Corte di cassazione
Sezione III civile
Sentenza 19 luglio 2005, n. 15224
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D.G. e F.G. convenivano davanti al Giudice di pace l'Anas
- Ente nazionale per le strade per sentirlo condannare al
risarcimento dei danni subiti dall'autocaravan di loro proprietà
il 30 novembre 1996 a seguito della collisione con un muretto
posto sul lato destro della carreggiata della SS. n. 92, all'altezza
del Km. 75 + 700, privo della segnalazione con strisce alternate
di colorazione bianca e nera.
Il convenuto resisteva.
Il Giudice di pace, con sentenza del 2 febbraio 1998, accoglieva
la domanda e condannava l'Anas al pagamento di lire 5.000.000
ed al rimborso delle spese.
Pronunciando sull'appello dell'Anas, il tribunale di Potenza,
con sentenza del 30 giugno 2001, lo accoglieva, rigettava
la domanda e condannava gli attori al pagamento delle spese
del doppio grado.
Avverso la sentenza gli attori hanno proposto ricorso per
cassazione, affidandone l'accoglimento a due motivi, illustrati
con memoria.
Ha resistito, con controricorso, l'Anas.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il tribunale ha svolto le seguenti considerazioni:
secondo consolidata giurisprudenza, per far valere la responsabilità
extracontrattuale della P.A. per i danni subiti dall'utente
a causa delle condizioni di manutenzione di una strada pubblica,
esclusa l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., ed operando
il generale criterio di imputazione di cui all'art. 2043 c.c.,
il danneggiato deve dimostrare che l'evento dannoso è
eziologicamente ricollegabile ad una insidia, e cioè
ad una situazione caratterizzata, dal punto di vista obbiettivo,
dalla non visibilità del pericolo e, dal punto di vista
soggettivo, dalla imprevedibilità, vale a dire dalla
impossibilità di avvistare in tempo il pericolo per
poterlo evitare;
nella specie, avuto riguardo agli elementi risultanti dalla
c.t.u. e dalla allegata documentazione fotografica, non era
configurabile una insidia, poiché il muretto in cemento
contro il quale l'autocaravan aveva urtato, era oggettivamente
visibile, in ragione delle sue dimensioni (cm. 40 di altezza,
cm. 30 di spessore, m. 1,70 di lunghezza), del colore più
chiaro rispetto all'asfalto della pavimentazione e tenuto
conto dell'ora mattutina nella quale si era verificato l'incidente,
ed era inoltre posto al di fuori della sede stradale, sul
lato destro della carreggiata, alla confluenza della SS. n.
92 con lo svincolo per Piano del Campo, ad una distanza di
trenta centimetri dalla linea bianca continua, risultando
così agevolmente evitabile solo che il conducente avesse
marciato all'interno delle strisce che delimitano la sede
stradale, laddove il sinistro era stato determinato da una
condotta di guida negligente ed imprudente di inversione di
marcia, eseguita per rientrare sulla SS. n. 92, dopo aver
erroneamente imboccato lo svincolo;
accertata la colpa del conducente, era irrilevante valutare
l'omessa colorazione del muretto con strisce zebrate ai sensi
dell'art. 175 del regolamento del codice della strada sussistendo,
come ritenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza 156/1999,
ragioni di incompatibilità logica tra la colpa del
danneggiato e la nozione di insidia, essendo quest'ultima
contraddistinta dai caratteri della imprevedibilità
e della inevitabilità del pericolo, che comportano
necessariamente l'esclusione di qualunque colpa concorrente
del danneggiato.
2. Con il primo motivo, denunciando omessa, contraddittoria
o quanto meno insufficiente motivazione su punti decisivi
della controversia prospettati dalle parti, in relazione all'art.
360, n. 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art.
111, comma 6, Cost., i ricorrenti censurano la valutazione
compiuta dal tribunale circa la oggettiva visibilità
dell'ostacolo contro il quale ha urtato l'autocaravan. Sostengono
che la visibilità era ridotta a causa delle condizioni
atmosferiche (presenza di foschia nell'ora mattutina), e che
il muretto si confondeva con la sede stradale.
2.1. Il motivo non è fondato.
La valutazione della sussistenza di una "insidia",
caratterizzata oggettivamente dalla non visibilità
e soggettivamente dalla non prevedibilità del pericolo,
costituisce giudizio di fatto, incensurabile in questa sede
se adeguatamente e logicamente motivato.
E la sentenza impugnata ha congruamente motivato sul punto,
svolgendo le considerazioni riassunte nel paragrafo n. 1.
3. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa
applicazione del combinato disposto dell'art. 2043 c.c. e
dell'art. 43, comma 2, c.p., nonché dell'art. 2056
e 1227 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., omessa
motivazione su punti decisivi della controversia prospettati
dalle parti, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., violazione
e falsa applicazione dell'art. 111, comma 6, Cost., i ricorrenti
addebitano al tribunale di aver erroneamente ritenuto irrilevante
l'omessa colorazione del muretto con strisce di vernice bianca
e nera a norma degli artt. 42 del codice della strada e 175
del regolamento, e non configurabile il concorso di colpa
del danneggiato.
Sostengono, in relazione al primo profilo di censura, che
l'accertata omissione, integrando violazione di norme di legge
o di regolamento, doveva condurre ad affermare la responsabilità
per colpa della P.A., per poi procedere alla valutazione della
sussistenza del nesso causale, accertando se lo scopo perseguito
dalla norma che prescrive la colorazione zebrata era proprio
quello di prevenire l'evento dannoso realmente verificatosi,
laddove il tribunale si è limitato ad enunciare, apoditticamente,
l'irrilevanza della violazione di legge.
Affermano inoltre che, diversamente da quanto ritenuto dal
tribunale, dal combinato disposto degli artt. 2056 e 1227
c.c. emerge che anche nell'illecito civile è astrattamente
configurabile il concorso di colpa del danneggiato.
3.1. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.
3.1.1. Quanto al primo, va rilevato che la non conformità
dello stato di manutenzione della strada pubblica è
fonte di responsabilità della P.A. solo se determina
l'insorgere di una situazione di pericolo, con i caratteri
propri dell'insidia. La violazione di norme sulla segnalazione
degli ostacoli mediante opportuna colorazione non può
quindi essere di per sé fonte di responsabilità
per colpa della P.A., occorrendo invece che l'omissione abbia
determinato, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui
si è verificato il sinistro, una situazione di non
visibilità oggettiva dell'ostacolo. Ma nella specie
il tribunale ha escluso che sussistesse una situazione di
tal genere avendo accertato la visibilità oggettiva
del muretto, anche in difetto della colorazione con strisce
zebrate, tenuto conto delle sue dimensioni, del colore più
chiaro rispetto al manto stradale e dell'ora mattutina in
cui si è verificato l'incidente. Risulta quindi corretta
la valutazione di irrilevanza della violazione dell'art. 175
del regolamento del codice della strada, precisando, tuttavia,
che l'irrilevanza è determinata dalla insussistenza
dell'insidia e non già, come affermato dal tribunale,
dalla accertata colpa del conducente.
3.1.2. Quanto al secondo, va rilevato che, secondo la più
recente giurisprudenza di questa Corte, non sussiste incompatibilità
della responsabilità colposa della P.A. in caso di
insidia o trabocchetto stradale con il concorso del fatto
colposo del danneggiato (sentenza 17152/2002), ma la diversa
opinione manifestata dal tribunale non ha assunto rilevanza
nell'economia della decisione, dal momento che, essendo stata
esclusa la sussistenza della insidia e quindi della responsabilità
colposa della P.A., non era in radice configurabile un concorso
di colpa del danneggiato.
4. In conclusione, il ricorso è rigettato.
5. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti
al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida
in euro 900,00, di cui euro 100,00 per spese, oltre spese
generali ed accessori di legge.
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