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GIORNALE DI INFORMAZIONE GIURIDICA

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Iscrizione nel registro delle notizie di reato: giurisdizione amministrativa esclusa
(Cassazione , SS.UU. civili, sentenza 04.11.2004 n° 21094)

La Corte di Cassazione si pronuncia a Sezioni Unite su un ricorso avverso una decisione del Consiglio di Stato, impugnazione prevista ed ammessa dall’art. 111, ult. com. della Carta Costituzionale, seppur per i soli motivi inerenti la giurisdizione.

La quaestio attiene alla possibilità o meno di impugnare davanti al giudice amministrativo l'atto del pubblico ministero di iscrizione di una notizia di reato nel relativo registro, (atto previsto dal codice di procedura penale, dall’art. 335 comma 1:"il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito").

Al quesito, per la Suprema Corte, “va data risposta negativa per la considerazione che detta iscrizione concretizza un atto delle indagini preliminari del processo penale” (il citato art. 335 è inserito nel libro V del c.p.p., in cui si disciplinano dette indagini). “Essa, invero, ha la finalità di consentire il controllo sul rispetto, da parte del pubblico ministero, dei termini previsti per la durata delle indagini preliminari (artt. 405, comma 2, e 407 c.p.p.), la cui inosservanza è sanzionata con l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo la scadenza del termine (citato art. 407, comma 3). La funzione assolta dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato è, quindi, di natura processuale, inteso tale termine come comprensivo della fase delle indagini preliminari del processo penale. Consegue che tale atto, facendo parte del procedimento penale, non può avere natura amministrativa, essendovi incompatibilità tra atti processuali ed atti amministrativi, e cioè tra l'esplicazione di una funzione giudiziaria e quella di una funzione amministrativa”.

Interessante, tra gli obiter dicta, quello concernente l’ammissibilità e rilevanza di una questione di legittimità costituzionale per vuoto di tutela”, (violazione degli artt. 113, comma 2, e 24, comma 1, Cost.), per la quale il Collegio precisa che essa “può essere prospettata ed essere eventualmente rilevante nell'ambito del processo penale e sotto l'aspetto dell'applicazione della normativa del codice di rito penale.

Nota a cura dell'Avv. Stefania Buffone


Corte di cassazione

Sezioni unite civili

Sentenza 4 novembre 2004, n. 21094

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con atto notificato il 22 settembre 1997 Gaetano B. ha impugnato davanti al TAR del Lazio il provvedimento con cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, in data 6 giugno 1995, ha iscritto il suo nome nel registro delle notizie di reato (n. 4837/1995) ed ha chiesto, altresì, che sia accertata l'illegittimità del silenzio-rifiuto tenuto dal suddetto Procuratore della Repubblica sull'istanza diretta alla cancellazione del proprio nome dal registro stesso.

Costituitosi il Ministero della giustizia, il TAR adito, con la sentenza pubblicata l'11 aprile 2000, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, perché proposto contro atti che non provengono da un organo amministrativo, né costituiscono estrinsecazione di una funzione amministrativa.

Il B. ha proposto appello.

Costituitisi gli appellati attraverso l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio di Stato, con la decisione depositata il 1° ottobre 2001, ha confermato la pronunzia di primo grado, affermando che la giurisdizione amministrativa è ammessa soltanto contro gli "atti amministrativi veri e propri, ossia provenienti dalla pubblica amministrazione ed emanati nell'esercizio di una potestà amministrativa".

Avverso la decisione del Consiglio di Stato Gaetano B. ha proposto ricorso per cassazione ed ha poi depositato memoria.

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva davanti a questa Corte.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorrente sostiene che è stata illegittimamente negata la giurisdizione del giudice amministrativo, la quale sussiste sulla base dell'art. 26, comma 1, r.d. n. 1054/1924, e dell'art. 3, comma 1, l. n. 1034/1971, anche in relazione all'art. 113 Cost. Il ricorrente, richiamata l'elaborazione della categoria degli atti oggettivamente amministrativi ed affermata l'impugnabilità davanti al giudice amministrativo degli atti giudiziari dal contenuto oggettivamente amministrativo, ritiene che a tale categoria appartenga "l'atto con cui il pubblico ministero ordina alla propria segreteria di estrarre copia degli atti di un procedimento e inserirli in un autonomo fascicolo provvedendo ad una nuova iscrizione di notizia di reato", poiché tale atto ha "natura ordinatoria", non rientrando tra quelli "finalizzati alla ricerca della prova e, quindi, all'esercizio dell'azione penale e alla successiva attività giurisdizionale del giudice".

Il ricorso è infondato.

Va premesso che gli atti impugnati davanti al TAR vanno individuati nella iscrizione del B. nel registro delle notizie di reato (proc. n. 4837/1995) e nel silenzio del Procuratore della Repubblica sulla istanza dello stesso B. a disporre la cancellazione di detta iscrizione in quanto illegittima. L'ordine del pubblico ministero alla propria segreteria di estrarre copia degli atti di altro procedimento penale per formare il fascicolo n. 4837/1995 è strumentale alla disposta nuova iscrizione del B. e quindi non ha la rilevanza di un atto autonomo, consistendo invece nell'attività meramente esecutiva dell'ordine di iscrizione emesso dal pubblico ministero.

Il problema che il ricorso pone è se possa impugnarsi davanti al giudice amministrativo l'atto del pubblico ministero di iscrizione di una notizia di reato nel relativo registro, atto previsto dal codice di procedura penale, il cui art. 335 dispone, nel comma 1, che "il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito".

Al quesito va data risposta negativa per la considerazione che detta iscrizione concretizza un atto delle indagini preliminari del processo penale (il citato art. 335 è inserito nel libro V del c.p.p., in cui si disciplinano dette indagini). Essa, invero, ha la finalità di consentire il controllo sul rispetto, da parte del pubblico ministero, dei termini previsti per la durata delle indagini preliminari (artt. 405, comma 2, e 407 c.p.p.), la cui inosservanza è sanzionata con l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo la scadenza del termine (citato art. 407, comma 3). La funzione assolta dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato è, quindi, di natura processuale, inteso tale termine come comprensivo della fase delle indagini preliminari del processo penale. Consegue che tale atto, facendo parte del procedimento penale, non può avere natura amministrativa, essendovi incompatibilità tra atti processuali ed atti amministrativi, e cioè tra l'esplicazione di una funzione giudiziaria e quella di una funzione amministrativa.

L'opposta tesi sostenuta dal ricorrente si fonda sulla opinione - che non può essere condivisa - che siano processuali soltanto gli atti finalizzati alla ricerca della prova, e cioè soltanto gli atti probatori. Ma nella categoria degli atti processuali vanno compresi anche gli atti che danno impulso al processo o che comunque rientrano nella sequenza procedimentale prevista dalla legge in funzione delle finalità del processo. E non può dubitarsi che l'iscrizione nel registro delle notizie di reato si collochi nell'ambito delle indagini preliminari e sia funzionale al controllo sulla regolare tempestività delle stesse.

E' non pertinente, pertanto, il richiamo che il ricorrente fa alla categoria degli atti oggettivamente amministrativi, non potendo tale natura essere ravvisata in un atto processuale. Né possono parificarsi agli atti processuali gli atti di amministrazione della giustizia "per quanto attiene all'ordinamento degli uffici ed al loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo" (così il ricorrente), atti che non rientrano nel processo e che invece fanno parte della c.d. amministrazione della giurisdizione, onde non possono essere parificati agli atti del procedimento penale (inteso come comprensivo sia delle indagini preliminari sia dell'attività processuale in senso stretto).

Né vale lamentare - come ha fatto il ricorrente, con particolare insistenza nella discussione orale - che siffatta conclusione lasci senza protezione giurisdizionale la persona iscritta nel detto registro, perché, in linea di principio, ogni forma di tutela nei confronti degli atti processuali è data nell'ambito del processo stesso, ed ogni aspetto per cui la prevista tutela possa ritenersi insoddisfacente potrà dare adito a questioni di costituzionalità della normativa processuale, ma non all'inserimento di una giurisdizione diversa da quella che è preposta al processo. Di tale principio generale è possibile trovare specifica conferma proprio nella disciplina del processo amministrativo, in cui l'art. 4 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034 prevede che, anche nelle materie devolute alla giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali, questa giurisdizione sussiste soltanto se l'ordinamento non attribuisce la tutela "all'autorità giudiziaria ordinaria, o ad altri organi di giurisdizione". Per le attività che rientrano nel processo penale (inteso come comprensivo delle indagini preliminari), la tutela appartiene agli organi della giurisdizione penale, con la conseguente esclusione della giurisdizione amministrativa.

Ne deriva che la questione di legittimità costituzionale, che il ricorrente solleva formalmente nella memoria (lamentando che l'affermato vuoto di tutela giurisdizionale, rispetto alla iscrizione nel registro delle notizie di reato, si ponga in contrasto con gli artt. 113, comma 2, e 24, comma 1, Cost.) può essere prospettata ed essere eventualmente rilevante nell'ambito del processo penale e sotto l'aspetto dell'applicazione della normativa del codice di rito penale.

Le considerazioni espresse in relazione all'atto di iscrizione nel registro delle notizie di reato sono, poi, applicabili anche alla istanza di cancellazione della disposta iscrizione, istanza che concerne pur sempre un atto processuale, onde non ha per oggetto l'emanazione di un atto amministrativo, sia pure considerato nel solo suo profilo oggettivo.

In conclusione, va confermata la decisione impugnata di difetto della giurisdizione amministrativa sulla impugnativa sia dell'iscrizione del ricorrente nel registro delle notizie di reato, sia del silenzio del Procuratore della Repubblica sull'istanza dello stesso ricorrente di cancellazione della iscrizione medesima. Il ricorso per cassazione va, pertanto, rigettato.

Poiché nessun intimato si è costituito, manca il presupposto per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione.


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.


31.01.2005 Iscrizione nel registro delle notizie di reato: giurisdizione amministrativa esclusa
Cassazione , SS.UU. civili, sentenza 04.11.2004 n° 21094

Fonte news: Altalex.com

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