limiti derivanti sia da norme di legge regolamentari
e tecniche, sia da regole di comune prudenza e diligenza,
prime tra tutte quella del neminem ledere, in ossequio alla
quale essa è tenuta a far si che l’opus publicum
– in particolare una strada aperta al pubblico transito
– non integri per l’utente gli estremi di una
situazione di pericolo occulto – cosiddetta insidia
o trabocchetto -; questa situazione ricorre, in particolare,
quando lo stato dei luoghi è caratterizzato dal doppio
e concorrente requisito della non visibilità oggettiva
del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del
pericolo stesso.” (Cass.Civ.Sez.III sent. N.5989 del
16-06-1998 Zitelli c. Comune di Maddaloni, Cass.Civ.Sez.III
sent.11162 del 12-11-1997, Cass.Civ.Sez.III sent.11455 del
12-11-1998, Cass.Civ.Sez.III sent. n.6463 del 16-05-2000).
13 “Costituisce insidia stradale ogni situazione di
pericolo che l’utente medio, usando la normale diligenza
richiesta dalla particolare situazione in cui si trova, non
può obbiettivamente prevedere: onde al fine di escludere
la responsabilità risarcitoria dell’ente che
abbia di fatto la gestione della strada è necessaria
la dimostrazione da parte dell’ente stesso che nonostante
la obiettiva esistenza della insidia l’utente fosse
soggettivamente in grado di prevederla o di evitarla. Il relativo
apprezzamento da parte del giudice è incensurabile
in sede di legittimità ove correttamente ed adeguatamente
motivato.” (Cass.Civ. Sez.III sent.n.191 del 12-01-1996
Comune Cava dei Tirreni c.Esposito).
14 “Il rimborso delle spese processuali sostenute da
chi sia stato chiamato in garanzia dal convenuto legittimamente
viene posto a carico dell’attore ove questi risulti
soccombente nei confronti del convenuto in ordine a quella
che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia”
(Cass.Civ.Sez.II n.2330 del 01-03-1995 Semeraro c.Cirillo).
15 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile
ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela
dell’interesse di parte ma anche dell’interesse
pubblico al corretto e celere andamento del processo, con
la conseguenza che la tardività di domande eccezioni
ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d’ufficio
dal giudice indipendentemente dall’atteggiamento processuale
della controparte al riguardo,” (Cass.Cic.Sez.I n.4376
del 07-04-2000 De Marco c. Fapa di Pellegrini).
16 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice
di appello non è configurabile in relazione ad una
domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda
inammissibile non determina l’insorgere di alcun potere-dovere
del giudice adito di pronunciarsi su di essa” (Cass.Civ.Sez.Lavoro
n.11933 del 07-08-2003)
17 “Nel sistema delle preclusioni introdotto dalla
legge 26-11-1990 n.353 anche per le allegazioni di parte il
thema decidendum non è più modificabile dopo
la chiusura della prima udienza di trattazione – art.183
comma 1 c.p.c., o la scadenza del termine concesso dal giudice
ai sensi dell’art.183 quinto comma c.p.c. potendo soltanto,
dopo dette scadenze, formulare istanze istruttorie per provare
i fatti allegati.“ (Cass.Civ.Sez.II n.9323 del 17-05-2004).
18 “Nell’esercizio del potere di interpretazione
e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è
condizionato dalla formula dalla parte, dovendo egli tener
conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile
dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni
formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento
in concreto richiesto, senza altri limiti che quello di rispettare
il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta
e di non sostituire d’ufficio una diversa azione a quella
formalmente proposta.” (Cass.Civ.Sezioni Unite n.27
del 21-02-2000, Cass.Civ.Sez.II n.2908 del 27-02-2001, Cass.Civ.Sez.Lavoron.424
del 19-01-1998, Cass.Civ.Sez.II n.7941 del 29-09-1994, Cass.Civ.Sez.Lavoro
n.900 del 02-02-1996, Cass.Civ.Sez.I n.383 del 15-01-1999,
Cass.Civ.Sez.I n.10493 del 24-09-1999, Cass.Civ.Sez.I n.2574
del 20-03-1999, Cass.Civ.Sez.II n.8879 del 03-07-2000).
19 “Non ricorre nella violazione del principio della
corrispondenza tra il richiesto ed il pronunciato il giudice
d’appello che, rimanendo nell’ambito del petitum
e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla
base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di
primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella
motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non
considerati o non espressamente menzioanti dal primo giudice”.
(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.3100 del 10-04-1997 Inps clemente).
20 “Il potere di qualificazione della domanda nei gradi
successivi al primo va, inoltre, coordinato con i principi
propri del sistema delle impugnazioni, sicchè, con
riferimento all’appello, deve ritenersi precluso al
giudice del secondo grado di mutare d’ufficio, in mancanza
di gravame sul punto, la qualificazione operata dal primo
giudice. “ (Cass.Civ.Sez.III n.6712 del 15-05-2001).
21 “Per causa pretendi debbono intendersi non solo
e non tanto le ragioni giuridiche addotte a fondamento della
pretesa avanzata, quanto e soprattutto l’insieme delle
circostanze di fatto che la parte pone a base della propria
richiesta, essendo compito del giudice individuare correttamente
gli effetti giuridici derivanti dai fatti dedotti in causa.
“ (Cass.Civ.Sez.I n.14142 del 27-10-2000, Cass.Civ.Sez.I
n.11157 del 13-12-1996).
22 “Il vizio di ultra o extrapetizione ricorre quando
il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle
eccezioni fatte valere dalle parti ovvero su questioni estranee
all’oggetto del giudizio e non rilevabili di ufficio,
attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da
quello domandato, fermo restando che il giudice è libero
non solo di individuare l’esatta natura dell’azione
e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni
di diritto diverse da quelle prospettate dalle parti, ma di
rilevare altresì indipendentemente dall’iniziativa
della parte convenuta la mancanza degli elementi che caratterizzano
l’efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa,
in quanto ciò attiene all’obbligo inerente la
esatta applicazione della legge.” (Cass.Civ.Sez.Lavoro
n.8636 del 24-06-2000, Cass.Civ.Sez.I n.4923 del 16-05-1998,
Cass.Civ.Sez.III n.18236 del 28-11-2003).
“ Il principio della corrispondenza tra il richiesto
e pronunciato fissato dall’art.112 c.p.c. implica unicamente
il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene
non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non
trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta che il giudice
renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostituzione
dei fatti di causa, alla stregua delle risultanze istruttorie,
autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché
in base ad una norma giuridica diversa da quella invocata
dall’istante.” (Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6006 del
22-06-1994, Cass.Civ.Sez.Lavoro n,914 del 02-02-1996, Cass.Civ.Sez.III
n.8258 del 30-08-1997, Cass.Civ.Sez.II n.2730 del 23-03-1999),
23 “Al fine di adempiere all’obbligo della motivazione,
il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente
tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni
prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli,
dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi
gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento,
dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri
rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente,
sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”
(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II
n.5169 del 10-06-1997).
24 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste
una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento
processuale della parte può costituire unica e sufficiente
fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione,
può trarre elementi anche dalla circostanza che siano
state prospettate nell’ambito dello stesso processo,
tesi difensive contrastanti tra loro.” (Cass.Civ.Sez.III
n.4 del 06-01-1982).
25 “E’ devoluta al giudice di merito l’individuazione
delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la
valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità
e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute
idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privililegiando
in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri
– in ragione del loro diverso spessore probatorio -,
con l’unico limite dell’adeguata e congrua motivazione
del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta
decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente
tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente
le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece
sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso,
indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento
e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per
le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli
logicamente incompatibili con la decisione adottata”
(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III
n.5964 del 23-04-2001).
26 “L’omessa pronuncia quale vizio della sentenza,
può essere utilmente prospettata solo con riguardo
alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine
alla domanda che riceve una pronuncia di accoglimento o di
rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano
gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di
un suo assorbimento in altre statuizioni.” (Cass.Civ.Sez.II
m.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell’08-03-2001,
Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione
dell’art.112 c.p.c. è configurabile soltanto
in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda
o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento
o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano
gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della
deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre
declaratorie.” (Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996,
Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317
del 06-04-2000).
27 “L’omessa pronuncia che rende annullabile
la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto
con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto
di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica
argomentazione.” (Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995,
Cass.Civ.Sez.I n.1081 del 29-09-1999)
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