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GIORNALE DI INFORMAZIONE GIURIDICA

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Il singolo condomino non puó contestare, solo, la propria quota spettante, deliberata dall'assemblea, ma l'intero ammontare della spesa
Cassazione , sez. II civile, ordinanza 16.11.2004 n° 21703

Questo é quanto ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione, nell'ordinanza depositata in data 16 novembre 2004.....


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PONTORIERI Franco - Presidente
Dott. ELEFANTE Antonino - rel. Consigliere
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere
Dott. TRECAPELLI Giancarlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA 16 novembre 2004, n. 21703


Svolgimento del processo

1. Con atto di citazione 15/21.06.2000, Fabio B. e Gina L. convenivano in giudizio davanti al giudice di pace di Roma il Condominio di Piazza Alberane ...., Roma (in seguito solo Condominio), al fine di sentir dichiarare che nulla dovevano per il servizio di riscaldamento 1999/2000, essendosi da tempo distaccati dall'impianto centralizzato di riscaldamento e, contestualmente, proponevano impugnazione della delibera assembleare del 25.5.2000 con la quale era stata determinata la propria quota.

2. Costituitosi, il Condominio eccepiva preliminarmente l'incompetenza per materia e valore del giudice di pace; nel merito sosteneva che gli attori si erano distaccati arbitrariamente, senza chiedere alcuna autorizzazione.

La causa era istruita con produzioni documentali.

3. All'esito, il giudice di pace, con sentenza n. 10920/2001, dichiarava la propria incompetenza per valore, essendo competente il Tribunale di Roma.

4. Avverso tale sentenza il B. e la L. hanno proposto ricorso per Cassazione, illustrato da memoria.

Motivi della decisione

1. A fondamento dell'impugnazione i ricorrenti deducono la manifesta violazione degli artt. 117 e sgg. c.c., dell'art. 7, comma 3, c.p.c., nonchè omessa, insufficiente erronea e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.).

2. Il ricorso è inammissibile.

E' risaputo che il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede lire due milioni ( art. 113, comma 2, c.p.c.), mentre nella decisione delle cause di valore superiore deve seguire le norme di diritto. E' risaputo, altresì, che, ai sensi dell'art. 339, comma 3^ c.p.c., sono inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità - per cui contro queste sentenze si può ricorrere per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - mentre contro le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo diritto su cause di valore superiore ai due milioni, nelle materie di sua competenza, si propone appello davanti al Tribunale.

3. Nella specie, il valore della causa eccede i due milioni. Nella controversia promossa da un condomino nei confronti del condominio al fine di sentir dichiarare l'inesistenza dell'obbligo di pagare la propria quota di spesa deliberata in via generale per tutti i condomini sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, la contestazione deve intendersi necessariamente estesa all'invalidità dell'intero rapporto, il cui complessivo valore è quello rilevante ai fini della determinazione della competenza, atteso che il thema decidendum finisce per riguardare non il solo obbligo del singolo, ma l'intera spesa oggetto della deliberazione, la cui validità non può formare oggetto di riscontro in via meramente incidentale (Cass. 21.6. 2000, n. 8447).

4. Nè è possibile la conversione del ricorso in regolamento necessario di competenza, perchè (a parte l'omesso rispetto del termine di cui all'art. 47, 2^ comma, c.p.c.) è di ostacolo il disposto dell'art. 46 c.p.c., secondo il quale le disposizioni degli artt. 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai giudici di pace.

5. Pertanto, decidendo ai sensi dell'art. 375 c.p.c., la Corte deve dichiarare inammissibile il ricorso e condannare i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorario, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 24 settembre 2004.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2004

 La redazione di megghy.com

 

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