La Corte di Cassazione si pronuncia a Sezioni Unite
su un ricorso avverso una decisione del Consiglio di Stato,
impugnazione prevista ed ammessa dall’art. 111,
ult. com. della Carta Costituzionale, seppur per i soli
motivi inerenti la giurisdizione.
La quaestio attiene alla possibilità o meno
di impugnare davanti al giudice amministrativo l'atto
del pubblico ministero di iscrizione di una notizia
di reato nel relativo registro, (atto previsto dal codice
di procedura penale, dall’art. 335 comma 1:"il
pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito
registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di
reato che gli perviene o che ha acquisito di propria
iniziativa nonché, contestualmente o dal momento
in cui risulta, il nome della persona alla quale il
reato stesso è attribuito").
Al quesito, per la Suprema Corte, “va data risposta
negativa per la considerazione che detta iscrizione
concretizza un atto delle indagini preliminari del processo
penale” (il citato art. 335 è inserito
nel libro V del c.p.p., in cui si disciplinano dette
indagini). “Essa, invero, ha la finalità
di consentire il controllo sul rispetto, da parte del
pubblico ministero, dei termini previsti per la durata
delle indagini preliminari (artt. 405, comma 2, e 407
c.p.p.), la cui inosservanza è sanzionata con
l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente
compiuti dopo la scadenza del termine (citato art. 407,
comma 3). La funzione assolta dalla iscrizione nel registro
delle notizie di reato è, quindi, di natura processuale,
inteso tale termine come comprensivo della fase delle
indagini preliminari del processo penale. Consegue che
tale atto, facendo parte del procedimento penale, non
può avere natura amministrativa, essendovi incompatibilità
tra atti processuali ed atti amministrativi, e cioè
tra l'esplicazione di una funzione giudiziaria e quella
di una funzione amministrativa”.
Interessante, tra gli obiter dicta, quello concernente
l’ammissibilità e rilevanza di una questione
di legittimità costituzionale per vuoto di tutela”,
(violazione degli artt. 113, comma 2, e 24, comma 1,
Cost.), per la quale il Collegio precisa che essa “può
essere prospettata ed essere eventualmente rilevante
nell'ambito del processo penale e sotto l'aspetto dell'applicazione
della normativa del codice di rito penale.
Nota a cura dell'Avv. Stefania Buffone
Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Sentenza 4 novembre 2004, n. 21094
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 22 settembre 1997 Gaetano B.
ha impugnato davanti al TAR del Lazio il provvedimento
con cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Brindisi, in data 6 giugno 1995, ha iscritto il suo
nome nel registro delle notizie di reato (n. 4837/1995)
ed ha chiesto, altresì, che sia accertata l'illegittimità
del silenzio-rifiuto tenuto dal suddetto Procuratore
della Repubblica sull'istanza diretta alla cancellazione
del proprio nome dal registro stesso.
Costituitosi il Ministero della giustizia, il TAR adito,
con la sentenza pubblicata l'11 aprile 2000, ha dichiarato
inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione,
perché proposto contro atti che non provengono
da un organo amministrativo, né costituiscono
estrinsecazione di una funzione amministrativa.
Il B. ha proposto appello.
Costituitisi gli appellati attraverso l'Avvocatura
generale dello Stato, il Consiglio di Stato, con la
decisione depositata il 1° ottobre 2001, ha confermato
la pronunzia di primo grado, affermando che la giurisdizione
amministrativa è ammessa soltanto contro gli
"atti amministrativi veri e propri, ossia provenienti
dalla pubblica amministrazione ed emanati nell'esercizio
di una potestà amministrativa".
Avverso la decisione del Consiglio di Stato Gaetano
B. ha proposto ricorso per cassazione ed ha poi depositato
memoria.
Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva
davanti a questa Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente sostiene che è stata illegittimamente
negata la giurisdizione del giudice amministrativo,
la quale sussiste sulla base dell'art. 26, comma 1,
r.d. n. 1054/1924, e dell'art. 3, comma 1, l. n. 1034/1971,
anche in relazione all'art. 113 Cost. Il ricorrente,
richiamata l'elaborazione della categoria degli atti
oggettivamente amministrativi ed affermata l'impugnabilità
davanti al giudice amministrativo degli atti giudiziari
dal contenuto oggettivamente amministrativo, ritiene
che a tale categoria appartenga "l'atto con cui
il pubblico ministero ordina alla propria segreteria
di estrarre copia degli atti di un procedimento e inserirli
in un autonomo fascicolo provvedendo ad una nuova iscrizione
di notizia di reato", poiché tale atto ha
"natura ordinatoria", non rientrando tra quelli
"finalizzati alla ricerca della prova e, quindi,
all'esercizio dell'azione penale e alla successiva attività
giurisdizionale del giudice".
Il ricorso è infondato.
Va premesso che gli atti impugnati davanti al TAR vanno
individuati nella iscrizione del B. nel registro delle
notizie di reato (proc. n. 4837/1995) e nel silenzio
del Procuratore della Repubblica sulla istanza dello
stesso B. a disporre la cancellazione di detta iscrizione
in quanto illegittima. L'ordine del pubblico ministero
alla propria segreteria di estrarre copia degli atti
di altro procedimento penale per formare il fascicolo
n. 4837/1995 è strumentale alla disposta nuova
iscrizione del B. e quindi non ha la rilevanza di un
atto autonomo, consistendo invece nell'attività
meramente esecutiva dell'ordine di iscrizione emesso
dal pubblico ministero.
Il problema che il ricorso pone è se possa impugnarsi
davanti al giudice amministrativo l'atto del pubblico
ministero di iscrizione di una notizia di reato nel
relativo registro, atto previsto dal codice di procedura
penale, il cui art. 335 dispone, nel comma 1, che "il
pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito
registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di
reato che gli perviene o che ha acquisito di propria
iniziativa nonché, contestualmente o dal momento
in cui risulta, il nome della persona alla quale il
reato stesso è attribuito".
Al quesito va data risposta negativa per la considerazione
che detta iscrizione concretizza un atto delle indagini
preliminari del processo penale (il citato art. 335
è inserito nel libro V del c.p.p., in cui si
disciplinano dette indagini). Essa, invero, ha la finalità
di consentire il controllo sul rispetto, da parte del
pubblico ministero, dei termini previsti per la durata
delle indagini preliminari (artt. 405, comma 2, e 407
c.p.p.), la cui inosservanza è sanzionata con
l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente
compiuti dopo la scadenza del termine (citato art. 407,
comma 3). La funzione assolta dalla iscrizione nel registro
delle notizie di reato è, quindi, di natura processuale,
inteso tale termine come comprensivo della fase delle
indagini preliminari del processo penale. Consegue che
tale atto, facendo parte del procedimento penale, non
può avere natura amministrativa, essendovi incompatibilità
tra atti processuali ed atti amministrativi, e cioè
tra l'esplicazione di una funzione giudiziaria e quella
di una funzione amministrativa.
L'opposta tesi sostenuta dal ricorrente si fonda sulla
opinione - che non può essere condivisa - che
siano processuali soltanto gli atti finalizzati alla
ricerca della prova, e cioè soltanto gli atti
probatori. Ma nella categoria degli atti processuali
vanno compresi anche gli atti che danno impulso al processo
o che comunque rientrano nella sequenza procedimentale
prevista dalla legge in funzione delle finalità
del processo. E non può dubitarsi che l'iscrizione
nel registro delle notizie di reato si collochi nell'ambito
delle indagini preliminari e sia funzionale al controllo
sulla regolare tempestività delle stesse.
E' non pertinente, pertanto, il richiamo che il ricorrente
fa alla categoria degli atti oggettivamente amministrativi,
non potendo tale natura essere ravvisata in un atto
processuale. Né possono parificarsi agli atti
processuali gli atti di amministrazione della giustizia
"per quanto attiene all'ordinamento degli uffici
ed al loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo"
(così il ricorrente), atti che non rientrano
nel processo e che invece fanno parte della c.d. amministrazione
della giurisdizione, onde non possono essere parificati
agli atti del procedimento penale (inteso come comprensivo
sia delle indagini preliminari sia dell'attività
processuale in senso stretto).
Né vale lamentare - come ha fatto il ricorrente,
con particolare insistenza nella discussione orale -
che siffatta conclusione lasci senza protezione giurisdizionale
la persona iscritta nel detto registro, perché,
in linea di principio, ogni forma di tutela nei confronti
degli atti processuali è data nell'ambito del
processo stesso, ed ogni aspetto per cui la prevista
tutela possa ritenersi insoddisfacente potrà
dare adito a questioni di costituzionalità della
normativa processuale, ma non all'inserimento di una
giurisdizione diversa da quella che è preposta
al processo. Di tale principio generale è possibile
trovare specifica conferma proprio nella disciplina
del processo amministrativo, in cui l'art. 4 della l.
6 dicembre 1971, n. 1034 prevede che, anche nelle materie
devolute alla giurisdizione dei tribunali amministrativi
regionali, questa giurisdizione sussiste soltanto se
l'ordinamento non attribuisce la tutela "all'autorità
giudiziaria ordinaria, o ad altri organi di giurisdizione".
Per le attività che rientrano nel processo penale
(inteso come comprensivo delle indagini preliminari),
la tutela appartiene agli organi della giurisdizione
penale, con la conseguente esclusione della giurisdizione
amministrativa.
Ne deriva che la questione di legittimità costituzionale,
che il ricorrente solleva formalmente nella memoria
(lamentando che l'affermato vuoto di tutela giurisdizionale,
rispetto alla iscrizione nel registro delle notizie
di reato, si ponga in contrasto con gli artt. 113, comma
2, e 24, comma 1, Cost.) può essere prospettata
ed essere eventualmente rilevante nell'ambito del processo
penale e sotto l'aspetto dell'applicazione della normativa
del codice di rito penale.
Le considerazioni espresse in relazione all'atto di
iscrizione nel registro delle notizie di reato sono,
poi, applicabili anche alla istanza di cancellazione
della disposta iscrizione, istanza che concerne pur
sempre un atto processuale, onde non ha per oggetto
l'emanazione di un atto amministrativo, sia pure considerato
nel solo suo profilo oggettivo.
In conclusione, va confermata la decisione impugnata
di difetto della giurisdizione amministrativa sulla
impugnativa sia dell'iscrizione del ricorrente nel registro
delle notizie di reato, sia del silenzio del Procuratore
della Repubblica sull'istanza dello stesso ricorrente
di cancellazione della iscrizione medesima. Il ricorso
per cassazione va, pertanto, rigettato.
Poiché nessun intimato si è costituito,
manca il presupposto per la pronunzia sulle spese del
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del
giudizio di cassazione.
31.01.2005 Iscrizione nel registro delle notizie di
reato: giurisdizione amministrativa esclusa
Cassazione , SS.UU. civili, sentenza 04.11.2004 n°
21094
Fonte news: Altalex.com
La redazione di megghy.com
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