Google
 
News
Giornale Giuridico
Istituzioni
Stradale e Multe
Fisco & Tributi
Leggi e Normativa
Penale e Procedura
Sentenze & Corti
Condominio & Locazioni
Edilizia e Urbanistica
Imprese & Società
Professioni & Associazioni
Europa & Internazionale
Scuola & Università
Consumatori & Privacy
Ambiente & Sicurezza
Lavoro & Previdenza
Articoli & Riviste
Informatica & Comunicazione
Amministrativo & Costituzionale
Biblioteca
Convegni & Iniziative
Proposte ed opinioni
Archivio
Ricerca leggi del Parlamento
Immagine trasparenteImmagine trasparente

Internet point, le misure urgenti per il contrasto del terrorismo

Decreto Ministero Interno 16.08.2005

Il decreto del Ministero dell'Interno (del 16 agosto 2005 che attua l'art. 7, comma 4, del decreto-legge n.144/2005 convertito, con modificazioni, dalla legge 155/2005), prevede che i titolari o gestori di servizi pubblici presso i quali siano disponibili ad uso pubblico apparecchiature terminali e postazioni di accesso ad Internet hanno l'obbligo di identificare gli utenti.


MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 agosto 2005

Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

(Gazzetta Ufficiale N. 190 del 17 Agosto 2005)


IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

e

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005 n. 155;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e in particolare gli articoli 16 e 17;
Ritenuto di dover adottare il decreto di cui all'art. 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, a tal fine prevedendo misure conformi a quelle stabilite dalle disposizioni di legge e di regolamento in vigore per l'identificazione degli utenti della telefonia fissa e mobile e per la tracciabilita' delle comunicazioni telematiche;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1.
Obblighi dei titolari e dei gestori

1. I titolari o gestori di un esercizio pubblico o di un circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono poste a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, sono tenuti a:

a) adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l'accesso agli apparecchi terminali a persone che non siano preventivamente identificate con le modalita' di cui alla lettera b);

b) identificare chi accede ai servizi telefonici e telematici offerti, prima dell'accesso stesso o dell'offerta di credenziali di accesso, acquisendo i dati anagrafici riportati su un documento di identita', nonche' il tipo, il numero e la riproduzione del documento presentato dall'utente;

c) adottare le misure di cui all'art. 2, occorrenti per il monitoraggio delle attivita';

d) informare, anche in lingue straniere, il pubblico delle condizioni d'uso dei terminali messi a disposizione, comprese quelle di cui alle lettere a) e b);

e) rendere disponibili, a richiesta, anche per via telematica, i dati acquisiti a norma delle lettere b) e c), esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, al Servizio polizia postale e delle comunicazioni, quale organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni, nonche', in conformita' al codice di procedura penale, all'autorita' giudiziaria e alla polizia giudiziaria;

f) assicurare il corretto trattamento dei dati acquisiti e la loro conservazione fino al 31 dicembre 2007.

2. L'accesso del servizio polizia postale e delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera e), puo' comprendere i dati del traffico telematico solo se effettuato previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria in conformita' alla legge in vigore.
3. Nel caso di accesso ai terminali ed ai relativi servizi telematici in abbonamento o altra forma di offerta che consenta una pluralita' di accessi, mediante l'utilizzazione di credenziali di accesso ad uso plurimo, le operazioni di identificazione di cui al comma 1, lettera b), sono effettuate una sola volta, prima della consegna delle predette credenziali ad uso plurimo. Il gestore o titolare dell'esercizio o del circolo e' in ogni modo tenuto a vigilare affinche' non siano usate credenziali di accesso consegnate ad altri utenti.
4. I dati acquisiti a norma del comma 1, lettere b) e c), sono raccolti e conservati con modalita' informatiche. Per gli esercizi o i circoli aventi non piu' di tre apparecchi terminali a disposizione del pubblico, i predetti dati possono essere registrati su di un apposito registro cartaceo con le pagine preventivamente numerate e vidimate dalla autorita' locale di pubblica sicurezza ove viene registrato anche l'identificativo della apparecchiatura assegnata all'utente e l'orario di inizio e fine della fruizione dell'apparato.


Art. 2.
Monitoraggio delle attivita'

1. I soggetti di cui all'art. 1 adottano le misure necessarie a memorizzare e mantenere i dati relativi alla data ed ora della comunicazione e alla tipologia del servizio utilizzato, abbinabili univocamente al terminale utilizzato dall'utente, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni.
2. Gli stessi soggetti adottano le misure necessarie affinche' i dati registrati siano mantenuti, con modalita' che ne garantiscano l'inalterabilita' e la non accessibilita' da parte di persone non autorizzate, per il tempo indicato nel comma 1 dell'art. 7, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modifiche nella legge 31 luglio 2005, n. 155, fermo restando che i dati del traffico conservati oltre i limiti previsti dall'art. 132, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere utilizzati esclusivamente per le finalita' del predetto decreto-legge.


Art. 3.
Accesso alle reti telematiche attraverso postazioni non vigilate

1. Le disposizioni dell'art. 1, con esclusione di quella di cui al comma 1, lettera c), si applicano anche nei confronti dei fornitori di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni telematiche, esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, collocati in aree non vigilate.
In tal caso gli abbonamenti, forniti anche mediante credenziali di accesso prepagate o gratuite, non potranno avere validita' superiore ai dodici mesi dall'ultima operazione di identificazione.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, possono consentirsi tempi di utilizzazione maggiori e comunque non superiori a cinque anni, nel caso di credenziali di accesso ad uso plurimo utilizzabili esclusivamente dai frequentatori di centri di ricerca, universita' ed altri istituti di istruzione per i terminali installati all'interno delle medesime strutture.


Art. 4.
Accesso alle reti telematiche attraverso tecnologia senza fili

1. I soggetti che offrono accesso alle reti telematiche utilizzando tecnologia senza fili in aree messe a disposizione del pubblico sono tenuti ad adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l'uso di apparecchi terminali che non consentono l'identificazione dell'utente, ovvero ad utenti che non siano identificati secondo le modalita' di cui all'art. 1.


Art. 5.
Esclusioni

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) ai rivenditori di apparecchi terminali o altri prodotti elettronici per le attivita' di prova svolte sotto la diretta vigilanza degli addetti alle dimostrazioni;
b) all'offerta di servizio fax salvo che si utilizzino tecnologie a commutazione di pacchetto (voip);
c) all'accesso alle reti telematiche attraverso apparati che utilizzano SIM/USIM attive sulla rete di telefonia mobile rilasciate ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 agosto 2005

Il Ministro dell'interno
Pisanu

Il Ministro delle comunicazioni
Landolfi

Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Stanca

in via preliminare, che l’art. 4, co. 5°, I. div., prevede che il Presidente del Tribunale, nel fissare con decreto l’udienza di comparizione, nomini un curatore speciale al convenuto malato di mente o legalmente incapace. Si ritiene che la norma sia finalizzata a consentire all’incapace la costituzione nei termini e sia necessaria quando l’incapace legale sia momentaneamente sprovvisto di rappresentante legale o sussista un conflitto d’interessi, per essere il coniuge suo rappresentante. La norma ammette, quindi, la legittimazione processuale passiva di un rappresentante sia per l’incapace legale che per l’incapace naturale. Nulla è previsto espressamente per la legittimazione attiva del rappresentante legale dell’incapace (minore emancipato, interdetto, inabilitato).

Escludere tale legittimazione creerebbe, tuttavia, una evidente ed ingiustificabile disparità di trattamento, e priverebbe il coniuge incapace, e, quindi, più debole, della possibilità di agire per ottenere il divorzio, costringendolo a rimanere in una situazione che potrebbe essere per lui pregiudizievole. Si deve ritenere, quindi, che il tutore dell’interdetto sia legittimato a proporre domanda di divorzio. Facendo applicazioni di tali principi, deve considerarsi perfettamente valida la domanda di divorzio dell’A … proposta quando questi non era ancora stato dichiarato interdetto, e riproposta dal curatore, ritualmente autorizzato dal GT, dopo la dichiarazione giudiziale d’interdizione. Va disattesa, pertanto, l’eccezione di improcedibilità e/o nullità della domanda di divorzio proposta da B

La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in …, il … dalle parti è fondata e, pertanto, merita accoglimento.

Ricorrono i presupposti richiesti dall’art. 3 n. 2, lett. B, della I. 1/12/1970 n. 898, come modificata dalla I. 6/3/1987 n. 74, essendo decorsi oltre tre anni dal … data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio conclusosi con sentenza definitiva dell’…, e da quella data è perdurato lo stato di separazione. Non può ricostruirsi comunione di vita, dato il tempo trascorso e il completo distacco creatosi fra i coniugi.

Non occorre adottare provvedimenti accessori, in assenza di domande.

Vanno disposte le formalità di cui all’art. 10 I. 898/1970.

Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, 1 bis^ sez. civ., definitivamente pronunciato sulla domanda proposta da A nei confronti di B ogni altra istanza rigettata e disattesa, così provvede:

pronunzia la cessazione degli effetti del matrimonio celebrato in …, il … da … nato a … il …/1910, e …, nata a … il …/, (…)

ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all’Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le altre incombenze di cui agli artt. 49 e 69, DPR 396/00, ord. Stato civile;

compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Napoli addì 01/06/05

Il Giudice est. Il Presidente

La redazione di megghy.com

Immagine trasparenteImmagine trasparente

 

 

 
 
Privacy ©-2004-2015 megghy.com-Tutti i diritti sono riservati