Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sezione I
Sentenza 18 aprile 2005, n. 2767
FATTO
Con ricorso notificato il 7 ottobre 1987 e depositato in termini,
il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe,
esponendo quanto segue.
Con istanza del 29 settembre 1987 il ricorrente chiedeva
all'Università "La Sapienza" di poter sostenere
gli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di
"Dottore Commercialista", premettendo di essere
in possesso di Laurea in Scienze Politiche.
Con il provvedimento impugnato l'Università respingeva
la domanda sostenendo che la predetta laurea non costituiva
titolo per l'ammissione al predetto esame di Stato.
Nel chiedere l'annullamento del predetto provvedimento negativo,
il ricorrente lamenta violazione degli artt. 172 e 173 del
r.d. 31 agosto 1933, n.1592, deducendo che in forza della
citata normativa la Laurea in Scienze Politiche costituisce
titolo per l'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di Dottore Commercialista.
Ritualmente costituitasi l'Amministrazione resistente si
è opposta all'accoglimento della domanda giudiziale.
Con ordinanza n. 1186 del 1987 l'istanza cautelare avanzata
dal ricorrente è stata accolta e lo stesso è
stato ammesso alle prove che poi ha superato, conseguendo
l'abilitazione.
Infine, all'udienza del 15 dicembre 2004, uditi i Difensori
delle parti, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Con unico motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione
degli artt. 172 e 173 del r.d. 31 agosto 1933, n.1592, deducendo:
- che in forza della predetta normativa la laurea in Scienze
Politiche costituisce titolo per l'ammissione agli esami di
Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di
Dottore Commercialista;
- e che pertanto illegittimamente l'Amministrazione lo ha
escluso dalla partecipazione ai predetti esami di Stato.
Con la memoria conclusionale il ricorrente ha insistito nelle
richieste e deduzioni di cui al ricorso introduttivo, sottolineando:
- che in forza dell'ordinanza n. 1186 del 1987 (di accoglimento
dell'istanza cautelare) ha partecipato agli esami superandoli;
che è ormai iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti
e che esercita la professione da più di quindici anni;
- e che la giurisprudenza amministrativa ha ormai definitivamente
acclarato che per coloro che hanno avanzato domanda nel vigore
della predetta normativa la Laurea in Scienze Politiche costituisce
titolo per l'ammissione agli esami di Stato per la invocata
abilitazione.
La doglianza merita accoglimento.
Gli artt. 172 e 173 del r.d. n. 1592 del 1933 - e l'art.
31 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n.1067, che richiama le predette
norme e sotto il cui impero il ricorrente ha presentato la
domanda - indicano, mediante rinvio ad una apposita tabella,
quali lauree occorre possedere per esercitare determinate
professioni. E poiché la predetta tabella cita, tra
le altre, anche le Lauree in "Scienze economiche, politiche
e sociali" quali titoli idonei per l'ammissione agli
esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione
di "Dottore Commercialista", l'impugnato provvedimento
di esclusione non resiste alla dedotta censura.
A ciò si aggiunga che la questione è stata
ormai definitivamente risolta dalla giurisprudenza amministrativa,
che ha ripetutamente affermato, al riguardo:
- che "la laurea in scienze politiche costituisce titolo
di studio idoneo per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di dottore commercialista"
(C.d.S., Sez. VI, 4 dicembre 1996, n. 1669; conformi: Sez.
VI, 27 novembre 1996, n. 1662, Sez. VI, 28 agosto 1995, n.
817, Sez. VI, 3 giugno 1995, n. 535, Sez. VI, 22 novembre
1993, n. 917, sez. VI, 22 novembre 1993, n. 917, Sez. VI,
6 febbraio 1991, n. 65, TAR Piemonte, Sez. II, 16 luglio 1992,
n. 214, C.d.S. Ad. Gen. 1° febbraio 1990, n. 7);
- che "ai sensi dell'art. 31, comma 1, n. 4 del d.P.R.
27 ottobre 1953, n. 1067 e in base al nuovo ordinamento, la
laurea in scienze politiche è titolo idoneo per l'accesso
all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di dottore commercialista" (TAR Lombardia
- Milano, Sez. II, 18 marzo 2003, n. 484);
- che "il vigente disposto dell'art. 31, comma 1, n.
4, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, recante disposizioni
sull'ordinamento della professione di dottore commercialista,
laddove richiede per l'iscrizione all'albo il possesso di
valido titolo, con riferimento al precedente combinato disposto
dell'art. 173 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, e art. 116
del r.d. 4 giugno 1938, n. 1269, riconosce che la laurea in
scienze politiche costituisce titolo valido per l'ammissione
agli esami di Stato per l'esercizio della professione"
(C.G.A. nn. 171, 172 del 2 maggio 1991).
2. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso
va accolto con conseguente annullamento, per quanto di ragione,
del provvedimento di esclusione impugnato .
Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I,
accoglie il ricorso indicato in epigrafe; ed annulla - per
l'effetto - il provvedimento di esclusione impugnato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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