Garante per la protezione dei dati personali
Newsletter 21-27 marzo 2005
INTERNET: MOTORI DI RICERCA E DIRITTO ALL'OBLIO
Soluzione tecnica individuata dal Garante per garantire la
trasparenza, ma evitare le "gogne" elettroniche
E' legittimo che una sanzione, una condanna o un altro precedente
"pregiudizievole" lontani nel tempo siano per sempre
disponibili a tutti e a chiunque in Internet tramite i comuni
motori di ricerca ? Trascorso un congruo periodo di tempo,
si ha il diritto di "uscire" da questo spazio di
Internet, nel senso che i documenti ufficiali che non hanno
più attinenza con l'attualità siano resi trasparenti,
anche sul web, ma in modo più selettivo, dando a quei
precedenti la giusta dimensione che contenga danni e pregiudizi
? Al diritto all'oblio, riconosciuto dal Codice in materia
di protezione dei dati personali, si è appellato un
operatore pubblicitario, che ha presentato ricorso al Garante
chiedendo di disporre nei confronti di un ente pubblico gli
opportuni accorgimenti per interrompere quella che riteneva
una perpetua "gogna" elettronica.
Il Garante (con una decisione adottata dal precedente collegio)
gli ha dato in parte ragione e ha previsto che l'ente continui
a divulgare sul proprio sito istituzionale le decisioni sanzionatorie
riguardanti l'interessato e la sua società, ma - trascorso
un congruo periodo di tempo - collochi quelle di vari anni
or sono in una pagina del sito accessibile solo dall'indirizzo
web. Tale pagina, ricercabile nel motore di ricerca interno
al sito, dovrà essere esclusa, invece, dalla diretta
reperibilità nel caso si consulti un comune motore
di ricerca, anziché il sito stesso.
Il ricorrente lamentava il fatto che chiunque effettuasse
in rete una normale ricerca nominativa a nome suo e della
società, tramite uno dei comuni motori di ricerca in
Internet, ricevesse sempre e in primo luogo non le notizie
riguardanti la sua attuale o più recente attività
professionale, ma due provvedimenti con i quali gli erano
state a suo tempo applicate due sanzioni amministrative, una
delle quali risalenti al 1996 e l'altra al 2002. Ciò,
sosteneva l'interessato, pregiudicava l'immagine che la clientela
poteva farsi dell' attività da lui svolta.
Il ricorrente e la sua società non contestavano né
le sanzioni, né il fatto che l'ente dovesse pubblicarle
ufficialmente anche sul sito istituzionale. Si opponevano,
invece, a che i provvedimenti stessi fossero reperibili indiscriminatamente
in Internet sempre e da chiunque, anche da persone che non
avessero consultato il sito dell'ente e fossero semplicemente
intente a contattare la società. Si chiedeva, quindi,
l'adozione di opportune cautele, quali potevano essere, in
alternativa all'oscuramento del nominativo, un accesso meno
"diretto" alle pagine web in questione.
L'ente pubblico ha fatto presente i propri obblighi nel pubblicizzare
le decisioni adottate nel proprio Bollettino Ufficiale e sul
sito, rappresentando l'interesse pubblico alla piena conoscibilità,
anche nel tempo, delle sue decisioni: omettendo invece le
generalità del ricorrente e della sua società,
sarebbe stato pressoché inutile per i cittadini interessati
consultare le decisioni che mirano proprio ad informare specificamente
sulle violazioni amministrative. L'ente ha dato la sua immediata
disponibilità a ricercare gli opportuni accorgimenti
e, su questa base, è stato avviato un delicato accertamento
tecnico. Diverse ipotesi non risultavano tecnicamente praticabili
o soddisfacenti. Né si poteva ignorare la circostanza
che per le decisioni dei soggetti pubblici non è obbligatoria
la cautela di omettere i nominativi nelle decisioni pubblicate,
ipotesi prevista dal Codice in materia di protezione dei dati
personali solo per le sentenze dell'autorità giudiziaria
accessibili in Internet.
Il Garante ha disposto, dunque, che l'ente pubblico continui
a pubblicare sul proprio sito le proprie decisioni, anche
a distanza di tempo, predisponendo però nell'ambito
del proprio sito web, entro un trimestre, una sezione per
i vecchi provvedimenti (dove collocare ad esempio la predetta
decisione del 1996) consultabile da tutti tramite il sito,
ma attraverso l'indirizzo dell'ente, anziché mediante
una domanda a tappeto tramite i motori esterni di ricerca.
Entro lo stesso termine, l'ente individuerà altresì
il periodo temporale, proporzionato al raggiungimento delle
proprie finalità durante il quale i propri provvedimenti
saranno liberamente reperibili in Internet anche tramite motori
di ricerca (come ancora avviene per la predetta decisione
del 2002).
Si tratta di una decisione "pilota" che avvia una
nuova complessa riflessione tra trasparenza e oblio alla luce
delle diverse opportunità offerte da Internet.
La redazione di megghy.com
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