Il decreto del Ministero dell'Interno (del
16 agosto 2005 che attua l'art. 7, comma 4, del decreto-legge
n.144/2005 convertito, con modificazioni, dalla legge 155/2005),
prevede che i titolari o gestori di servizi pubblici presso
i quali siano disponibili ad uso pubblico apparecchiature
terminali e postazioni di accesso ad Internet hanno l'obbligo
di identificare gli utenti.
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 16 agosto 2005
Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei
soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate
per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet
utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell'articolo
7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
(Gazzetta Ufficiale N. 190 del 17 Agosto 2005)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
e
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito
con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005 n. 155;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
il codice delle comunicazioni;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e in particolare
gli articoli 16 e 17;
Ritenuto di dover adottare il decreto di cui all'art. 7, comma
4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, a tal fine prevedendo
misure conformi a quelle stabilite dalle disposizioni di legge
e di regolamento in vigore per l'identificazione degli utenti
della telefonia fissa e mobile e per la tracciabilita' delle
comunicazioni telematiche;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali;
Decreta:
Art. 1.
Obblighi dei titolari e dei gestori
1. I titolari o gestori di un esercizio pubblico o di un
circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono poste a
disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, apparecchi
terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche,
esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente
alla telefonia vocale, sono tenuti a:
a) adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per
impedire l'accesso agli apparecchi terminali a persone che
non siano preventivamente identificate con le modalita' di
cui alla lettera b);
b) identificare chi accede ai servizi telefonici e telematici
offerti, prima dell'accesso stesso o dell'offerta di credenziali
di accesso, acquisendo i dati anagrafici riportati su un documento
di identita', nonche' il tipo, il numero e la riproduzione
del documento presentato dall'utente;
c) adottare le misure di cui all'art. 2, occorrenti per il
monitoraggio delle attivita';
d) informare, anche in lingue straniere, il pubblico delle
condizioni d'uso dei terminali messi a disposizione, comprese
quelle di cui alle lettere a) e b);
e) rendere disponibili, a richiesta, anche per via telematica,
i dati acquisiti a norma delle lettere b) e c), esclusi comunque
i contenuti delle comunicazioni, al Servizio polizia postale
e delle comunicazioni, quale organo del Ministero dell'interno
preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni,
nonche', in conformita' al codice di procedura penale, all'autorita'
giudiziaria e alla polizia giudiziaria;
f) assicurare il corretto trattamento dei dati acquisiti
e la loro conservazione fino al 31 dicembre 2007.
2. L'accesso del servizio polizia postale e delle comunicazioni
di cui al comma 1, lettera e), puo' comprendere i dati del
traffico telematico solo se effettuato previa autorizzazione
dell'autorita' giudiziaria in conformita' alla legge in vigore.
3. Nel caso di accesso ai terminali ed ai relativi servizi
telematici in abbonamento o altra forma di offerta che consenta
una pluralita' di accessi, mediante l'utilizzazione di credenziali
di accesso ad uso plurimo, le operazioni di identificazione
di cui al comma 1, lettera b), sono effettuate una sola volta,
prima della consegna delle predette credenziali ad uso plurimo.
Il gestore o titolare dell'esercizio o del circolo e' in ogni
modo tenuto a vigilare affinche' non siano usate credenziali
di accesso consegnate ad altri utenti.
4. I dati acquisiti a norma del comma 1, lettere b) e c),
sono raccolti e conservati con modalita' informatiche. Per
gli esercizi o i circoli aventi non piu' di tre apparecchi
terminali a disposizione del pubblico, i predetti dati possono
essere registrati su di un apposito registro cartaceo con
le pagine preventivamente numerate e vidimate dalla autorita'
locale di pubblica sicurezza ove viene registrato anche l'identificativo
della apparecchiatura assegnata all'utente e l'orario di inizio
e fine della fruizione dell'apparato.
Art. 2.
Monitoraggio delle attivita'
1. I soggetti di cui all'art. 1 adottano le misure necessarie
a memorizzare e mantenere i dati relativi alla data ed ora
della comunicazione e alla tipologia del servizio utilizzato,
abbinabili univocamente al terminale utilizzato dall'utente,
esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni.
2. Gli stessi soggetti adottano le misure necessarie affinche'
i dati registrati siano mantenuti, con modalita' che ne garantiscano
l'inalterabilita' e la non accessibilita' da parte di persone
non autorizzate, per il tempo indicato nel comma 1 dell'art.
7, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con
modifiche nella legge 31 luglio 2005, n. 155, fermo restando
che i dati del traffico conservati oltre i limiti previsti
dall'art. 132, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, possono essere utilizzati esclusivamente per
le finalita' del predetto decreto-legge.
Art. 3.
Accesso alle reti telematiche attraverso postazioni non vigilate
1. Le disposizioni dell'art. 1, con esclusione di quella
di cui al comma 1, lettera c), si applicano anche nei confronti
dei fornitori di apparecchi terminali utilizzabili per le
comunicazioni telematiche, esclusi i telefoni pubblici a pagamento
abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, collocati
in aree non vigilate.
In tal caso gli abbonamenti, forniti anche mediante credenziali
di accesso prepagate o gratuite, non potranno avere validita'
superiore ai dodici mesi dall'ultima operazione di identificazione.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, possono consentirsi
tempi di utilizzazione maggiori e comunque non superiori a
cinque anni, nel caso di credenziali di accesso ad uso plurimo
utilizzabili esclusivamente dai frequentatori di centri di
ricerca, universita' ed altri istituti di istruzione per i
terminali installati all'interno delle medesime strutture.
Art. 4.
Accesso alle reti telematiche attraverso tecnologia senza
fili
1. I soggetti che offrono accesso alle reti telematiche utilizzando
tecnologia senza fili in aree messe a disposizione del pubblico
sono tenuti ad adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti
per impedire l'uso di apparecchi terminali che non consentono
l'identificazione dell'utente, ovvero ad utenti che non siano
identificati secondo le modalita' di cui all'art. 1.
Art. 5.
Esclusioni
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai rivenditori di apparecchi terminali o altri prodotti
elettronici per le attivita' di prova svolte sotto la diretta
vigilanza degli addetti alle dimostrazioni;
b) all'offerta di servizio fax salvo che si utilizzino tecnologie
a commutazione di pacchetto (voip);
c) all'accesso alle reti telematiche attraverso apparati che
utilizzano SIM/USIM attive sulla rete di telefonia mobile
rilasciate ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 16 agosto 2005
Il Ministro dell'interno
Pisanu
Il Ministro delle comunicazioni
Landolfi
Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Stanca
in via preliminare, che l’art. 4, co. 5°, I. div.,
prevede che il Presidente del Tribunale, nel fissare con decreto
l’udienza di comparizione, nomini un curatore speciale
al convenuto malato di mente o legalmente incapace. Si ritiene
che la norma sia finalizzata a consentire all’incapace
la costituzione nei termini e sia necessaria quando l’incapace
legale sia momentaneamente sprovvisto di rappresentante legale
o sussista un conflitto d’interessi, per essere il coniuge
suo rappresentante. La norma ammette, quindi, la legittimazione
processuale passiva di un rappresentante sia per l’incapace
legale che per l’incapace naturale. Nulla è previsto
espressamente per la legittimazione attiva del rappresentante
legale dell’incapace (minore emancipato, interdetto,
inabilitato).
Escludere tale legittimazione creerebbe, tuttavia, una evidente
ed ingiustificabile disparità di trattamento, e priverebbe
il coniuge incapace, e, quindi, più debole, della possibilità
di agire per ottenere il divorzio, costringendolo a rimanere
in una situazione che potrebbe essere per lui pregiudizievole.
Si deve ritenere, quindi, che il tutore dell’interdetto
sia legittimato a proporre domanda di divorzio. Facendo applicazioni
di tali principi, deve considerarsi perfettamente valida la
domanda di divorzio dell’A … proposta quando questi
non era ancora stato dichiarato interdetto, e riproposta dal
curatore, ritualmente autorizzato dal GT, dopo la dichiarazione
giudiziale d’interdizione. Va disattesa, pertanto, l’eccezione
di improcedibilità e/o nullità della domanda
di divorzio proposta da B
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
celebrato in …, il … dalle parti è fondata
e, pertanto, merita accoglimento.
Ricorrono i presupposti richiesti dall’art. 3 n. 2,
lett. B, della I. 1/12/1970 n. 898, come modificata dalla
I. 6/3/1987 n. 74, essendo decorsi oltre tre anni dal …
data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel
giudizio conclusosi con sentenza definitiva dell’…,
e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
Non può ricostruirsi comunione di vita, dato il tempo
trascorso e il completo distacco creatosi fra i coniugi.
Non occorre adottare provvedimenti accessori, in assenza
di domande.
Vanno disposte le formalità di cui all’art.
10 I. 898/1970.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le
parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 1 bis^ sez. civ., definitivamente
pronunciato sulla domanda proposta da A nei confronti di B
ogni altra istanza rigettata e disattesa, così provvede:
pronunzia la cessazione degli effetti del matrimonio celebrato
in …, il … da … nato a … il …/1910,
e …, nata a … il …/, (…)
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all’Ufficiale dello Stato
civile del predetto Comune per le annotazioni e le altre incombenze
di cui agli artt. 49 e 69, DPR 396/00, ord. Stato civile;
compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli addì 01/06/05
Il Giudice est. Il Presidente
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