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I laureati in scienze politiche mmessi all'esame di dottore commercialista

TAR Lazio, sez. I, sentenza 18.04.2005 n° 2767
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio


Sezione I


Sentenza 18 aprile 2005, n. 2767


FATTO


Con ricorso notificato il 7 ottobre 1987 e depositato in termini, il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, esponendo quanto segue.

Con istanza del 29 settembre 1987 il ricorrente chiedeva all'Università "La Sapienza" di poter sostenere gli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di "Dottore Commercialista", premettendo di essere in possesso di Laurea in Scienze Politiche.

Con il provvedimento impugnato l'Università respingeva la domanda sostenendo che la predetta laurea non costituiva titolo per l'ammissione al predetto esame di Stato.

Nel chiedere l'annullamento del predetto provvedimento negativo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 172 e 173 del r.d. 31 agosto 1933, n.1592, deducendo che in forza della citata normativa la Laurea in Scienze Politiche costituisce titolo per l'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista.

Ritualmente costituitasi l'Amministrazione resistente si è opposta all'accoglimento della domanda giudiziale.

Con ordinanza n. 1186 del 1987 l'istanza cautelare avanzata dal ricorrente è stata accolta e lo stesso è stato ammesso alle prove che poi ha superato, conseguendo l'abilitazione.

Infine, all'udienza del 15 dicembre 2004, uditi i Difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.


DIRITTO


1. Il ricorso è fondato.

Con unico motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione degli artt. 172 e 173 del r.d. 31 agosto 1933, n.1592, deducendo:

- che in forza della predetta normativa la laurea in Scienze Politiche costituisce titolo per l'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista;
- e che pertanto illegittimamente l'Amministrazione lo ha escluso dalla partecipazione ai predetti esami di Stato.

Con la memoria conclusionale il ricorrente ha insistito nelle richieste e deduzioni di cui al ricorso introduttivo, sottolineando:

- che in forza dell'ordinanza n. 1186 del 1987 (di accoglimento dell'istanza cautelare) ha partecipato agli esami superandoli; che è ormai iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti e che esercita la professione da più di quindici anni;
- e che la giurisprudenza amministrativa ha ormai definitivamente acclarato che per coloro che hanno avanzato domanda nel vigore della predetta normativa la Laurea in Scienze Politiche costituisce titolo per l'ammissione agli esami di Stato per la invocata abilitazione.

La doglianza merita accoglimento.

Gli artt. 172 e 173 del r.d. n. 1592 del 1933 - e l'art. 31 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n.1067, che richiama le predette norme e sotto il cui impero il ricorrente ha presentato la domanda - indicano, mediante rinvio ad una apposita tabella, quali lauree occorre possedere per esercitare determinate professioni. E poiché la predetta tabella cita, tra le altre, anche le Lauree in "Scienze economiche, politiche e sociali" quali titoli idonei per l'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di "Dottore Commercialista", l'impugnato provvedimento di esclusione non resiste alla dedotta censura.

A ciò si aggiunga che la questione è stata ormai definitivamente risolta dalla giurisprudenza amministrativa, che ha ripetutamente affermato, al riguardo:

- che "la laurea in scienze politiche costituisce titolo di studio idoneo per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista" (C.d.S., Sez. VI, 4 dicembre 1996, n. 1669; conformi: Sez. VI, 27 novembre 1996, n. 1662, Sez. VI, 28 agosto 1995, n. 817, Sez. VI, 3 giugno 1995, n. 535, Sez. VI, 22 novembre 1993, n. 917, sez. VI, 22 novembre 1993, n. 917, Sez. VI, 6 febbraio 1991, n. 65, TAR Piemonte, Sez. II, 16 luglio 1992, n. 214, C.d.S. Ad. Gen. 1° febbraio 1990, n. 7);
- che "ai sensi dell'art. 31, comma 1, n. 4 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 e in base al nuovo ordinamento, la laurea in scienze politiche è titolo idoneo per l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista" (TAR Lombardia - Milano, Sez. II, 18 marzo 2003, n. 484);
- che "il vigente disposto dell'art. 31, comma 1, n. 4, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, recante disposizioni sull'ordinamento della professione di dottore commercialista, laddove richiede per l'iscrizione all'albo il possesso di valido titolo, con riferimento al precedente combinato disposto dell'art. 173 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, e art. 116 del r.d. 4 giugno 1938, n. 1269, riconosce che la laurea in scienze politiche costituisce titolo valido per l'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio della professione" (C.G.A. nn. 171, 172 del 2 maggio 1991).

2. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va accolto con conseguente annullamento, per quanto di ragione, del provvedimento di esclusione impugnato .

Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese.


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I, accoglie il ricorso indicato in epigrafe; ed annulla - per l'effetto - il provvedimento di esclusione impugnato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

La redazione di megghy.com

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