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Ente proprietario e/o concessionario della strada: insidia stradale risarcibile se non visibile e soggettivamente non prevedibile

Tribunale Varese, sentenza 12.01.2005
REPUBBLICA ITALIANA

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO


Sentenza 149/2005


Il Tribunale di Varese, 2^ Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Miro Santangelo, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile RG. Nr. 1232/2003, trattenuta in decisione all’udienza del 03 dicembre 2004, promossa con atto di citazione depositato in data 15 maggio 2003

DA

**** Simonetta, rappresentata e difesa dall’Avv. Cesare **** e dall’Avv. Massimo **** presso il suo studio **** giusta delega sul retro dell’atto di citazione.

ATTRICE

CONTRO

ANAS SPA, rappresentata e difesa dall’Avv. A. Giordano;

CONVENUTA

OGGETTO: risarcimento danni.


CONCLUSIONI PER L’ATTRICE


Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Varese, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:

Nel Merito:

Accertata e dichiarata ex art. 2043 c.c. e/o 2051 c.c. la responsabilità della convenuta ANAS spa – Ente Nazionale per le Strade in persona del legale rapp.te pro tempore nella provocazione del sinistro in oggetto, per l’effetto, condannare il medesimo ente, in persona del legale rapp.te pro tempore, a risarcire all’attrice l’importo di € 11.170,00 oltre interessi a titolo di danni materiali subiti; condannare altresì l’ente convenuto in persona del legale rapp.te pro tempore a risarcire all’attrice le somme che verranno accertate a seguito dell’espletanda CTU a titolo di danno biologico per invalidità permanente, inabilità temporanea, totale e parziale, oltre al danno morale ed alle spese mediche sostenute. Il tutto oltre ad interessi e rivalutazione per legge dalla data del fatto al saldo.

con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e sentenza esecutiva.

IN VIA ISTRUTTORIA

Ammettersi consulenza medico legale sulla persona dell’attore al fine di accertare la natura delle lesioni, i postumi invalidanti sia con riferimento al danno biologico che alla durata della inabilità temporanea, assoluta e parziale. Si chiede altresì di essere ammessi a prova per interpello di parte convenuta e testi sui capitoli dedotti in parte narrativa da ritenersi qui integralmente trascritti e preceduti dalle parole “Vero che”.


CONCLUSIONI DEL CONVENUTO

Piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, difesa, eccezione e/o deduzione:

in via principale, rigettare la domanda attorea siccome infondata sia in atto che in diritto e non provata;

in via subordinata, accertare e dichiarare la prevalente e/o concorrente responsabilità dell’attrice nella determinazione dell’incidente per cui è causa, riducendo per l’effetto la misura del risarcimento dovuto in proporzione all’entità della colpa eventualmente accertata a carico di ciascuno.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede ammettere interrogatorio formale dell’attrice sulla seguente circostanza: “vero che la chiazza di gasolio occupava l’intera curva?”

Si chiede altresì ammettere prova contraria sui capitoli di prova testimoniale di parte attorea eventualmente ammessi;

Con riserva di precisare e/o modificare domande eccezioni e conclusioni nonché di depositare documenti e di indicare nuovi mezzi di prova rispettivamente nei termini di cui agli artt. 183 e 184 cpc.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 25.6.03 **** Simonetta conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Varese l’Anas spa chiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data 30 marzo 2001.

Riferiva che il proprio veicolo era sbandato sulla strada statale 233 in Valganna a causa di chiazze di gasolio esistenti sul manto stradale.

Deduceva la responsabilità della convenuta ex articolo 2043 cc ed ex articolo 2051 c.c..

Si costituiva il giudizio la convenuta deducendo la propria carenza di responsabilità per essere la sostanza oleosa stata depositata da altro veicolo pochi istanti prima del sinistro occorso all'attrice e deducendo comunque l’inapplicabilità al caso di specie della responsabilità da cose in custodia. Ciò premesso concludeva per il rigetto della domanda e in via subordinata per l'accertamento della prevalente o concorrente responsabilità dell'attrice.

Escussa prova per testi ed espletata consulenza medica la causa, sulle conclusioni delle parti così come in epigrafe trascritte, veniva posta in decisione ad esito della precisazione delle conclusioni in data 6 dicembre 2004.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La responsabilità della pubblica amministrazione proprietaria della strada o del concessionario della strada medesima può essere affermata solo quando il danno sia riconducibile ad una insidia, cioè ad un pericolo oggettivamente non prevedibile ed oggettivamente non visibile.

Nel caso di specie può dirsi acclarata la circostanza, perché confermata dai testi ed evidenziata nel rapporto della polizia provinciale, che sull'asfalto, nel punto in cui l'auto dell'attrice è sbandata, vi era del gasolio.

Può dirsi altresì accertato che detto gasolio fosse non visibile in quanto coperto da una pozza d'acqua che il teste Tizio ha chiarito essere profonda circa dieci centimetri e di estensione pari a circa otto metri.

Tale teste ha peraltro riferito di aver affrontato la curva, al di là della quale si trovava il gasolio, ad una velocità di circa 70 chilometri orari e dal rapporto della polizia provinciale emerge che i veicoli dell'attrice e del teste si trovarono coinvolti, in un unico contesto temporale, nel sinistro in oggetto. Deve pertanto ritenersi che anche l'attrice viaggiasse ad una velocità di circa 70 chilometri orari.

Se a ciò si aggiunge che dal rapporto risulta che, prima della curva, vi era un segnale di pericolo generico con pannello integrativo, che indicava il pericolo di allagamento, deve ritenersi, essendo altrettanto pacifico che vi fossero state copiose precipitazioni nel giorno precedente il sinistro, che la velocità tenuta dall'attrice sia stata causa efficiente esclusiva in ordine al sinistro in oggetto..

In ogni caso come correttamente rilevato dalla convenuta, la deposizione resa dai testi Caio, agente della polizia provinciale, e Sempronio, dipendente della convenuta, consentono di concludere che la sostanza oleosa sia stata sparsa sulla carreggiata pochi istanti prima dell'incidente in contestazione e ciò in quanto, secondo il teste Sempronio, il capo cantoniere riferì di aver usato otto pacchi di materiale assorbente per pulire il fondo stradale e ciò consente di affermare che la perdita del materiale doveva essere avvenuta poco prima del sinistro, in quanto il materiale era molto abbondante.

È vero che due testi indicati da parte attrice (Mevio e Secundus), hanno riferito di essere transitati sui luoghi 40 minuti prima del sinistro e di aver sbandato proprio in conseguenza della sostanza oleosa sparsa sulla carreggiata, ma occorre rilevare che tali testi hanno escluso che la sostanza oleosa fosse coperta da una pozzanghera, circostanza questa che risulta pacifica, sulla scorta di quanto riferito dal Rapporto, e da quanto riferito dal testi Tizio e Tertius, e non vi è dubbio che tale discordanza, unita al fatto che di detti testi non vi è alcun riferimento nel Rapporto e che gli stessi non avvisarono alcuno malgrado la pericolosità della situazione, mini alla radice la loro attendibilità.

Qualora peraltro i medesimi dovessero essere ritenuti attendibili, andrebbe osservato per contro che, pur in presenza di una chiazza oleosa sulla strada, i testi medesimi sono riusciti ad evitare danni alla persona e alle cose in considerazione della velocità tenuta, indicata da Mevio in 40 chilometri orari.

Ne consegue che una velocità analoga, assai più bassa di quella di 70 chilometri orari tenuta dall’attrice, avrebbe certamente consentito anche a quest’ultima di evitare il sinistro.

Conclusivamente allora non può affermarsi la responsabilità della convenuta, in quanto deve ritenersi che la sostanza oleosa sia stata persa da un pericolo transitato poco prima del veicolo attoreo, con conseguente impossibilità per la convenuta di rimuovere o segnalare il pericolo.

In ogni caso, l'esclusione di responsabilità deriverebbe dalla circostanza che il veicolo attoreo avrebbe dovuto moderare la velocità, stante il segnale di pericolo collocato pochi metri prima del punto in cui si trovava la chiazza oleosa, e ciò avrebbe consentito di evitare il sinistro, come in effetti accaduto, per i testi sopra indicati, che, hanno dichiarato, procedevano ad una velocità di 40 chilometri orari.

Stante la particolarità della fattispecie, pur in presenza di un rigetto dell’attorea domanda, si ritiene di dover compensare le spese processuali e di porre a carico paritario delle parti quelle di consulenza

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica respinge la domanda proposta da **** Simonetta nei confronti di Anas S.p.a..

Compensa le spese processuali e pone a carico paritario delle partì quelle di consulenza.

Cosi deciso in Varese il 12 gennaio 2005.


La redazione di megghy.com

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