MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 febbraio 2005
Modalita' e procedure da seguire per l'esecuzione in economia
di lavori.
(Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9-4-2005)
IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante
disposizioni del patrimonio e sulla contabilita' generale
dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio
e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito
nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni,
istitutivo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, concernente
la determinazione delle facolta' dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato e delle attribuzioni del direttore generale
dell'Amministrazione stessa;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 573;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367, e successive modificazioni;
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 ed il decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, e successive modificazioni;
Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre
2003, n. 385, recante norme per la riorganizzazione dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
spese in economia approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, che ha abrogato, tra l'altro,
l'art. 16 del regio decreto 28 dicembre 1927, n. 2452;
Visto il decreto direttoriale 10 settembre 2002 recante modalita'
e procedure da seguire per l'acquisizione in economia di beni
e servizi;
Considerato che, per effetto del combinato disposto dell'art.
1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/2001
e dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999, ricorre la necessita' di individuare con provvedimento
i lavori, con i relativi limiti di importo delle singole voci
di spesa, da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali
e periferici di questa Amministrazione;
Decreta:
Art. 1.
Lavori in economia
Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute
nel presente decreto, i seguenti lavori:
a) lavori di manutenzione, adattamento, riparazione e realizzazione
di opere e/o impianti quando l'esigenza e' rapportata ad eventi
imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme
e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della legge
n.
109/1994, nei limiti d'importo stabiliti dal successivo art.
2;
b) manutenzione di opere e di impianti di importo non superiore
a 50.000 euro;
c) interventi non programmabili per la sicurezza, nonche'
quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone,
animali o cose, a danno dell'igiene e salute pubblica o del
patrimonio storico, artistico e culturale, nei limiti d'importo
stabiliti dal successivo art. 2;
d) lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente
i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private
e non possa essere differita l'esecuzione, nei limiti di importo
stabiliti dal successivo art. 2;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti, nei limiti
d'importo stabiliti dal successivo art. 2;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione
del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando
vi e' necessita' ed urgenza di completare i lavori, nei limiti
di importo stabiliti dal successivo art. 2.
Art. 2.
Modo di esecuzione dei lavori
I lavori in economia si possono eseguire:
a) in amministrazione diretta, con il limite di importo di
50.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.;
b) per cottimo, con il limite di importo di 200.000 euro,
con esclusione dell'I.V.A.;
Art. 3.
Lavori in economia mediante amministrazione diretta
Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione
diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue
gli stessi per mezzo di personale dipendente.
Il responsabile del procedimento provvede altresi' all'acquisto
dei materiali ed all'eventuale noleggio dei mezzi necessari
per la realizzazione dell'opera.
Art. 4.
Lavori mediante cottimo
L'affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario e' preceduto
da indagini di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi
dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554;
per i lavori di importo inferiore a 20.000 euro, si puo' procedere
ad affidamento diretto senza la previa escussione di cinque
ditte.
L'atto di cottimo deve indicare:
a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a
misura e l'importo di quelle a corpo;
c) le condizioni e il tempo di esecuzione;
d) le modalita' di pagamento;
e) le penalita' in caso di ritardo e il diritto della stazione
appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice
denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art.
120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;
f) le eventuali garanzie.
Il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli
atti della lettera d'offerta o preventivo contenente gli elementi
sopraelencati, inviati all'Amministrazione e la stipula di
apposito contratto in forma pubblica amministrativa o mediante
scrittura privata autenticata. Gli affidamenti tramite cottimo
sono soggetti alle forme di pubblicita' e comunicazione di
cui all'art. 144, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999.
Art. 5.
Perizia suppletiva Ove, durante l'esecuzione dei lavori in
economia, la somma presunta si rilevi insufficiente, il responsabile
del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere
l'autorizzazione sull'eccedenza di spesa.
I nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri
simili previsti nella perizia dei lavori oppure ricavandoli
da nuove analisi.
In nessun caso la spesa complessiva puo' superare quella debitamente
autorizzata nei limiti di 200.000 euro.
Art. 6.
Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta
La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta
e' effettuata con atto di liquidazione del responsabile del
servizio, sulla base della documentazione prodotta dal direttore
dei lavori. In particolare, la liquidazione delle forniture
di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene sulla base
di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine
di fornitura.
Art. 7.
Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo
I lavori sono liquidati dal dirigente responsabile del servizio,
in base al conto finale e al certificato di regolare esecuzione
redatto dal direttore dei lavori o dal tecnico incaricato.
Per lavori d'importo superiore a 50.000 euro, e' facolta'
dell'Amministrazione, disporre dietro richiesta dell'impresa,
pagamenti in corso d'opera a fronte di stati d'avanzamento
realizzati e certificati dal direttore dei lavori. E' vietata
la corresponsione di acconti.
Il certificato di regolare esecuzione deve indicare i dati
relativi a:
a) le date di inizio e fine lavori;
b) le eventuali perizie suppletive;
c) le eventuali proroghe autorizzate;
d) le assicurazioni degli operai;
e) gli eventuali infortuni;
f) gli eventuali pagamenti in corso d'opera;
g) lo stato finale ed il credito dell'impresa;
h) l'attestazione di regolare esecuzione.
Il conto finale dei lavori fino a 20.000 euro, I.V.A. esclusa,
che non abbiano richiesto modalita' esecutive di particolare
complessita' puo' essere redatto a tergo della fattura dal
direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione
delle prestazioni e dell'osservanza dei punti di cui alle
lettere a), d) e g) del presente articolo.
La liquidazione degli interventi di manutenzione, di importo
fino a 2.500,00 euro, viene effettuata dal dirigente responsabile
del servizio, sulla base della fattura e del foglio di effettuato
intervento debitamente firmato dal responsabile del servizio
manutenzione che ne attesta la regolare esecuzione.
Art. 8.
Collaudo dei lavori
Il certificato di collaudo e' sostituito da quello di regolare
esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma
3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
Art. 9.
Lavori d'urgenza
Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia e' determinata
dalla necessita' di provvedere d'urgenza, questa deve risultare
da un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di
urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari
per rimuoverlo.
Il verbale e' compilato dal responsabile del procedimento
o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale e' trasmesso
con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la
copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.
Art. 10.
Provvedimenti nei casi di somma urgenza
In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun
indugio, colui che si reca prima sul luogo, o il responsabile
del procedimento o il tecnico incaricato, puo' disporre, contemporaneamente
alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente,
l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000
euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo
stato di pregiudizio alla pubblica incolumita'.
L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puo' essere affidata
in forma diretta ad una o piu' imprese individuate dal responsabile
del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.
Il prezzo delle prestazioni ordinate e' definito consensualmente
con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede
con il metodo previsto all'art. 136, comma 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999.
Il responsabile del procedimento od il tecnico incaricato
compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei
lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette,
unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante
che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione
dei lavori.
Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma
urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della
stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese
relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
Art. 11.
Garanzie
Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione
della garanzia fidejussoria a fronte degli obblighi da assumere
con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore
a 10.329,14 euro.
Art. 12.
Inadempimenti
Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto
o all'impresa cui e' stata affidata l'esecuzione dei lavori,
di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite
nell'atto o lettera d'ordinazione. Inoltre l'Amministrazione
dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, rimasta senza esito, puo' disporre
l'esecuzione di tutto o parte del lavoro a spese del soggetto
o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione,
dell'azione per il risanamento del danno derivante dall'inadempienza.
Nel caso d'inadempimento grave, l'Amministrazione puo' altresi',
previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto,
salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.
Il presente provvedimento sara' inviato all'Ufficio centrale
di ragioneria e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 febbraio 2005
p. Il direttore generale: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari,
registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 230
La redazione di megghy.com |