DECRETO-LEGGE 9 settembre 2005, n.182
Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici
del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei
prezzi nelle filiere agroalimentari.
(GU n. 212 del 12-9-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare
interventi a sostegno del comparto agricolo, con particolare
riferimento alle problematiche del settore vitivinicolo, e
per contrastare i fenomeni speculativi sui prezzi al consumo,
nonche' misure di potenziamento dell'operativita' dell'AGEA
per l'attuazione della politica agricola comune e per l'utilizzazione
dei prodotti ritirati dal mercato;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di
assicurare l'operativita' dell'Ente irriguo Umbro-Toscano
e di garantire le celebrazioni del 60° anniversario della
fondazione della F.A.O.;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 2 settembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari
esteri, delle attivita' produttive, per gli affari regionali
e per le politiche comunitarie;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Interventi urgenti nel settore vitivinicolo
1. Ai produttori di uva da vino che conferiscono ai trasformatori
il prodotto in attuazione di accordi con essi, sottoscritti
dal Ministro delle politiche agricole e forestali e dal Presidente
della Giunta regionale interessata, si applica il regolamento
(CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli
aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca.
2. Per far fronte alle problematiche nel settore dell'uva
da tavola oggetto degli accordi di cui al comma 1, l'AGEA
e' autorizzata ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo
di 800 mila quintali di uva da tavola.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti criteri, limiti e modalita' per l'attuazione
degli interventi previsti dai commi 1 e 2, limitatamente all'anno
2005.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, nella
misura massima di 80,4 milioni di euro per il comma 1 e di
9,6 milioni di euro per il comma 2, per l'anno 2005, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio
2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
aprile 2005, n. 71.
5. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio
2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
aprile 2005, n. 71, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite
dei pagamenti indicati all'articolo 1, comma 15, lettera a),
della citata legge n. 311 del 2004 e' ridotto di 120 milioni
di euro.».
Art. 2.
Contrasto dei fenomeni di andamento anomalo dei prezzi nelle
filiere agroalimentari
1. Sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'economia
e delle finanze, la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate,
avvalendosi anche dei dati ed elementi in possesso degli Osservatori
dei prezzi del Ministero delle politiche agricole e forestali
e del Ministero delle attivita' produttive, effettuano controlli
mirati a rilevare i prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari
in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali
dei prezzi.
Gli esiti di tale attivita' istruttoria sono utilizzabili
anche ai fini della programmazione della revisione degli studi
di settore prevista dall'articolo 1, comma 399, secondo periodo,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Art. 3.
Attuazione della politica agricola comune
1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, istituisce il Registro nazionale titoli,
nel quale, in relazione ai dati risultanti dal fascicolo aziendale
di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
1° dicembre 1999, n. 503, sono inscritti, per ciascun
agricoltore intestatario, i relativi titoli di cui al regolamento
(CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, identificati
univocamente e distinti per tipologia e valore.
2. Il Registro di cui al comma 1 risponde ai requisiti descritti
dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dall'articolo
7 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del
21 aprile 2004.
3. I trasferimenti dei titoli effettuati ai sensi dell'articolo
46 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e secondo le modalita'
riportate nell'articolo 10 del decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali del 5 agosto 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2004, sono registrati
nel Registro di cui al comma 1.
4. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti
i ricorsi relativi ai titoli di cui al comma 1, non notificate
all'AGEA entro il trentesimo giorno precedente la scadenza
del termine previsto per ciascun anno per la comunicazione
dei titoli definitivi, non producono effetti sui risultati
delle operazioni effettuate per il calcolo dei titoli medesimi,
che restano fermi nei confronti degli agricoltori estranei
ai procedimenti nei quali le suddette decisioni sono state
emesse.
5. Le decisioni di cui al comma 4 sono eseguite, ai sensi
del regolamento (CE) n. 1782/2003, in relazione alle domande
presentate, a valere sul massimale nazionale previsto all'allegato
VIII del medesimo regolamento.
Art. 4.
Gestione diretta dell'AGEA del sistema informativo agricolo
nazionale
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, dopo il comma 10, e' inserito il seguente:
«10-bis. L'AGEA, nell'ambito delle ordinarie dotazioni
di bilancio, costituisce una societa' a capitale misto pubblico-privato,
con partecipazione pubblica maggioritaria nel limite massimo
pari a 1,2 milioni di euro nell'ambito delle predette dotazioni
di bilancio, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo
del SIAN. La scelta del socio privato avviene mediante l'espletamento
di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.
157, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato.».
Art. 5.
Destinazione delle produzioni ritirate dai mercati
1. L'AGEA, nell'ambito di quanto previsto dal regolamento
(CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, e
successive modificazioni, e' autorizzata a realizzare, nell'ambito
delle ordinarie dotazioni di bilancio destinate allo scopo,
programmi di fornitura di prodotti agricoli, per finalita'
di utilita' sociale, ai cittadini indigenti ed a organizzazioni
senza fini di lucro aventi finalita' assistenziali, attraverso
l'utilizzazione delle produzioni ritirate dal mercato.
2. All'articolo 1, comma 1, primo capoverso, del decreto-legge
28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 aprile 2005, n. 71, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, con possibilita' di destinare le produzioni
ritirate a finalita' di utilita' sociale».
3. All'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: «Le predette istituzioni pubbliche,
nonche' le organizzazioni senza fini di lucro aventi finalita'
assistenziali possono altresi' acquistare direttamente dall'AGEA
le produzioni agricole disponibili allo stesso prezzo di acquisizione.
L'AGEA e' autorizzata a stipulare contratti diretti con le
predette istituzioni per la cessione dei prodotti agricoli
alle condizioni suddette.».
4. L'Ispettorato centrale repressione frodi, il Corpo forestale
dello Stato ed il Comando carabinieri politiche agricole vigilano
sull'attuazione del presente articolo.
Art. 6.
Ente irriguo Umbro-Toscano
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre
2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole:
«e' prorogato di quattro anni» sono sostituite
dalle seguenti: «e' prorogato di cinque anni».
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
pari a 38.734 euro per l'anno 2005 ed a 232.406 euro per l'anno
2006, si provvede, per l'anno 2005, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto
legislativo e, per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione
della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole
e forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 7.
Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo
italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione
e l'agricoltura
1. Il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra
il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'alimentazione e l'agricoltura di cui al decreto legislativo
7 maggio 1948, n. 1182, e' autorizzato ad utilizzare i fondi
disponibili per le attivita' connesse alle celebrazioni del
60°
anniversario della fondazione della F.A.O. A tali fondi non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente,
per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano,
per l'anno 2005, la dotazione del fondo di cui al comma 27
dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 e' ridotta
di euro 2.276.000.
Art. 8.
Modalita' di svolgimento dei compiti delle amministrazioni
pubbliche
1. I maggiori compiti attribuiti all'AGEA dall'articolo 3
ed alle amministrazioni preposte ai controlli ed alle attivita'
di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo
5, comma 4, vengono svolti con le risorse umane e strumentali
gia' assegnate a legislazione vigente alle predette amministrazioni.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per
la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 settembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Fini, Ministro degli affari esteri
Scajola, Ministro delle attivita' produttive
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Castelli
La redazione di megghy.com |