| REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sentenza 149/2005
Il Tribunale di Varese, 2^ Sezione Civile, in composizione
monocratica, nella persona del giudice dott. Miro Santangelo,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile RG. Nr. 1232/2003, trattenuta in decisione
all’udienza del 03 dicembre 2004, promossa con atto
di citazione depositato in data 15 maggio 2003
DA
**** Simonetta, rappresentata e difesa dall’Avv. Cesare
**** e dall’Avv. Massimo **** presso il suo studio ****
giusta delega sul retro dell’atto di citazione.
ATTRICE
CONTRO
ANAS SPA, rappresentata e difesa dall’Avv. A. Giordano;
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI PER L’ATTRICE
Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Varese, ogni contraria
istanza ed eccezione disattesa:
Nel Merito:
Accertata e dichiarata ex art. 2043 c.c. e/o 2051 c.c. la
responsabilità della convenuta ANAS spa – Ente
Nazionale per le Strade in persona del legale rapp.te pro
tempore nella provocazione del sinistro in oggetto, per l’effetto,
condannare il medesimo ente, in persona del legale rapp.te
pro tempore, a risarcire all’attrice l’importo
di € 11.170,00 oltre interessi a titolo di danni materiali
subiti; condannare altresì l’ente convenuto in
persona del legale rapp.te pro tempore a risarcire all’attrice
le somme che verranno accertate a seguito dell’espletanda
CTU a titolo di danno biologico per invalidità permanente,
inabilità temporanea, totale e parziale, oltre al danno
morale ed alle spese mediche sostenute. Il tutto oltre ad
interessi e rivalutazione per legge dalla data del fatto al
saldo.
con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e
sentenza esecutiva.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettersi consulenza medico legale sulla persona dell’attore
al fine di accertare la natura delle lesioni, i postumi invalidanti
sia con riferimento al danno biologico che alla durata della
inabilità temporanea, assoluta e parziale. Si chiede
altresì di essere ammessi a prova per interpello di
parte convenuta e testi sui capitoli dedotti in parte narrativa
da ritenersi qui integralmente trascritti e preceduti dalle
parole “Vero che”.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO
Piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito, disattesa e reietta
ogni contraria istanza, difesa, eccezione e/o deduzione:
in via principale, rigettare la domanda attorea siccome infondata
sia in atto che in diritto e non provata;
in via subordinata, accertare e dichiarare la prevalente
e/o concorrente responsabilità dell’attrice nella
determinazione dell’incidente per cui è causa,
riducendo per l’effetto la misura del risarcimento dovuto
in proporzione all’entità della colpa eventualmente
accertata a carico di ciascuno.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede ammettere interrogatorio formale dell’attrice
sulla seguente circostanza: “vero che la chiazza di
gasolio occupava l’intera curva?”
Si chiede altresì ammettere prova contraria sui capitoli
di prova testimoniale di parte attorea eventualmente ammessi;
Con riserva di precisare e/o modificare domande eccezioni
e conclusioni nonché di depositare documenti e di indicare
nuovi mezzi di prova rispettivamente nei termini di cui agli
artt. 183 e 184 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 25.6.03 **** Simonetta conveniva in
giudizio dinanzi al Tribunale di Varese l’Anas spa chiedendo
il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro
avvenuto in data 30 marzo 2001.
Riferiva che il proprio veicolo era sbandato sulla strada
statale 233 in Valganna a causa di chiazze di gasolio esistenti
sul manto stradale.
Deduceva la responsabilità della convenuta ex articolo
2043 cc ed ex articolo 2051 c.c..
Si costituiva il giudizio la convenuta deducendo la propria
carenza di responsabilità per essere la sostanza oleosa
stata depositata da altro veicolo pochi istanti prima del
sinistro occorso all'attrice e deducendo comunque l’inapplicabilità
al caso di specie della responsabilità da cose in custodia.
Ciò premesso concludeva per il rigetto della domanda
e in via subordinata per l'accertamento della prevalente o
concorrente responsabilità dell'attrice.
Escussa prova per testi ed espletata consulenza medica la
causa, sulle conclusioni delle parti così come in epigrafe
trascritte, veniva posta in decisione ad esito della precisazione
delle conclusioni in data 6 dicembre 2004.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La responsabilità della pubblica amministrazione proprietaria
della strada o del concessionario della strada medesima può
essere affermata solo quando il danno sia riconducibile ad
una insidia, cioè ad un pericolo oggettivamente non
prevedibile ed oggettivamente non visibile.
Nel caso di specie può dirsi acclarata la circostanza,
perché confermata dai testi ed evidenziata nel rapporto
della polizia provinciale, che sull'asfalto, nel punto in
cui l'auto dell'attrice è sbandata, vi era del gasolio.
Può dirsi altresì accertato che detto gasolio
fosse non visibile in quanto coperto da una pozza d'acqua
che il teste Tizio ha chiarito essere profonda circa dieci
centimetri e di estensione pari a circa otto metri.
Tale teste ha peraltro riferito di aver affrontato la curva,
al di là della quale si trovava il gasolio, ad una
velocità di circa 70 chilometri orari e dal rapporto
della polizia provinciale emerge che i veicoli dell'attrice
e del teste si trovarono coinvolti, in un unico contesto temporale,
nel sinistro in oggetto. Deve pertanto ritenersi che anche
l'attrice viaggiasse ad una velocità di circa 70 chilometri
orari.
Se a ciò si aggiunge che dal rapporto risulta che,
prima della curva, vi era un segnale di pericolo generico
con pannello integrativo, che indicava il pericolo di allagamento,
deve ritenersi, essendo altrettanto pacifico che vi fossero
state copiose precipitazioni nel giorno precedente il sinistro,
che la velocità tenuta dall'attrice sia stata causa
efficiente esclusiva in ordine al sinistro in oggetto..
In ogni caso come correttamente rilevato dalla convenuta,
la deposizione resa dai testi Caio, agente della polizia provinciale,
e Sempronio, dipendente della convenuta, consentono di concludere
che la sostanza oleosa sia stata sparsa sulla carreggiata
pochi istanti prima dell'incidente in contestazione e ciò
in quanto, secondo il teste Sempronio, il capo cantoniere
riferì di aver usato otto pacchi di materiale assorbente
per pulire il fondo stradale e ciò consente di affermare
che la perdita del materiale doveva essere avvenuta poco prima
del sinistro, in quanto il materiale era molto abbondante.
È vero che due testi indicati da parte attrice (Mevio
e Secundus), hanno riferito di essere transitati sui luoghi
40 minuti prima del sinistro e di aver sbandato proprio in
conseguenza della sostanza oleosa sparsa sulla carreggiata,
ma occorre rilevare che tali testi hanno escluso che la sostanza
oleosa fosse coperta da una pozzanghera, circostanza questa
che risulta pacifica, sulla scorta di quanto riferito dal
Rapporto, e da quanto riferito dal testi Tizio e Tertius,
e non vi è dubbio che tale discordanza, unita al fatto
che di detti testi non vi è alcun riferimento nel Rapporto
e che gli stessi non avvisarono alcuno malgrado la pericolosità
della situazione, mini alla radice la loro attendibilità.
Qualora peraltro i medesimi dovessero essere ritenuti attendibili,
andrebbe osservato per contro che, pur in presenza di una
chiazza oleosa sulla strada, i testi medesimi sono riusciti
ad evitare danni alla persona e alle cose in considerazione
della velocità tenuta, indicata da Mevio in 40 chilometri
orari.
Ne consegue che una velocità analoga, assai più
bassa di quella di 70 chilometri orari tenuta dall’attrice,
avrebbe certamente consentito anche a quest’ultima di
evitare il sinistro.
Conclusivamente allora non può affermarsi la responsabilità
della convenuta, in quanto deve ritenersi che la sostanza
oleosa sia stata persa da un pericolo transitato poco prima
del veicolo attoreo, con conseguente impossibilità
per la convenuta di rimuovere o segnalare il pericolo.
In ogni caso, l'esclusione di responsabilità deriverebbe
dalla circostanza che il veicolo attoreo avrebbe dovuto moderare
la velocità, stante il segnale di pericolo collocato
pochi metri prima del punto in cui si trovava la chiazza oleosa,
e ciò avrebbe consentito di evitare il sinistro, come
in effetti accaduto, per i testi sopra indicati, che, hanno
dichiarato, procedevano ad una velocità di 40 chilometri
orari.
Stante la particolarità della fattispecie, pur in
presenza di un rigetto dell’attorea domanda, si ritiene
di dover compensare le spese processuali e di porre a carico
paritario delle parti quelle di consulenza
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica respinge la domanda
proposta da **** Simonetta nei confronti di Anas S.p.a..
Compensa le spese processuali e pone a carico paritario delle
partì quelle di consulenza.
Cosi deciso in Varese il 12 gennaio 2005.
La redazione di megghy.com |