Questo é quanto ha ribadito la Suprema Corte
di Cassazione, nell'ordinanza depositata in data 16
novembre 2004.....
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente
Dott. ELEFANTE Antonino - rel. Consigliere
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere
Dott. TRECAPELLI Giancarlo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA 16 novembre 2004, n. 21703
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione 15/21.06.2000,
Fabio B. e Gina L. convenivano in giudizio davanti
al giudice di pace di Roma il Condominio di Piazza
Alberane ...., Roma (in seguito solo Condominio),
al fine di sentir dichiarare che nulla dovevano per
il servizio di riscaldamento 1999/2000, essendosi
da tempo distaccati dall'impianto centralizzato di
riscaldamento e, contestualmente, proponevano impugnazione
della delibera assembleare del 25.5.2000 con la quale
era stata determinata la propria quota.
2. Costituitosi, il Condominio eccepiva
preliminarmente l'incompetenza per materia e valore
del giudice di pace; nel merito sosteneva che gli
attori si erano distaccati arbitrariamente, senza
chiedere alcuna autorizzazione.
La causa era istruita con produzioni documentali.
3. All'esito, il giudice di pace,
con sentenza n. 10920/2001, dichiarava la propria
incompetenza per valore, essendo competente il Tribunale
di Roma.
4. Avverso tale sentenza il B. e
la L. hanno proposto ricorso per Cassazione, illustrato
da memoria.
Motivi della decisione
1. A fondamento dell'impugnazione
i ricorrenti deducono la manifesta violazione degli
artt. 117 e sgg. c.c., dell'art. 7, comma 3, c.p.c.,
nonchè omessa, insufficiente erronea e contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia
(in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.).
2. Il ricorso è inammissibile.
E' risaputo che il giudice di pace decide secondo
equità le cause il cui valore non eccede lire
due milioni ( art. 113, comma 2, c.p.c.), mentre nella
decisione delle cause di valore superiore deve seguire
le norme di diritto. E' risaputo, altresì,
che, ai sensi dell'art. 339, comma 3^ c.p.c., sono
inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunciate
secondo equità - per cui contro queste sentenze
si può ricorrere per Cassazione ai sensi dell'art.
111 Cost. - mentre contro le sentenze del giudice
di pace pronunciate secondo diritto su cause di valore
superiore ai due milioni, nelle materie di sua competenza,
si propone appello davanti al Tribunale.
3. Nella specie, il valore della
causa eccede i due milioni. Nella controversia promossa
da un condomino nei confronti del condominio al fine
di sentir dichiarare l'inesistenza dell'obbligo di
pagare la propria quota di spesa deliberata in via
generale per tutti i condomini sull'assunto dell'invalidità
della deliberazione assembleare, la contestazione
deve intendersi necessariamente estesa all'invalidità
dell'intero rapporto, il cui complessivo valore è
quello rilevante ai fini della determinazione della
competenza, atteso che il thema decidendum finisce
per riguardare non il solo obbligo del singolo, ma
l'intera spesa oggetto della deliberazione, la cui
validità non può formare oggetto di
riscontro in via meramente incidentale (Cass. 21.6.
2000, n. 8447).
4. Nè è possibile
la conversione del ricorso in regolamento necessario
di competenza, perchè (a parte l'omesso rispetto
del termine di cui all'art. 47, 2^ comma, c.p.c.)
è di ostacolo il disposto dell'art. 46 c.p.c.,
secondo il quale le disposizioni degli artt. 42 e
43 non si applicano nei giudizi davanti ai giudici
di pace.
5. Pertanto, decidendo ai sensi
dell'art. 375 c.p.c., la Corte deve dichiarare inammissibile
il ricorso e condannare i ricorrenti in solido al
pagamento delle spese del giudizio di Cassazione,
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna
i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del
giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi
Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorario, oltre
accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio
della Sezione Seconda Civile, il 24 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2004
La redazione di megghy.com
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